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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11666/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11666/2019 promossa da:
, in proprio e quale titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
e , Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Attolico
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialisa Lorusso Parte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Sforza Controparte_1
OPPONENTI
Contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Flavio Gentile
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 03.12.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione ritualmente notificati, in proprio e quale titolare Parte_1 dell' , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, questi ultimi in qualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore di Controparte_2 con cui era ingiunto di pagare l'importo di € 95.727,47, oltre
[...] interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo n. 003/028994/88, stipulato il 09.01.2014 da nella qualità di titolare della propria Parte_1 impresa individuale. pagina 1 di 10 Gli opponenti, deducendo di aver intrattenuto altresì con il medesimo istituto di credito il rapporto di conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51), il contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del 25.06.2009 e il contratto di mutuo chirografario n.
003/027818/76 del 26.03.2012, invocavano la revoca del decreto, contestando la nullità dello stesso per indeterminatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità per mancata comunicazione preventiva della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1436 c.c. con conseguente disconoscimento della documentazione allegata allo stesso ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c.
Contestavano, altresì, la nullità dei mutui del 26.03.2012 e 09.01.2014 per difetto di causa, l'applicazione di tassi usurari anche per il mutuo del 25.06.2009, l'applicazione di condizioni illegittime sul contratto di conto corrente, il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori per violazione del principio della preventiva escussione del debitore principale.
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illegittimità delle clausole applicate, per la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 272.649,57 ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di segnalazione della posizione alla
Centrale rischi, e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, la riunione delle due opposizioni spiegate avverso il medesimo decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito l'accertamento dell'autenticità della documentazione disconosciuta e il rigetto delle avverse domande, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'opposizione spiegata da e , era disposta la Parte_1 Parte_3 riunione dei giudizi.
La causa, istruita con prove documentali, consulenza grafologica e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del 14.01.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. producendo tutta la documentazione contrattuale sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo (contratto di mutuo n. 003/028994/88 stipulato il 09.01.2014, con relativa lettera raccomandata a/r del 22.12.2017 di decadenza dal beneficio del termine e piano di pagina 2 di 10 ammortamento, atti di fideiussione specifica del 09.01.2014, del 05.11.2015 e del 12.04.2016, richiesta di ristrutturazione debitoria del 02.04.2015).
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è superata dall'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa con esito negativo.
Infondate le contestazioni sollevate dagli opponenti: in ordine all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della pretesa creditoria, deve osservarsi che il piano di ammortamento riporta alla rata “43” un “debito residuo” di euro 92.633,35, corrispondente alla sorte capitale riportata nel ricorso monitorio alla data del 9.9.2017.
Quanto all'eccezione sollevata circa la mancata notifica della lettera di risoluzione contrattuale e di decadenza dal beneficio del termine, risulta prodotta in atti la raccomandata a/r del 22.12.2017 con cui la di comunicava alla debitrice principale ed ai Controparte_2 Controparte_2 suoi fideiussori il recesso e la decadenza dal beneficio del termine del mutuo chirografario posto a fondamento del procedimento monitorio.
Non assume rilevanza il disconoscimento della predetta lettera raccomandata e delle relative ricevute di recapito prodotte in copia, in quanto il disconoscimento della conformità della copia all'originale non preclude l'utilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, in quanto il giudice può accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive. Nella specie, è stata peraltro disposta sui medesimi documenti consulenza grafologica, che ha accertato, a conclusione di un accertamento tecnico accurato, l'autografia della sottoscrizione di , così potendo ritenersi provata in atti l'autenticità dei Controparte_1 documenti.
Parimenti, l'autenticità delle sottoscrizioni accertata dalla ctu grafologica con metodo accurato e condivisibile consente di superare il disconoscimento operato da e Controparte_1 Parte_4
.
[...]
Tutto ciò premesso, appare opportuno procedere all'esame delle contestazioni analizzando singolarmente i rapporti oggetto di opposizione.
