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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2507/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da 1) Parte_1
Nata RO (GR) il 15.12.1987 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2)
[...]
Parte_2
Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] (Spagna) con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) in data 30.09.2022 (anno 2022 atto n. 53 parte I)
□ separati con sentenza n. 1342/2025 pubblicata il 07.04.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato) con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (c.f. ), cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] (c.f. ), cittadino italiano. Parte_3 C.F._4
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pers 1) i figli minori e vengono affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Parte_3 collocati prevalentemente presso la madre;
2) la casa familiare di proprietà della Sig.ra resta assegnata alla stessa con tutto quanto Pt_1
l'arreda;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei periodi in cui farà rientro in Italia dando congruo preavviso alla madre;
4) durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore. I genitori concorderanno entro il 30.04 di ogni anno il periodo di vacanza che passeranno con i figli, con la precisazione che nel caso in cui venga scelto il mese di agosto i genitori concordano che potranno scegliere o le prime due settimane oppure le ultime due settimane del mese. Le festività natalizie i minori le trascorreranno , ad anni alterni, dalla chiusura della scuola e sino al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, per l'anno
2025 i minori trascorreranno il primo periodo con la madre. Le festività pasquali i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dalla chiusura della scuola e sino al giorno di Pasqua con un genitore, dal Lunedì dell'Angelo alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre. Tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di Euro 365,00= per ciascuno figlio a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento degli stessi, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025, e fino a quando i minori non saranno autonomi economicamente. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso pagina 2 di 4 strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) le parti concordano che l'assegno unico, come già avviene, continuerà ad essere percepito al
100% dalla Sig.ra Pt_1
8) le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente pagina 3 di 4 autonomi;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rozzano (MI) il 30.09.2022 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_4
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da 1) Parte_1
Nata RO (GR) il 15.12.1987 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2)
[...]
Parte_2
Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] (Spagna) con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) in data 30.09.2022 (anno 2022 atto n. 53 parte I)
□ separati con sentenza n. 1342/2025 pubblicata il 07.04.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato) con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (c.f. ), cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] (c.f. ), cittadino italiano. Parte_3 C.F._4
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pers 1) i figli minori e vengono affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Parte_3 collocati prevalentemente presso la madre;
2) la casa familiare di proprietà della Sig.ra resta assegnata alla stessa con tutto quanto Pt_1
l'arreda;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei periodi in cui farà rientro in Italia dando congruo preavviso alla madre;
4) durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore. I genitori concorderanno entro il 30.04 di ogni anno il periodo di vacanza che passeranno con i figli, con la precisazione che nel caso in cui venga scelto il mese di agosto i genitori concordano che potranno scegliere o le prime due settimane oppure le ultime due settimane del mese. Le festività natalizie i minori le trascorreranno , ad anni alterni, dalla chiusura della scuola e sino al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, per l'anno
2025 i minori trascorreranno il primo periodo con la madre. Le festività pasquali i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dalla chiusura della scuola e sino al giorno di Pasqua con un genitore, dal Lunedì dell'Angelo alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre. Tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di Euro 365,00= per ciascuno figlio a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento degli stessi, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025, e fino a quando i minori non saranno autonomi economicamente. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso pagina 2 di 4 strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) le parti concordano che l'assegno unico, come già avviene, continuerà ad essere percepito al
100% dalla Sig.ra Pt_1
8) le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente pagina 3 di 4 autonomi;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rozzano (MI) il 30.09.2022 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_4
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
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