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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Registro generale Appello Lavoro n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Serena SOMMARIVA CONSIGLIERA Dott.ssa Maria DI PAOLO GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente a ordinanza di rinvio della Cassazione n. 18455/2024, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 e promossa DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina Catalano e AR
Cristina Donegà, presso il cui Studio in Milano, Corso Venezia n. 10, ha eletto legale domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(già in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Cerva, n. 18
RESISTENTE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“- fermo il giudicato relativo all'insussistenza della giusta causa di licenziamento e alle ulteriori domande precedentemente formulate, in applicazione dei principi resi della sentenza della Corte di Cassazione rescindente, accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla Dott.ssa da (già AR CP_1
è privo di giustificatezza in quanto attuato in violazione di quanto previsto dalla legge e dal CCNL CP_3 Dirigenti Commercio e con l'effetto accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa alla indennità AR supplementare nella misura massima prevista pari ad Euro 274.635,00 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche dei precedenti gradi di giudizio ed in particolare del giudizio di Cassazione oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
PER LA RESISTENTE:
“In via principale:
[1] a) in applicazione dei principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione con la sen-tenza n. 2209/2024, confermare la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano n. 589/2020, anche con diversa motivazione e per l'effetto rigettare le avversarie do-mande promosse dalla Dott.ssa
[...]
perché inammissibili e/o infondate e, dunque, accertare e dichiarare la giustificatezza del AR licenziamento intimato dalla Società per giusta causa;
b) accertare e dichiarare non dovute le somme corrisposte da alla Dott.ssa in CP_3 AR ottemperanza di quanto disposto dalla Corte di Appello di Milano con sen-tenza n. 1956/2017 e pari a complessivi € 157.122,31, e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa alla restituzione in AR favore della dell'importo di € 157.122,31, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal dì del CP_3 dovuto a quello del saldo, o di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei precedenti gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra , con ricorso del 2014, conveniva in giudizio la società AR
(ora chiedendo al Tribunale di Milano, Controparte_2 CP_1 in qualità di Giudice del Lavoro, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento - e comunque la sua ingiustificatezza e l'assenza di giusta causa - intimatole in data 05.06.2014; di condannare la società a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 122.060,00 nonché la somma di € 9.041,48 a titolo di differenza sul TFR;
di condannare altresì la società al pagamento della indennità supplementare nella misura di € 274.635,00 ; di dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la terza tranche del patto di stabilità stipulato in data 03.04.2012 per il periodo 2012 – 31.12.2014 nella misura di € 27.700,00 oltre alla incidenza di questa somma sul TFR nella misura di € 2.051,85 ; di dichiarare la illegittimità della sua sospensione cautelare per il periodo 20.3 – 20.5.2014 e di condannare la società a corrisponderle la somma di € 20.055,72 oltre alla incidenza di questa somma sul TFR nella misura di € 1.485,61; oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. La ricorrente aveva dedotto di essere stata dipendente della società convenuta dal settembre 2007 in qualità di dirigente con mansioni di responsabile dei progetti speciali successivamente definito Ufficio Finanza di Progetto – in data 06.07.2012 veniva nominata Direttore Generale di Arexpo S.P.A. Esponeva, inoltre, che le due società, entrambe partecipate della Regione Lombardia, avevano concordato un distacco della ricorrente presso la società Arexpo per il periodo 11.07.2012 – 31.07.2014, limitatamente a 1,5 – 2 giorni a settimana. In data 20.03.2014 alla ricorrente veniva notificata un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, relativa ad un procedimento penale, con la quale veniva disposta la misura del divieto di esercitare tutte le attività inerenti agli uffici direttivi delle persone giuridiche e alle professioni di Ingegnere. In data 01.04.2014 la società datrice di lavoro, preso atto della ordinanza cautelare, provvedeva a comunicare la sospensione della sig.ra dal AR rapporto di lavoro con conseguente sospensione della retribuzione. Con lettera in data 16.05.2014 la società contestava alla dirigente di aver operato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso omettendo di dar corso alla procedura di
[2] scelta del contraente prevista dalla legge a favore di altri contraenti già determinati. Oltre a ciò, le veniva contestato di aver favorito alcuni legali esterni nello svolgimento dell'attività di consulenza e rappresentanza in giudizio. La ricorrente rispondeva a tali contestazioni con lettera in data 21.05.2014 eccependo la genericità delle accuse;
la circostanza che all'epoca dei fatti non era Direttore Generale di Arexpo bensì Responsabile di Finanza di Progetto di;
CP_3 che le sue mansioni e competenze non prevedevano il compimento delle procedure necessarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza legale.
costituitasi in giudizio, contestava quanto Controparte_2 dedotto e chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate da parte ricorrente. In particolare, la Società contestava alla dirigente le seguenti circostanze: a) non aver vigilato sugli affidamenti degli incarichi ai legali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006; b) essere a conoscenza del fatto che l'importo complessivo degli incarichi da affidare ai legali avrebbe richiesto il ricorso ad una procedura negoziata o ad una gara d'appalto; c) aver artificiosamente frazionato l'importo complessivo concordato con i legali per lo svolgimento degli incarichi affidati agli stessi;
d) aver avuto un ruolo attivo di interlocutrice diretta con gli stessi legali per la definizione delle modalità di frazionamento degli incarichi. Con sentenza n. 2250/2015, il Tribunale di Milano, rigettando le varie eccezioni (di genericità e tardività), accoglieva la sola domanda relativa alla sospensione cautelare ed al patto di stabilità stipulato con la Società, rigettando il ricorso in merito alla domanda di illegittimità del licenziamento.