MUTUO N. 003/028994/88 DEL 09.01.2014
A fondamento del decreto ingiuntivo, vi è il mutuo chirografario n. 003/028994/88 stipulato il
09.01.2014 dalla impresa individuale Parte_2 garantito da fideiussioni di , e . Parte_3 Parte_4 Controparte_1
In relazione alla dedotta nullità per difetto di causa, perché collegato funzionalmente al rapporto di conto corrente n. 3/51655/7 (poi n. 51655-51), intrattenuto dalla Parte_2
a partire dal 1999 ed utilizzato per ripianare le passività del c/c affidato, deve ricordarsi che: “la stipula di un mutuo per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, non solo non ne comporta la nullità, trattandosi in ogni caso di pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all'ordine pubblico, ma nemmeno può essere qualificata come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo ad tempus in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. ord. n. 29644/2022; Cass. n. 23149/2022).
pagina 3 di 10 Non è stato, peraltro, fornito alcun ulteriore elemento da cui desumere l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente acceso nel 1999 ed il mutuo stipulato nel
2014, a distanza di numerosi anni dal primo contratto.
Infondata, inoltre, la lamentata nullità del contratto per applicazione di tassi usurari.
Come noto, l'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Unite n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
È da escludere dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata. pagina 4 di 10 Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria: essa “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, (ossia gli interessi moratori n.d.r.) costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
Sul punto, l'elaborato peritale espletato in corso di causa – della cui correttezza non v'è ragione di dubitare e che viene qui richiamato – ha verificato la legittimità dei tassi applicati e l'omesso superamento dei tassi soglia.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione in ordine all'erronea indicazione in contratto del Taeg/
Isc.
L'indicatore sintetico di costo, infatti, non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In ordine alle fideiussioni, deve in primis evidenziarsi che i fideiussori sono responsabili in solido con il debitore principale nei confronti del creditore, come previsto negli atti di fideiussione, non essendo stata inserita la pattuizione circa il beneficio della preventiva escussione del debitore (art. 1944 c.c.).
Le garanzie in esame conservano la natura di fideiussioni, non emergendo, neppure attraverso una valutazione complessiva del negozio e delle sue clausole, l'intento di rendere autonoma rispetto all'obbligazione principale la garanzia rilasciata.
Infatti, l'apposizione delle clausole “a semplice richiesta scritta” e “nessuna eccezione può essere opposta dal debitore”, quantunque essenziale al contratto autonomo di garanzia, non lo implica necessariamente: essa mira essenzialmente a semplificare l'escussione della garanzia, attenuando ma non elidendo definitivamente il rapporto di accessorietà con l'obbligazione garantita, allo stesso modo di una clausola solve et repete.
Nel caso di specie, ad esempio, la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta ma non esclude espressamente la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni nei confronti del creditore.
Inoltre, la clausola che limita la possibilità di sollevare eccezioni fa esclusivo riferimento alle eccezioni inerenti alla legittimità del recesso e nulla dispone in ordine alle altre eccezioni proponibili.
Nelle fideiussioni non si rinviene, in definitiva, un livello di autonomia tale da poter sostenere la definitiva rottura del rapporto di accessorietà e la qualificabilità quali contratti autonomi di garanzia.
LA DOMANDA RICONVENZIONALE
pagina 5 di 10 Parte attrice, nel proporre opposizione, ha introdotto una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in relazione a rapporti contrattuali non oggetto del decreto ingiuntivo, lamentando l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime in relazione al conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51), al contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del 25.06.2009 ed al contratto di mutuo chirografario n. 003/027818/76 del 26.03.2012.
Deve, quindi, distinguersi, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 30822/2018).
Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la in qualità di attrice in sede monitoria o CP_3 convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna.
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).
Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il pagina 6 di 10 principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. ordinanza n. 33009/2019; Cass. N. 19566/2021).
E' vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486); tale criterio, tuttavia, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (Cassazione n. 17923/2016).
Va, peraltro, precisato che le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale. Pur sussistendo contrasto in giurisprudenza sull'effettiva ampiezza del diritto sancito dall'art. 119 TUB, se limitato alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed a
“singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” o esteso alla copia dei contratti, tuttavia si deve ritenere, in armonia con l'interpretazione prevalente, che il diritto del cliente a ricevere copia dei contratti sottoscritti derivi dal più generale principio di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nella specie, risultano prodotti in atti il contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del
25.06.2009, il contratto di mutuo chirografario n. 003/027818/76 del 26.03.2012 ed il contratto di conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51) con relativi estratti conto dall'apertura (16.06.1999) al 31.12.2016.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi, pur in difetto di una tempestiva eccezione sul punto, introdotta solo in comparsa conclusionale, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che i fideiussori non siano legittimati attivi in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, non avendo sostenuto alcun pagamento in relazione ai contratti indicati, trattandosi di somme versate unicamente dal debitore principale.
Residua in ogni caso la piena legittimazione e titolarità in capo al debitore principale.
In relazione ai singoli contratti, deve osservarsi quanto segue.
MUTUO N. 003/024694/56 DEL 25.06.2009 E MUTUO N. 003/027818/76 DEL 26.03.2012
Da rigettare, poiché infondate, per le motivazioni già sopra riportate, le domande di nullità dei mutui stipulati per difetto di causa in relazione al dedotto collegamento funzionale, da ritenersi insussistente, in virtù della giurisprudenza già richiamata e della omessa indicazione di alcun elemento di prova a sostegno dell'esistenza di un tale collegamento.
pagina 7 di 10 In merito all'applicazione di tassi usurari, richiamata la motivazione già sopra riportata in tema di usura, può farsi integrale richiamo all'elaborato peritale, correttamente espletato, che ha escluso il superamento delle soglie usura per entrambi i contratti, peraltro oramai integralmente rimborsati.
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 51655-7 (POI N. 51655-51) DEL 16.06.1999
In relazione al contratto di conto corrente, deve evidenziarsi che, dall'esame degli estratti conto prodotti e dall'elaborato peritale espletato, emerge la mancata produzione degli ultimi estratti conto fino alla chiusura del rapporto.
Ritiene il Tribunale che la mancanza degli ultimi estratti conto, pur non determinando l'infondatezza della domanda –alla luce della produzione completa di tutti gli estratti conto dall'apertura fino al 31.12.2016 che ha consentito la ricostruzione del saldo con dati certi fino alla predetta data- non consente tuttavia l'accoglimento della domanda di condanna, difettando la produzione degli ultimi estratti conto e dell'estratto di chiusura idonei a rendere definitivamente acclarato ed esigibile il saldo accertato.
Deve, infatti, ricordarsi che esiste in capo al correntista “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'ent ità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, n.21646).
In assenza, quindi, degli ultimi estratti conto e della certezza della chiusura del conto con evidenziazione del saldo finale, non può procedersi alla condanna dell'istituto di credito, essendo tale lacuna imputabile alla parte onerata della produzione integrale degli estratti conto, ossia il correntista;
può invece accogliersi la domanda in relazione all'accertamento del saldo ricalcolato alla data dell'ultimo estratto conto, demandando alle parti –o ad un successivo giudizio- il definitivo accertamento del saldo dare/avere fino alla chiusura.
Ciò posto, ritenuta la condivisibilità di quanto argomentato dal ctu, deve evidenziarsi quanto segue.
Le pattuizioni contrattuali soddisfano il testo dell'art. 120 TUB vigente, dovendo quindi confermarsi le date valute applicate.
Il consulente ha rilevato l'applicazione da parte dell'istituto di credito, fino al 30.06.1999, dei tassi concordati in contratto.
Successivamente, nel corso del rapporto, la banca ha applicato alcune variazioni contrattuali, omettendo di rispettare le prescrizioni sancite dall'art. 118 TUB.
Pertanto, il conto è stato rielaborato secondo le pattuizioni originarie o quelle più favorevoli applicate considerando, a partire dal 26.03.2012, i tassi debitori pattuiti nel contratto di apertura di credito e parametrati all'Euribor.
pagina 8 di 10 L'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, ossia l'operazione di addebito degli interessi alla somma capitale, in modo che producano a loro volta interessi, solo in presenza di alcune condizioni elencate dalla stessa norma, condizioni che non ricorrono nei rapporti di conto corrente bancario.
La previsione di una forma di capitalizzazione degli interessi deve quindi ritenersi valida solo nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 – qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori.
Nella specie, è stata correttamente esclusa la capitalizzazione per tutto il rapporto in assenza di accordo scritto tra le parti a seguito dell'entrata in vigore della delibera Cicr del 09.02.2000.
La c.m.s. è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro e può ritenersi validamente pattuita allorquando vi sia la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare quando sono esplicitamente previsti aliquota percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.
Essa è stata disciplinata per la prima volta con l'introduzione dell'art.
2-bis in sede di conversione del d.l. n. 185 del 2008 con l. n. 2 del 2009, successivamente integrato dal d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009.
