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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12540 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 38042/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Ventisette Parte_1 per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro-tempore, RO rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 2 dicembre 2022 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il RO
, in persona del Ministro pro tempore, e, premesso di avere svolto
[...] durante il periodo di reclusione attività di apprendista tessile (servizio 18, cat.
C), scopino (servizio 2, cat. C), manovale (servizio 11, cat. C), spesino e addetto alla lavanderia (servizio 2, cat. B) nel periodo da novembre 2004 a novembre 2020, ha rappresentato di avere percepito, per tale ragione, la relativa “mercede”, tuttavia erogata in misura inferiore a quella dovuta, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975 - a opera di apposita commissione ministeriale -, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei corrispondenti settori, in relazione alle concrete mansioni svolte.
Posto che i contratti collettivi applicati dal alle attività CP_1 lavorative svolte in questi anni dal ricorrente sono quelli del settore “Tessili industria” per lo svolgimento delle mansioni di “apprendista lavorazioni tessili”, quelli del settore “Edilizia - industria” per lo svolgimento delle mansioni di “manovale” e quelli del settore “Pubblici esercizi” per lo svolgimento di tutte le altre mansioni e che sussiste il diritto al pagamento del relativo trattamento economico, abbattuto di un terzo, parte ricorrente ha domandato la condanna del a corrisponderle l'importo RO complessivo di € 2.940,81, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione RO quinquennale dei crediti;
nel merito, in ogni caso, l'amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto, rappresentando che a partire dall'1 ottobre 2017 il , RO con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive integrazioni, ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari, sicché più nulla sarebbe agli stessi dovuto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con c.t.u. contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente nell'istituto indicato in ricorso, i periodi lavorativi, le mansioni disimpegnate, né l'orario di lavoro, dati fattuali peraltro tutti risultanti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte attorea, che si è limitata a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né, specificamente, dalla parte resistente. Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione
2 di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. La controversia verte, pertanto, essenzialmente, su questioni di diritto, specificamente sull'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto di avere costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto. Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_2 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto
3 l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
4. Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal d. lgs. n. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 1087/1988 - aveva già ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare, si legge che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
“ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e
4 della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare. È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Corte ha avvertito, però, che non si potesse prescindere dalla protezione offerta dai precetti costituzionali degli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”. Così argomentando, si era di fatto stabilito che la disciplina di cui al citato articolo 22 non fosse, viceversa, applicabile ai soggetti che svolgevano lavoro extramurario - quali i detenuti che si trovassero in stato di semilibertà e lavorassero fuori dello stabilimento oppure i detenuti che lavorassero alle dipendenze di imprese private, sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto - essendo tali rapporti piuttosto disciplinati dal diritto comune, sì da potersi esigere una retribuzione pari a quella prevista dai contratti collettivi di settore (così, Corte Cost, sentenza citata). Diverso è, tuttavia, il caso in esame, nel quale parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, per tutto il periodo, mansioni lavorative di vario tipo all'interno di un istituto penitenziario. La remunerazione di tale lavoro deve, pertanto, essere parametrata ai 2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore. Invero, è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori- detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita
5 commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 36250/2004). Condividendosi tali principi, si ha definitiva conferma che la percentuale della mercede o remunerazione debba essere calcolata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla paga ordinaria, diretta e differita, è fondata, nei limiti della differenza tra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, per i livelli rivendicati nell'atto introduttivo. Del resto, l'amministrazione resistente non ha contestato l'individuazione del C.C.N.L., né del relativo livello di inquadramento e retribuzione, pur dettagliati in ricorso e nei relativi documenti allegati, peraltro emergenti anche dalle tabelle allegate alla circolare n. 282390 del 6 settembre 2017. Con detta circolare, in particolare, per il periodo successivo all'ottobre 2017, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario, all'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti lavoranti, provvedendo all'inquadramento delle mansioni nei vari livelli della contrattazione collettiva e all'indicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali. Per tale operazione di classificazione, peraltro, l'amministrazione ha dato conto dell'applicazione della contrattazione ritenuta maggiormente rappresentativa e, peraltro, reperibile sul sito del C.N.E.L., istituzionalmente deputato alla raccolta dei CCNL. Ferma questa premessa di inquadramento generale, va rilevato che parte resistente non ha contestato in alcun modo, in punto di fatto, le allegazioni del ricorso in merito all'unicità del periodo di detenzione, né sotto il piano contabile, se non con esclusivo riferimento al periodo successivo a ottobre 2017, sul presupposto che da quel momento, in ragione dell'applicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali e debitamente ridotto di un terzo, non spetterebbe alcun compenso.