Avverso la suddetta sentenza la Dott.ssa presentava ricorso in appello al AR fine di ottenere la declaratoria di illegittimità perché privo di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento intimatole chiedendo pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della società al pagamento del preavviso contrattualmente dovuto (nonché dell'incidenza dello stesso sul TFR) nonché all'indennità supplementare prevista dal CCNL di categoria nella misura massima prevista dalla norma.
In particolar modo la Dirigente censurava la sentenza impugnata per: a) non aver accolto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare del maggio 2014; non aver accolto l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare nonostante la stessa, limitandosi la stessa a richiamare l'ordinanza penale, non enucleasse nella loro specificità e puntualità le condotte che effettivamente fossero riconducibili alla Dott.ssa AR
b) non aver pronunciato in merito alla domanda inerente all'assenza di una delibera del Consiglio di Gestione per il licenziamento della ricorrente, delibera necessaria ai fini della validità dello stesso trattandosi di un Dirigente;
c) aver ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento.
[3] Si costituiva la Società appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in relazione al licenziamento e la riforma, tramite appello incidentale, della stessa nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della Dott.ssa alla AR percezione della terza tranche del patto di stabilità. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1956/2017, riformava parzialmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato per assenza di giusta causa e di giustificatezza, condannava pertanto la Società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (e della incidenza dello stesso sul TFR) e della indennità supplementare nella misura di 10 mensilità in luogo delle 18 richieste dall'appellante e rigettava l'appello incidentale promosso dalla Società. Con bonifico del 22 dicembre 2017, la società datrice di lavoro ha provveduto regolarmente al pagamento in favore dell'odierna resistente della complessiva somma di Euro 214.065,00.
Avverso la suddetta sentenza la società ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con ricorso articolato su quattro motivi. PRIMO MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 5 l. n. 604/1966, con riferimento alla prova della giusta causa di licenziamento che la datrice di lavoro aveva assolto con il richiamo, anche per relationem, al contenuto delle intercettazioni penali. SECONDO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 2119 c.c., in combinato disposto con gli 2104 e 2105 c.c. e art. 39 del CCNL Dirigenti Commercio, con riferimento alla giusta causa di licenziamento, essendo i fatti riportati nella lettera di contestazione gravi, precisi e concordanti, sicuramente idonei a ledere il vincolo fiduciario e, comunque, non contestati dalla dirigente licenziata. TERZO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 34 CCNL di settore, nella parte in cui è stato erroneamente applicato il disposto dell'art. 10 della legge n. 604/1966, laddove nel rapporto di lavoro dirigenziale vige il principio della libera recedibilità e, nel caso di specie, non era emerso alcun carattere ritorsivo del licenziamento. QUARTO MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 7 bis d.l. n. 101 del 2013, con in legge n. 125 del 2013, nonché dell'art. 11, co. 10, d.lgs. n. 175/2015, stante la violazione della normativa in tema di nullità delle clausole di stabilità, contenute nei contratti dirigenziali del personale delle società pubbliche. La sig.ra si costituiva contestando l'inammissibilità dei motivi di AR cassazione della sentenza impugnata e, comunque, l'infondatezza dei medesimi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 34549/2019, accoglieva il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo e dichiarato inammissibile il quarto e rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione per il prosieguo, nonché per la liquidazione delle spese di lite.
[4] In seguito a tale pronuncia, la società riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Milano, la quale con la sentenza n. 589/2020, dichiarava il licenziamento irrogato a “sorretto da giustificatezza” e, quindi, AR rigettava la domanda avente ad oggetto la indennità supplementare di cui all'art. 34 del CCNL Dirigenti Commercio (quantificata in € 152.575,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad € 5.547,31), condannando la predetta a restituire la somma netta percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1956/17 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza n. 589/2020 della Corte d'Appello di Milano, la dott.ssa proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte di cassazione con 3 motivi: AR
PRIMO MOTIVO: violazione art. 23 comma 5 del CCNL Dirigenti Commercio applicato al rapporto di lavoro. SECONDO MOTIVO: violazione principi generali in materia di onere della prova. TERZO MOTIVO: la Corte non avrebbe rispettato i della Cassazione già si era pronunciata in merito in tal modo violando la disposizione di cui all'art. 384 c.p.c.”. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18455/2024 ha accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, disponeva il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. In particolare, la Suprema Corte ha così argomentato:
“La Corte di appello di Milano ha affermato a fondamento della pronuncia gravata che a seguito della sentenza della Corte della cassazione n. 34549/2019 fosse coperta da giudicato l'accertata insussistenza della giusta causa di licenziamento irrogato il 5/6/2014 per carenza di prova in ordine alla effettiva commissione dei fatti addebitati (in seguito al rigetto del primo e secondo ed alla inammissibilità del quarto motivo di ricorso in sede di giudizio di cassazione). Ed ha rilevato che oggetto del giudizio di rinvio cui il collegio era vincolato fosse dunque unicamente l'indagine sulla giustificatezza del licenziamento intimato alla con lettera AR del 5 giugno 2014, sulla scorta di ulteriori fatti (rispetto a quelli di natura penalistica).
6.- Tanto premesso la Corte d'appello ha però omesso di effettuare alcuna indagine al fine di verificare se la parte datoriale avesse "prospettato e dimostrato circostanze o elementi ulteriori" (rispetto a quelli di natura penalistica) rilevanti ai fini del giudizio di giustificatezza, come aveva richiesto la citata sentenza rescindente della Corte di cassazione.
7.- La Corte di appello si è invece limitata a ritenere legittimo il licenziamento sulla base della diversa rivalutazione (in chiave di giustificatezza) dei medesimi fatti oggetto dell'ordinanza cautelare emessa in sede penale dal giudice per le indagini preliminari (in particolare sulla base delle intercettazioni ambientali) la cui insussistenza in fatto ed irrilevanza sotto il profilo causale e della
[5] responsabilità della ricorrente era stata invece accertata con sentenza, appunto passata in giudicato, a seguito della pronuncia di Cassazione n. 34549/2019, che aveva rigettato i motivi in fatto, proposti avverso la prima sentenza della Corte di appello.
8. Per evidenziare la latitudine del vincolo derivante dal precedente giudicato che si era formato sui fatti ed in particolare sulle stesse intercettazioni, è utile ricordare che, come emerge appunto dalla sentenza della Cassazione n. 34549/2019, con la precedente sentenza n. 1956/2017 la Corte di appello aveva ritenuto “non provata la giusta causa di recesso argomentando, in sintesi, come segue. Sia la contestazione, sia il licenziamento avevano fatto riferimento al concorso in un disegno criminoso nella "qualifica di Direttore Generale di Arexpo s.p.a.", una qualifica che pacificamente l'appellante ancora non ricopriva all'epoca dei fatti. La mancata descrizione del suo apporto causale non consentiva di formulare giudizi "in quale veste e in ragione di quali poteri" la avesse AR compiuto le condotte contestate. Il fatto che in data 20 marzo 2014 il GIP di Milano avesse notificato alla società l'ordinanza di applicazione della misura cautelare sulla base dei capi di imputazione ivi riportati non poteva costituire, in sé, proprio per la natura meramente cautelare del provvedimento, giusta causa di recesso, in mancanza di qualsivoglia indagine interna che consentisse di confermare (e poi di provare in giudizio) i fatti contestati in concorso. Non potevano essere addebitate alla lavoratrice le circostanze di cui alle intercettazioni, che non risultavano sufficientemente comprensibili in mancanza di un dimostrato quadro illecito di riferimento, "in assenza di qualsivoglia autonoma verifica da parte del datore di lavoro dei fatti illeciti di cui all'ordinanza cautelare e, di conseguenza, in assenza di qualsivoglia istanza istruttoria nel presente giudizio da parte del datore di lavoro..." circa la sussistenza del "disegno criminoso" e l'illiceità dell'attribuzione degli incarichi professionali come contestati in sede penale.
4.3. L'assunto difensivo della società Controparte_2
secondo cui il coinvolgimento di un dirigente in una vicenda penale
[...] aveva fatto venir meno, di per sé, il vincolo fiduciario e, comunque, rendeva giustificato il licenziamento, non essendo lo stesso avvenuto per ragioni pretestuose e/o contrarie al principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, costituiva "un argomento difensivo recessivo" rispetto al fatto che la società non avesse svolto un'indagine interna diretta a ricostruire in modo autonomo i fatti.
4.4. In conclusione, non poteva ritenersi provata la giusta causa e neppure era possibile formulare un giudizio di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché i fatti oggetto della contestazione disciplinare devono essere prima allegati e poi provati in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine l'emissione della misura interdittiva e il contenuto delle intercettazioni”. 9.- Va poi evidenziato che nella medesima sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva pure affermato nella narrativa che i fatti contestati dalla datrice di lavoro fossero stati esclusivamente quelli di fonte penale: “In data 20 marzo
[6] 2014 aveva ricevuto la notifica di un'ordinanza di misura cautelare, nel contesto del procedimento penale n.818/2011, recante il divieto di esercitare tutte le attività inerenti gli uffici direttivi delle persone giuridiche e la professione di ingegnere. In ragione di ciò, la società le aveva Controparte_2 comunicato la sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione;
quindi, in data 16 maggio 2014, richiamando e riproducendo il contenuto dell'ordinanza cautelare, incluso il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dei soggetti coinvolti, le aveva contestato la partecipazione, in ragione della sua qualifica di Direttore Generale di Arexpo, in un fraudolento accordo nell'affidamento di servizi a due legali esterni, attraverso la falsificazione di atti amministrativi correlati agli incarichi affidati agli stessi nel settembre 2011.”
10.- Deve essere ancora evidenziato che la sentenza rescindente della Corte di Cassazione aveva rigettato il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il quarto motivo di ricorso, i quali vertevano proprio sulla prova della responsabilità della lavoratrice in base alle intercettazioni ed ha convalidato quanto affermato dal primo giudice secondo cui “da tali fonti non fosse ricavabile una prova sufficiente della effettiva sussistenza e commissione dei fatti addebitati” (v. punto 8 della sentenza;
ma anche punto 7.3.). Dei fatti, dunque, non soltanto della giusta causa. Ciononostante, aveva rinviato alla Corte di appello in sede di rinvio per verificare se “la parte datoriale avesse prospettato e dimostrato a fondamento dell'atto di recesso circostanze o elementi ulteriori pure rilevanti ai fini del giudizio di giustificatezza”. Pertanto, solo con riferimento ad ulteriori e diversi fatti storici potrebbe essere inteso il dictum appena indicato con cui la sentenza rescindente aveva rinviato la causa ai giudici di merito per verificare se vi fossero circostanze diverse;
non per operare una riqualificazione in chiave giuridica dei medesimi fatti insussistenti.
