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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 13.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies ultimo comma e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2948 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Accertamento qualità erede
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in CONEGLIANO, VIA V. ALFIERI, 1, partita IVA per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a P.IVA_1 rogito del Notaio di Albano Sant'Alessandro in data Persona_1
11/12/2019 racc. 476 rep. 678, (già come CP_1 CP_2 deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del Notaio dott.
[...]
, in data 5 marzo 2019, n. 14941 di Repertorio e n. Persona_2
10098 di Raccolta, iscritto presso il Registro delle imprese di Verona in
1
data 25/06/2019 con prot. n. 62733/2019 del 24/06/2019, come da au- torizzazione della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 in persona della dott.ssa , giusta procura Dott. Controparte_3 [...]
Notaio in Roma, del 19 ottobre 2022 , rep. n. 7770, Persona_3 racc. n. 29100, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giustino Di Cecco ( ), P.E.C. C.F._1 Email_1 in virtù di procura in atti, con domicilio eletto in Napoli presso lo Studio dell'avv. Alessia Adamo c/o avv. Vittorio Santoro - Studio BM - Piazza Ni- cola Amore n. 6;
- RICORRENTE
E
( ) e Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti C.F._3 dall' Avv. Valerio Cresci ( con il quale elett.te domi- C.F._4 cilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114; comunicazioni presso il numero di fax 0817361205 e/o PEC Email_2
- RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Parte attrice ha chiesto accertarsi la qualità di eredi dei convenuti stante la loro occupazione dell'immobile di proprietà del de cuius Persona_4
nato a [...] il [...] deceduto in data 25.02.16, come da
[...] certificazione di residenza prodotta in atti;
parte convenuta si è rego- larmente costituita eccependo, per la l'occupazione CP_4 dell'immobile ex art. 540 c.
2. cc e per il , figlio del de cuius, CP_5
l'avvenuta rinuncia all'eredità
***
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto
Va disattesa la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta accet- tazione tacita dell'eredità da parte del coniuge superstite Persona_5
, ai sensi dell'art. 476 c.c., per difetto del presupposto normativo
[...] richiesto dalla disposizione.
2
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accettazione ta- cita dell'eredità si configura esclusivamente allorché il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, dovendo trattarsi di un comportamento univocamente incompatibile con la vo- lontà di rinunciare (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019).
Nel caso di specie, la condotta valorizzata dall'istante – consistente nella mera occupazione dell'immobile compreso nell'asse ereditario – non in- tegra un atto concludente idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità, potendo essere giustificata da titoli diver- si, tra cui: l'esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., spettante iure proprio al coniuge superstite sulla casa adibita a residen- za familiare;
la detenzione precaria del bene in qualità di chiamato all'eredità, in attesa di determinazioni definitive;
la custodia del bene a fini conservativi, non incompatibile con la facoltà di rinuncia.
In assenza di ulteriori elementi sintomatici di una gestione attiva del compendio ereditario (quali, a titolo esemplificativo, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie o la proposizione di azioni giudiziarie in qualità di erede), la mera occupazione dell'immobile non può ritenersi sufficiente a fondare l'accertamento dell'accettazione tacita anche perché sorretta, nel caso in esame, dall'esercizio del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.2 cpc. Ritiene, infatti, questo Tribunale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 27/01/2016, n. 1588; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 29/01/2008, n. 1920) che, poiché i diritti d'abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e d'uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540 cc spettano al coniuge superstite anche nella successione ab intestato a titolo di legato ex lege, il possesso della casa familiare da parte di que- st'ultimo non integra la fattispecie di "possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 485 cc.
Per quanto attiene alla posizione del , va rilevato che Controparte_5
l'accettazione tacita dell'eredità, a norma dell'art. 476 cc ha luogo quan- do il chiamato compie un atto che necessariamente ne presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
a tal fine, l'immissione nel possesso dei beni ereditari potendo anche dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo del chiamato, è atto non univoco che non equivale di per sé ad accettazione tacita salvo che le modalità con- crete della detta occupazione possano implicare una tale accettazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/1986, n. 7552).
In particolare, l'istante deduce che il figlio del defunto, chiamato all'eredità, avrebbe accettato tacitamente la delazione successoria per il solo fatto di risultare formalmente residente presso l'immobile compre- so nell'asse ereditario, come da certificazione anagrafica prodotta in at-
3
ti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l'accettazione tacita dell'eredità si configura solo quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019).
Nel caso di specie, la mera residenza anagrafica del chiamato presso l'immobile caduto in successione non costituisce di per sé atto conclu- dente idoneo a integrare accettazione tacita, potendo essere giustifica- ta da una pluralità di circostanze alternative, tra cui: la convivenza con la madre, ex coniuge del de cuius, titolare di un autonomo diritto di abita- zione e, comunque, legittimata a permanere nell'immobile; la detenzione del bene a titolo precario o tollerato, in assenza di atti dispositivi o ge- stionali;
la necessità abitativa non accompagnata da alcuna attività giu- ridica che implichi l'assunzione della qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che la residenza anagrafica non è elemen- to sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita, in quanto non implica di per sé l'esercizio di poteri dominicali sul bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/1986, n. 7552): è necessario un quid pluris che, secondo le ordina- rie regole sull'onere probatorio (art. 2697cc) doveva essere dedotto in causa da parte ricorrente. In assenza di prove di ulteriori comportamenti significativi sopra già richiamati – quali, ad esempio, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie, o l'esercizio di azioni giudiziarie in qualità di ere- de – non può ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'eredità da par- te del e la domanda deve essere rigettata. CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base del disputandum (valore inde- terminato della domanda a complessità bassa) ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 7616 per compensi professio- nali dei procuratori, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
4
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 13.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies ultimo comma e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2948 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Accertamento qualità erede
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in CONEGLIANO, VIA V. ALFIERI, 1, partita IVA per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a P.IVA_1 rogito del Notaio di Albano Sant'Alessandro in data Persona_1
11/12/2019 racc. 476 rep. 678, (già come CP_1 CP_2 deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del Notaio dott.
[...]
, in data 5 marzo 2019, n. 14941 di Repertorio e n. Persona_2
10098 di Raccolta, iscritto presso il Registro delle imprese di Verona in
1
data 25/06/2019 con prot. n. 62733/2019 del 24/06/2019, come da au- torizzazione della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 in persona della dott.ssa , giusta procura Dott. Controparte_3 [...]
Notaio in Roma, del 19 ottobre 2022 , rep. n. 7770, Persona_3 racc. n. 29100, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giustino Di Cecco ( ), P.E.C. C.F._1 Email_1 in virtù di procura in atti, con domicilio eletto in Napoli presso lo Studio dell'avv. Alessia Adamo c/o avv. Vittorio Santoro - Studio BM - Piazza Ni- cola Amore n. 6;
- RICORRENTE
E
( ) e Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti C.F._3 dall' Avv. Valerio Cresci ( con il quale elett.te domi- C.F._4 cilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114; comunicazioni presso il numero di fax 0817361205 e/o PEC Email_2
- RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Parte attrice ha chiesto accertarsi la qualità di eredi dei convenuti stante la loro occupazione dell'immobile di proprietà del de cuius Persona_4
nato a [...] il [...] deceduto in data 25.02.16, come da
[...] certificazione di residenza prodotta in atti;
parte convenuta si è rego- larmente costituita eccependo, per la l'occupazione CP_4 dell'immobile ex art. 540 c.
2. cc e per il , figlio del de cuius, CP_5
l'avvenuta rinuncia all'eredità
***
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto
Va disattesa la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta accet- tazione tacita dell'eredità da parte del coniuge superstite Persona_5
, ai sensi dell'art. 476 c.c., per difetto del presupposto normativo
[...] richiesto dalla disposizione.
2
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accettazione ta- cita dell'eredità si configura esclusivamente allorché il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, dovendo trattarsi di un comportamento univocamente incompatibile con la vo- lontà di rinunciare (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019).
Nel caso di specie, la condotta valorizzata dall'istante – consistente nella mera occupazione dell'immobile compreso nell'asse ereditario – non in- tegra un atto concludente idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità, potendo essere giustificata da titoli diver- si, tra cui: l'esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., spettante iure proprio al coniuge superstite sulla casa adibita a residen- za familiare;
la detenzione precaria del bene in qualità di chiamato all'eredità, in attesa di determinazioni definitive;
la custodia del bene a fini conservativi, non incompatibile con la facoltà di rinuncia.
In assenza di ulteriori elementi sintomatici di una gestione attiva del compendio ereditario (quali, a titolo esemplificativo, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie o la proposizione di azioni giudiziarie in qualità di erede), la mera occupazione dell'immobile non può ritenersi sufficiente a fondare l'accertamento dell'accettazione tacita anche perché sorretta, nel caso in esame, dall'esercizio del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.2 cpc. Ritiene, infatti, questo Tribunale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 27/01/2016, n. 1588; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 29/01/2008, n. 1920) che, poiché i diritti d'abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e d'uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540 cc spettano al coniuge superstite anche nella successione ab intestato a titolo di legato ex lege, il possesso della casa familiare da parte di que- st'ultimo non integra la fattispecie di "possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 485 cc.
Per quanto attiene alla posizione del , va rilevato che Controparte_5
l'accettazione tacita dell'eredità, a norma dell'art. 476 cc ha luogo quan- do il chiamato compie un atto che necessariamente ne presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
a tal fine, l'immissione nel possesso dei beni ereditari potendo anche dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo del chiamato, è atto non univoco che non equivale di per sé ad accettazione tacita salvo che le modalità con- crete della detta occupazione possano implicare una tale accettazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/1986, n. 7552).
In particolare, l'istante deduce che il figlio del defunto, chiamato all'eredità, avrebbe accettato tacitamente la delazione successoria per il solo fatto di risultare formalmente residente presso l'immobile compre- so nell'asse ereditario, come da certificazione anagrafica prodotta in at-
3
ti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l'accettazione tacita dell'eredità si configura solo quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019).
Nel caso di specie, la mera residenza anagrafica del chiamato presso l'immobile caduto in successione non costituisce di per sé atto conclu- dente idoneo a integrare accettazione tacita, potendo essere giustifica- ta da una pluralità di circostanze alternative, tra cui: la convivenza con la madre, ex coniuge del de cuius, titolare di un autonomo diritto di abita- zione e, comunque, legittimata a permanere nell'immobile; la detenzione del bene a titolo precario o tollerato, in assenza di atti dispositivi o ge- stionali;
la necessità abitativa non accompagnata da alcuna attività giu- ridica che implichi l'assunzione della qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che la residenza anagrafica non è elemen- to sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita, in quanto non implica di per sé l'esercizio di poteri dominicali sul bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/1986, n. 7552): è necessario un quid pluris che, secondo le ordina- rie regole sull'onere probatorio (art. 2697cc) doveva essere dedotto in causa da parte ricorrente. In assenza di prove di ulteriori comportamenti significativi sopra già richiamati – quali, ad esempio, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie, o l'esercizio di azioni giudiziarie in qualità di ere- de – non può ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'eredità da par- te del e la domanda deve essere rigettata. CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base del disputandum (valore inde- terminato della domanda a complessità bassa) ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 7616 per compensi professio- nali dei procuratori, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
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