6 Con riferimento ai crediti maturati nel periodo fino a gennaio 2017, i conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso, nel quale è stata applicata la corretta fonte negoziale collettiva e il livello di inquadramento effettivamente spettante, tengono conto di detti parametri e, specificamente, le spettanze sono state calcolate nella misura dei 2/3 della retribuzione ordinaria normalmente prevista per i lavoratori, sulla scorta dei C.C.N.L. di settore cui sono paragonabili le mansioni effettivamente svolte all'interno dell'istituto di detenzione, quale differenza tra quanto maturato in busta paga ed effettivamente percepito e quanto dovuto in base alla contrattazione collettiva di settore ridotta di un terzo. I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano anche il diritto a una corrispondente riliquidazione del TFR. Di talché, i conteggi in questione sono corretti e condivisibili, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in ossequio al disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente, come sarebbe stato onerata, i conteggi analitici predisposti da controparte in allegato al ricorso, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e
Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare
7 specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018). L'unico profilo di contestazione, invero, riguarda, come osservato, il preteso adeguamento economico operato a decorrere da ottobre 2017 con la sopra indicata circolare ministeriale. I compensi maturati nel periodo tra il 2004 e gennaio 2017 ammontano, pertanto, a € 2.925,82, dovendosi dagli stessi detrarre gli importi, sia pure modesti, rivendicati per il periodo successivo all'adeguamento ministeriale.
5.1 Con riferimento al periodo tra aprile 2018 e dicembre 2020, invece, tenuto conto della specifica contestazione del resistente e dovendosi CP_1 pronunciare sull'intera domanda introdotta in giudizio il Tribunale ha ritenuto di nominare un consulente tecnico, al fine di verificare la sussistenza di un credito e il relativo ammontare. Alla stregua di queste premesse, il c.t.u., esaminati gli atti di causa, tenuto conto dei parametri sopra indicati e, in particolare, delle ore e delle giornate di lavoro effettuate, del CCNL applicabile e del livello di inquadramento, nonché della decurtazione di legge, ha concluso la sua relazione affermando che nel periodo in questione il ricorrente non abbia maturato crediti retributivi, sicché con riferimento al periodo in questione non spettano compensi aggiuntivi. Le considerazioni rassegnate dal CTU sono corrette e condivisibili, poiché basate su un metodo di indagine scevro da vizi logico-giuridici e condotto alla luce della documentazione acquisita al giudizio e nel solco dei principi sopra indicati (cfr. relazione di consulenza, che si condivide e si richiama integralmente in questa sede). Peraltro, nelle note autorizzate nessuna effettiva contestazione è stata mossa dalle parti alla ricostruzione contabile svolta dal consulente. In conseguenza, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti, è fondata, nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, secondo i livelli corrispondenti alle mansioni nel tempo disimpegnate, per il periodo dal 2004 al gennaio 2017.
6. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione, di cui all'articolo 2948 c.c., sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 9969 del 26 aprile 2007, Cass. n. 22077 del 22 ottobre 2007, Cass. n. 24642 del 27 novembre 2007, Cass. n. 21573 del 15 ottobre
2007 e Cass. n. 480 del 14 gennaio 2010) che le oggettive caratteristiche del
8 lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto, e che non si identifica necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore. Nelle sentenze richiamate è stato ribadito che “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (così Corte Costituzionale n. 341 del 2006), ciò che può determinare del lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione (in tal senso, cfr. già Corte di appello di Roma, sentenza n. 3377 del 26 settembre 2018). Sicché, deve condividersi il principio, reiteratamente espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario - nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria - possono determinare nel lavoratore una situazione di "metus" giustificativa della sospensione della prescrizione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21573 del 15 ottobre 2007).
7. Fermo questo principio, ormai consolidato, al fine di comporre un contrasto interpretativo in atto di recente la Corte di legittimità, in fattispecie in cui peraltro erano intervenuti successivi spostamenti da un carcere all'altro e non erano state allegate scarcerazioni, ovvero altre specifiche circostanze da cui ritenere interrotto effettivamente il rapporto, ha così motivato: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale
“chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il
9 quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
7.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di
10 questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle
11 dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”. Nella specie, in memoria di costituzione il si è limitato a CP_1 dedurre che ogni interruzione del rapporto equivarrebbe a cessazione dello stesso, sicché ricorrerebbero vari e distinti rapporti, ognuno dei quali assoggettato al proprio termine prescrizionale. Queste allegazioni, tuttavia, non assumono alcun rilievo ai fini di supportare la prospettazione in ordine all'effettiva cessazione del rapporto, rispetto a cui, come visto, non rilevano né le cessazioni intermedie, né il mutamento di compiti espletati, mentre non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali idonei a inferire che le interruzioni equivarrebbero a cessazioni effettive del rapporto. Di conseguenza, secondo l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte il rapporto deve essere considerato unitario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, sicché al momento del deposito del ricorso lo stesso non era affatto decorso.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di maggiore retribuzione complessiva, la somma di € 2.925,82. Sulla somma dovuta vanno computati unicamente gli interessi legali, dovendosi considerare che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17869 dell'11 agosto 2014).
12 9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vanno poste a carico di parte resistente le spese di c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il , in RO persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 2.925,82, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione a parte RO ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.626, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone a carico del le spese di c.t.u. contabile, già RO liquidate. Roma, 5 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo
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SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 38042/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Ventisette Parte_1 per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro-tempore, RO rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 2 dicembre 2022 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il RO
, in persona del Ministro pro tempore, e, premesso di avere svolto
[...] durante il periodo di reclusione attività di apprendista tessile (servizio 18, cat.
C), scopino (servizio 2, cat. C), manovale (servizio 11, cat. C), spesino e addetto alla lavanderia (servizio 2, cat. B) nel periodo da novembre 2004 a novembre 2020, ha rappresentato di avere percepito, per tale ragione, la relativa “mercede”, tuttavia erogata in misura inferiore a quella dovuta, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975 - a opera di apposita commissione ministeriale -, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei corrispondenti settori, in relazione alle concrete mansioni svolte.
Posto che i contratti collettivi applicati dal alle attività CP_1 lavorative svolte in questi anni dal ricorrente sono quelli del settore “Tessili industria” per lo svolgimento delle mansioni di “apprendista lavorazioni tessili”, quelli del settore “Edilizia - industria” per lo svolgimento delle mansioni di “manovale” e quelli del settore “Pubblici esercizi” per lo svolgimento di tutte le altre mansioni e che sussiste il diritto al pagamento del relativo trattamento economico, abbattuto di un terzo, parte ricorrente ha domandato la condanna del a corrisponderle l'importo RO complessivo di € 2.940,81, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione RO quinquennale dei crediti;
nel merito, in ogni caso, l'amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto, rappresentando che a partire dall'1 ottobre 2017 il , RO con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive integrazioni, ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari, sicché più nulla sarebbe agli stessi dovuto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con c.t.u. contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente nell'istituto indicato in ricorso, i periodi lavorativi, le mansioni disimpegnate, né l'orario di lavoro, dati fattuali peraltro tutti risultanti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte attorea, che si è limitata a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né, specificamente, dalla parte resistente. Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione
2 di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. La controversia verte, pertanto, essenzialmente, su questioni di diritto, specificamente sull'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto di avere costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto. Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_2 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto
3 l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
4. Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal d. lgs. n. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 1087/1988 - aveva già ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare, si legge che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
“ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e
4 della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare. È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Corte ha avvertito, però, che non si potesse prescindere dalla protezione offerta dai precetti costituzionali degli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”. Così argomentando, si era di fatto stabilito che la disciplina di cui al citato articolo 22 non fosse, viceversa, applicabile ai soggetti che svolgevano lavoro extramurario - quali i detenuti che si trovassero in stato di semilibertà e lavorassero fuori dello stabilimento oppure i detenuti che lavorassero alle dipendenze di imprese private, sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto - essendo tali rapporti piuttosto disciplinati dal diritto comune, sì da potersi esigere una retribuzione pari a quella prevista dai contratti collettivi di settore (così, Corte Cost, sentenza citata). Diverso è, tuttavia, il caso in esame, nel quale parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, per tutto il periodo, mansioni lavorative di vario tipo all'interno di un istituto penitenziario. La remunerazione di tale lavoro deve, pertanto, essere parametrata ai 2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore. Invero, è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori- detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita
5 commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 36250/2004). Condividendosi tali principi, si ha definitiva conferma che la percentuale della mercede o remunerazione debba essere calcolata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla paga ordinaria, diretta e differita, è fondata, nei limiti della differenza tra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, per i livelli rivendicati nell'atto introduttivo. Del resto, l'amministrazione resistente non ha contestato l'individuazione del C.C.N.L., né del relativo livello di inquadramento e retribuzione, pur dettagliati in ricorso e nei relativi documenti allegati, peraltro emergenti anche dalle tabelle allegate alla circolare n. 282390 del 6 settembre 2017. Con detta circolare, in particolare, per il periodo successivo all'ottobre 2017, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario, all'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti lavoranti, provvedendo all'inquadramento delle mansioni nei vari livelli della contrattazione collettiva e all'indicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali. Per tale operazione di classificazione, peraltro, l'amministrazione ha dato conto dell'applicazione della contrattazione ritenuta maggiormente rappresentativa e, peraltro, reperibile sul sito del C.N.E.L., istituzionalmente deputato alla raccolta dei CCNL. Ferma questa premessa di inquadramento generale, va rilevato che parte resistente non ha contestato in alcun modo, in punto di fatto, le allegazioni del ricorso in merito all'unicità del periodo di detenzione, né sotto il piano contabile, se non con esclusivo riferimento al periodo successivo a ottobre 2017, sul presupposto che da quel momento, in ragione dell'applicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali e debitamente ridotto di un terzo, non spetterebbe alcun compenso.
6 Con riferimento ai crediti maturati nel periodo fino a gennaio 2017, i conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso, nel quale è stata applicata la corretta fonte negoziale collettiva e il livello di inquadramento effettivamente spettante, tengono conto di detti parametri e, specificamente, le spettanze sono state calcolate nella misura dei 2/3 della retribuzione ordinaria normalmente prevista per i lavoratori, sulla scorta dei C.C.N.L. di settore cui sono paragonabili le mansioni effettivamente svolte all'interno dell'istituto di detenzione, quale differenza tra quanto maturato in busta paga ed effettivamente percepito e quanto dovuto in base alla contrattazione collettiva di settore ridotta di un terzo. I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano anche il diritto a una corrispondente riliquidazione del TFR. Di talché, i conteggi in questione sono corretti e condivisibili, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in ossequio al disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente, come sarebbe stato onerata, i conteggi analitici predisposti da controparte in allegato al ricorso, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e
Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare
7 specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018). L'unico profilo di contestazione, invero, riguarda, come osservato, il preteso adeguamento economico operato a decorrere da ottobre 2017 con la sopra indicata circolare ministeriale. I compensi maturati nel periodo tra il 2004 e gennaio 2017 ammontano, pertanto, a € 2.925,82, dovendosi dagli stessi detrarre gli importi, sia pure modesti, rivendicati per il periodo successivo all'adeguamento ministeriale.