11.- La stessa sentenza qui impugnata esordisce affermando che sulla inesistenza dei fatti contestati fosse calato il giudicato. E tuttavia afferma che gli stessi fatti penali potessero esprimere la giustificatezza del licenziamento pur non essendo sussistenti, pur affermando che la sentenza rescindente chiedeva di accertare se il licenziamento fosse fondato su eventuali “circostanze ulteriori”, pur prevedendo il CCNL che “il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica di per sé il licenziamento”; pur essendo sbagliato affermare che la ricorrente (assolta da qualsivoglia accusa in sede penale) fosse stata pure interdetta dato che, invece, come si legge nella stessa precedente sentenza della Cassazione la lavoratrice sarebbe stata soltanto sospesa in via cautelare. Ora, non solo non stati addotti dal datore, né accertati dai giudici ulteriori fatti, ma le sole intercettazioni e la sola ordinanza del giudice delle indagini preliminari sarebbero state di nuovo sufficienti, secondo la Corte di merito, per ritenere il licenziamento giustificato e comunque non arbitrario o pretestuoso. Non si fa infatti riferimento ad altro nella sentenza: si richiamano soltanto le intercettazioni e l'accusa mossa con l'ordinanza già considerata dai giudici insussistente in fatto.
[7] 11.1. Sicché, la Corte territoriale non ha esercitato quei poteri attribuitile quale giudice di rinvio – diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione – ad essa propri, ricorrendo nel caso di specie la terza ipotesi, ossia di potestas iudicandi del giudice di rinvio, che, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, comporta la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione (come con la sentenza rescindente n. 34549/2019 di questa Corte) e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240)”.
La dott.ssa ha riassunto la causa dinanzi la Corte d'appello di Milano AR affinché venga accertata l'insussistenza della giustificatezza del licenziamento intimato da sulla scorta di ulteriori fatti rispetto a Controparte_2 quelli di natura penalistica e all'ordinanza di applicazione della misura interdittiva. La società si è costituita, contestando quanto ex adverso dedotto. In merito alla quantificazione dell'indennità supplementare parte resistente chiede che tale indennità sia quantificata nella misura complessiva di euro 152.575,00 (8 mensilità) già versati dalla Società alla Dott.ssa AR
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Appello adìta deve limitarsi a verificare, come richiesto dalla Suprema Corte, se la società abbia allegato, prospettato e provato fatti a sostegno della giustificatezza del licenziamento ulteriori rispetto a quelli posti alla base del procedimento penale “la cui insussistenza in fatto ed irrilevanza sotto il profilo causale e della responsabilità della ricorrente era stata accertata con sentenza”. Non dovrà, invece, rivalutare il materiale emergente dagli atti dell'indagine penale (il cui esito ha portato alla piena assoluzione della ricorrente) perché – così facendo – incorrerebbe nell'errore già commesso da questa stessa Corte nella sentenza n. 589/2020. Il procedimento penale in cui la ricorrente è stata imputata si è concluso in primo grado con una completa assoluzione per i reati ascrittile e alla medesima conclusione è giunta la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano che, in data 30.11.2020, ha confermato integralmente la sentenza assolutoria di primo grado. Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 16 luglio 2021. Pertanto, alla luce dell'esito del procedimento penale, non si può sostenere sussistente e provata la colpevolezza della Dott.ssa in quanto i AR comportamenti oggetto della contestazione disciplinare (che richiamano
[8] pedissequamente quelli contenuti nell'ordinanza del GIP) sono stati dichiarati del tutto inesistenti, essendo stata acclarata l'insussistenza dei reati.
Alla luce di quanto rilevato dalla Cassazione, il licenziamento di cui è causa non può che ritenersi ingiustificato in quanto la società resistente, sulla quale gravava l'onere di invocare “circostanze o elementi ulteriori rilevanti” rispetto a quelli indicati nella contestazione disciplinare, non ha saputo precisare nei giudizi precedenti nè in questa fase processuale di rinvio, alcun elemento aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli dichiarati insussistenti in sede penale. Non sopravvive, quindi, alcuna condotta valutabile in sede disciplinare in modo autonomo rispetto a quelle già ritenute inesistenti in sede penale.
Per tutti questi motivi, stante la totale ingiustificatezza del CP_1 licenziamento intimato, è tenuta a corrispondere alla Dott.ssa l'importo AR di € 152.575,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall'art. 34 CCNL di categoria. Il Collegio ritiene di doversi attenere alla quantificazione effettuata da questa stessa Corte nella sentenza n. 1956/2017, che ha provveduto al relativo calcolo
“tenuto conto che non vi sono specifiche contestazioni circa la retribuzione mensile di € 15.257,50”. Il relativo capo non è mai stato specificamente impugnato dalla lavoratrice e, comunque, appare coerente con i criteri indicati dal citato art. 34 CCNL. In considerazione, infatti, dell'anzianità di servizio (risalente al 24 settembre 2007), dell'età della dirigente e dei motivi del recesso, appare equo aumentare la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso (ex art. 39) di almeno 2 mensilità, quantificandone l'entità in una misura mediana tra il minimo (6 mesi) ed il massimo (18). Conseguentemente, dev'essere condannata al pagamento della suddetta CP_1 indennità, quantificata in complessive 10 mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., n. 15506/2018).
Nella specie, considerata la sostanziale soccombenza della società resistente, le spese di tutti i gradi sono poste a carico di e liquidate come da CP_1
[9] dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 6.000,00 per il I grado;
€ 3.500,00 per il II grado;
€ 1.700,00 per la Cassazione;
€ 3.500,00 per il I giudizio di rinvio;
€ 2.000,00 per la Cassazione ed
€ 3.500,00 per il II rinvio).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, dichiara il licenziamento intimato alla ricorrente privo di giustificatezza e, per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_1
la somma di euro 152.575,00 a titolo di indennità supplementare, AR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio, CP_1 AR liquidate in complessivi euro 20.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, il 20 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Giovanni Casella
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Serena SOMMARIVA CONSIGLIERA Dott.ssa Maria DI PAOLO GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente a ordinanza di rinvio della Cassazione n. 18455/2024, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 e promossa DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina Catalano e AR
Cristina Donegà, presso il cui Studio in Milano, Corso Venezia n. 10, ha eletto legale domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(già in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Cerva, n. 18
RESISTENTE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“- fermo il giudicato relativo all'insussistenza della giusta causa di licenziamento e alle ulteriori domande precedentemente formulate, in applicazione dei principi resi della sentenza della Corte di Cassazione rescindente, accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla Dott.ssa da (già AR CP_1
è privo di giustificatezza in quanto attuato in violazione di quanto previsto dalla legge e dal CCNL CP_3 Dirigenti Commercio e con l'effetto accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa alla indennità AR supplementare nella misura massima prevista pari ad Euro 274.635,00 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche dei precedenti gradi di giudizio ed in particolare del giudizio di Cassazione oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
PER LA RESISTENTE:
“In via principale:
[1] a) in applicazione dei principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione con la sen-tenza n. 2209/2024, confermare la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano n. 589/2020, anche con diversa motivazione e per l'effetto rigettare le avversarie do-mande promosse dalla Dott.ssa
[...]
perché inammissibili e/o infondate e, dunque, accertare e dichiarare la giustificatezza del AR licenziamento intimato dalla Società per giusta causa;
b) accertare e dichiarare non dovute le somme corrisposte da alla Dott.ssa in CP_3 AR ottemperanza di quanto disposto dalla Corte di Appello di Milano con sen-tenza n. 1956/2017 e pari a complessivi € 157.122,31, e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa alla restituzione in AR favore della dell'importo di € 157.122,31, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal dì del CP_3 dovuto a quello del saldo, o di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei precedenti gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra , con ricorso del 2014, conveniva in giudizio la società AR
(ora chiedendo al Tribunale di Milano, Controparte_2 CP_1 in qualità di Giudice del Lavoro, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento - e comunque la sua ingiustificatezza e l'assenza di giusta causa - intimatole in data 05.06.2014; di condannare la società a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 122.060,00 nonché la somma di € 9.041,48 a titolo di differenza sul TFR;
di condannare altresì la società al pagamento della indennità supplementare nella misura di € 274.635,00 ; di dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la terza tranche del patto di stabilità stipulato in data 03.04.2012 per il periodo 2012 – 31.12.2014 nella misura di € 27.700,00 oltre alla incidenza di questa somma sul TFR nella misura di € 2.051,85 ; di dichiarare la illegittimità della sua sospensione cautelare per il periodo 20.3 – 20.5.2014 e di condannare la società a corrisponderle la somma di € 20.055,72 oltre alla incidenza di questa somma sul TFR nella misura di € 1.485,61; oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. La ricorrente aveva dedotto di essere stata dipendente della società convenuta dal settembre 2007 in qualità di dirigente con mansioni di responsabile dei progetti speciali successivamente definito Ufficio Finanza di Progetto – in data 06.07.2012 veniva nominata Direttore Generale di Arexpo S.P.A. Esponeva, inoltre, che le due società, entrambe partecipate della Regione Lombardia, avevano concordato un distacco della ricorrente presso la società Arexpo per il periodo 11.07.2012 – 31.07.2014, limitatamente a 1,5 – 2 giorni a settimana. In data 20.03.2014 alla ricorrente veniva notificata un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, relativa ad un procedimento penale, con la quale veniva disposta la misura del divieto di esercitare tutte le attività inerenti agli uffici direttivi delle persone giuridiche e alle professioni di Ingegnere. In data 01.04.2014 la società datrice di lavoro, preso atto della ordinanza cautelare, provvedeva a comunicare la sospensione della sig.ra dal AR rapporto di lavoro con conseguente sospensione della retribuzione. Con lettera in data 16.05.2014 la società contestava alla dirigente di aver operato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso omettendo di dar corso alla procedura di
[2] scelta del contraente prevista dalla legge a favore di altri contraenti già determinati. Oltre a ciò, le veniva contestato di aver favorito alcuni legali esterni nello svolgimento dell'attività di consulenza e rappresentanza in giudizio. La ricorrente rispondeva a tali contestazioni con lettera in data 21.05.2014 eccependo la genericità delle accuse;
la circostanza che all'epoca dei fatti non era Direttore Generale di Arexpo bensì Responsabile di Finanza di Progetto di;
CP_3 che le sue mansioni e competenze non prevedevano il compimento delle procedure necessarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza legale.
costituitasi in giudizio, contestava quanto Controparte_2 dedotto e chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate da parte ricorrente. In particolare, la Società contestava alla dirigente le seguenti circostanze: a) non aver vigilato sugli affidamenti degli incarichi ai legali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006; b) essere a conoscenza del fatto che l'importo complessivo degli incarichi da affidare ai legali avrebbe richiesto il ricorso ad una procedura negoziata o ad una gara d'appalto; c) aver artificiosamente frazionato l'importo complessivo concordato con i legali per lo svolgimento degli incarichi affidati agli stessi;
d) aver avuto un ruolo attivo di interlocutrice diretta con gli stessi legali per la definizione delle modalità di frazionamento degli incarichi. Con sentenza n. 2250/2015, il Tribunale di Milano, rigettando le varie eccezioni (di genericità e tardività), accoglieva la sola domanda relativa alla sospensione cautelare ed al patto di stabilità stipulato con la Società, rigettando il ricorso in merito alla domanda di illegittimità del licenziamento.
