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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 1048/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Noemi Cova e dall'Avv. Antonio Tola, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Michele Delogu e dall'Avv. Annalisa Soggiu, giusta procura speciale in atti,
- convenuta –
e nei confronti di
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_2
con Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano,
[...] nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_2
- convenuto -
Oggetto: impugnazione di licenziamento e di sanzioni disciplinari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Richiamato, in ordine alla ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo dei rispettivi atti di parte secondo il modello della motivazione c.d. per relationem, si osserva quanto segue nei limiti della trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto concretamente rilevanti ai fini della decisione.
1 L'attrice ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di Parte_1
giudice del lavoro la presso la quale aveva svolto la propria attività lavorativa, in virtù di CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (inizialmente al 52,63%, elevato poi al
73,68% con decorrenza 01.01.2023 ed infine al 78,95% con decorrenza 01.02.2023), con mansioni di operatrice socio - sanitaria inquadrata al liv. A3 CCNL Istituzioni socio-assistenz. presso la CP_3
Casa di Riposo Sacro Cuore in Sedilo, dal 19.12.2022 al 07.06.2023, data del licenziamento, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “accertata l'illegittimità del licenziamento in quanto nullo e/o annullabile e/o inefficace per le motivazioni di cui al ricorso condannare la in via CP_1
principale alla applicazione della tutela risarcitoria a favore della ricorrente ex D. Lgv 23/2015 art. 3
c. 2 in combinato disposto con l'art. 2 c. 3, in subordine ex D. Lgv 23/2015 art. 3 c. 1, in maggior subordine ex D. Lgv 23/2015 art. 4, ovvero a seconda del contingentamento nella misura di cui al combinato disposto della predette norme con l'art. 8 medesima disposizione;
2 – sulle sanzioni disciplinari: accertata l'illegittimità delle seguenti sanzioni disciplinari dichiararne la nullità e/o disporne
l'annullamento e/o l'inefficacia:
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 1 di cui alla nota di contestazione
11.05.2023 consegnata in pari data, inflitta con racc. 16.05.2023;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 3 di cui alla nota di contestazione
12.05.2023 (utilizzo cellulare sul posto di lavoro) consegnata in data 25.05.2023, inflitta unitamente all'irrogazione del licenziamento con nota 31.05.2023;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 3 di cui alla nota di contestazione
12.05.2023 (divulgazione informazioni aziendali e considerazioni malevole) consegnata in data
25.05.2023, inflitta unitamente all'irrogazione del licenziamento con nota 31.05.2023;
3 – sulle pretese retributive e sul maggiore livello rivendicato accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere, in luogo del livello A contrattualmente riconosciuto, in via principale il Parte_1
riconoscimento del livello C1 – ovvero in via meramente subordinata il riconoscimento del liv. B2 – per l'effetto condannare la al pagamento delle differenze retributive a tenore di CCNL di CP_1
categoria ovvero ai sensi del dettato costituzionale, come da conteggi redatti a cura della OS CISL di
Oristano per lordi € 1.314,71 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo.
4 - Con vittoria di spese e competenze di lite da maggiorare di oneri di legge di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti avvocati
2 antistatari”.
La ricorrente ha chiamato in giudizio anche l' quale contraddittore necessario in riferimento CP_2
alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per le superiori mansioni e soggette all'imposizione contributiva in favore dell'ente previdenziale, in conformità a quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 19679 del 2020.
La convenuta si è costituita ritualmente in giudizio, domandando il rigetto delle CP_1
avverse domande e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento, l'applicazione della tutela relativa al caso di specie di cui all'art. 9 D.lgs. n. 23/2015, in ragione dei limiti dimensionali della resistente.
Si è costituito in giudizio anche l' , dichiarando di non essere a conoscenza delle circostanze CP_2
dedotte dalla ricorrente, che prima dell'odierno giudizio non erano mai state rappresentate all'ente, né di avere interesse o legittimazione quanto alle sue rivendicazioni retributive;
ha dichiara di volersi avvalere dell'emananda sentenza nel caso in cui il datore di lavoro fosse stato condannato al pagamento dei contributi omessi calcolati sulle differenze retributive per cui è causa.
Con ordinanza del 22.07.2024 il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “risoluzione consensuale del rapporto alla data del licenziamento, pagamento di una somma a titolo risarcitorio da parte della convenuta in favore della ricorrente di Euro 3.000,00, oltre a un contributo per spese legali di Euro 1.500,00, oltre accessori”.
La causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza, nella quale la ricorrente e la società convenuta, per il tramite dei propri difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in via stragiudiziale per la risoluzione conciliativa della controversia, con definizione di ogni questione versata in giudizio, chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
All'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere si è associato anche l' . CP_2
§§§
2. L'istanza congiunta deve essere accolta.
In proposito, si rammenti che, per costante giurisprudenza, il giudice può dare atto, d'ufficio o su istanza di parte, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse alla naturale conclusione di esso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (cfr., fra le tante, Cass., n. 14775/2004; Cass., n. 12887/2009).
3 Occorre, pertanto, prendere atto di quanto avvenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'accordo stragiudiziale intercorso tra la lavoratrice e la e coinvolgente l'intero rapporto dedotto, che ha fatto venir meno CP_1
l'interesse ad una pronuncia giudiziale in ordine alle domande proposte con il ricorso.
In data odierna è stata anche prodotta copia dell'accordo datato 20.11.2024, sottoscritto dalla sig.ra e dalla legale rappresentante della datrice di lavoro sig.ra , Parte_1 Parte_2
nonché dai rispettivi difensori, alle condizioni ivi indicate, sulla falsariga della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
Il difensore della ricorrente ha dato atto alla odierna udienza che i pagamenti sono stati correttamente effettuati, nei termini concordati.
La cessazione della materia del contendere è stata chiesta anche dall' , che evidentemente non CP_2
ha alcun interesse a che il giudice si pronunci sulle domande originariamente formulate nel ricorso, a fronte dell'accordo raggiunto tra le restanti parti del giudizio (nel costituirsi, l' aveva dichiarato CP_2 che l'unico interesse era quello di potersi avvalere dell'eventuale emananda sentenza, nel caso di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, calcolati sulle differenze retributive per cui è causa).
Quanto alla regolamentazione delle spese del processo, si reputa che sussistano giustificati motivi per disporne una integrale compensazione tra le parti, stante il raggiungimento di un accordo su tutte le questioni oggetto del presente giudizio e considerato l'avvenuto pagamento in esecuzione dell'accordo medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1048/2023 R.G., visto l'art. 429
c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, in data 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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