Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini del conseguimento della qualifica superiore non ha rilievo che il dipendente abbia svolto occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che rivesta tale qualifica, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità, gravosità e intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della superiore qualifica di capo gestione proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di assistente di stazione presso una "fermata", rilevando che correttamente il giudice di appello aveva ritenuto, alla stregua della contrattazione collettiva applicabile, decisiva, ai fini della qualificazione del personale ad esse preposto, la differenza tra "fermata" e "stazione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12404 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE QU - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AV AS, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2762/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/07/99 - R.G.N. 41611/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 maggio 1999, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto dal sig. QU D'VI nei confronti della datrice di lavoro, Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, in data 3 gennaio 1995, che aveva respinto la domanda proposta dal lavoratore, inquadrato come assistente di stazione (3.a - 4.a categoria), per il riconoscimento della superiore qualifica di capo gestione (5.a - 6.a categoria), per le mansioni svolte, dall'aprile 1991, presso la Stazione di Napoli - Piazza Leopardi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre QU D'VI con unico, complesso motivo.
Resistono con controricorso e memoria illustrativa le Ferrovie dello Stato s.p.a. ed eccepiscono l'inammissibilità del ricorso perché fondato su censure di fatto e su preteso travisamento dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso, il lavoratore deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 29 del ccnl 1990/92 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Errato e immotivato era il giudizio di corrispondenza tra mansioni concrete - non adeguatamente considerate - e qualifica rivestita, così come non erano stati sufficientemente valutati i requisiti per il superiore inquadramento in relazione alle mansioni espletate. Il profilo di capo gestione - 6 livello spetta, secondo la declaratoria del d.m. 14 maggio 1985, n.1085 a chi "svolge attività operativa, contabile ed amministrativa, anche mediante l'uso di apparecchiature particolari, relativa alla formazione, realizzazione ed esecuzione del contratto di trasporto, alla gestione di particolari impianti dell'esercizio, al settore delle telecomunicazioni;
di sorveglianza tecnico-partica ed amministrativo- contabile sulla attività degli addetti a settori particolari dell'esercizio; di accertamento preliminare relativo all'inoltro di veicoli ferroviari ed alle anormalità nell'eseguimento del contratto di trasporto con conseguenti verbalizzazioni;
di dichiarante doganale;
connesse alla verifica ed al controllo dei materiali ed al collaudo dei prodotti cartotecnici;
contabili e di gestione che comportino istruttoria e predisposizione di atti amministrativi anche per la gestione del patrimonio;
di organizzazione del lavoro nei Settori Scorte, dei Magazzini e nelle Agenzie Marittime del Servizio Approvvigionamenti;
di sorveglianza e di accertamento preliminare relativi alla spedizione e al ricevimento dei materiali anche per i trasporti effettuati con veicoli non ferroviari;
amministrativa relativa alla utilizzazione del personale;
nel settore dell'informatica applicata al trasporto delle merci e dei viaggiatori. Utilizza direttamente come strumenti di lavoro i mezzi informatici messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di competenza. Nell'ambito dell'informatica applicata al settore di utilizzazione: secondo la pianificazione stabilita, esegue e controlla lo svolgimento delle procedure e coordina i lavori in sala macchine, garantendo il buon utilizzo delle risorse".
Gli aspetti salienti del profilo di capo gestione rispetto a quello di assistente di stazione consistevano nella maggiore complessità dell'attività svolta in funzioni amministrative, tecniche e contabili, per la quale è richiesta una adeguata esperienza e pratica di lavoro e nell'autonomia operativa che implica specifiche conoscenze teorico-pratiche.
Il ricorrente ha quindi passato in rassegna quanto sarebbe risultato circa le concrete mansioni da lui espletate dal 1991, a suo giudizio idoneo a configurare il profilo di capo gestione in relazione alla complessità di esse, della connessa specifica responsabilità ed autonomia decisionale e non meramente operativa, implicante funzioni anche di sorveglianza e di controllo.
In ordine a tali mansioni non vi era stata contestazione da parte delle Ferrovie, le quali si sarebbero limitate a sottolineare la differenza, nel sistema organizzativo, tra "stazione" e "fermata". Inspiegabile era anche l'affermazione del Tribunale circa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di parità di trattamento.
Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice di appello che - era non contestato che il D'VI aveva svolto mansioni di biglietteria e chiusura conti, intercalari, versamento in banca del numerario di cassa, pratiche infortunistiche, prenotazione di posti, emissione di recapiti di viaggio, spedizione bagagli nella stazione predetta;
- era pacifico che la preposizione a detta stazione spetta a "tecnico di stazione", con mansioni di "dirigenza impianto";
- il ricorrente non aveva dedotto di avere coordinato altri dipendenti o di essere stato il titolare della fermata ed aveva ammesso di avere emesso biglietti "per la sola tratta metropolitana";
- secondo il mansionario (d.m. 1085 del 1985) e l'accordo collettivo del 27 luglio 1991, l'"assistente di stazione" svolge nell'ambito degli impianti del servizio movimento e del servizio commerciale e del traffico, anche attività di addetto alla fermata, provvedendo anche ad attività esecutive di registrazione connesse con i documenti di trasporto, nonché di compilazione, emissione e contabilizzazione di quelli, più semplici, per il trasporto delle cose e delle persone;
- il superiore profilo di "capo gestione", comprende i tecnici qualificati che svolgono, tra l'altro, attività relative alla gestione di particolari impianti dell'esercizio, nonché attività di sorveglianza e coordinamento;
- decisiva era la differenza tra "fermata" e "stazione": nella prima manca il capostazione in quanto non vi si svolgono, in genere, manovre, incroci, soste, trattandosi di impianto di minore importanza per la circolazione dei treni anche se aveva acquisito per l'estensione del tessuto urbano una certa rilevanza. Normalmente non vi è apprezzabile movimento di merci e bagagli e vi vengono emessi in misura assolutamente prevalente biglietti per la tratta metropolitana;
- le classificazioni professionali erano da riconnettersi anche alla rilevanza degli impianti;
- la classificazione delle dipendenze secondo una diversa importanza rientrava nel potere imprenditoriale;
- non era deducibile una pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.
Quest'ultimo rilievo del Tribunale non merita le critiche del ricorrente in quanto la sussistenza di un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento è stata esclusa dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze 29 maggio 1993, n. 6030 e 17 maggio 1996, n. 4570 e da tale indirizzo, in assenza di argomenti decisivi di segno contrario, il Collegio non ritiene di dover dissentire. Deve aggiungersi che, al fine del conseguimento della qualifica superiore non ha rilevanza che il dipendente abbia svolta occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che tale qualifica avesse rivestito, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, di responsabilità, di gravosita e di intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore (cfr. Cass. 9 marzo 1995, n. 2757). Il ricorrente non riporta la declaratoria collettiva relativa all'"assistente di stazione", che, peraltro, la Corte può prendere in considerazione in quanto contenuta nella sentenza del Tribunale. Correttamente il giudice di appello ha valorizzato, quali elementi propri della qualifica attribuita al D'VI, l'attività di "addetto alla fermata" e allo svolgimento, nell'ambito del servizio movimento e del servizio commerciale e del traffico, di quelle attività connesse ai documenti di trasporto e di contabilizzazione che lo stesso ricorrente enfatizza nel descrivere le mansioni concretamente svolte al fine di ottenere il riconoscimento della superiore qualifica di "capo gestione".
Ma siffatta sottolineatura dell'importanza delle mansioni concrete non vale, a giudizio della Corte, a superare la differenza tra "fermata" e "stazione", correttamente ritenuta decisiva dal giudice di merito, alla stregua della contrattazione collettiva, ed ai fini della qualificazione del personale preposto, con riferimento alla rilevanza delle manovre proprie della circolazione dei treni e del rilievo delle connesse operazione inerenti al movimento di merci e bagagli e del tipo assolutamente prevalente (come ammesso in appello dallo stesso lavoratore, secondo il Tribunale) di documenti di viaggio emessi (cfr. anche Cass. n. 576/2002 in fattispecie analoga). Il ricorrente si è diffuso nel sottolineare l'incremento nel tempo dei compiti propri dell'addetto alla fermata di Piazza Leopardi, di talché gli stessi sarebbero divenuti del tutto equiparabili a quelli dell'addetto alla Stazione centrale, ma non ha riportato e neppure menzionato le risultanze processuali che tali incrementi e tale equiparabilità di compiti avrebbero attestato, e si è indebitamente affidato al preteso fatto notorio (tale, però, non è il fatto che non sia acquisito alle conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile e, comunque, il mancato ricorso alle nozioni di comune esperienza da parte del giudice di merito non può dar luogo a sindacato di legittimità:
Cass. 5 maggio 2000, n. 5680; 19 aprile 2001, n. 5826), o a precedenti giurisprudenziali di merito che ovviamente non possono essere di per sè vincolanti, neppure su questioni attinenti all'accertamento di fatti, in altri giudizi, sicché il ricorso presenta anche profili di inammissibilità.
Del tutto generiche sono, infine, le considerazioni del ricorrente circa l'affidamento di mansioni di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, pur richieste per il riconoscimento della qualifica rivendicata.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, quanto sinora argomentato impone di rigettare il ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 7,00 oltre euro 2000,00= per onorari. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003