Avverso la suddetta sentenza la Dott.ssa presentava ricorso in appello al AR fine di ottenere la declaratoria di illegittimità perché privo di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento intimatole chiedendo pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della società al pagamento del preavviso contrattualmente dovuto (nonché dell'incidenza dello stesso sul TFR) nonché all'indennità supplementare prevista dal CCNL di categoria nella misura massima prevista dalla norma.
In particolar modo la Dirigente censurava la sentenza impugnata per: a) non aver accolto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare del maggio 2014; non aver accolto l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare nonostante la stessa, limitandosi la stessa a richiamare l'ordinanza penale, non enucleasse nella loro specificità e puntualità le condotte che effettivamente fossero riconducibili alla Dott.ssa AR
b) non aver pronunciato in merito alla domanda inerente all'assenza di una delibera del Consiglio di Gestione per il licenziamento della ricorrente, delibera necessaria ai fini della validità dello stesso trattandosi di un Dirigente;
c) aver ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento.
[3] Si costituiva la Società appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in relazione al licenziamento e la riforma, tramite appello incidentale, della stessa nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della Dott.ssa alla AR percezione della terza tranche del patto di stabilità. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1956/2017, riformava parzialmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato per assenza di giusta causa e di giustificatezza, condannava pertanto la Società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (e della incidenza dello stesso sul TFR) e della indennità supplementare nella misura di 10 mensilità in luogo delle 18 richieste dall'appellante e rigettava l'appello incidentale promosso dalla Società. Con bonifico del 22 dicembre 2017, la società datrice di lavoro ha provveduto regolarmente al pagamento in favore dell'odierna resistente della complessiva somma di Euro 214.065,00.
Avverso la suddetta sentenza la società ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con ricorso articolato su quattro motivi. PRIMO MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 5 l. n. 604/1966, con riferimento alla prova della giusta causa di licenziamento che la datrice di lavoro aveva assolto con il richiamo, anche per relationem, al contenuto delle intercettazioni penali. SECONDO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 2119 c.c., in combinato disposto con gli 2104 e 2105 c.c. e art. 39 del CCNL Dirigenti Commercio, con riferimento alla giusta causa di licenziamento, essendo i fatti riportati nella lettera di contestazione gravi, precisi e concordanti, sicuramente idonei a ledere il vincolo fiduciario e, comunque, non contestati dalla dirigente licenziata. TERZO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 34 CCNL di settore, nella parte in cui è stato erroneamente applicato il disposto dell'art. 10 della legge n. 604/1966, laddove nel rapporto di lavoro dirigenziale vige il principio della libera recedibilità e, nel caso di specie, non era emerso alcun carattere ritorsivo del licenziamento. QUARTO MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 7 bis d.l. n. 101 del 2013, con in legge n. 125 del 2013, nonché dell'art. 11, co. 10, d.lgs. n. 175/2015, stante la violazione della normativa in tema di nullità delle clausole di stabilità, contenute nei contratti dirigenziali del personale delle società pubbliche. La sig.ra si costituiva contestando l'inammissibilità dei motivi di AR cassazione della sentenza impugnata e, comunque, l'infondatezza dei medesimi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 34549/2019, accoglieva il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo e dichiarato inammissibile il quarto e rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione per il prosieguo, nonché per la liquidazione delle spese di lite.
[4] In seguito a tale pronuncia, la società riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Milano, la quale con la sentenza n. 589/2020, dichiarava il licenziamento irrogato a “sorretto da giustificatezza” e, quindi, AR rigettava la domanda avente ad oggetto la indennità supplementare di cui all'art. 34 del CCNL Dirigenti Commercio (quantificata in € 152.575,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad € 5.547,31), condannando la predetta a restituire la somma netta percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1956/17 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza n. 589/2020 della Corte d'Appello di Milano, la dott.ssa proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte di cassazione con 3 motivi: AR
PRIMO MOTIVO: violazione art. 23 comma 5 del CCNL Dirigenti Commercio applicato al rapporto di lavoro. SECONDO MOTIVO: violazione principi generali in materia di onere della prova. TERZO MOTIVO: la Corte non avrebbe rispettato i della Cassazione già si era pronunciata in merito in tal modo violando la disposizione di cui all'art. 384 c.p.c.”. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18455/2024 ha accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, disponeva il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. In particolare, la Suprema Corte ha così argomentato:
“La Corte di appello di Milano ha affermato a fondamento della pronuncia gravata che a seguito della sentenza della Corte della cassazione n. 34549/2019 fosse coperta da giudicato l'accertata insussistenza della giusta causa di licenziamento irrogato il 5/6/2014 per carenza di prova in ordine alla effettiva commissione dei fatti addebitati (in seguito al rigetto del primo e secondo ed alla inammissibilità del quarto motivo di ricorso in sede di giudizio di cassazione). Ed ha rilevato che oggetto del giudizio di rinvio cui il collegio era vincolato fosse dunque unicamente l'indagine sulla giustificatezza del licenziamento intimato alla con lettera AR del 5 giugno 2014, sulla scorta di ulteriori fatti (rispetto a quelli di natura penalistica).
6.- Tanto premesso la Corte d'appello ha però omesso di effettuare alcuna indagine al fine di verificare se la parte datoriale avesse "prospettato e dimostrato circostanze o elementi ulteriori" (rispetto a quelli di natura penalistica) rilevanti ai fini del giudizio di giustificatezza, come aveva richiesto la citata sentenza rescindente della Corte di cassazione.
