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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 2 - Sede Livorno - Piazza Dell'Arsenale, 10 57123 Livorno li elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 491 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. ha impugnato il diniego di rimborso di accisa sui quantitativi di Coke/Antracite acquistati anteriormente al 26/06/2017, pari a ton 127.785,611 per un importo pari a € 587.809,22 disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il diniego è stato motivato con la decadenza dovuta al decorso del termine di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995.
Va premesso che la spettanza dell'esenzione dall'accisa sui prodotti suindicati era stata accertata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con provvedimento del 21.07.2016 poichè era stata riscontrato l'effettivo impiego dei prodotti energetici in questione nel processo produttivo mineralogico. Su una prima richiesta di rimborso dell'imposta medio tempore versata, l'Agenzia con edeva un rimborso solo parziale che non veniva contestato dalla società.
Successivamente nell'esercizio dell'autotutela l'Agenzia emetteva un nuovo provvedimento in sostituzione del precedente che riduceva ulteriormente il rimborso riconosciuto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno ha accolto il ricorso perchè ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fatto ricorso illegittimamente al potere di autotutela in assenza di elementi nuovi e sopravvenuti non conosciuti né conoscibili da parte dell'Amministrazione, nel momento di emissione dell'atto poi annullato. Aveva altresì ritenuto che l'atto fosse illegittimo anche per il suo riferimento all'art. 29, comma
4, l. 428/1990 che prevede in capo al beneficiario del rimborso un onere di comunicazione all'Agenzia delle
Entrate; la norma, infatti, non stabilisce alcun termine entro il quale debba essere effettuata la comunicazione;
qualora il Legislatore avesse voluto fissarne uno, lo avrebbe fatto espressamente.
Appella l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla scorta di tre motivi.
Il primo afferma il pieno diritto a ricorrere all'autotutela perchè l'inoppugnabilità di un provvedimento non esaurisce i poteri dell'Amministrazione che invece deve sempre garantire la esatta rispondenza dell'imposizione tributaria all'ordinamento. nell'ordinamento tributario manca una norma equivalente all'art. 21 nonies l. 241/1990.
Il secondo motivo ribadisce che la società aveva violata l'art. 29, comma 4, l. 428/1990 avendo comunicato la richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate successivamente alla presnetazione dell'istanza di restituzione di quanto indebitamente corrisposto. Si tratta infatti di una condizione di ammissibilità dell'istanza di rimborso.
Il terzo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese processuali perchè il primo giudice non ha tenuto conto della esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità del tutto allineati alla tesi sostenuta dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio la società appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In relazione all'esistenza o meno di un potere generale di intervenire in autotutela su provvedimenti emessi è opportuno riportare un passaggio della sentenza 6018/2020 della Corte di Cassazione: " E' principio consolidato quello secondo cui il legittimo affidamento del contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, attiene all'esclusione degli aspetti sanzionatori e agli accessori del tributo, conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo stesso, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale e dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. V, 25 marzo 2015, n. 5934; Cass., Sez. V, Sez. 5, 9 marzo 2012, n. 3757). Si afferma, difatti, che anche l'essersi il contribuente conformato alle interpretazioni fornite dall'amministrazione finanziaria può incidere sulla irrogazione delle sanzioni - salvo che si tratti della risposta a un interpello (Cass., Sez. V, 10 settembre 2009, n. 19479), il che è estraneo al caso di specie, ma non lo esonera dall'adempimento dell'obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618, Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10195), come anche nel caso del contribuente che si uniformi a interpretazioni contenute in risoluzioni dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370). In ogni caso, la doverosità dell'annullamento in via di autotutela dell'atto illegittimo, come emerso durante la discussione, in quanto fondata sui principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, consegue all'obbligo dell'amministrazione di rimuovere gli errori dei propri provvedimenti, non potendosi ritenere consumato il potere di accertamento (Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 14219), salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto viziato (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 25023), ovvero che si sia consumato il potere decadenziale di accertamento (Cass., Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 6329)."
La sentenza 27706/2022 della Suprema Corte sul punto afferma: "il potere di autotutela dell'Amministrazione, espressamente riconosciuto dal D.L. n. 564 del 1994 art.