5.1 Con riferimento al periodo tra aprile 2018 e dicembre 2020, invece, tenuto conto della specifica contestazione del resistente e dovendosi CP_1 pronunciare sull'intera domanda introdotta in giudizio il Tribunale ha ritenuto di nominare un consulente tecnico, al fine di verificare la sussistenza di un credito e il relativo ammontare. Alla stregua di queste premesse, il c.t.u., esaminati gli atti di causa, tenuto conto dei parametri sopra indicati e, in particolare, delle ore e delle giornate di lavoro effettuate, del CCNL applicabile e del livello di inquadramento, nonché della decurtazione di legge, ha concluso la sua relazione affermando che nel periodo in questione il ricorrente non abbia maturato crediti retributivi, sicché con riferimento al periodo in questione non spettano compensi aggiuntivi. Le considerazioni rassegnate dal CTU sono corrette e condivisibili, poiché basate su un metodo di indagine scevro da vizi logico-giuridici e condotto alla luce della documentazione acquisita al giudizio e nel solco dei principi sopra indicati (cfr. relazione di consulenza, che si condivide e si richiama integralmente in questa sede). Peraltro, nelle note autorizzate nessuna effettiva contestazione è stata mossa dalle parti alla ricostruzione contabile svolta dal consulente. In conseguenza, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti, è fondata, nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, secondo i livelli corrispondenti alle mansioni nel tempo disimpegnate, per il periodo dal 2004 al gennaio 2017.
6. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione, di cui all'articolo 2948 c.c., sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 9969 del 26 aprile 2007, Cass. n. 22077 del 22 ottobre 2007, Cass. n. 24642 del 27 novembre 2007, Cass. n. 21573 del 15 ottobre
2007 e Cass. n. 480 del 14 gennaio 2010) che le oggettive caratteristiche del
8 lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto, e che non si identifica necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore. Nelle sentenze richiamate è stato ribadito che “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (così Corte Costituzionale n. 341 del 2006), ciò che può determinare del lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione (in tal senso, cfr. già Corte di appello di Roma, sentenza n. 3377 del 26 settembre 2018). Sicché, deve condividersi il principio, reiteratamente espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario - nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria - possono determinare nel lavoratore una situazione di "metus" giustificativa della sospensione della prescrizione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21573 del 15 ottobre 2007).
7. Fermo questo principio, ormai consolidato, al fine di comporre un contrasto interpretativo in atto di recente la Corte di legittimità, in fattispecie in cui peraltro erano intervenuti successivi spostamenti da un carcere all'altro e non erano state allegate scarcerazioni, ovvero altre specifiche circostanze da cui ritenere interrotto effettivamente il rapporto, ha così motivato: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale
“chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il
9 quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
7.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di
10 questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle
11 dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”. Nella specie, in memoria di costituzione il si è limitato a CP_1 dedurre che ogni interruzione del rapporto equivarrebbe a cessazione dello stesso, sicché ricorrerebbero vari e distinti rapporti, ognuno dei quali assoggettato al proprio termine prescrizionale. Queste allegazioni, tuttavia, non assumono alcun rilievo ai fini di supportare la prospettazione in ordine all'effettiva cessazione del rapporto, rispetto a cui, come visto, non rilevano né le cessazioni intermedie, né il mutamento di compiti espletati, mentre non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali idonei a inferire che le interruzioni equivarrebbero a cessazioni effettive del rapporto. Di conseguenza, secondo l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte il rapporto deve essere considerato unitario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, sicché al momento del deposito del ricorso lo stesso non era affatto decorso.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di maggiore retribuzione complessiva, la somma di € 2.925,82. Sulla somma dovuta vanno computati unicamente gli interessi legali, dovendosi considerare che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17869 dell'11 agosto 2014).
12 9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vanno poste a carico di parte resistente le spese di c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il , in RO persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 2.925,82, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione a parte RO ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.626, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone a carico del le spese di c.t.u. contabile, già RO liquidate. Roma, 5 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo
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