Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 9/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7264/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Calvio Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c.,
[...] dal dott. , CP_3
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato nei seguenti periodi (dal 12/10/2020 al 24/11/2020, dal 25/11/2020 al 24/5/2021 e dal
25/05/2021 al 12/06/2021 presso il Liceo “Lanza-Perugini” di , servizio in qualità di docenti CP_2 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato - ha convenuto in giudizio il
[...]
Cont
(d'ora innanzi anche solo ), rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del concludente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , come Controparte_1 analiticamente indicati in narrativa. Per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del suo pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive,
[...] CP_5 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in EURO di 1478.28, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese di contributo unificato e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
1.1. Parte convenuta non si è opposta alla domanda chiedendo la liquidazione della retribuzione professionale docenti proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato ed alle assenze suscettibili di detrazione economica;
con compensazione delle spese di lite.
1.2. La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza trattata all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
2.1 Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19
e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario (v., ex plurimis, sentenza n. 437/20, est. Dott.ssa M. Sgarro;
Trib. Torino 08/07/2019, n.1169) sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass.
n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Al.; Pt_2
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che le parti ricorrenti, supplenti temporanei, non abbiano reso una prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che
“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE
20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.2. Nel caso di specie, i rapporti di lavoro sono documentati e non sono contestati.
2.3. In relazione all'eccezione sollevata dal circa le assenze suscettibili di detrazione CP_1 economica, le somme richieste sono state rideterminate in relazione alle assenze suscettibili di Cont decurtazione economica presenti nel prospetto prodotto dal .
I nuovi conteggi delle somme azionate pari ad € 1460,82, non sono stati oggetto di contestazione e, pertanto, possono ritenersi acquisiti.
3. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità e serialità del contenzioso e del limitato periodo richiesto incidente sul quantum dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7264/2024, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - Parte_1 prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad € 1.460,82, oltre CP_1 interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo normativamente previsto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.314,00, CP_1 oltre CU se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro