Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’accertamento del diritto di accesso documentale e/o del diritto di accesso civico generalizzato
alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ex art 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998 presentata alla Questura di-OMISSIS-, così come indicato nella richiesta di accesso ricevuta dalla Questura di-OMISSIS- in data -OMISSIS-;
nonché per l’annullamento del silenzio – rigetto formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso documentale sopra indicata, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto di accesso - anche nelle forme dell’accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013 - agli atti del procedimento amministrativo relativo all’istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data -OMISSIS- all’Ufficio Immigrazione della Questura di-OMISSIS-.
2. Espone il ricorrente che:
- egli in data 11 dicembre 2024, non avendo ricevuto aggiornamenti sull’esito della propria istanza e avendo nel frattempo trasferito il proprio domicilio da-OMISSIS- a -OMISSIS-, ha inoltrato la richiesta di trasferimento della pratica alla Questura di -OMISSIS-, divenuta territorialmente competente, comunicando contestualmente il nuovo indirizzo di residenza;
- egli non avendo ricevuto alcun riscontro, in data -OMISSIS-ha presaentato un’istanza di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, volta a ottenere informazioni sullo stato della pratica, le motivazioni dell’eventuale diniego, l’eventuale parere reso dalla Commissione Territoriale competente, nonché copia di ogni comunicazione, invito, avviso o provvedimento già adottato, compreso l’eventuale preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l. n. 241/1990;
- la Questura di-OMISSIS- con nota del -OMISSIS- si è limitata a comunicare il rigetto dell’istanza, senza tuttavia fornire copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso del -OMISSIS-, né chiarimenti circa il mancato trasferimento della pratica;
- stante l’incompletezza della risposta e l’omesso riscontro all’istanza di accesso documentale, il difensore del ricorrente ha diffidato l’Amministrazione a provvedere;
- in data 19 marzo 2025 la Questura ha ribadito l’invito a presentarsi per la notifica del provvedimento di rigetto, senza però riscontrare l’istanza di accesso del -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS- si è formato il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del -OMISSIS-.
3. Del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo: A) la violazione degli artt. 10, 22, 23, 24 e 25 della l. n. 241/1990, a causa del mancato riscontro all’istanza di accesso documentale, nonostante la posizione qualificata del ricorrente medesimo come interessato al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno; B) la violazione degli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), a causa del mancato riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato, volto alla conoscenza dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione; C) la violazione degli artt. 5, comma 2, 6, comma 1 e 3, 7, comma 5, del d.P.R. n. 184/2006, per aver negato all’interessato la facoltà di avvalersi di un difensore munito di delega per il ritiro e la notifica degli atti richiesti, nonché D) l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma e in data 28 maggio 2025 ha depositato la seguente documentazione: A) la richiesta del parere alla Commissione Territoriale per il rilascio del permesso di protezione speciale; B) il fascicolo relativo alla pratica del permesso di protezione speciale; C) una comunicazione di notizia di reato della Questura di-OMISSIS- datata 19 gennaio 2024; D)il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale, adottato dal Questore di-OMISSIS- in data 1° marzo 2025.
5. Ciò nondimeno, il difensore del ricorrente con memoria del 3 giugno 2025 ha contestato il mancato deposito del parere adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, anch’esso richiesto con l’istanza di accesso del -OMISSIS-, insistendo per la condanna dell’Amministrazione ad esibire tale atto.
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642), il Collegio deve prendere atto che, successivamente al deposito del ricorso, l’Amministrazione resistente ha versato in atti la documentazione richiesta dal ricorrente, ad eccezione del parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui contenuto è richiamato, per estratto, nella motivazione del provvedimento di rigetto del permesso di protezione speciale.
Ne deriva l’illegittimità del diniego (tacito) di accesso opposto al ricorrente, limitatamente a quest’ultimo documento, del quale l’interessato aveva (ed ha) pieno titolo ad ottenere l’esibizione in copia, non potendosi ravvisare alcuna delle ipotesi ostative previste dall’art. 24 della n. 241/1990, né un pregiudizio per interessi pubblici o privati meritevoli di tutela ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Va, altresì, rilevato che l’Amministrazione non ha addotto alcuna motivazione, né esplicita né implicita, circa la sussistenza di limiti normativi all’ostensione, risultando dunque del tutto ingiustificato il silenzio serbato sull’istanza di accesso.
8. Pertanto dev’essere ordinato all’Amministrazione resistente di esibire il parere alla Commissione Territoriale per il rilascio del permesso di protezione speciale, richiesto con la suindicata istanza del -OMISSIS-, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza. Per il resto dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
9. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vengono distratte a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia dl contendere e in parte lo accoglie, come indicato in motivazione. Per l’effetto, annulla il silenzio-rigetto opposto all’istanza di accesso del -OMISSIS-e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al parere della Commissione Territoriale per il rilascio del permesso di protezione speciale indicato in motivazione.
Ordina all’Amministrazione statale resistente di consentire al ricorrente l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, al parere della Commissione Territoriale per il rilascio del permesso di protezione speciale indicato in motivazione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell’avvocato Francesca Lisa Ferraro, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.