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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22254/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22254/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 09/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 280 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25/04/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 7.02.2018.
Con ricorso depositato il 20/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 continuando a risiedere e vivere prevalentemente presso e con la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito: -a) a settimane alterne, il martedì, il giovedì e il venerdì, dall'uscita da scuola o da orario equipollente, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola la mattina seguente, ovvero, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola (o da orario equipollente) e sino alle ore 22.00 e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scola (o da orario equipollente), con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola il venerdi mattina e dal sabato al lunedì mattina;
-b) sette giorni consecutivi durante le Vacanze Natalizie (comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e del giorno di Capodanno) e, quindi, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-c) ad anni alterni, durante le Vacanze Pasquali;
-d) durante le Vacanze Estive, ad anni alterni, dal primo agosto al quindici agosto compresi o dal sedici agosto al trenta agosto compresi;
-f) ad anni alterni, il giorno del compleanno di . Per_1
DISPONE che il Signor contribuisca al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 versando l'Assegno Periodico Mensile di €. 500,00 (EuroCinqueCento/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da versarsi alla Signora mediante bonifico Parte_1 bancario ovvero nelle forme concordemente stabilite dalle parti, entro il giorno cinque di ciascun mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, oltre alla contribuzione, nella misura del 50% in relazione alle Spese Mediche, Scolastiche e Straordinarie da sostenersi nell'interesse del predetto figlio minore in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi integralmente trascritto ed al quale le parti si riportano.
Qualora la rata del Mutuo Ipotecario acceso dalle parti per l'acquisto della casa coniugale/ familiare di Torino Via Tunisi n. 135 (attualmente pari ad euro 950 mensili) dovesse diminuire e NON superare la soglia dei 650 euro mensili, l'Assegno Periodico Mensile da porsi a carico del Signor
[...]
per il Mantenimento del figlio sarà di €. 450,00 Parte_2 Per_1
(EuroQuattroCentoCinquanta/00), ferma restando la rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT
e la contribuzione delle Spese come da Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO i ricorrenti RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento e/o di Assegni Divorzili in quanto economicamente Autonomi e/o Autosufficienti.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Tunisi n. 135, in ragione della Collocazione Abitativa del figlio presso la madre, alla medesima Signora Per_1 Parte_1
.
[...]
PRENDE ATTO che la sig.ra rinnovando l'Impegno assunto in Sede di Parte_1
Separazione Personale di acquistare la quota della Casa Coniugale/ Familiare di pertinenza del marito e di estromettere quest'ultimo dal Mutuo Ipotecario ancora insistente sull'Unità Abitativa di cui trattasi, fermo restando, ancora, l'Impegno della Signora al versamento Parte_1 della somma di €. 5.000,00 (oggi, concordemente individuata in €. 6.500,00), si farà carico, altresì, in via esclusiva e per l'intero, di TUTTE le relative Spese, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, comprese quelle pregresse a decorrere dal giorno 7 febbraio 2018 compreso (data della Omologazione della Separazione Personale intervenuta tra le parti), manlevando, all'uopo, il Signor
[...]
. Parte_2
PRENDE ATTO che, pertanto, coerentemente con quanto infra dedotto, le parti stabiliscono concordemente che, fermi restando gli Impegni della Signora di cui al Parte_1 precedente punto (acquistare la quota di pertinenza del Signor nonché di Parte_2 estromettere quest'ultimo dal relativo Mutuo Ipotecario ancora insistente e di versare, in favore del medesimo, la somma di €. 6.500,00), a tacitazione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale le parti stabiliscono che il Signor si impegna a trasferire alla Parte_2
Signora che a sua volta si impegna ad acquistare, la quota della Casa Parte_1
Familiare sita in TORINO, Via Tunisi n. 135 (Comune di Torino, Foglio n. 1422, Numero 36,
Subalterno 4, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,0 Vani, Rendita Catastale:
916,71, Via Tunisi 135, Piano S 1) del primo, senza spirito di liberalità e senza corrispettivo alcuno, dichiarano, anche al fine di ottenere le Agevolazioni Fiscali previste, che detto trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che i Signori e si rinnovano la Parte_2 Parte_1 reciproca Autorizzazione in ordine al rilascio e al rinnovo del Passaporto o di altro Documento
Equipollente
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22254/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 09/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 280 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25/04/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 7.02.2018.
