Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1137/2023, promosso con ricorso depositato in data 17 luglio
2023
da
Parte_1
nata [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._1
Lothario Boutin, n. 220, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
OP
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente C.F._2
in Rua José Batista dos Santos, n. 1600, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Controparte_2
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._3
Batista dos Santos, n. 1600, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Controparte_3
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n°. , residente in [...]C.F._4
Batista dos Santos, n. 1600, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Parte_2
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente C.F._5
in Rua Estrada Velha do Barigui, n. 681, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile, che agisce per sé e nell'interesse della figlia minore:
1
_4
nata il [...] a [...], Stato del Parana, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._6
Estrada Velha do Barigui, n. 681, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
_5
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]299, C.F._7
n. 155, Itapema, Stato di Santa Catarina, Brasile, che agisce per sé e nell'interesse del figlio minore:
Controparte_6
nato il [...] a [...]ú, Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. C.F._8
residente in [...]299, 155, Itapema, Stato di Santa Catarina, Brasile;
Controparte_7
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n°. , residente in [...]C.F._9
Estrada Velha do Barigui, n. 119, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Parte_3
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente C.F._10
in Rua Nilo José Casarin, n. 162, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Parte_4
nato il 05/071999 a Curitiba, Stato del Paraná, Brasile, CPF n°. residente in [...]C.F._11
José Casarin, n. 162, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
, Parte_5
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._12
Bandeira, n. 131, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
Controparte_8
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._13
Padre Boleslau Lucas Bayer, n. 635, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
2 3
Controparte_9
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._14
Lazurita, n. 334, Maringá, Stato del Paraná, Brasile;
OP0
nato il [...] a [...], Stato del Parana, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._15
Martins Franco, n. 2889, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
OP1
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._16
Estrada Velha do Barigui, n. 119, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
OP2
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._17
Lazurita, n. 334, Maringá, Stato del Paraná, Brasile;
CP_13 Parte_6
nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._18
Antônio Pereira, n. 2260, São José, Stato di Santa Catarina, Brasile;
OP4
nata il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile, CPF n. , residente C.F._19
in Rua Estrada Velha do Birigui, n. 119, Curitiba, Stato del Paraná, Brasile;
OP5
nata il [...] a [...], Stato del Parana, Brasile, CPF n. , residente C.F._20
in Rua lazurita, n. 334, Maringa, Stato del Paraná, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Cerri del Foro di Roma
- r i c o r r e n t i -
c o n t r o
3 4
, OP6
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. e domiciliato P.IVA_1 Email_1
sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
OP7
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del data 3
febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo Persona_1
, cittadino italiano, nato a [...], il giorno 04.06.1881, figlio di
[...] Per_2
e , successivamente emigrato in Brasile;
ad integrazione della domanda i
[...] Persona_3
ricorrenti precisavano che in Brasile si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
, anch'essa italiana e che dal loro matrimonio il 15.08.1910 è nato che, a CP_18 Persona_4
sua volta, si è unito in matrimonio con e che da questo matrimonio, sono Persona_5
nate due figlie:
- il 06.10.1940 , che in seguito si è unita in matrimonio con e che da Parte_7 Parte_8
questo matrimonio il 12.05.1974 è nato , odierno ricorrente;
Controparte_8
- il 24.06.1949 , odierna ricorrente, che si è unita in matrimonio con CP_7 Persona_6
e da questo matrimonio sono nati sei figli:
1) il 07.10.1969 , che si è unito in matrimonio con Pt_5 Parte_9 Persona_7
4 5
Prima del matrimonio, dall'unione non matrimoniale tra e Persona_8 [...]
il 30.06.1998 è nato , ricorrente. Da una Parte_10 Persona_9
seconda unione non matrimoniale con il 28.07.2000 è nato OP9 [...]
, ricorrente;
Parte_5
2) il 15.01.1971 , odierna ricorrente, che si è unita in matrimonio con OP5
e da questo matrimonio, sono nati due figli, odierni ricorrenti: Persona_10
- il 20.07.1995 Controparte_9
- il 06.12.2001 OP2
3) il 10.06.1972 , odierna ricorrente, che si è unita in matrimonio con Parte_3
. Da questo matrimonio, sono nati due figli, odierni ricorrenti: Persona_11
- il 22/12/1991 , che in seguito si è unito in matrimonio con OP0
; Persona_12
- il 05.07.1999 Parte_4
4) il 31.08.1973 , odierno ricorrente, che si è unito in matrimonio con CP_1 OP
. Persona_13
Da questo matrimonio, sono nati tre figli, odierni ricorrenti:
- il 15.12.1994 ; Parte_1
- il 16.09.1999 Controparte_3
- il 04.09.2003 Controparte_2
5) l'01.04.1996 , odierna ricorrente, che si è unita in matrimonio con OP4
. Persona_14
Da questo matrimonio, sono nati due figli, odierni ricorrenti:
- il 30.07.1994 ; dall'unione non matrimoniale tra _5 _5
e , il 16.05.2018 è nato , odierno ricorrente;
Parte_11 Controparte_6
5 6
- il 19.06.1996 . OP1
6) il 07.08.1978 , odierno ricorrente, che in seguito si è unito in Parte_2
matrimonio e da questo matrimonio il 16.06.2011 è nata 20 _4
, odierna ricorrente.
[...]
Precisavano, infine, i ricorrenti che decedeva, nel 1968, senza mai acquisire Persona_1
la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in Pt_12
cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_16
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che è intervenuto, ma che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021
prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello
stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le
disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di
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immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”,
principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita,. Si ricorda,
peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983,
che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975,
che ha abrogato la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso,
come comprovato dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, costituita dai certificati integrali di nascita e matrimonio, con le rettifiche dei cognomi nel corso degli anni modificate per effetto degli adattamenti alla lingua straniera, tutti debitamente tradotti e muniti di apostille. Nello
specifico si rileva che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] Persona_1
italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versati in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio, era in possesso della cittadinanza Parte_13
italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio e questi, a sua volta, alle figlie e Pt_7
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C
, che a loro volta, per effetto degli interventi della Corte Costituzionale, hanno potuto trasmettere la cittadinanza ai loro figli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la
Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_16
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87
del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il OP6
rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di Curitiba, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il Consolato generale d'Italia di Curitiba, fatto peraltro notorio, che ha accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi,
anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
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Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti,
dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. OP6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_16
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere OP6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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