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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE PEDARRA, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE ZURLO e dall'Avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 31.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 42.271,67, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento e di un contratto di credito revolving rimasti inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1145/2021 del 10.6.2021), debitore ingiunto, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; 2) la prescrizione del credito;
3) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; 4) l'applicazione di pagina 1 di 6 interessi ultralegali e illegittimi. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione indeterminatezza del petitum; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 7.6.2023), espressamente accettata dall'opposta e in relazione alla quale l'opponente non ha mai inteso prendere alcuna posizione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 31.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. Va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta, posto che parte opponente ha, seppur genericamente, indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, tanto è vero che, alla luce degli elementi dedotti in citazione, l'opposta ha potuto apprestare adeguate difese. Sul punto, giova precisare che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto a tal fine del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti a esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. n. 1681/2015). Deve poi essere esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente. L'eccezione è fondata. Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 10.6.2021, è stato notificato all'odierno opponente in data 1.2.2022, dunque ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni prevista dall'art. 644 c.p.c. Detta inefficacia, pur fondatamente eccepita dall'opponente, non esaurisce tuttavia il giudizio stesso di opposizione, a mente dell'orientamento di legittimità, pienamente condiviso dal giudicante, che, muovendo dal principio in forza del quale, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la causa si trasforma in ordinario giudizio di cognizione tendente ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'ingiungente, esclude che l'accertata inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine all'uopo previsto dalla legge (60 giorni dall'emissione del provvedimento), incida negativamente sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, “con la conseguenza che, ove suddetta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che recepisca all'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass. n. 8955/2006). Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la pagina 2 di 6 presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c. Pertanto qualora, come nel caso di specie, il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. n. 3908/2016; 287/1992). Ne consegue che, pur dovendosi dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, il diritto di credito azionato con la pretesa monitoria ben può essere accertato nel presente giudizio di cognizione, essendo evidente la volontà dell'opposta di avvalersi del titolo monitorio, comprovata dalla notificazione dello stesso e dalla successiva condotta processuale.
Venendo dunque al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del credito, avendo prodotto – sin dalla fase monitoria – sia il contratto di finanziamento sia il contratto di carta di credito revolving, contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite. A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato), spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. dall'opponente. Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo pagina 3 di 6 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Di recente la Suprema Corte ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277/2023). Ebbene, dalla documentazione depositata, risulta che l'odierna opposta, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da Findomestic Banca S.p.A., ai sensi della Legge 130/99, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
130/99, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 6.10.2019. Nell'avviso si legge che “… il Cessionario ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il
1994 e il 2018…”
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che detti elementi consentano di ritenere con sufficiente certezza che il credito azionato rientra tra quelli oggetto di cessione atteso che esso deriva da un contratto di prestito personale e da un contratto di carte di credito ed è sorto in capo alla cedente nel 2008.
Quanto, infine, alla questione relativa alla mancata iscrizione della società cessionaria all'albo di cui all'art. 106 TUB, questione per il vero sollevata dall'opponente solo nelle note conclusive, è sufficiente osservare che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi,
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza
o per eventuali profili penalistici” (cfr. Cass. n. 590/2024). Va poi dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, siccome del tutto generica, essendosi quest'ultimo limitato a eccepire la prescrizione dei crediti, senza nemmeno tempestivamente indicare il termine a partire dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere.
In proposito, mette conto rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 3798/1999) “la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo pagina 4 di 6 concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile” (cfr. anche Cass. n. 6519/2005; Trib. Roma, 2/3/2020: “è generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”). Va infine rigettata l'eccezione di applicazione di “interessi ultralegali e illegittimi”, siccome del tutto generica e indimostrata.
Deve infatti osservarsi che parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, a contestare l'applicazione di interessi non dovuti, senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione (come era suo preciso onere) in ordine agli stessi.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
L'attore è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte. In un siffatto contesto, è del tutto evidente che una consulenza tecnica di ufficio – pur richiesta in corso di causa dall'opponente – assume carattere meramente esplorativo ed è quindi inammissibile, posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova. In conclusione, la domanda di pagamento così come formulata dalla creditrice opposta sin dal ricorso per ingiunzione è fondata: ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 42.271,67, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1145/2021 del 10.6.2021; b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 42.271,67, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
pagina 5 di 6 c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 1.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE PEDARRA, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE ZURLO e dall'Avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 31.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 42.271,67, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento e di un contratto di credito revolving rimasti inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1145/2021 del 10.6.2021), debitore ingiunto, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; 2) la prescrizione del credito;
3) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; 4) l'applicazione di pagina 1 di 6 interessi ultralegali e illegittimi. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione indeterminatezza del petitum; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 7.6.2023), espressamente accettata dall'opposta e in relazione alla quale l'opponente non ha mai inteso prendere alcuna posizione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 31.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. Va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta, posto che parte opponente ha, seppur genericamente, indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, tanto è vero che, alla luce degli elementi dedotti in citazione, l'opposta ha potuto apprestare adeguate difese. Sul punto, giova precisare che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto a tal fine del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti a esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. n. 1681/2015). Deve poi essere esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente. L'eccezione è fondata. Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 10.6.2021, è stato notificato all'odierno opponente in data 1.2.2022, dunque ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni prevista dall'art. 644 c.p.c. Detta inefficacia, pur fondatamente eccepita dall'opponente, non esaurisce tuttavia il giudizio stesso di opposizione, a mente dell'orientamento di legittimità, pienamente condiviso dal giudicante, che, muovendo dal principio in forza del quale, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la causa si trasforma in ordinario giudizio di cognizione tendente ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'ingiungente, esclude che l'accertata inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine all'uopo previsto dalla legge (60 giorni dall'emissione del provvedimento), incida negativamente sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, “con la conseguenza che, ove suddetta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che recepisca all'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass. n. 8955/2006). Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la pagina 2 di 6 presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c. Pertanto qualora, come nel caso di specie, il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. n. 3908/2016; 287/1992). Ne consegue che, pur dovendosi dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, il diritto di credito azionato con la pretesa monitoria ben può essere accertato nel presente giudizio di cognizione, essendo evidente la volontà dell'opposta di avvalersi del titolo monitorio, comprovata dalla notificazione dello stesso e dalla successiva condotta processuale.
Venendo dunque al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del credito, avendo prodotto – sin dalla fase monitoria – sia il contratto di finanziamento sia il contratto di carta di credito revolving, contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite. A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato), spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. dall'opponente. Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo pagina 3 di 6 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Di recente la Suprema Corte ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277/2023). Ebbene, dalla documentazione depositata, risulta che l'odierna opposta, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da Findomestic Banca S.p.A., ai sensi della Legge 130/99, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
130/99, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 6.10.2019. Nell'avviso si legge che “… il Cessionario ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il
1994 e il 2018…”
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che detti elementi consentano di ritenere con sufficiente certezza che il credito azionato rientra tra quelli oggetto di cessione atteso che esso deriva da un contratto di prestito personale e da un contratto di carte di credito ed è sorto in capo alla cedente nel 2008.
Quanto, infine, alla questione relativa alla mancata iscrizione della società cessionaria all'albo di cui all'art. 106 TUB, questione per il vero sollevata dall'opponente solo nelle note conclusive, è sufficiente osservare che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi,
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza
o per eventuali profili penalistici” (cfr. Cass. n. 590/2024). Va poi dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, siccome del tutto generica, essendosi quest'ultimo limitato a eccepire la prescrizione dei crediti, senza nemmeno tempestivamente indicare il termine a partire dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere.
In proposito, mette conto rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 3798/1999) “la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo pagina 4 di 6 concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile” (cfr. anche Cass. n. 6519/2005; Trib. Roma, 2/3/2020: “è generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”). Va infine rigettata l'eccezione di applicazione di “interessi ultralegali e illegittimi”, siccome del tutto generica e indimostrata.
Deve infatti osservarsi che parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, a contestare l'applicazione di interessi non dovuti, senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione (come era suo preciso onere) in ordine agli stessi.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
L'attore è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte. In un siffatto contesto, è del tutto evidente che una consulenza tecnica di ufficio – pur richiesta in corso di causa dall'opponente – assume carattere meramente esplorativo ed è quindi inammissibile, posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova. In conclusione, la domanda di pagamento così come formulata dalla creditrice opposta sin dal ricorso per ingiunzione è fondata: ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 42.271,67, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1145/2021 del 10.6.2021; b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 42.271,67, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
pagina 5 di 6 c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 1.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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