Con ricorso depositato il 20/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 continuando a risiedere e vivere prevalentemente presso e con la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito: -a) a settimane alterne, il martedì, il giovedì e il venerdì, dall'uscita da scuola o da orario equipollente, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola la mattina seguente, ovvero, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola (o da orario equipollente) e sino alle ore 22.00 e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scola (o da orario equipollente), con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola il venerdi mattina e dal sabato al lunedì mattina;
-b) sette giorni consecutivi durante le Vacanze Natalizie (comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e del giorno di Capodanno) e, quindi, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-c) ad anni alterni, durante le Vacanze Pasquali;
-d) durante le Vacanze Estive, ad anni alterni, dal primo agosto al quindici agosto compresi o dal sedici agosto al trenta agosto compresi;
-f) ad anni alterni, il giorno del compleanno di . Per_1
DISPONE che il Signor contribuisca al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 versando l'Assegno Periodico Mensile di €. 500,00 (EuroCinqueCento/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da versarsi alla Signora mediante bonifico Parte_1 bancario ovvero nelle forme concordemente stabilite dalle parti, entro il giorno cinque di ciascun mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, oltre alla contribuzione, nella misura del 50% in relazione alle Spese Mediche, Scolastiche e Straordinarie da sostenersi nell'interesse del predetto figlio minore in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi integralmente trascritto ed al quale le parti si riportano.
Qualora la rata del Mutuo Ipotecario acceso dalle parti per l'acquisto della casa coniugale/ familiare di Torino Via Tunisi n. 135 (attualmente pari ad euro 950 mensili) dovesse diminuire e NON superare la soglia dei 650 euro mensili, l'Assegno Periodico Mensile da porsi a carico del Signor
[...]
per il Mantenimento del figlio sarà di €. 450,00 Parte_2 Per_1
(EuroQuattroCentoCinquanta/00), ferma restando la rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT
e la contribuzione delle Spese come da Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO i ricorrenti RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento e/o di Assegni Divorzili in quanto economicamente Autonomi e/o Autosufficienti.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Tunisi n. 135, in ragione della Collocazione Abitativa del figlio presso la madre, alla medesima Signora Per_1 Parte_1
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[...]
PRENDE ATTO che la sig.ra rinnovando l'Impegno assunto in Sede di Parte_1
Separazione Personale di acquistare la quota della Casa Coniugale/ Familiare di pertinenza del marito e di estromettere quest'ultimo dal Mutuo Ipotecario ancora insistente sull'Unità Abitativa di cui trattasi, fermo restando, ancora, l'Impegno della Signora al versamento Parte_1 della somma di €. 5.000,00 (oggi, concordemente individuata in €. 6.500,00), si farà carico, altresì, in via esclusiva e per l'intero, di TUTTE le relative Spese, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, comprese quelle pregresse a decorrere dal giorno 7 febbraio 2018 compreso (data della Omologazione della Separazione Personale intervenuta tra le parti), manlevando, all'uopo, il Signor
[...]
. Parte_2
PRENDE ATTO che, pertanto, coerentemente con quanto infra dedotto, le parti stabiliscono concordemente che, fermi restando gli Impegni della Signora di cui al Parte_1 precedente punto (acquistare la quota di pertinenza del Signor nonché di Parte_2 estromettere quest'ultimo dal relativo Mutuo Ipotecario ancora insistente e di versare, in favore del medesimo, la somma di €. 6.500,00), a tacitazione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale le parti stabiliscono che il Signor si impegna a trasferire alla Parte_2
Signora che a sua volta si impegna ad acquistare, la quota della Casa Parte_1
Familiare sita in TORINO, Via Tunisi n. 135 (Comune di Torino, Foglio n. 1422, Numero 36,
Subalterno 4, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,0 Vani, Rendita Catastale:
916,71, Via Tunisi 135, Piano S 1) del primo, senza spirito di liberalità e senza corrispettivo alcuno, dichiarano, anche al fine di ottenere le Agevolazioni Fiscali previste, che detto trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che i Signori e si rinnovano la Parte_2 Parte_1 reciproca Autorizzazione in ordine al rilascio e al rinnovo del Passaporto o di altro Documento
Equipollente
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.