7.- La Corte di appello si è invece limitata a ritenere legittimo il licenziamento sulla base della diversa rivalutazione (in chiave di giustificatezza) dei medesimi fatti oggetto dell'ordinanza cautelare emessa in sede penale dal giudice per le indagini preliminari (in particolare sulla base delle intercettazioni ambientali) la cui insussistenza in fatto ed irrilevanza sotto il profilo causale e della
[5] responsabilità della ricorrente era stata invece accertata con sentenza, appunto passata in giudicato, a seguito della pronuncia di Cassazione n. 34549/2019, che aveva rigettato i motivi in fatto, proposti avverso la prima sentenza della Corte di appello.
8. Per evidenziare la latitudine del vincolo derivante dal precedente giudicato che si era formato sui fatti ed in particolare sulle stesse intercettazioni, è utile ricordare che, come emerge appunto dalla sentenza della Cassazione n. 34549/2019, con la precedente sentenza n. 1956/2017 la Corte di appello aveva ritenuto “non provata la giusta causa di recesso argomentando, in sintesi, come segue. Sia la contestazione, sia il licenziamento avevano fatto riferimento al concorso in un disegno criminoso nella "qualifica di Direttore Generale di Arexpo s.p.a.", una qualifica che pacificamente l'appellante ancora non ricopriva all'epoca dei fatti. La mancata descrizione del suo apporto causale non consentiva di formulare giudizi "in quale veste e in ragione di quali poteri" la avesse AR compiuto le condotte contestate. Il fatto che in data 20 marzo 2014 il GIP di Milano avesse notificato alla società l'ordinanza di applicazione della misura cautelare sulla base dei capi di imputazione ivi riportati non poteva costituire, in sé, proprio per la natura meramente cautelare del provvedimento, giusta causa di recesso, in mancanza di qualsivoglia indagine interna che consentisse di confermare (e poi di provare in giudizio) i fatti contestati in concorso. Non potevano essere addebitate alla lavoratrice le circostanze di cui alle intercettazioni, che non risultavano sufficientemente comprensibili in mancanza di un dimostrato quadro illecito di riferimento, "in assenza di qualsivoglia autonoma verifica da parte del datore di lavoro dei fatti illeciti di cui all'ordinanza cautelare e, di conseguenza, in assenza di qualsivoglia istanza istruttoria nel presente giudizio da parte del datore di lavoro..." circa la sussistenza del "disegno criminoso" e l'illiceità dell'attribuzione degli incarichi professionali come contestati in sede penale.
4.3. L'assunto difensivo della società Controparte_2
secondo cui il coinvolgimento di un dirigente in una vicenda penale
[...] aveva fatto venir meno, di per sé, il vincolo fiduciario e, comunque, rendeva giustificato il licenziamento, non essendo lo stesso avvenuto per ragioni pretestuose e/o contrarie al principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, costituiva "un argomento difensivo recessivo" rispetto al fatto che la società non avesse svolto un'indagine interna diretta a ricostruire in modo autonomo i fatti.
4.4. In conclusione, non poteva ritenersi provata la giusta causa e neppure era possibile formulare un giudizio di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché i fatti oggetto della contestazione disciplinare devono essere prima allegati e poi provati in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine l'emissione della misura interdittiva e il contenuto delle intercettazioni”. 9.- Va poi evidenziato che nella medesima sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva pure affermato nella narrativa che i fatti contestati dalla datrice di lavoro fossero stati esclusivamente quelli di fonte penale: “In data 20 marzo
[6] 2014 aveva ricevuto la notifica di un'ordinanza di misura cautelare, nel contesto del procedimento penale n.818/2011, recante il divieto di esercitare tutte le attività inerenti gli uffici direttivi delle persone giuridiche e la professione di ingegnere. In ragione di ciò, la società le aveva Controparte_2 comunicato la sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione;
quindi, in data 16 maggio 2014, richiamando e riproducendo il contenuto dell'ordinanza cautelare, incluso il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dei soggetti coinvolti, le aveva contestato la partecipazione, in ragione della sua qualifica di Direttore Generale di Arexpo, in un fraudolento accordo nell'affidamento di servizi a due legali esterni, attraverso la falsificazione di atti amministrativi correlati agli incarichi affidati agli stessi nel settembre 2011.”
10.- Deve essere ancora evidenziato che la sentenza rescindente della Corte di Cassazione aveva rigettato il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il quarto motivo di ricorso, i quali vertevano proprio sulla prova della responsabilità della lavoratrice in base alle intercettazioni ed ha convalidato quanto affermato dal primo giudice secondo cui “da tali fonti non fosse ricavabile una prova sufficiente della effettiva sussistenza e commissione dei fatti addebitati” (v. punto 8 della sentenza;
ma anche punto 7.3.). Dei fatti, dunque, non soltanto della giusta causa. Ciononostante, aveva rinviato alla Corte di appello in sede di rinvio per verificare se “la parte datoriale avesse prospettato e dimostrato a fondamento dell'atto di recesso circostanze o elementi ulteriori pure rilevanti ai fini del giudizio di giustificatezza”. Pertanto, solo con riferimento ad ulteriori e diversi fatti storici potrebbe essere inteso il dictum appena indicato con cui la sentenza rescindente aveva rinviato la causa ai giudici di merito per verificare se vi fossero circostanze diverse;
non per operare una riqualificazione in chiave giuridica dei medesimi fatti insussistenti.
