Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05463/2025REG.PROV.COLL.
N. 08829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8829 del 2024, proposto da RO FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;
contro
il Comune di Cetona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Azienda agricola Piandisette - Eredi Lodovisi Rosella S.S. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione quarta) n. 801, pubblicata l’1 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cetona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che gli avvocati Adriano Tortora e Luisa Gracili hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, usufruttuario di un immobile sito in Cetona, località podere il Moro, individuato catastalmente al foglio 47, particelle nn. 33, 96, 100, 103, 311, 261, 262, 263, 265, 266, nonché frontista dei tratti delle strade denominate “Lucacchioni”, “Da Cetona alla Piazze”, “Poggio Pinzo”, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 8139 del 2 agosto 2023 con il quale l’amministrazione comunale ha ritenuto non obbligatoria la costituzione del consorzio sul presupposto della mancanza dei caratteri di uso pubblico della predette strade vicinali.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per motivazione apparente, per eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e irrazionalità manifesta.
Ad avviso dell’appellante le strade vicinali “Lucacchioni”, “Da Cetona alla Piazze”, “Poggio Pinzo”, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbero tutte le caratteristiche proprie di strade ad uso pubblico, caratteristiche non solo dimostrate dall’istante, ma anche riconosciute dallo stesso Comune appellato, come si evincerebbe dalla relazione tecnica del 15 giugno 2023 che conterrebbe tutte le ragioni fattuali per le quali le citate strade vicinali risponderebbero ad un interesse pubblicistico in quanto percorse da una collettività indifferenziata.
1.3. L’appellante ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. le domande e i motivi di ricorso dedotti in primo grado che il T.A.R. ha dichiarato assorbiti o non ha esaminato e, segnatamente: 1) la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4 lett. b), c.p.a.; 2) la violazione dell’art. 14 della legge n. 126/1958; 3) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste.
2. Il Comune di Cetona si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- con istanza del 9 gennaio 2023 l’appellante ha chiesto all’amministrazione comunale di provvedere “alla sistemazione e ricostruzione della strada di Via Lucacchioni e comunque nel prosieguo partecipare attivamente alle spese di manutenzione della stessa anche con la costituzione di apposito Consorzio obbligatorio per la manutenzione della strada vicinale” ;
- a fronte dell’inerzia del Comune di Cetona il T.a.r. per la Toscana con la sentenza n. 685 del 2023 ha ordinato “al Comune di dare riscontro all’istanza del ricorrente, entro e non oltre 30 giorni, dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento” ;
- con nota n. 8139 del 2 agosto 2023, in esecuzione della suddetta sentenza, il Comune di Cetona ha ritenuto insussistente l’interesse pubblico alla costituzione del consorzio, in considerazione del fatto che le strade vicinali “dei Lucacchioni”, “Da Cetona alla Piazze” e “Poggio Pinzo” non avessero “i caratteri dell’uso pubblico” , specificandone le ragioni in relazione a ciascuna delle stesse, invitando l’appellante a coinvolgere “oltre al Comune scrivente, tutti i frontisti e soggetti interessati” per la eventuale costituzione di un “consorzio facoltativo” .
- nella detta nota si legge:
a) in relazione al tratto di strada vicinale di Lucacchioni che costituisce un mero collegamento fra la strada provinciale e la restante viabilità vicinale, avendo i frontisti “ già da tempo operato la variazione del tracciato privatizzando un consistente tratto di accesso alle proprietà, diminuendo così il numero degli effettivi e maggiori fruitori del tratto variato e allo stesso tempo l’interesse alla costituzione di un eventuale consorzio, ovvero la notevole riduzione delle quote di compartecipazione alle spese per la manutenzione” ;
b) in relazione al tratto di strada vicinale da Cetona a Piazze che costituisce un tracciato che “intercetta buona parte delle strade vicinali, intersecandosi più volte con la S.P. 321” e che solo “pochi e limitati tratti possono essere interessati da uno sporadico numero di fruitori, spesso per il solo raggiungimento della destinazione finale” con la conseguenza che la costituzione di un consorzio è molto complessa e priva di un concreto interesse generalizzato per la notevole estensione del tracciato e la pluralità di frontisti;
c) in relazione al tratto di strada vicinale di Poggio Pinzo che costituisce un collegamento fra la strada vicinale da Cetona a Piazze con la viabilità di tipo privato e che i pochissimi utenti convolti, la limitatezza del pubblico transito e il parziale sconfinamento sia dall’ambito di competenza comunale che regionale depongono in senso contrario alla costituzione di un consorzio per la manutenzione.