Le c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti in precedenza sono da considerarsi legittime solo se specificamente approvate per iscritto e solo se pattuite con indicazione dell'aliquota percentuale e dell'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto (pena la nullità delle stesse ex artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c.).
Nel caso in esame, va condivisa la ricostruzione operata dal ctu che ha escluso l'applicazione delle predette commissioni e degli oneri sostitutivi, in quanto risulta pattuita solo l'aliquota percentuale, senza esplicitare il criterio di calcolo.
Devono, altresì, escludersi le spese applicate in difetto di esplicita pattuizione, contestate sin dall'atto di citazione.
Discende l'accertamento di un saldo avere a favore del correntista, alla data del 31.12.2016, pari ad € 107.718,43.
Non può tenersi conto della indicazione in comparsa conclusionale da parte dell'avv. Sforza della sua costituzione in giudizio per l'impresa agricola, in difetto di valida costituzione in giudizio dell'impresa col nuovo difensore entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dall'art. 293 c.p.c., restando efficace in giudizio la costituzione dell'impresa agricola a mezzo del difensore originario.
A nulla rileva, in ogni caso, il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale da parte del debitore principale, posto che “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit.” (Cass. civ. n. 5018/2014).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per illegittima segnalazione in Centrale Rischi in difetto di allegazione e prova dei danni subiti. pagina 9 di 10 Parimenti, va disattesa la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spiegata sia da parte opponente che da parte opposta, tenuto conto dell'esito del giudizio.
Le spese di lite sono compensate tra il debitore principale e la Banca opposta, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007).
Le spese legali seguono la soccombenza tra gli altri opponenti, , Parte_3 Parte_4
e , e l'istituto di credito, applicati i valori medi.
[...] Controparte_1
Spese di ctu compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
in proprio e quale titolare dell' ,
[...] Parte_2
, e avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_3 Parte_4 Controparte_1 dal Tribunale adito su ricorso presentato da , così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- accoglie in parte la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta che il conto corrente n.
51655-7 (poi n. 51655-51) presenta al 31.12.2016 un saldo di € 107.718,43 a credito del correntista;
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- condanna , e in solido al pagamento Parte_3 Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale e la banca opposta;
- compensa le spese di ctu.
Bari, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11666/2019 promossa da:
, in proprio e quale titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
e , Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Attolico
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialisa Lorusso Parte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Sforza Controparte_1
OPPONENTI
Contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Flavio Gentile
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 03.12.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione ritualmente notificati, in proprio e quale titolare Parte_1 dell' , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, questi ultimi in qualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore di Controparte_2 con cui era ingiunto di pagare l'importo di € 95.727,47, oltre
[...] interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo n. 003/028994/88, stipulato il 09.01.2014 da nella qualità di titolare della propria Parte_1 impresa individuale. pagina 1 di 10 Gli opponenti, deducendo di aver intrattenuto altresì con il medesimo istituto di credito il rapporto di conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51), il contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del 25.06.2009 e il contratto di mutuo chirografario n.
003/027818/76 del 26.03.2012, invocavano la revoca del decreto, contestando la nullità dello stesso per indeterminatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità per mancata comunicazione preventiva della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1436 c.c. con conseguente disconoscimento della documentazione allegata allo stesso ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c.
Contestavano, altresì, la nullità dei mutui del 26.03.2012 e 09.01.2014 per difetto di causa, l'applicazione di tassi usurari anche per il mutuo del 25.06.2009, l'applicazione di condizioni illegittime sul contratto di conto corrente, il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori per violazione del principio della preventiva escussione del debitore principale.
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illegittimità delle clausole applicate, per la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 272.649,57 ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di segnalazione della posizione alla
Centrale rischi, e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, la riunione delle due opposizioni spiegate avverso il medesimo decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito l'accertamento dell'autenticità della documentazione disconosciuta e il rigetto delle avverse domande, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'opposizione spiegata da e , era disposta la Parte_1 Parte_3 riunione dei giudizi.
La causa, istruita con prove documentali, consulenza grafologica e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del 14.01.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. producendo tutta la documentazione contrattuale sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo (contratto di mutuo n. 003/028994/88 stipulato il 09.01.2014, con relativa lettera raccomandata a/r del 22.12.2017 di decadenza dal beneficio del termine e piano di pagina 2 di 10 ammortamento, atti di fideiussione specifica del 09.01.2014, del 05.11.2015 e del 12.04.2016, richiesta di ristrutturazione debitoria del 02.04.2015).