11.- La stessa sentenza qui impugnata esordisce affermando che sulla inesistenza dei fatti contestati fosse calato il giudicato. E tuttavia afferma che gli stessi fatti penali potessero esprimere la giustificatezza del licenziamento pur non essendo sussistenti, pur affermando che la sentenza rescindente chiedeva di accertare se il licenziamento fosse fondato su eventuali “circostanze ulteriori”, pur prevedendo il CCNL che “il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica di per sé il licenziamento”; pur essendo sbagliato affermare che la ricorrente (assolta da qualsivoglia accusa in sede penale) fosse stata pure interdetta dato che, invece, come si legge nella stessa precedente sentenza della Cassazione la lavoratrice sarebbe stata soltanto sospesa in via cautelare. Ora, non solo non stati addotti dal datore, né accertati dai giudici ulteriori fatti, ma le sole intercettazioni e la sola ordinanza del giudice delle indagini preliminari sarebbero state di nuovo sufficienti, secondo la Corte di merito, per ritenere il licenziamento giustificato e comunque non arbitrario o pretestuoso. Non si fa infatti riferimento ad altro nella sentenza: si richiamano soltanto le intercettazioni e l'accusa mossa con l'ordinanza già considerata dai giudici insussistente in fatto.
[7] 11.1. Sicché, la Corte territoriale non ha esercitato quei poteri attribuitile quale giudice di rinvio – diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione – ad essa propri, ricorrendo nel caso di specie la terza ipotesi, ossia di potestas iudicandi del giudice di rinvio, che, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, comporta la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione (come con la sentenza rescindente n. 34549/2019 di questa Corte) e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240)”.
La dott.ssa ha riassunto la causa dinanzi la Corte d'appello di Milano AR affinché venga accertata l'insussistenza della giustificatezza del licenziamento intimato da sulla scorta di ulteriori fatti rispetto a Controparte_2 quelli di natura penalistica e all'ordinanza di applicazione della misura interdittiva. La società si è costituita, contestando quanto ex adverso dedotto. In merito alla quantificazione dell'indennità supplementare parte resistente chiede che tale indennità sia quantificata nella misura complessiva di euro 152.575,00 (8 mensilità) già versati dalla Società alla Dott.ssa AR
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Appello adìta deve limitarsi a verificare, come richiesto dalla Suprema Corte, se la società abbia allegato, prospettato e provato fatti a sostegno della giustificatezza del licenziamento ulteriori rispetto a quelli posti alla base del procedimento penale “la cui insussistenza in fatto ed irrilevanza sotto il profilo causale e della responsabilità della ricorrente era stata accertata con sentenza”. Non dovrà, invece, rivalutare il materiale emergente dagli atti dell'indagine penale (il cui esito ha portato alla piena assoluzione della ricorrente) perché – così facendo – incorrerebbe nell'errore già commesso da questa stessa Corte nella sentenza n. 589/2020. Il procedimento penale in cui la ricorrente è stata imputata si è concluso in primo grado con una completa assoluzione per i reati ascrittile e alla medesima conclusione è giunta la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano che, in data 30.11.2020, ha confermato integralmente la sentenza assolutoria di primo grado. Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 16 luglio 2021. Pertanto, alla luce dell'esito del procedimento penale, non si può sostenere sussistente e provata la colpevolezza della Dott.ssa in quanto i AR comportamenti oggetto della contestazione disciplinare (che richiamano
[8] pedissequamente quelli contenuti nell'ordinanza del GIP) sono stati dichiarati del tutto inesistenti, essendo stata acclarata l'insussistenza dei reati.
Alla luce di quanto rilevato dalla Cassazione, il licenziamento di cui è causa non può che ritenersi ingiustificato in quanto la società resistente, sulla quale gravava l'onere di invocare “circostanze o elementi ulteriori rilevanti” rispetto a quelli indicati nella contestazione disciplinare, non ha saputo precisare nei giudizi precedenti nè in questa fase processuale di rinvio, alcun elemento aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli dichiarati insussistenti in sede penale. Non sopravvive, quindi, alcuna condotta valutabile in sede disciplinare in modo autonomo rispetto a quelle già ritenute inesistenti in sede penale.
Per tutti questi motivi, stante la totale ingiustificatezza del CP_1 licenziamento intimato, è tenuta a corrispondere alla Dott.ssa l'importo AR di € 152.575,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall'art. 34 CCNL di categoria. Il Collegio ritiene di doversi attenere alla quantificazione effettuata da questa stessa Corte nella sentenza n. 1956/2017, che ha provveduto al relativo calcolo
“tenuto conto che non vi sono specifiche contestazioni circa la retribuzione mensile di € 15.257,50”. Il relativo capo non è mai stato specificamente impugnato dalla lavoratrice e, comunque, appare coerente con i criteri indicati dal citato art. 34 CCNL. In considerazione, infatti, dell'anzianità di servizio (risalente al 24 settembre 2007), dell'età della dirigente e dei motivi del recesso, appare equo aumentare la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso (ex art. 39) di almeno 2 mensilità, quantificandone l'entità in una misura mediana tra il minimo (6 mesi) ed il massimo (18). Conseguentemente, dev'essere condannata al pagamento della suddetta CP_1 indennità, quantificata in complessive 10 mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., n. 15506/2018).
Nella specie, considerata la sostanziale soccombenza della società resistente, le spese di tutti i gradi sono poste a carico di e liquidate come da CP_1
[9] dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 6.000,00 per il I grado;
€ 3.500,00 per il II grado;
€ 1.700,00 per la Cassazione;
€ 3.500,00 per il I giudizio di rinvio;
€ 2.000,00 per la Cassazione ed
€ 3.500,00 per il II rinvio).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, dichiara il licenziamento intimato alla ricorrente privo di giustificatezza e, per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_1
la somma di euro 152.575,00 a titolo di indennità supplementare, AR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio, CP_1 AR liquidate in complessivi euro 20.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, il 20 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Giovanni Casella
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