Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai ORi Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 3442 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2025 da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 20.11.1968)
e
(cod. fisc.: , nata Wolfsburg Parte_2 C.F._2
(Germania) il 09.06.1981) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Iamonte, giusta procura in atti, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), alla via Guglielmo Marconi, n. 13, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 03.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 05.05.2005 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 05.05.2005; b) dal matrimonio sono nati due figli, (04.02.2008) e Per_1 Per_2
(24.03.2017), entrambi minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il
03.12.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Pt_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A
n.9 anno 2005, alle seguenti condizioni:
“a. autorizzarli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
b. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la madre, con cui continueranno a vivere nella casa coniugale di cui è comproprietaria quest 'ultima
(immobile di civile abitazione, posto al piano 2 dello stabile sito in ubicato in Pellaro di Reggio Calabria, via Lume San Filippo, n. 54, catastalmente allibrato al foglio n. 16, part.lla 395, sub. 5, cat. A2);
c. il NO ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli Parte_1
a week end alterni, dalle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) del sabato fino alle ore 20,30 del giorno successivo, nonché durante la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,30, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico ricreativi degli stessi;
in ogni caso, i genitori si impegnano a favorire l'incontro con i figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, anche al di fuori dei giorni e degli orari fissati col presente accordo, in una ottica di collaborazione familiare, permettendo al coniuge non collocatario anche di potersi occupare dei minori laddove l'altro dovesse avere necessità di qualsiasi natura;
i separandi si impegnano, inoltre, a favorire il rapporto anche telefonico e videotelefonico dei minori con l'altro genitore, per il periodo in cui li avranno con loro;
d. i minori, secondo il principio dell'alternanza annuale, trascorreranno il Santo Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, così come il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Laddove trascorreranno il Santo Natale, il Capodanno, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, la vigilia sarà trascorsa con l'altro e viceversa. Durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno col padre quindici giorni anche non continuativi e, comunque, previo accordo con la madre da comunicare anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per il restante periodo si seguiranno gli orari consueti di visita da parte del padre, salvo che i figli non trascorreranno il periodo di vacanza con la madre fuori dalla provincia di Reggio Calabria. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, festa della mamma e del papa, onomastici di questi, etc.) i minori e Per_1 Per_2
trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Per quanto riguarda, invece, le ricorrenze dei minori, i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti varrà il criterio dell'alternanza; ovverosia, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ovvero, la vigilia con un genitore ed il giorno della ricorrenza con l'altro, ovvero ancora, la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro. Il tutto previo accordo da raggiungersi trenta giorni prima, per come dettagliatamente disciplinato con il piano genitoriale sottoscritto ed allegato al presente atto (v. all.);
e. il OR e la IG non si concedono Pt_1 Pt_2
l'autorizzazione all'espatrio (in paesi extra europei) del minor Per_2
i cui dati risultano già inseriti nei rispettivi documenti di identità;
f. i separandi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti dei minori con le rispettive famiglie d'origine - dei genitori -, in modo tale da far sentire ai minori stessi il calore della famiglia, anche nei periodi in cui li avranno con loro affidati;
g. la coppia genitoriale si impegna a condividere, concordare e partecipare ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, pre-scuola e dopo-scuola, cure mediche, attività ludiche e/o ricreative, tempo libero, etc.) e a condividere con i minori il rapporto scuola/famiglia; h. il OR , verserà entro il quinto giorno di ogni Parte_1
mese e a far data dal mese di dicembre 2024, la somma di euro 600,00
(euro seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori oltre l'assegno Unico che sarà attribuito per Per_1 Per_2
intero e ne beneficerà il genitore collocatario;
mentre delle detrazioni per i minori a carico, previste per legge (ex art. 12 TUIR), beneficerà per intero e saranno richieste dal genitore non collocatario. La somma stabilita a titolo di mantenimento per i figli verrà corrisposta tramite accredito sul conto corrente bancario, avente IBAN n.
[...], acceso presso la Banca “Intesa
San Paolo” e intestato alla IG . L'assegno di Parte_2
mantenimento per i figli, così determinato, a decorrere il secondo anno, sarà rivalutato annualmente ed automaticamente del 75% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie medie degli operai;
i. il OR si farà interamente carico, inoltre, del Parte_1
mantenimento di qualsiasi mezzo di locomozione utilizzato dai figli, del loro acquisto (microcar, scooter, moto, etc.), nonché della relativa tassa di possesso, premio assicurativo e spese di manutenzione;
j. il NO , inoltre, si farà carico del 50% delle spese Parte_1
straordinarie di cui al “Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia” dettato dal Tribunale di Reggio Calabria e che di seguito si specificano:
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e servizio di baby sitting, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ali figli.
⎯ SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. * * *
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
k. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento ed a qualsiasi altra pretesa di ordine economica, risultando gli stessi economicamente indipendenti ed avendo questi già regolato ogni reciproca pendenza economica o di carattere patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, non hanno e nulla avranno a pretendere neanche in futuro l'uno dall'altro;
l. i coniugi, in occasione della presente separazione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti interni patrimoniali, concordano e stabiliscono che, a fronte del contributo al sostentamento della famiglia operato dalla IG , il OR Parte_2 Parte_1
, d'accordo con la moglie, entro quindici giorni dalla
[...]
sottoscrizione del presente accordo:
- provvederanno ad estinguere il libretto di risparmio postale dematerializzato denominato “libretto smart”, n. 000024137780, di cui sono cointestatari, attribuendo il saldo registrato al 14.09.2024, di € 3.477,94, alla IG , previo versamento sul Parte_2
proprio libretto di risparmio postale, n. 21323821;
- provvederanno a riscuotere il buono fruttifero postale
“dematerializzato” “BFP Serie T31”, di € 2.000, 00, sottoscritto il
12.12.2014, di cui sono cointestatari, attribuendo il saldo registrato al momento della riscossione alla IG , previo Parte_2
versamento sul proprio libretto di risparmio postale, n. 21323821;
- provvederanno a riscuotere il buono fruttifero postale
“dematerializzato” “BFP Serie W02”, di € 5.000, 00, sottoscritto il
19.12.2014, di cui sono cointestatari, attribuendo il saldo registrato al momento della riscossione alla IG , previo Parte_2
versamento sul proprio libretto di risparmio postale, n. 21323821;
- il OR provvederà a rinegoziare la polizza vita Pt_1
denominata “Farpiù - P5A”, n. 21853073, sottoscritta con l
[...]
prevedendo che i beneficiari siano entrambi i Controparte_1
figli minor ovvero, con l'accordo dell'altro coniuge e Per_1 Per_2
in ogni caso entro la scadenza, provvederà a riscuotere il premio attribuendo il saldo registrato al momento della liquidazione ad entrambi i figli minori (v. all.);
- il OR provvederà a sottoscrivere la documentazione da Pt_1
presentare al e necessaria all'attribuzione per intero CP_2
dell'Assegno Unico al genitore collocatario;
m. il OR cederà la proprietà del veicolo marca Hyundai, Pt_1
targato FL708JR alla IG e provvederà a Parte_2
sottoscrivere i relativi atti, entro giorni sessanta;
n. la IG si impegna a volturare a proprio nome, Parte_2
entro sessanta giorni, le utenze della casa coniugale, mentre il OR provvederà a lasciare l'abitazione familiare e Parte_1
trasferirsi altrove entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
o. tutti gli arredi ed i mobili acquistati dal NO e Parte_1
ad esso appartenenti vengono da questi lasciati nella casa coniugale in uso ai figli, affinché gli stessi ne possano usufruire;
p. le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti, mentre le contribuzioni necessarie alla procedura saranno anticipate in egual misura dalle parti.”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.05.2025
Il Giudice estensore dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi