Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 250/2024 P.U.
PROMOSSO DA
, in persona del Curatore Parte_1 fallimentare, Dott. , autorizzato a procedere con decreto reso in Parte_2 data 21 novembre 2024 dal Giudice delegato, Dott.ssa MARIA ELENA BALLARINI, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. STEFANO MATTEO ARPISELLI, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
], con sede legale a BESNATE, Via Tonale n. 8. P.IVA_1
, [ ], nata a Latronico (PZ), in [...] 17 Controparte_2 CodiceFiscale_1 dicembre 1951, residente a [...].
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositato dal Fallimento ricorrente nei confronti della Controparte_1
della socia illimitatamente responsabile
[...] CP_2
.
[...]
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Controparte_6
Udita la relazione del Giudice relatore. Premesso che:
• con ricorso depositato il 4 dicembre 2024, il Fallimento ricorrente ha domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
e della socia Controparte_1 illimitatamente responsabile . Controparte_2
• fissata udienza di comparizione al 15 gennaio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società di persone e alla socia illimitatamente responsabile resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta, rispettivamente, in data 13 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 40, co. 7, c.c.i.i., mediante inserimento nella Area WEB del PST effettuata dalla Cancelleria, e in data 18 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a mani presso a residenza di BESNATE, Via Tonale n. 8, effettuata dall'Ufficiale Giudiziario di persona.
• le parti resistenti non si sono costituite e non hanno fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione. Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a BESNATE, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita(va) attività commerciale (costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili) in forma di società di società di persone.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 407 del 2023 emessa da questo Tribunale e passata in giudicato.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € (394.093,81 + 13.156,00 + 4.397,35 + 12.136,75) e risultano affidati al Concessionario della riscossione Controparte_4
) crediti erariali per € 30.107,16; la resistente è,
[...] Controparte_2 poi, debitrice della somma di € 215.092,00 in favore di e di € Parte_3
210.617,00 in favore di in forza della sentenza n. 240 del Parte_4
2018 emessa da questo Tribunale e passata in giudicato, nonché verso l'Agente della riscossione in forza di ruoli esattoriali esecutivi per complessivi € 80.846,22.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata;
nella specie tale onere probatorio non è stato assolto, mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto è ricavabile un indebitamento complessivo superiore ad € 500.000,00.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., in quanto: 1) la società resistente ha cessato l'attività ed è, pertanto, inattiva (come indicato nel
Registro delle imprese) e priva di risorse liquide necessarie a soddisfare i crediti
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
derivanti dalle sentenze di condanna emesse da questo Tribunale e dai ruoli esattoriali esecutivi affidati all'Agente della riscossione;
2) dalla dichiarazione di fallimento di , la socia superstite Controparte_1
non ha mai ricostruito la pluralità dei soci;
pertanto la Controparte_2 medesima società si trova, dal 2019, in stato di scioglimento;
3) pende una procedura per cancellazione dal Registro delle imprese, per iniziativa d'ufficio della CCIAA di Varese. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
], e Controparte_1 P.IVA_1 nei confronti della socia illimitatamente responsabile , [ Controparte_2 [...]
]. C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. NICOLO' GRIMAUDO.
NOMINA Curatore il Dott. con studio a BUSTO ARSIZIO, Via Petrella Persona_1
n. 6.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 06/05/2025 alle ore
10:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/01/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Lualdi
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