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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa SA NI Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1163/2021 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. ALIANI SODERI MARIA CP_1 CP_2
HI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Massa e Cozzile (PT),
l.go G. La Pira n. 10;
APPELLANTI
con il patrocinio dell'avv. PARRETTI Controparte_3
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
con il patrocinio dell'avv. PARRETTI Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Aloigi sito in Firenze, Viale Gramsci n. 42;
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante e CP_1 CP_2
“Voglia la Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma parziale della sentenza n. 307/2021 REP. N° 712/2021 pubblicata in data 26/04/2021 pagina 1 di 7 emessa dal Tribunale di Prato e comunque meglio descritta in epigrafe e per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , CP_1 CP_2
Compensare le spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, le spese della espletata CTU e le spese competenze ed onorari del presente procedimento di impugnazione.” per parte appellata : Controparte_4
“NEL RITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare l'appello inammissibile per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare la sentenza appellata in ogni sua parte e rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.” per parte appellata : Parte_1
“NEL RITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare l'appello inammissibile per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare la sentenza appellata in ogni sua parte e rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Prato, con sentenza n. 307/2021, pubblicata il 26 aprile
2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 3429/2017 così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. respinge l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata;
pagina 2 di 7
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 21.387,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con decreto del 20.11.2019.”
Il Tribunale di Prato premetteva quanto segue:
e proponevano opposizione al precetto con il quale la CP_1 CP_2 intimava loro il pagamento della somma di € Controparte_3
263.716,77 di cui euro 56.340,83 al netto dei recuperi per rate insolute dal
31.12.20213 ed euro 207.375,94 per residuo debito oltre interessi e spese del procedimento. Si costituiva chiedendo il Controparte_3 rigetto della opposizione. Respinta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e tramite ctu e, mutato nel frattempo il giudice istruttore, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente il primo giudice confermava quanto già deciso con la ordinanza del
25 settembre 2020 relativamente alla richiesta di parte convenuta di nomina di un nuovo ctu attese le discordanze tra la bozza di relazione redatta dal primo ctu nominato e la relazione depositata in atti da quello nominato in sua sostituzione. In particolare, il giudice rilevava che la bozza della relazione del primo ctu non era atto del giudizio di primo grado posto che lo stesso aveva rinunciato al suo incarico per incompatibilità prima di depositare la relazione finale. Ciò posto affermava la sussistenza del diritto dell'istituto di credito di agire in esecuzione forzata nei confronti degli opponenti. In particolare, in ordine alla questione relativa alla determinatezza del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione applicato, riteneva che non fosse necessario l'accertamento peritale alla luce della documentazione in atti e dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito: dall'esame del contratto di mutuo di cui è causa e del connesso allegato A riteneva che gli elementi in essi previsti fossero sufficienti a determinare le obbligazioni dovute dai mutuatari, non potendosi affermare la sussistenza di incertezza nel piano di ammortamento, non rilevando la circostanza per cui il regime finanziario applicato non era stato individuato, attesa proprio la pagina 3 di 7 determinatezza del piano di ammortamento. Quanto all'accertamento delle soglie fissate dalla legge in tema di usura, il primo giudice aderiva alle conclusioni del ctu che aveva rilevato l'assenza del superamento del tasso soglia previsto dalla legge.
Tanto premesso, rigettava la opposizione, assorbita ogni altra questione e domanda, in particolare quella risarcitoria di parte attrice e statuiva come sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugnano CP_1
e sulla base dei seguenti motivi:
[...] CP_2
1. Contraddittorietà della motivazione
2. Omissione e insufficienza della motivazione
3. Omessa valutazione di violazione di norme imperative
Si costituiscono e Controparte_3 Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso proposto.
[...]
