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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
MA IA RI Presidente
MA PE ER Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 08/10/2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabio
AS (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Andrea
OS (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLATO-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 15000/2020, in data
14.10.2020, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 5596/2019 promosso da nei confronti di - opposizione a Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo -pagamento canoni di locazione per uso diverso-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2019 conviene in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Roma, e rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 26266/2018 del
11/12/2018, RGN 75726/2018; In via principale, nel merito, accertata e dichiarata
l'infondatezza del credito azionato in via monitoria da per le ragioni Parte_1 esposte nel presente ricorso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 26266/2018 del 11/12/2018, RGN 75726/2018 opposto perché infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e dunque illegittimo”.
Proponendo opposizione, al decreto ingiuntivo n. 26266/2018, emesso a definizione del giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 75726/18 e notificato il 24.12.2018, con il quale il
Tribunale di Roma gli ingiunge, quale garante degli impegni contrattualmente assunti dalla società conduttrice, il pagamento di euro 200.000,00 in favore di Parte_1 locatrice, oltre interessi e spese della procedura, allega: Controparte_1
- La locatrice, a sostegno della domanda monitoria, richiama il contratto con cui ha concesso in locazione, a “Immobiliare Pino' 84”, porzione di terreno in
Roma, Via Appia Nuova 1608; allega la morosità della conduttrice per euro
337.940,00 (Iva compresa), per canoni di locazione maturati e non corrisposti;
richiama la sentenza n. 12268/2017 emessa dal Tribunale di Roma che dichiara risolto, per morosità, il contratto di locazione presupposto della domanda proposta anche in questa sede e dà atto del rilascio, in data 28.06.2017, dell'area locata.
- Con il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente è richiesto, dalla locatrice del pagamento dei canoni non corrisposti dalla locatrice, fino alla concorrenza di euro 200.000,00, per la scrittura privata con la quale si è costituito garante.
- La domanda di pagamento, nei propri confronti è inammissibile, per decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - La fideiussione, costituita con la scrittura privata del 13.03.2014, comunque ha la durata massima della obbligazione principale e la risoluzione giudiziale del contratto di locazione ha travolto anche la fideiussione.
- Il decreto ingiuntivo opposto (ricorso in sede monitoria iscritto a ruolo il
28.11.2018) è stato notificato solo il 24.12.2018, a distanza di oltre un anno e sei mesi dalla sentenza dichiarativa di risoluzione del 15.06.2017, dunque oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., non rilevando eventuali istanze stragiudiziali di pagamento.
- Non essendo stato parte del giudizio definito con la sentenza n. 12268/2017 del
15.06.2017, di aver facoltà di opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre in quella sede e dunque 1) che l'area del lotto D, oggetto di contratto, era occupata da un grande cumulo di detriti e materiali di risulta ( mq 1500 dell'altezza tra i 3 e gli 8 metri) che hanno ridotto la superficie carrabile e calpestabile del predetto lotto, tanto che la locatrice si era impegnata a rendere tale area idonea all'uso locativo;
2) il lotto in oggetto è stato sottoposto
“nuovamente” a sequestro penale dalla Guardia Parco in data 09.06.2015, per la illecita attività di smaltimento dei rifiuti posta in essere personalmente dall'amministratore unico della con conseguente infondatezza Parte_1 della domanda di pagamento in presenza di un inadempimento del locatore.
Con comparsa depositata in data 10.05.2019 si costituisce resiste ai Parte_1 motivi di opposizione e rassegna le seguenti conclusioni:
“
1. concedere in via preliminare e/o pregiudiziale la provvisoria esecuzione del D.I. n.
26266/2018 opposto ex art. 648 с.p.c.; 2. nel merito, accogliere l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dalla Eur 3. e, quindi, dichiarare Pt_1 inammissibile e/o improcedibile, e, comunque, infondata in fatto e in diritto
l'opposizione de qua;
4. sempre nel merito, confermare il D.I. n. 26266/2018 opposto, e, comunque, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con gli accessori di legge;
5. condannare la società opponente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
L'opposta allega che la scrittura privata del 13.03.2014, sottoscritta da e dagli CP_1 altri garanti, è autonomo contratto di garanzia, al quale non si applica la disciplina decadenziale dettata dall'art. 1957 cc.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La previsione contenuta nella la clausola, “senza eccezioni”, depone per assenza della accessorietà della garanzia.
La sentenza n. 12268/2017 dichiara risolto il contratto di locazione;
esclude la indisponibilità parziale del terreno sollevata in questa sede dall'opponente (in ciò accogliendo le allegazioni difensive della locatrice) ed è coperta da giudicato.
La risoluzione del contratto di locazione ha efficacia retroattiva dalla proposizione dalla domanda (16.09.2014) definita con la sentenza n. 12268/2017, ma la riconsegna del terreno è avvenuta solo in data 28.06.2017.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< accoglie la opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 26226/2018 condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di questa fase di giudizio in favore di parte opponente, determinate in euro E 10.000,00 onnicomprensive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;>>.
Queste le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione.
La società sostiene che la scrittura fideiussoria, su cui si fonda la pretesa, concretizza contratto autonomo di garanzia e non un contratto di fidejussione, per il dato testuale della scrittura privata stessa, versata in atti, sottoscritta da e dagli Controparte_1 altri garanti, il 13.03.2014, (“I sottoscritti Controparte_1 Persona_1 Per_2
e si costituiscono fideiussori e si impegnano solidalmente e
[...] Persona_3 senza condizioni sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 200.000,00 a garantire le obbligazioni del contratto stipulato in data 13.04.2014 e per tutta la sua durata…tra la e la Immobiliare Pino ' 84 S.r.l……. I sottoscritti fideiussori si Pt_1 impegnano solidalmente e senza condizioni “).
Tale tesi non è condivisibile: (1) l'inciso in oggetto è mera clausola di stile, usuale nei contratti di fideiussione e ben diversa dal tenore delle clausole con cui si predispone un contratto autonomo di garanzia;
(2) nello stesso contratto, le parti sono identificate come fideiussori e non come garanti;
(3) in tal senso è anche la documentazione prodotta (sentenza) relativa ai rapporti tra le parti.
- La richiesta è pacificamente intervenuta dopo il semestre previsto dall'art. 1957 cc., sicché il fideiussore non può essere più escusso.
- Spese di giudizio regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< (…): in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di
primo grado, ricorrendo i gravi motivi dedotti narrativa;
in via principale, accogliere
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 le domande formulate dagli appellanti nel giudizio di primo grado. Vittoria delle spese di lite, del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. In via subordinata ed istruttoria, ammettere le prove articolate nella memoria depositata nel giudizio di primo grado>>.
Con comparsa depositata in data 11.06.2021, l'appellato si costituisce e chiede respingersi l'appello, con favore delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
L'appellante propone tre motivi di appello.
1) Rubricato: “Violazione di legge – Violazione dell'art. 645 cpc – Violazione dell'art. 447 bis cpc – Violazione dell'art. 40 cpc – Violazione dell'art.163 cpc”.
Vi si censura la decisione nella parte in cui non dichiara la opposizione improcedibile e/o inammissibile. A tal fine, l'appellante sostiene che il fideiussore avrebbe dovuto proporre l'opposizione con atto di citazione, anziché con ricorso, stante l'applicabilità del rito ordinario alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che i motivi di opposizione sollevati dal CP_1 attengono esclusivamente la sfera della qualificazione giuridica della scrittura privata sottoscritta dalle parti, con conseguente tardività della proposta opposizione proposta dal fideiussore, essendo stato notificato il ricorso in opposizione, unitamente al decreto di fissazione udienza, il 15.02.2019 oltre i termini di cui all'art. 645 cpc.
2) Rubricato: “Violazione di legge – Illogicità e insufficiente motivazione della sentenza -Errata valutazione dei documenti e atti dell'istruttoria – violazione dell'art. 1939 cc”. Vi si censura la decisione nella parte in cui qualifica la scrittura privata quale contratto di fideiussione, laddove per previsione espressa in contratto, il fideiussore è tenuto a garantire, senza condizioni, il pagamento del deposito cauzionale, del canone di locazione, dell'indennità di occupazione, in ciò concretizzando un autonomo contratto atipico autonomo di garanzia in deroga al regime codicistico della fideiussione.
3) Rubricato: “Violazione di legge – Violazione degli art. 1957 – 1945 cc- Illogicità
e insufficiente motivazione della sentenza – Errata valutazione dei documenti e atti dell'istruttoria”. Vi si censura la decisione nella parte in cui riconduce la fattispecie alla disciplina decadenziale di cui all'art. 1957 cc. A tal fine, richiama le lettere del 17.11.2014 e del 27.01.2015, con le quali è stato richiesto al il pagamento di quanto dovuto, quale garante;
la giurisprudenza CP_1 secondo cui la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “senza eccezioni”
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 fa presumere l'assenza della accessorietà della garanzia. Richiama le Sezioni
Unite (n. 3947/2010) secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e che nel contratto autonomo di garanzia il garante è tenuto al pagamento al beneficiario sul semplice presupposto dell'inadempimento del debitore principale;
la clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, derogando alla disciplina della fideiussione, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario.
L'appello è fondato nei limiti di cui di seguito.
Motivo di appello sub 1)
Non ha pregio: la questione del rito da applicare al processo non è stata sollevata dal creditore opposto né rilevata dal giudice durante tutto il corso del giudizio di primo grado, interamente trattato secondo il rito speciale locatizio.
L'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale può essere dedotto come motivo di impugnazione soltanto ove la questione sia stata già sollevata nel precedente giudizio e la parte interessata indichi lo specifico pregiudizio che le sia derivato (per aver inciso sul contraddittorio o sui diritti di difesa), mentre non può essere dedotto per la prima volta con l'atto di appello, dopo l'avvenuta accettazione del diverso rito utilizzato pacificamente senza muovere la minima contestazione (cfr. Cass.
7530/2014).
Motivo di appello sub 2) e motivo di appello sub 3).
Attengono entrambi alla qualificazione della scrittura privata datata 03.03.2014 e alla riconducibilità, o meno, della domanda di pagamento in oggetto, alla disciplina di cui all'art.1597 c.c.; vengono valutati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento.
Il contratto autonomo di garanzia (“Garantievertrag”), espressione dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile.
Contrariamente, il contratto del fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principali altrui (dunque prevede l'identità tra la prestazione del debitore principale e la prestazione dovuta dal garante).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro, il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento, colpevole oppure no, diversamente, con la fideiussione, solo nella quale ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Dunque, mentre il fideiussore è un “vicario” dei debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non è rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore ( cfr. Cass. S.U. 3947/2010).
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, fatta salva alle ipotesi in cui vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. S.U.
3947/2010; 4717/2019), dovendo, tale clausola pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, essere sempre valutata alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (Cass. 14945/2025).
Nello specifico.
Nella scrittura privata intervenuta , tra gli altri, tra la locatrice e il per quanto CP_1 di rilievo ( le altre parti della scrittura in esame riguardano esclusivamente i dati identificativi delle parti anche del contratto di locazione a monte della scrittura in esame e dell'immobile locato, dunque non rilevano ai fini del presente giudizio), le parti prevedono quanto segue:
“ (…) Si costituiscono fideiussori e si impegnano solidalmente e senza condizioni, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 200.000,00 ( euro duecentomila/00) a garantire le obbligazioni del contratto stipulato in data13.03. 2014 e per tutta la sua durata, a decorrere dal 01/07/2014 con scadenza naturale al 30/06/2020, salvo rinnovo
(…) i sottoscritti fideiussori si impegna allo solidalmente e senza condizioni, in particolare, a garantire il pagamento del deposito pari a euro 30.000,00 ( euro trentamila/00) , Il canone di locazione pari ad euro 10.000,00 ( diecimila/00) al mese, oltre IVA, indicizzato come indicato nel contratto, il pagamento del riconoscimento
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 aggiuntivo del canone di locazione, nonché il pagamento degli oneri accessori, interessi
e penalità per ritardato pagamento ed indennità di occupazione sine titulo, la penalità giornaliera nel caso di ritardata consegna ed eventuale risarcimento dei danni all'area, sia nell'eventualità di rescissione del contratto sia al momento dell'effettiva consegna”.
Dal tenore letterale della scrittura privata in oggetto, quanto all'impegno assunto dal
(e degli altri garanti non parti del presente giudizio) emerge chiaro il CP_1 riferimento al divieto di “condizioni” rispetto all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dalla conduttrice.
Per altro verso, la convenzione negoziale non contiene alcun elemento pattizio che evidenzi una “evidente” discrasia rispetto a detto incondizionato impegno assunto dal
CP_1
Con la sottoscrizione di detta convenzione, il assume un impegno del tutto CP_1 autonomo rispetto all'obbligo primario di prestazione ( quella assunta dalla conduttrice con il contratto di locazione) e l'impegno del è passibile, in astratto, anche di CP_1 essere quantitativamente diverso da quello assunto dalla società conduttrice con il contratto di locazione, dato che in entrambi i punti significativi dell'accordo, egli assume l'impegno di pagare senza condizioni, prescindendo dunque da qualsivoglia accertamento.
Dunque l'accordo per cui è causa è contratto autonomo di garanzia e non ricade nella disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente accoglimento della domanda di pagamento proposta in sede monitoria e condanna di a Controparte_1 corrispondere a l'importo di euro 200.000,00, oltre interessi di legge a Parte_1 far data dalla notifica del decreto ingiuntivo (24.12.2018) e sino al pagamento integrale.
Spese del doppio grado di giudizio di opposizione e del giudizio monitorio.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 200.000,00; compensi tra minimi e medi in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi dei vari gradi di giudizio;
esclusa, per il giudizio di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Roma, n. 15000/2020, in data 14.10.2020, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 5596/2019 promosso da nei confronti di Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede;
Parte_1
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
a corrispondere, a euro 200.000,00, oltre interessi nella
[...] Parte_1 misura di legge, dal 24.12.2018 al soddisfo.
- Condanna a rifondere, a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 distrae all'avv. AS Fabio, difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per il giudizio monitorio, in euro 3.000,00 per compensi e euro 634,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il primo grado di giudizio, in euro 10.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, in euro 8.000,00 per compensi e euro 2.535,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 08.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA PE ER MA IA RI
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9