2-quater, comma 1, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione del (nuovo) avviso di accertamento (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7033). E' il solo giudicato esterno, formatosi in epoca precedente l'esercizio del potere di autotutela sull'atto successivamente annullato, ovvero la decadenza dal potere di accertamento che precludono l'esercizio del potere di autotutela (Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, nn. 3267, 3268; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2021, n.
38744; Cass., Sez. V" 30 giugno 2021, n. 18446; Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18388; Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17924; Cass., Sez. H, 28 ottobre 2019, n. 27481; Cass., Sez. II, 31 maggio 2017, n. 24994; Cass., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8379).".
Pertanto l'Agenzia appellante ha esercitato legittimamente l'autotutela.
Quanto al secondo motivo l'atto di autotutela è giustificato dalla violazione dell'art. 29, comma 4, l. 428/1990.
La norma va interpretata secondo quanto affermato dall'Agenzia e cioè tenendo conto che senza la previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, l'istanza è inammissibile come afferma espressamente la norma.
Nel caso in esame la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è stata inviata in data 26 giugno 2019, mentre il provvedimento emesso in relazione all'istanza di rimborso è stato emanato in data 27 maggio 2019.
La comunicazioneè quindi tardiva rispetto al provvedimento a suo tempo emesso.
D'altronde la ratio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate è quella diconsentirgli la rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza dal momento che il rimborso di imposte pagate indebitamente diminuisce i costi che hanno ridotto l'utile di esercizio.
La giurisprudenza è unanime nella stabilire che la mancata previa comunicazione della presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate determina l'inammissibilità dell'istanza di rimborso
Con la comunicazione del giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate è stata messa in condizione di conoscere l'entità del rimborso riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottando le eventuali rettifiche di competenza.
Ma per effetto dell'art. 29 citato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe potuto revocare in toto il parziale rimborso concesso e, invece si è limitata a revocarlo per il periodo precedente rispetto alla comunicazione del 26 giugno 2019.
Il terzo motivo è superato dall'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Firenze 17 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 2 - Sede Livorno - Piazza Dell'Arsenale, 10 57123 Livorno li elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 491 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. ha impugnato il diniego di rimborso di accisa sui quantitativi di Coke/Antracite acquistati anteriormente al 26/06/2017, pari a ton 127.785,611 per un importo pari a € 587.809,22 disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il diniego è stato motivato con la decadenza dovuta al decorso del termine di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995.
Va premesso che la spettanza dell'esenzione dall'accisa sui prodotti suindicati era stata accertata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con provvedimento del 21.07.2016 poichè era stata riscontrato l'effettivo impiego dei prodotti energetici in questione nel processo produttivo mineralogico. Su una prima richiesta di rimborso dell'imposta medio tempore versata, l'Agenzia con edeva un rimborso solo parziale che non veniva contestato dalla società.
Successivamente nell'esercizio dell'autotutela l'Agenzia emetteva un nuovo provvedimento in sostituzione del precedente che riduceva ulteriormente il rimborso riconosciuto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno ha accolto il ricorso perchè ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fatto ricorso illegittimamente al potere di autotutela in assenza di elementi nuovi e sopravvenuti non conosciuti né conoscibili da parte dell'Amministrazione, nel momento di emissione dell'atto poi annullato. Aveva altresì ritenuto che l'atto fosse illegittimo anche per il suo riferimento all'art. 29, comma
4, l. 428/1990 che prevede in capo al beneficiario del rimborso un onere di comunicazione all'Agenzia delle
Entrate; la norma, infatti, non stabilisce alcun termine entro il quale debba essere effettuata la comunicazione;
qualora il Legislatore avesse voluto fissarne uno, lo avrebbe fatto espressamente.
Appella l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla scorta di tre motivi.
Il primo afferma il pieno diritto a ricorrere all'autotutela perchè l'inoppugnabilità di un provvedimento non esaurisce i poteri dell'Amministrazione che invece deve sempre garantire la esatta rispondenza dell'imposizione tributaria all'ordinamento. nell'ordinamento tributario manca una norma equivalente all'art. 21 nonies l. 241/1990.