La Corte, con ordinanza del 28 luglio 2021 da intendersi qui integralmente richiamata, rigettava la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e differiva la data della prima udienza al 16 maggio 2023, rinviata d'ufficio alla udienza del 16 aprile 2024 nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.. Con le note scritte depositate in sostituzione della udienza, gli appellanti davano atto che la questione di cui è causa era la medesima rimessa alle Sezioni
Unite dal Tribunale di Salerno il 19 luglio 2023 e che il giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Prato aveva sospeso la distribuzione del ricavato in attesa di tale pronuncia. A tal fine chiedevano a questa Corte di disporre la fissazione di una ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni entro un termine reputato congruo affinché venisse emesso da parte delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione il principio di diritto, determinante nella risoluzione della causa.
La Corte, con ordinanza del 17 aprile 2024, preso atto di quanto sopra riportato, rinviava alla udienza del 18 febbraio 2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Alla udienza del 18 febbraio 2025 le parti concludevano e in particolare gli appellanti, atteso l'intervento delle Sezioni Unite pronunciatesi con sentenza n.
15130/2024, rinunciavano parzialmente alle domande proposte nel merito chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del primo grado, della ctu e del presente grado di giudizio. La Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che le parti non hanno impugnato la parte della sentenza del Tribunale Ordinario di Prato che ha statuito in tema di usura nei termini che seguono: “Con riguardo, invece, al quesito relativo all'accertamento delle soglie fissate dalla legge in tema di usura, si condivide quanto accertato dal CTU la quale ha rilevato l'assenza del superamento del tasso soglia previsto dalla legge”.
Tale parte della sentenza deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c..
Altresì in via preliminare si dà atto che gli odierni appellanti, nelle more del giudizio, hanno rilevato che le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione dell'ammortamento alla francese con la sentenza n. 15130/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “"in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Atteso che il motivo di impugnazione si fonda sulla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali del contratto di mutuo di cui è causa in quanto ritenute viziate per violazione di indeterminatezza del tasso, come affermato dagli odierni appellanti, alla luce del soprariportato principio di diritto, gli stessi hanno rinunciato alla domanda, modificando le conclusioni nel senso che si dirà infra. Ciò posto, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di rinuncia alla domanda che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., per giurisprudenza ormai costante, “non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” esaurendosi il potere-dovere del giudice di statuire in merito al motivo rinunciato, fatta salva ogni determinazione circa le spese di lite da decidersi secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 33761/2019). Per completezza, si rileva che comunque parte appellata, prendendo atto di tale rinuncia, nella comparsa pagina 5 di 7 conclusionale, ritiene parimenti che “la questione dovrebbe terminare qui”, riconoscendo il venir meno delle ragioni che giustificherebbero la prosecuzione della causa.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, l'appello è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per i motivi che seguono. Gli odierni appellanti, nel rinunciare all'azione, come già sopra riportato, hanno modificato le loro conclusioni chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di spese ed in particolare quelle di cui al primo grado, alla ctu espletata e a quelle del presente grado di giudizio. È opportuno però sottolineare che il capo relativo alle spese, ab origine, non è stato oggetto di autonoma impugnazione come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo della lite in cui si chiede la condanna di controparte alle spese di lite ma non con uno specifico motivo di impugnazione bensì quale naturale conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'appello. Ciò posto la parziale impugnazione della sentenza di primo grado, conseguente alla rinuncia all'azione, costituisce una violazione del divieto di nova in appello, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae della presente fase di giudizio. Per tali motivi l'impugnazione, per la sola parte residua a seguito della cessata materia del contendere, è da dichiararsi inammissibile. Le spese di lite del presente grado di giudizio, atteso l'intervenuto mutamento giurisprudenziale resosi necessario per il contrapporsi di orientamenti contrastanti e tenuto conto del comportamento processuale degli appellanti che si sono ravveduti a seguito dell'intervento delle
Sezioni Unite, non insistendo nella prosecuzione della lite, vanno compensate per intero.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DIHI la cessazione della materia del contendere;
DIHI altresì inammissibile l'appello parziale così come in atti proposto da e avverso la sentenza del T. Prato 307/2021 che conferma. CP_1 CP_2
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
Raddoppio del c.u. se dovuto.
pagina 6 di 7 Firenze, 10 novembre 2025 La Presidente
SA NI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa SA NI Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1163/2021 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. ALIANI SODERI MARIA CP_1 CP_2
HI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Massa e Cozzile (PT),
l.go G. La Pira n. 10;
APPELLANTI
con il patrocinio dell'avv. PARRETTI Controparte_3
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
con il patrocinio dell'avv. PARRETTI Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Aloigi sito in Firenze, Viale Gramsci n. 42;
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante e CP_1 CP_2
“Voglia la Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma parziale della sentenza n. 307/2021 REP. N° 712/2021 pubblicata in data 26/04/2021 pagina 1 di 7 emessa dal Tribunale di Prato e comunque meglio descritta in epigrafe e per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , CP_1 CP_2
Compensare le spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, le spese della espletata CTU e le spese competenze ed onorari del presente procedimento di impugnazione.” per parte appellata : Controparte_4
“NEL RITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare l'appello inammissibile per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare la sentenza appellata in ogni sua parte e rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.” per parte appellata : Parte_1
“NEL RITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare l'appello inammissibile per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare la sentenza appellata in ogni sua parte e rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Prato, con sentenza n. 307/2021, pubblicata il 26 aprile
2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 3429/2017 così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. respinge l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata;
pagina 2 di 7
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 21.387,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con decreto del 20.11.2019.”
Il Tribunale di Prato premetteva quanto segue:
e proponevano opposizione al precetto con il quale la CP_1 CP_2 intimava loro il pagamento della somma di € Controparte_3
263.716,77 di cui euro 56.340,83 al netto dei recuperi per rate insolute dal
31.12.20213 ed euro 207.375,94 per residuo debito oltre interessi e spese del procedimento. Si costituiva chiedendo il Controparte_3 rigetto della opposizione. Respinta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e tramite ctu e, mutato nel frattempo il giudice istruttore, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente il primo giudice confermava quanto già deciso con la ordinanza del
25 settembre 2020 relativamente alla richiesta di parte convenuta di nomina di un nuovo ctu attese le discordanze tra la bozza di relazione redatta dal primo ctu nominato e la relazione depositata in atti da quello nominato in sua sostituzione. In particolare, il giudice rilevava che la bozza della relazione del primo ctu non era atto del giudizio di primo grado posto che lo stesso aveva rinunciato al suo incarico per incompatibilità prima di depositare la relazione finale. Ciò posto affermava la sussistenza del diritto dell'istituto di credito di agire in esecuzione forzata nei confronti degli opponenti. In particolare, in ordine alla questione relativa alla determinatezza del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione applicato, riteneva che non fosse necessario l'accertamento peritale alla luce della documentazione in atti e dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito: dall'esame del contratto di mutuo di cui è causa e del connesso allegato A riteneva che gli elementi in essi previsti fossero sufficienti a determinare le obbligazioni dovute dai mutuatari, non potendosi affermare la sussistenza di incertezza nel piano di ammortamento, non rilevando la circostanza per cui il regime finanziario applicato non era stato individuato, attesa proprio la pagina 3 di 7 determinatezza del piano di ammortamento. Quanto all'accertamento delle soglie fissate dalla legge in tema di usura, il primo giudice aderiva alle conclusioni del ctu che aveva rilevato l'assenza del superamento del tasso soglia previsto dalla legge.
Tanto premesso, rigettava la opposizione, assorbita ogni altra questione e domanda, in particolare quella risarcitoria di parte attrice e statuiva come sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugnano CP_1
e sulla base dei seguenti motivi:
[...] CP_2
1. Contraddittorietà della motivazione
2. Omissione e insufficienza della motivazione
3. Omessa valutazione di violazione di norme imperative
Si costituiscono e Controparte_3 Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso proposto.
[...]
La Corte, con ordinanza del 28 luglio 2021 da intendersi qui integralmente richiamata, rigettava la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e differiva la data della prima udienza al 16 maggio 2023, rinviata d'ufficio alla udienza del 16 aprile 2024 nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.. Con le note scritte depositate in sostituzione della udienza, gli appellanti davano atto che la questione di cui è causa era la medesima rimessa alle Sezioni
Unite dal Tribunale di Salerno il 19 luglio 2023 e che il giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Prato aveva sospeso la distribuzione del ricavato in attesa di tale pronuncia. A tal fine chiedevano a questa Corte di disporre la fissazione di una ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni entro un termine reputato congruo affinché venisse emesso da parte delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione il principio di diritto, determinante nella risoluzione della causa.
La Corte, con ordinanza del 17 aprile 2024, preso atto di quanto sopra riportato, rinviava alla udienza del 18 febbraio 2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Alla udienza del 18 febbraio 2025 le parti concludevano e in particolare gli appellanti, atteso l'intervento delle Sezioni Unite pronunciatesi con sentenza n.
15130/2024, rinunciavano parzialmente alle domande proposte nel merito chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del primo grado, della ctu e del presente grado di giudizio. La Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che le parti non hanno impugnato la parte della sentenza del Tribunale Ordinario di Prato che ha statuito in tema di usura nei termini che seguono: “Con riguardo, invece, al quesito relativo all'accertamento delle soglie fissate dalla legge in tema di usura, si condivide quanto accertato dal CTU la quale ha rilevato l'assenza del superamento del tasso soglia previsto dalla legge”.
Tale parte della sentenza deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c..
Altresì in via preliminare si dà atto che gli odierni appellanti, nelle more del giudizio, hanno rilevato che le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione dell'ammortamento alla francese con la sentenza n. 15130/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “"in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Atteso che il motivo di impugnazione si fonda sulla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali del contratto di mutuo di cui è causa in quanto ritenute viziate per violazione di indeterminatezza del tasso, come affermato dagli odierni appellanti, alla luce del soprariportato principio di diritto, gli stessi hanno rinunciato alla domanda, modificando le conclusioni nel senso che si dirà infra. Ciò posto, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di rinuncia alla domanda che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., per giurisprudenza ormai costante, “non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” esaurendosi il potere-dovere del giudice di statuire in merito al motivo rinunciato, fatta salva ogni determinazione circa le spese di lite da decidersi secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 33761/2019). Per completezza, si rileva che comunque parte appellata, prendendo atto di tale rinuncia, nella comparsa pagina 5 di 7 conclusionale, ritiene parimenti che “la questione dovrebbe terminare qui”, riconoscendo il venir meno delle ragioni che giustificherebbero la prosecuzione della causa.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, l'appello è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per i motivi che seguono. Gli odierni appellanti, nel rinunciare all'azione, come già sopra riportato, hanno modificato le loro conclusioni chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di spese ed in particolare quelle di cui al primo grado, alla ctu espletata e a quelle del presente grado di giudizio. È opportuno però sottolineare che il capo relativo alle spese, ab origine, non è stato oggetto di autonoma impugnazione come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo della lite in cui si chiede la condanna di controparte alle spese di lite ma non con uno specifico motivo di impugnazione bensì quale naturale conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'appello. Ciò posto la parziale impugnazione della sentenza di primo grado, conseguente alla rinuncia all'azione, costituisce una violazione del divieto di nova in appello, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae della presente fase di giudizio. Per tali motivi l'impugnazione, per la sola parte residua a seguito della cessata materia del contendere, è da dichiararsi inammissibile. Le spese di lite del presente grado di giudizio, atteso l'intervenuto mutamento giurisprudenziale resosi necessario per il contrapporsi di orientamenti contrastanti e tenuto conto del comportamento processuale degli appellanti che si sono ravveduti a seguito dell'intervento delle
Sezioni Unite, non insistendo nella prosecuzione della lite, vanno compensate per intero.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DIHI la cessazione della materia del contendere;
DIHI altresì inammissibile l'appello parziale così come in atti proposto da e avverso la sentenza del T. Prato 307/2021 che conferma. CP_1 CP_2
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
Raddoppio del c.u. se dovuto.
pagina 6 di 7 Firenze, 10 novembre 2025 La Presidente
SA NI
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