6.1. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, richiamata la costante giurisprudenza sugli elementi che devono coesistere perché una strada sia di uso pubblico, ha ritenuto che l’appellante “non sia riuscito a dimostrare l’esistenza dei presupposti per qualificare come “pubbliche” le strade di cui si tratta, non avendo fornito alcun elemento probatorio, neppure indiziario, dell’esistenza di un utilizzo da parte di una collettività generalizzata” , evidenziando che:
- “le tre strade (al di là della loro menzione nell’elenco risalente agli anni ’60, avente solo valore dichiarativo, oltre che rappresentativo di una profonda e diversa situazione viaria) sono tutte strade “bianche”, non sono illuminate e non integrate nella viabilità del comune, circostanze queste ultime tutte univoche nel dimostrare come non si sia in presenza di una viabilità alternativa a quella pubblica e che il loro utilizzo è circoscritto solo ai proprietari limitrofi che abitano in prossimità delle stesse aree” ;
- “l’utilizzo di dette vie quindi non è proprio di una cittadinanza generalizzata, ma è limitato all’uso posto in essere da utenti specifici (residenti e proprietari), circostanza quest’ultima che consente di ritenere come non sussistesse alcun obbligo del Comune di procedere alla costituzione del Consorzio “obbligatorio”, previsto dall’art. 1 del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918” .
7. Le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado appaiono integralmente condivisibili e non sono inficiate dai vizi dedotti dall’appellante poiché dalla documentazione depositata si evincono le circostanze oggettive, rappresentate dall’assenza di edifici o strutture di interesse generalizzato per la cittadinanza, di opere pubbliche, quali reti fognarie, illuminazione pubblica, così come dall’insussistenza del diritto di proprietà o di servitù in capo all’ente pubblico sulle dette strade e dalla mancanza del passaggio di una collettività indeterminata di persone, sulla base delle quali l’amministrazione comunale prima e il giudicante poi hanno ritenuto che non si fosse in presenza di un uso pubblico generalizzato e che la viabilità fosse nell’attualità limitata solo a coloro che accedono alle rispettive proprietà, con conseguente inconfigurabilità di un obbligo alla costituzione di un consorzio obbligatorio, ai sensi dell’art. 1 del d.l. luogotenenziale n. 1446/1918, convertito nella legge n. 473/1925.
7.1. Né al riguardo appare dirimente la circostanza che con delibera consiliare n. 105 del 2004 e antecedentemente con delibera consiliare n. 157 del 1989, la strada vicinale di Lucacchioni fosse stata qualificata come strada “ad uso pubblico” perché la stessa ha subito modifiche del tracciato da parte dei frontisti che hanno privatizzato “un consistente tratto di accesso alle proprietà” e attualmente costituisce “un mero collegamento fra la Strada Provinciale e la restante viabilità vicinale” .
E, infatti, l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali del Comune non costituisce titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico.
7.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la strada vicinale è pubblica allorché sussistano determinati elementi di fatto, consistenti nell’esistenza di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, nella concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (quale il collegamento con la pubblica via), nonché nella esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto ad uso pubblico (Cons. Stato, V, n. 8026 del 2023).
In puntuale applicazione dei richiamati principi il giudice di primo grado ha statuito che nel caso in controversia, essendosi in presenza di strade vicinali di uso privato, il Comune appellato avesse legittimamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per costituire un consorzio obbligatorio, pur dando la propria disponibilità a partecipare all’eventuale consorzio facoltativo.
8. Per le esposte considerazioni l’appello deve essere respinto confermando la motivazione ivi inclusa la parte relativa ai motivi di primo grado riproposti da parte appellante ai sensi dell’art. 101 c.p.a..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO