Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Angelici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto nr. -OMISSIS-del 17.01.2025 con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in titolarità del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari” rilasciato dal Questore di Bologna il 15 dicembre 2022 e scaduto il 20 febbraio 2024, ha presentato in data 22 gennaio 2024 istanza intesa ad ottenere la conversione in permesso per motivi di “lavoro subordinato”.
Con provvedimento nr. -OMISSIS-del 17 gennaio 2025 la Questura di Bologna ha respinto la suddetta istanza valorizzando quanto segue, in sintesi:
- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 15 maggio 2024, il GIP presso il Tribunale di Bologna, a seguito di rito abbreviato, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 10, di reclusione, per il reato di cui agli artt. 572 commi 1 e 2, 582, 585, 576 c.p.;
- il giudice penale, nell’emettere la suddetta sentenza di condanna, ha così accertato: « perché maltrattava la moglie convivente …, anche in periodi in cui la stessa era in stato di gravidanza, sottoponendola nel corso del tempo ad un regime di vita angoscioso ed intollerabile, caratterizzato da continue minacce, percosse ingiurie e prevaricazioni, facendola vivere costantemente nel terrore e rendendosi autore, fra gli altri, di tutti i comportamenti di seguito indicati: in più occasioni, durante le liti, minacciava la persona offesa dicendole <ti ammazzo, ti taglio la testa, se la morte non mi facesse mettere in carcere ti avrei ammazzata da tanto tempo>; dopo un litigio, colpiva la persona offesa con la porta della camera da letto sulla pancia e successivamente, al Pronto Soccorso, emergeva che, a seguito del colpo, la ….— incinta di circa 1/2 settimane — aveva avuto un aborto spontaneo; durante un litigio e quando la persona offesa era nuovamente in stato interessante da circa 4 mesi, dopo che la …. gli chiedeva di allontanarsi avvertendo un dolore alla pancia, diceva di rimanere lì finché la stessa non fosse morta" sottolineando come l'evidente comportamento tenuto dalla P.O., la quale solo tre giorni dopo decideva di ritrattare e di minimizzare quanto dal lei precedentemente raccontato, sia del tutto coerente con le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere "in particolare, nel delitto di violenza domestica le mancate denunce, i ridimensionamento, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario, ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni e condizionamenti" »;
- la tipologia dei reati commessi (con particolare riguardo al disvalore della condotta offensiva del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento - ovvero quello della salute collettiva, ma anche della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché della stessa famiglia), evidenzia come lo straniero "non ha saputo acquisire quella consapevolezza del dover vivere nel rispetto delle leggi del Paese ospitante", circostanza che esclude a priori una fattiva integrazione sociale del ricorrente;
- il rilevante disvalore ed il relativo allarme sociale suscitato dal comportamento delittuoso dell'interessato (aggravato dall'essere stato commesso in ambito familiare, ai danni della coniuge convivente alla quale si era ricongiunto in Italia), testimonia il sensibile grado di minaccia a beni giuridici fondamentali - cui rientra la tutela dell'integrità fisica e psichica della persona - e la totale carenza di condivisione dei principi di civile convivenza da parte dello straniero, ed evidenzia come lo stesso, nonostante una regolare permanenza ed il possesso di un titolo di soggiorno, nonché la disponibilità di un reddito percepito, non abbia realizzato una piena integrazione sociale e non integri le condizioni per il prosieguo del suo soggiorno in territorio nazionale, essendo persona pericolosa socialmente nell'attualità, vista la continuità degli episodi violenti, vessatori e prevaricatori nei confronti delle vittime, senza alternativa per queste ultime;
- nel suo complesso la posizione del ricorrente, alla luce di quanto sopra evidenziato relativamente alla situazione familiare gravemente compromessa dal comportamento delittuoso, ma tenuto conto soprattutto della grave condanna riportata, per reati commessi in ambito familiare ai danni della stessa coniuge alla quale si era ricongiunto appena due anni fa, sussiste un palese disinteresse da parte dello straniero nel voler proseguire il suo percorso di integrazione in Italia, essendo la sua condotta palesemente in contraddizione con le leggi che regolano la nostra società.
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, lo straniero ha impugnato il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento lamentando, in sintesi, quanto segue: la Questura si sarebbe fondata su una sentenza penale non definitiva, oggetto di appello e contestata perché considera del tutto irrilevanti le ritrattazioni compiute dalla persona offesa; non sarebbe stato valorizzato il riconoscimento in favore dello straniero del beneficio della sospensione condizionale della pena; inoltre, i fatti oggetto del procedimento penale risalgono all’ottobre 2023, e nel frattempo non si sono registrate violazioni della misura cautelare applicata, né segnalazioni che possano far presumere un pericolo per l’incolumità della persona offesa o dei suoi familiari; lo straniero è venuto a conoscenza della comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno soltanto all’atto della lettura del decreto stesso, avendo egli, nell’arco di pochissimo tempo, cambiato residenza per ben tre volte.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il provvedimento, infatti, emesso all'esito di un'approfondita istruttoria (emergente dall’ampiamente argomentata motivazione della Questura e confermata dalla documentazione versata in atti), rispetta quanto prescritto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, « il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, né presuppone l'accertamento della pericolosità desunta dall'appartenenza a particolari categorie di soggetti, quali quelli individuati nelle disposizioni indicate nella stessa norma, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta - a prescindere dall'esito del procedimento penale o dall'applicazione delle misure di prevenzione - che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato". L'art. 4 D.lgs. 286/1998, infatti, contiene il termine "anche" prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, "la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate" (Cons. Stato, sez. III, n. 8197/2020; id., n. 6700/2018; n. 5599/2022)….. l'Amministrazione "non deve fondare lo stesso su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull'accertamento della commissione di specifici fatti costituenti reato, ma è invece sufficiente che vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in un singolo episodio ed anche prescindendo dal vaglio del medesimo da parte del giudice penale, dai quali sia desumibile una condotta del soggetto tale da dimostrarne l'inclinazione a delinquere e da escludere l'episodicità del comportamento fonte di allarme sociale. In tale caso, il giudizio di pericolosità deve ritenersi giustificato, in quanto esso è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità" (Cons. Stato 5599/2022 cit.)» (Tar Lombardia, sez. IV, 28 maggio 2025, n. 1869).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha analizzato gli accertamenti compiuti dal Giudice penale e, non irragionevolmente, ne ha tratto fondati e argomentati motivi a riprova della pericolosità del ricorrente come ampiamente esposto nella motivazione del provvedimento e più sopra sinteticamente ricordato.
Sotto altro profilo, poi, la valutazione sulla pericolosità sociale non viene meno neanche in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena (la quale non fa venire meno la commissione del fatto di reato) così come nemmeno rilevano la circostanza dell'estinzione del reato o della pena ovvero il fatto che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (Tar Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. IV, 29 novembre 2023, n. 3618 che cita Cons. Stato, sez. III, 06 dicembre 2019, n. 8343).
Viene in rilievo, peraltro, un delitto nei confronti della “famiglia”, sì che non è nemmeno valorizzabile, in favore del ricorrente, il controlimite alla natura ostativa del reato in contestazione, di cui all’art. 5, commi 5 e 5 bis, TUI, perché, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa,
la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano ( ex plurimis , Tar Toscana, sez. II, 13 aprile 2023, n. 393).
Alla luce di quanto precede, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.