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è superata dall'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa con esito negativo.
Infondate le contestazioni sollevate dagli opponenti: in ordine all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della pretesa creditoria, deve osservarsi che il piano di ammortamento riporta alla rata “43” un “debito residuo” di euro 92.633,35, corrispondente alla sorte capitale riportata nel ricorso monitorio alla data del 9.9.2017.
Quanto all'eccezione sollevata circa la mancata notifica della lettera di risoluzione contrattuale e di decadenza dal beneficio del termine, risulta prodotta in atti la raccomandata a/r del 22.12.2017 con cui la di comunicava alla debitrice principale ed ai Controparte_2 Controparte_2 suoi fideiussori il recesso e la decadenza dal beneficio del termine del mutuo chirografario posto a fondamento del procedimento monitorio.
Non assume rilevanza il disconoscimento della predetta lettera raccomandata e delle relative ricevute di recapito prodotte in copia, in quanto il disconoscimento della conformità della copia all'originale non preclude l'utilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, in quanto il giudice può accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive. Nella specie, è stata peraltro disposta sui medesimi documenti consulenza grafologica, che ha accertato, a conclusione di un accertamento tecnico accurato, l'autografia della sottoscrizione di , così potendo ritenersi provata in atti l'autenticità dei Controparte_1 documenti.
Parimenti, l'autenticità delle sottoscrizioni accertata dalla ctu grafologica con metodo accurato e condivisibile consente di superare il disconoscimento operato da e Controparte_1 Parte_4
.
[...]
Tutto ciò premesso, appare opportuno procedere all'esame delle contestazioni analizzando singolarmente i rapporti oggetto di opposizione.
MUTUO N. 003/028994/88 DEL 09.01.2014
A fondamento del decreto ingiuntivo, vi è il mutuo chirografario n. 003/028994/88 stipulato il
09.01.2014 dalla impresa individuale Parte_2 garantito da fideiussioni di , e . Parte_3 Parte_4 Controparte_1
In relazione alla dedotta nullità per difetto di causa, perché collegato funzionalmente al rapporto di conto corrente n. 3/51655/7 (poi n. 51655-51), intrattenuto dalla Parte_2
a partire dal 1999 ed utilizzato per ripianare le passività del c/c affidato, deve ricordarsi che: “la stipula di un mutuo per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, non solo non ne comporta la nullità, trattandosi in ogni caso di pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all'ordine pubblico, ma nemmeno può essere qualificata come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo ad tempus in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. ord. n. 29644/2022; Cass. n. 23149/2022).
pagina 3 di 10 Non è stato, peraltro, fornito alcun ulteriore elemento da cui desumere l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente acceso nel 1999 ed il mutuo stipulato nel
2014, a distanza di numerosi anni dal primo contratto.
Infondata, inoltre, la lamentata nullità del contratto per applicazione di tassi usurari.
Come noto, l'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Unite n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
È da escludere dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata. pagina 4 di 10 Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria: essa “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, (ossia gli interessi moratori n.d.r.) costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
Sul punto, l'elaborato peritale espletato in corso di causa – della cui correttezza non v'è ragione di dubitare e che viene qui richiamato – ha verificato la legittimità dei tassi applicati e l'omesso superamento dei tassi soglia.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione in ordine all'erronea indicazione in contratto del Taeg/
Isc.
L'indicatore sintetico di costo, infatti, non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In ordine alle fideiussioni, deve in primis evidenziarsi che i fideiussori sono responsabili in solido con il debitore principale nei confronti del creditore, come previsto negli atti di fideiussione, non essendo stata inserita la pattuizione circa il beneficio della preventiva escussione del debitore (art. 1944 c.c.).
Le garanzie in esame conservano la natura di fideiussioni, non emergendo, neppure attraverso una valutazione complessiva del negozio e delle sue clausole, l'intento di rendere autonoma rispetto all'obbligazione principale la garanzia rilasciata.
Infatti, l'apposizione delle clausole “a semplice richiesta scritta” e “nessuna eccezione può essere opposta dal debitore”, quantunque essenziale al contratto autonomo di garanzia, non lo implica necessariamente: essa mira essenzialmente a semplificare l'escussione della garanzia, attenuando ma non elidendo definitivamente il rapporto di accessorietà con l'obbligazione garantita, allo stesso modo di una clausola solve et repete.
