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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 5164/2022, promossa:
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuliano Jole e elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.tep.t.,
OPPOSTO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall'avv. MASTROIANNI DOMENICO
OPPOSTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022 il ricorrente, in epigrafe indicato, lamentava l'illegittimità della cartella esattoriale n. 02820200034316180000, notificatagli in data
27.06.2022 e relativa alle sanzioni ex art 9 legge 141/1992, per irregolarità nella comunicazione delle dichiarazioni reddituali, cosiddetto Mod. 5, relativamente agli anni
2015 e 2016.
In particolare, deduceva la nullità della notifica della cartella, la prescrizione quinquennale del credito, la violazione della procedura di cui alla legge 689/81, non essendo stata la cartella preceduta dalla notifica di avviso di contestazione dell'addebito.
La , sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, rimaneva contumace.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, tra l'altro, la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, in relazione alle contestazioni afferenti gli aspetti sostanziali della pretesa creditoria e concludeva perché la domanda fosse dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente, oltre che infondata, vinte le spese di lite.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.).D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n.
21863 del 2004).
Nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C. comma 1, come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
La presente opposizione, pertanto, è tempestiva dal momento che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 27.06.2022 ( v. esito spedizione in atti della CP_3
produzione di parte ricorrente), mentre il ricorso risulta depositato in data 27.07.2022, nel rispetto del termine di 40 gg previsto dalla disposizione normativa di cui all' art. 24 d. lgs.
46/99.
In particolare, deve vagliarsi la questione della natura giuridica della sanzione ex art. 9 legge
141/1992. Sul punto si è reiteratamente espressa la Corte di Cassazione, con pronunzie dalle quali non v'è motivo di discostarsi: “La sanzione comminata per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito Controparte_4 professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi) ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria e, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.” (Cassazione civile , sez. lav., 04 giugno 2008, n. 14779)
Dunque, la sanzione portata nell'impugnata cartella è qualificabile come sanzione amministrativa.
Recentemente la Suprema Corte con la sentenza del 25.08.2020 n. 17702 ha confermato tale assunto e nel rigettare le doglianze esposte dalla i giudici di legittimità hanno CP_1 affermato “ ….E' senz'altro vero che, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del
1994, recante attuazione della delega conferita dalla L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la , si è verificata una Controparte_4 sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari: la determinazione della relativa disciplina è stata infatti affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga adisposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del
2018). Rilevante, piuttosto, è l'individuazione della latitudine della potestà attribuita agli enti privatizzati da parte del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, dianzi cit.: reputa infatti il Collegio che, essendo stato il potere di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio” attribuito
“nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509”, art. 2, comma 2, ossia allo scopo di “assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, la potestà in esame debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al
Capo I, sez. II, della L. n. 689 del 1981”.
La Corte di legittimità ha, altresì precisato, nel determinare i confini di legittimità del potere sanzionatorio attribuito alla P.A. ed ai soggetti ad essa equiparati che, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così già Cass. nn. 4364 del 1992,
7570 del 1993, 1113 del 1995) “… è bensì possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, in virtù delle particolari tecnicalità della dimensione in cui esse sono destinate ad operare (Cass. n. 17602 del 2003), ma non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi alla L. n. 689 del 1981, art. 1, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Cass. n. 12367 del 1999), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso
Cass. nn. 16498 e 17602 del 2003, nonchè Cass. S.U. n. 18262 del 2004). Tra queste garanzie – espone la Suprema Corte - particolare rilievo assumono quelle dettate dalla
L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Cass. nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto
l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 12), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per se che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione. E' dunque alla stregua delle anzidette considerazioni che può senz'altro affermarsi che, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte della L. n. 576 del 1980, art. 18, (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 141 del 1992, art. 9), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (L. n.
689 del 1981, artt. 13 e 14)”.
Dunque nel caso di specie, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, irrogate dalla per irregolarità inerenti la comunicazione dei redditi, cosiddetto Modello 5, CP_1
ex art. 9 L. 141/92 e facendo proprie le suesposte argomentazione della Suprema Corte, deve accogliersi l'opposizione, non essendovi prova, agli atti del fascicolo, che la predetta
[...]
abbia effettuato la preventiva contestazione dell'addebito, attesa la Controparte_1
contumacia della stessa, la quale omissione – a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., – comporta l'estinzione della sanzione.
La complessità e novità delle questioni trattate, l'iter argomentativo che sorregge la presente decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820200034316180000;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 5164/2022, promossa:
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuliano Jole e elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.tep.t.,
OPPOSTO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall'avv. MASTROIANNI DOMENICO
OPPOSTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022 il ricorrente, in epigrafe indicato, lamentava l'illegittimità della cartella esattoriale n. 02820200034316180000, notificatagli in data
27.06.2022 e relativa alle sanzioni ex art 9 legge 141/1992, per irregolarità nella comunicazione delle dichiarazioni reddituali, cosiddetto Mod. 5, relativamente agli anni
2015 e 2016.
In particolare, deduceva la nullità della notifica della cartella, la prescrizione quinquennale del credito, la violazione della procedura di cui alla legge 689/81, non essendo stata la cartella preceduta dalla notifica di avviso di contestazione dell'addebito.
La , sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, rimaneva contumace.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, tra l'altro, la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, in relazione alle contestazioni afferenti gli aspetti sostanziali della pretesa creditoria e concludeva perché la domanda fosse dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente, oltre che infondata, vinte le spese di lite.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.).D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n.
21863 del 2004).
Nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C. comma 1, come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
La presente opposizione, pertanto, è tempestiva dal momento che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 27.06.2022 ( v. esito spedizione in atti della CP_3
produzione di parte ricorrente), mentre il ricorso risulta depositato in data 27.07.2022, nel rispetto del termine di 40 gg previsto dalla disposizione normativa di cui all' art. 24 d. lgs.
46/99.
In particolare, deve vagliarsi la questione della natura giuridica della sanzione ex art. 9 legge
141/1992. Sul punto si è reiteratamente espressa la Corte di Cassazione, con pronunzie dalle quali non v'è motivo di discostarsi: “La sanzione comminata per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito Controparte_4 professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi) ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria e, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.” (Cassazione civile , sez. lav., 04 giugno 2008, n. 14779)
Dunque, la sanzione portata nell'impugnata cartella è qualificabile come sanzione amministrativa.
Recentemente la Suprema Corte con la sentenza del 25.08.2020 n. 17702 ha confermato tale assunto e nel rigettare le doglianze esposte dalla i giudici di legittimità hanno CP_1 affermato “ ….E' senz'altro vero che, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del
1994, recante attuazione della delega conferita dalla L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la , si è verificata una Controparte_4 sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari: la determinazione della relativa disciplina è stata infatti affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga adisposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del
2018). Rilevante, piuttosto, è l'individuazione della latitudine della potestà attribuita agli enti privatizzati da parte del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, dianzi cit.: reputa infatti il Collegio che, essendo stato il potere di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio” attribuito
“nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509”, art. 2, comma 2, ossia allo scopo di “assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, la potestà in esame debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al
Capo I, sez. II, della L. n. 689 del 1981”.
La Corte di legittimità ha, altresì precisato, nel determinare i confini di legittimità del potere sanzionatorio attribuito alla P.A. ed ai soggetti ad essa equiparati che, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così già Cass. nn. 4364 del 1992,
7570 del 1993, 1113 del 1995) “… è bensì possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, in virtù delle particolari tecnicalità della dimensione in cui esse sono destinate ad operare (Cass. n. 17602 del 2003), ma non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi alla L. n. 689 del 1981, art. 1, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Cass. n. 12367 del 1999), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso
Cass. nn. 16498 e 17602 del 2003, nonchè Cass. S.U. n. 18262 del 2004). Tra queste garanzie – espone la Suprema Corte - particolare rilievo assumono quelle dettate dalla
L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Cass. nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto
l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 12), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per se che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione. E' dunque alla stregua delle anzidette considerazioni che può senz'altro affermarsi che, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte della L. n. 576 del 1980, art. 18, (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 141 del 1992, art. 9), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (L. n.
689 del 1981, artt. 13 e 14)”.
Dunque nel caso di specie, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, irrogate dalla per irregolarità inerenti la comunicazione dei redditi, cosiddetto Modello 5, CP_1
ex art. 9 L. 141/92 e facendo proprie le suesposte argomentazione della Suprema Corte, deve accogliersi l'opposizione, non essendovi prova, agli atti del fascicolo, che la predetta
[...]
abbia effettuato la preventiva contestazione dell'addebito, attesa la Controparte_1
contumacia della stessa, la quale omissione – a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., – comporta l'estinzione della sanzione.
La complessità e novità delle questioni trattate, l'iter argomentativo che sorregge la presente decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820200034316180000;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)