Il secondo motivo ribadisce che la società aveva violata l'art. 29, comma 4, l. 428/1990 avendo comunicato la richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate successivamente alla presnetazione dell'istanza di restituzione di quanto indebitamente corrisposto. Si tratta infatti di una condizione di ammissibilità dell'istanza di rimborso.
Il terzo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese processuali perchè il primo giudice non ha tenuto conto della esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità del tutto allineati alla tesi sostenuta dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio la società appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In relazione all'esistenza o meno di un potere generale di intervenire in autotutela su provvedimenti emessi è opportuno riportare un passaggio della sentenza 6018/2020 della Corte di Cassazione: " E' principio consolidato quello secondo cui il legittimo affidamento del contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, attiene all'esclusione degli aspetti sanzionatori e agli accessori del tributo, conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo stesso, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale e dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. V, 25 marzo 2015, n. 5934; Cass., Sez. V, Sez. 5, 9 marzo 2012, n. 3757). Si afferma, difatti, che anche l'essersi il contribuente conformato alle interpretazioni fornite dall'amministrazione finanziaria può incidere sulla irrogazione delle sanzioni - salvo che si tratti della risposta a un interpello (Cass., Sez. V, 10 settembre 2009, n. 19479), il che è estraneo al caso di specie, ma non lo esonera dall'adempimento dell'obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618, Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10195), come anche nel caso del contribuente che si uniformi a interpretazioni contenute in risoluzioni dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370). In ogni caso, la doverosità dell'annullamento in via di autotutela dell'atto illegittimo, come emerso durante la discussione, in quanto fondata sui principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, consegue all'obbligo dell'amministrazione di rimuovere gli errori dei propri provvedimenti, non potendosi ritenere consumato il potere di accertamento (Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 14219), salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto viziato (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 25023), ovvero che si sia consumato il potere decadenziale di accertamento (Cass., Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 6329)."
La sentenza 27706/2022 della Suprema Corte sul punto afferma: "il potere di autotutela dell'Amministrazione, espressamente riconosciuto dal D.L. n. 564 del 1994 art.
2-quater, comma 1, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione del (nuovo) avviso di accertamento (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7033). E' il solo giudicato esterno, formatosi in epoca precedente l'esercizio del potere di autotutela sull'atto successivamente annullato, ovvero la decadenza dal potere di accertamento che precludono l'esercizio del potere di autotutela (Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, nn. 3267, 3268; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2021, n.
38744; Cass., Sez. V" 30 giugno 2021, n. 18446; Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18388; Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17924; Cass., Sez. H, 28 ottobre 2019, n. 27481; Cass., Sez. II, 31 maggio 2017, n. 24994; Cass., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8379).".
Pertanto l'Agenzia appellante ha esercitato legittimamente l'autotutela.
Quanto al secondo motivo l'atto di autotutela è giustificato dalla violazione dell'art. 29, comma 4, l. 428/1990.
La norma va interpretata secondo quanto affermato dall'Agenzia e cioè tenendo conto che senza la previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, l'istanza è inammissibile come afferma espressamente la norma.
Nel caso in esame la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è stata inviata in data 26 giugno 2019, mentre il provvedimento emesso in relazione all'istanza di rimborso è stato emanato in data 27 maggio 2019.
La comunicazioneè quindi tardiva rispetto al provvedimento a suo tempo emesso.
D'altronde la ratio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate è quella diconsentirgli la rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza dal momento che il rimborso di imposte pagate indebitamente diminuisce i costi che hanno ridotto l'utile di esercizio.
La giurisprudenza è unanime nella stabilire che la mancata previa comunicazione della presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate determina l'inammissibilità dell'istanza di rimborso
Con la comunicazione del giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate è stata messa in condizione di conoscere l'entità del rimborso riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottando le eventuali rettifiche di competenza.
Ma per effetto dell'art. 29 citato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe potuto revocare in toto il parziale rimborso concesso e, invece si è limitata a revocarlo per il periodo precedente rispetto alla comunicazione del 26 giugno 2019.
Il terzo motivo è superato dall'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Firenze 17 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo -