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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9974/2023, promosso con ricorso depositato in data 13 luglio 2023 da
Parte_1
nata il [...] in [...] e residente a [...]de Allende, Guanajuato, Villas de
Parque # 17, Colonia Centro, cap.37700;
nato il [...] in [...] e residente a [...]de Parte_2
Allende, Guanajuato, Calle 28 de Abril Sur #53, Colonia San Antonio, cap.37750 (MX), in proprio nonché unitamente alla madre in rappresentanza dei figli Parte_3
gemelli minorenni
Persona_1
nato il [...] in [...] e residente a [...]de Allende, Guanajuato, Calle 28 de Abril Sur #53, Colonia San Antonio, cap.37750 (MX),
Parte_4
nato il [...] in [...] e residente a [...]de Allende, Guanajuato, Calle 28 de Abril Sur #53, Colonia San Antonio, cap.37750 (MX),
Parte_5
nato il [...] in [...] e residente a [...], Colonia Polanco, cap 11540 (MX);
CP_1 Parte_2
1 nato il [...] in [...] e residente a [...], Colonia Lomas de Chapultepec, cap 11000 (MX), in proprio nonché unitamente alla madre del Rio Ojeda in rappresentanza del figlio minorenne CP_2
del Rio Persona_2
nato il [...] in [...] residente a [...], Colonia Lomas de Chapultepec, cap 11000 (MX);
Parte_6
nato il [...] in [...] e residente a [...], Madison Avenue 2388 Apto2408, cap
(Canada); C.F._1
Parte_7
nata il [...] in [...], residente a Celaya, Colonia Jardines del Sur, Via Sicomoro
#105, cap 38080 (MX)
Parte_8
nata il [...] in [...] residente a Celaya, Colonia Jardines del Sur, Via Sicomoro
#105, cap 38080 (MX)
Parte_9
nata il [...] in [...] residente a Celaya, Colonia Jardines del Sur, Via Sicomoro
#105, cap 38080 (MX), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
) in Roma, Via Oslavia n. 30, che li rappresenta e difende C.F._2
ricorrenti contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_3
contumace resistente nonché con
2
Controparte_4
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini messicani residenti all'estero, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo figlio di e Controparte_5 Per_3 [...]
nato nel Comune di Feltre (BL) l'11 maggio 1866 ed emigrato in giovane età in Per_4
Per_ Messico, dove ha dato l'avvio alla nuova discendenza familiare “ / Messicana”. Ad integrazione della domanda deducevano i ricorrenti che il suddetto capostipite, trasferito in Messico (dove il suo cognome era stato trasformato in o aveva CP_5 Parte_1
contratto matrimonio con , anch'essa italiana e che da tale unione Persona_6
coniugale era nato, in data 27/10/1888, il figlio poi identificato nei Persona_7
documenti successivi come dalla successiva unione di con Parte_1 Persona_7 [...]
era nata, in data 08/10/1930, la figlia , la quale Persona_8 Persona_9
aveva poi contratto matrimonio con e da tale unione coniugale sono nate CP_6
le figlie ed odierne attrici, in data 13/12/1954 ed in data Parte_1
02/06/1971 Parte_7
Deducevano, quindi, i ricorrenti che la prima delle indicate figlie, Parte_1
ha contratto matrimonio con e da tale unione
[...] Parte_10
coniugale sono nati i figli ed odierni ricorrenti, in data 20/07/1979 Parte_2
, in data 07/01/1983 , in data 13/09/1985
[...] Parte_5 Persona_10
ed in data 13/10/1992 , come risulta dagli atti di nascita. Pt_6 Parte_2
A sua volta il ricorrente ha poi contratto matrimonio con Parte_2 [...]
e da tale matrimonio sono nati, in data 03/08/2019, i figli gemelli, Parte_3 [...]
e nel cui interesse i genitori Persona_1 Parte_4
hanno richiesto l'accertamento della cittadinanza;
anche il terzo dei detti figli di de Pt_1
3 ha contratto matrimonio, con del Rio Parte_1 Persona_10 CP_2
Ojeda e da tale unione coniugale è nato, in data 10/09/2021, il figlio del Persona_2
Rio, minorenne rappresentato in questo giudizio dai genitori.
Parallelamente, anche la seconda figlia di , Persona_9 Parte_7
ha contratto matrimonio con e da tale unione
[...] Persona_11
coniugale sono nate le figlie, anch'esse odierne ricorrenti, Pt_8 Parte_8
in data 03/01/1995 e in data 03/06/2000.
[...] Parte_9
Precisavano, infine, i ricorrenti che decedeva in Messico senza mai Controparte_5
acquisire la cittadinanza messicana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Tuttavia, la trasmissione della cittadinanza italiana dalla nipote dell'avo,
, ai propri figli era preclusa dalla normativa dell'epoca, che Persona_9
prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna.
Infine, i ricorrenti precisavano di avere adito le vie giudiziarie a causa dell'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti da parte dell'autorità consolare italiana, motivata non solo dal notorio ritardo accumulato da tutti i Consolati Italiani all'estero nell'evasione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma anche dall'esperienza personale di una delle ricorrenti;
nello specifico, la parte ricorrente ha dedotto di avere iniziato, Parte_1
unitamente alla sorella ed alla nipote, la pratica amministrativa/consolare sin dal 2015 e di avere avuto un copioso scambio di mail nel 2022 con il italiano dal quale Pt_11
emergerebbe che la propria posizione non era immotivatamente andata a buon fine, a differenza di quella presentata dalla sorella e dalla nipote.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del
4 decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Belluno, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della normativa citata ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Si rileva dall'atto di nascita che è nato pochi mesi prima della Controparte_5
unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del
1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866
- non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che nato in [...] Controparte_5
di Belluno da genitori italiani, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno
1866. Inoltre, risulta che il medesimo avo nel corso della sua vita, non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza messicana come risulta dal doc. 23 versati in atti;
di conseguenza era in possesso della cittadinanza italiana quando è nato il Controparte_5
Per figlio il quale a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia e questa, tenuto conto Per_9
degli interventi della Corte Costituzionale, ai propri figli e discendenti fino agli odierni ricorrenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza messicana,
6 quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Si osserva, infìne, che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi e che l'originario cognome sia mutato, da ritenersi dovuto ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua spagnola;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_3
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, una delle parti ricorrenti ha dato prova di avere presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza al , senza ottenere risposta. In Parte_12
merito alla questione relativa a non è dato comprendere se le Parte_7
eccezioni sollevate dal in ordine alla irregolarità dei documenti fossero o meno Pt_11
fondate, ma deve ritenersi, in ogni caso, anomalo che il tempo di risposta degli uffici consolari sia così lungo. Inoltre, si rileva che è fatto notorio che in tutti i Consolati Italiani all'estero abbiano dei tempi piuttosto lunghi e incompatibili con il principio di ragionevole durata del processo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e della normativa richiamata, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in
7 epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte_3
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato ed eccezionale numero di richieste presentate in sede consolate non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 23 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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