Nel caso di specie, ad esempio, la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta ma non esclude espressamente la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni nei confronti del creditore.
Inoltre, la clausola che limita la possibilità di sollevare eccezioni fa esclusivo riferimento alle eccezioni inerenti alla legittimità del recesso e nulla dispone in ordine alle altre eccezioni proponibili.
Nelle fideiussioni non si rinviene, in definitiva, un livello di autonomia tale da poter sostenere la definitiva rottura del rapporto di accessorietà e la qualificabilità quali contratti autonomi di garanzia.
LA DOMANDA RICONVENZIONALE
pagina 5 di 10 Parte attrice, nel proporre opposizione, ha introdotto una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in relazione a rapporti contrattuali non oggetto del decreto ingiuntivo, lamentando l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime in relazione al conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51), al contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del 25.06.2009 ed al contratto di mutuo chirografario n. 003/027818/76 del 26.03.2012.
Deve, quindi, distinguersi, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 30822/2018).
Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la in qualità di attrice in sede monitoria o CP_3 convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna.
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).
Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il pagina 6 di 10 principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. ordinanza n. 33009/2019; Cass. N. 19566/2021).
E' vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486); tale criterio, tuttavia, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (Cassazione n. 17923/2016).
Va, peraltro, precisato che le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale. Pur sussistendo contrasto in giurisprudenza sull'effettiva ampiezza del diritto sancito dall'art. 119 TUB, se limitato alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed a
“singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” o esteso alla copia dei contratti, tuttavia si deve ritenere, in armonia con l'interpretazione prevalente, che il diritto del cliente a ricevere copia dei contratti sottoscritti derivi dal più generale principio di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nella specie, risultano prodotti in atti il contratto di mutuo chirografario n. 003/024694/56 del
25.06.2009, il contratto di mutuo chirografario n. 003/027818/76 del 26.03.2012 ed il contratto di conto corrente affidato n. 51655-7 (poi n. 51655-51) con relativi estratti conto dall'apertura (16.06.1999) al 31.12.2016.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi, pur in difetto di una tempestiva eccezione sul punto, introdotta solo in comparsa conclusionale, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che i fideiussori non siano legittimati attivi in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, non avendo sostenuto alcun pagamento in relazione ai contratti indicati, trattandosi di somme versate unicamente dal debitore principale.
Residua in ogni caso la piena legittimazione e titolarità in capo al debitore principale.
In relazione ai singoli contratti, deve osservarsi quanto segue.
MUTUO N. 003/024694/56 DEL 25.06.2009 E MUTUO N. 003/027818/76 DEL 26.03.2012
Da rigettare, poiché infondate, per le motivazioni già sopra riportate, le domande di nullità dei mutui stipulati per difetto di causa in relazione al dedotto collegamento funzionale, da ritenersi insussistente, in virtù della giurisprudenza già richiamata e della omessa indicazione di alcun elemento di prova a sostegno dell'esistenza di un tale collegamento.
pagina 7 di 10 In merito all'applicazione di tassi usurari, richiamata la motivazione già sopra riportata in tema di usura, può farsi integrale richiamo all'elaborato peritale, correttamente espletato, che ha escluso il superamento delle soglie usura per entrambi i contratti, peraltro oramai integralmente rimborsati.
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 51655-7 (POI N. 51655-51) DEL 16.06.1999
In relazione al contratto di conto corrente, deve evidenziarsi che, dall'esame degli estratti conto prodotti e dall'elaborato peritale espletato, emerge la mancata produzione degli ultimi estratti conto fino alla chiusura del rapporto.
Ritiene il Tribunale che la mancanza degli ultimi estratti conto, pur non determinando l'infondatezza della domanda –alla luce della produzione completa di tutti gli estratti conto dall'apertura fino al 31.12.2016 che ha consentito la ricostruzione del saldo con dati certi fino alla predetta data- non consente tuttavia l'accoglimento della domanda di condanna, difettando la produzione degli ultimi estratti conto e dell'estratto di chiusura idonei a rendere definitivamente acclarato ed esigibile il saldo accertato.
Deve, infatti, ricordarsi che esiste in capo al correntista “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'ent ità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, n.21646).
In assenza, quindi, degli ultimi estratti conto e della certezza della chiusura del conto con evidenziazione del saldo finale, non può procedersi alla condanna dell'istituto di credito, essendo tale lacuna imputabile alla parte onerata della produzione integrale degli estratti conto, ossia il correntista;
può invece accogliersi la domanda in relazione all'accertamento del saldo ricalcolato alla data dell'ultimo estratto conto, demandando alle parti –o ad un successivo giudizio- il definitivo accertamento del saldo dare/avere fino alla chiusura.
Ciò posto, ritenuta la condivisibilità di quanto argomentato dal ctu, deve evidenziarsi quanto segue.
Le pattuizioni contrattuali soddisfano il testo dell'art. 120 TUB vigente, dovendo quindi confermarsi le date valute applicate.
Il consulente ha rilevato l'applicazione da parte dell'istituto di credito, fino al 30.06.1999, dei tassi concordati in contratto.
Successivamente, nel corso del rapporto, la banca ha applicato alcune variazioni contrattuali, omettendo di rispettare le prescrizioni sancite dall'art. 118 TUB.
Pertanto, il conto è stato rielaborato secondo le pattuizioni originarie o quelle più favorevoli applicate considerando, a partire dal 26.03.2012, i tassi debitori pattuiti nel contratto di apertura di credito e parametrati all'Euribor.
pagina 8 di 10 L'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, ossia l'operazione di addebito degli interessi alla somma capitale, in modo che producano a loro volta interessi, solo in presenza di alcune condizioni elencate dalla stessa norma, condizioni che non ricorrono nei rapporti di conto corrente bancario.
La previsione di una forma di capitalizzazione degli interessi deve quindi ritenersi valida solo nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 – qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori.
Nella specie, è stata correttamente esclusa la capitalizzazione per tutto il rapporto in assenza di accordo scritto tra le parti a seguito dell'entrata in vigore della delibera Cicr del 09.02.2000.
La c.m.s. è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro e può ritenersi validamente pattuita allorquando vi sia la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare quando sono esplicitamente previsti aliquota percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.
Essa è stata disciplinata per la prima volta con l'introduzione dell'art.
2-bis in sede di conversione del d.l. n. 185 del 2008 con l. n. 2 del 2009, successivamente integrato dal d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009.
Le c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti in precedenza sono da considerarsi legittime solo se specificamente approvate per iscritto e solo se pattuite con indicazione dell'aliquota percentuale e dell'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto (pena la nullità delle stesse ex artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c.).
Nel caso in esame, va condivisa la ricostruzione operata dal ctu che ha escluso l'applicazione delle predette commissioni e degli oneri sostitutivi, in quanto risulta pattuita solo l'aliquota percentuale, senza esplicitare il criterio di calcolo.
Devono, altresì, escludersi le spese applicate in difetto di esplicita pattuizione, contestate sin dall'atto di citazione.
Discende l'accertamento di un saldo avere a favore del correntista, alla data del 31.12.2016, pari ad € 107.718,43.
Non può tenersi conto della indicazione in comparsa conclusionale da parte dell'avv. Sforza della sua costituzione in giudizio per l'impresa agricola, in difetto di valida costituzione in giudizio dell'impresa col nuovo difensore entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dall'art. 293 c.p.c., restando efficace in giudizio la costituzione dell'impresa agricola a mezzo del difensore originario.
A nulla rileva, in ogni caso, il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale da parte del debitore principale, posto che “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit.” (Cass. civ. n. 5018/2014).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per illegittima segnalazione in Centrale Rischi in difetto di allegazione e prova dei danni subiti. pagina 9 di 10 Parimenti, va disattesa la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spiegata sia da parte opponente che da parte opposta, tenuto conto dell'esito del giudizio.
Le spese di lite sono compensate tra il debitore principale e la Banca opposta, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007).
Le spese legali seguono la soccombenza tra gli altri opponenti, , Parte_3 Parte_4
e , e l'istituto di credito, applicati i valori medi.
[...] Controparte_1
Spese di ctu compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
in proprio e quale titolare dell' ,
[...] Parte_2
, e avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_3 Parte_4 Controparte_1 dal Tribunale adito su ricorso presentato da , così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- accoglie in parte la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta che il conto corrente n.
51655-7 (poi n. 51655-51) presenta al 31.12.2016 un saldo di € 107.718,43 a credito del correntista;
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- condanna , e in solido al pagamento Parte_3 Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale e la banca opposta;
- compensa le spese di ctu.
Bari, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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