Art. 1. Articolo unico.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.
Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.
Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.