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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 19/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8056/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
RI LE GI;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 6.08.2025, ricorreva avverso la comunicazione Parte_1 CP_1 notificata in data 03.03.2025 avente ad oggetto il trattenimento dell'indennità di malattia nei confronti del sig. per assenza ingiustificata a visita medica Controparte_2 di controllo domiciliare del 21.11.2024
1 A sostegno della domanda il ricorrente eccepiva e deduceva: che il ricorrente svolge attività di trasportatore presso l'azienda di trasporti D.N. Logistica s.r.l. di Catania,
Zona industriale Blocco Palma II con contratto di lavoro subordinato;
che il sig.
[...]
, come si evince da lettera di dimissione del 19.11.2024 del P.O. CP_2 CP_3
, dal 26.10.2024 al 19.11.2024 veniva ricoverato presso la suddetta struttura per
[...] frattura del soma vertebrale di D10 e successivo intervento di vertebroplastica del soma di D10; che per tali motivi, come risultante dalle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, al sig. Controparte_2
l' erogava nei mesi indicati la dovuta indennità Controparte_4 di malattia;
che, con comunicazione notificata in data 03.03.2025, l' avvertita il CP_1 ricorrente della trattenuta dell'indennità economica di malattia come conseguenza di assenza ingiustificata del sig. dal suo domicilio in occasione della visita Controparte_2 medica di controllo del 21.11.2024; che in data 13.03.2025, su richiesta dello stesso ricorrente, il suo medico curante dott. trasmetteva al datore di lavoro del sig. Per_1
dichiarazione con la quale chiariva, come giustificazione dell'assenza alla visita CP_2 fiscale del 24.11.2024, l'errore dell'indirizzo riportato nel certificato di malattia prot. n.
70000006438207 presso il quale si era recato il medico fiscale inviato dall' ; che,
CP_1 sebbene attraverso la suddetta dichiarazione il medico curante del sig. esortava il CP_2 datore di lavoro a correggere l'errore suindicato chiedendo al contempo che potesse essere nuovamente erogato il pagamento del periodo di malattia del ricorrente, dal mese di maggio 2025 l' non eroga più al sig. l'indennità di malattia con
CP_1 Controparte_2 conseguente interruzione del suo rapporto di lavoro e mancata ricezione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
che nel caso de quo non si è configurata la violazione di quanto affermato dalla normativa di riferimento in materia previdenziale e sanitaria (D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983) e conseguentemente alla quale andrebbe poi redatto da parte dell' il verbale di assenza ingiustificata;
che il
CP_1 medico fiscale inviato dall' , in data 21.11.2024, non si recava presso l'effettivo
CP_1 indirizzo di residenza del ricorrente sito in Paternò, vale a dire in via Presidente Segni n.
2, ma in via Presidente Segni n. 1; che il sig. , infatti, nella suddetta data era CP_2 regolarmente presente nella propria residenza di Paternò di via Presidente Segni n. 2 durante le fasce di reperibilità e presso tale indirizzo risultava non aver ricevuto la visita del medico fiscale;
che solo a seguito di comunicazione del 28.02.2025, ricevuta in data
03.03.2025, dal datore di lavoro l' avvertiva del trattenimento dell'indennità di CP_1 malattia per assenza ingiustificata presso il domicilio del sig. ; che in tale CP_2 comunicazione si evince la presenza dell'errore relativo all'indirizzo di residenza: si
2 legge, infatti, che questa veniva trasmessa per conoscenza all'assistito in Paternò via
Presidente Segni n. 1; che verificato l'errore il sig. , esaminato il certificato di CP_2 malattia prot n. 70000006438207 trasmesso in via telematica dal medico curante del ricorrente al datore di lavoro prima che venisse effettuata la visita fiscale, ove effettivamente il numero civico era indicato come 1, chiedeva al medico curante il rilascio di una dichiarazione di errore commesso durante la redazione - antecedente alla visita fiscale - del certificato di malattia;
che il sig. andava personalmente presso CP_2 gli uffici dell' di Paternò, munito della suddetta dichiarazione, peraltro già CP_1 trasmessa dallo stesso medico curante, al fine di chiarire l'equivoco e determinare una bonaria risoluzione del problema, non riuscendo tuttavia ad ottenere un riscontro positivo;
che il verbale di assenza ingiustificata avrebbe dovuto essere corretto da parte dell' in quanto si evince come il disguido verificatosi in occasione della visita CP_1 fiscale non è stato determinato da negligenza o incuria del ricorrente che, dunque, non può essere ritenuto responsabile dell'assenza attribuitagli;
che il sig. , in data CP_2
24.11.2024, inconsapevole che il certificato medico riportante l'indirizzo presso il quale si sarebbe dovuto tenere il controllo fosse errato, aveva messo in atto tutte le accortezze necessarie affinché il medico potesse svolgere tranquillamente il controllo e, CP_1 anche posteriormente, si era reso cooperante e collaborativo attraverso la suindicata tempestiva comunicazione dell'errore che ha causato il disguido in oggetto al fine di evitare la perdita dell'indennità di malattia;
che solo in caso di totale mancanza di collaborazione del lavoratore e di sua totale avversione a rendere altrui possibile la reperibilità dell'indirizzo corretto è giustificabile l'applicazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità di malattia fino al licenziamento nei casi più gravi.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta dell'indennità di malattia operata dall' nei confronti CP_1 del sig. sulle retribuzioni di maggio 2025 ad oggi per i motivi sopra Controparte_2 esposti;
- Annullare il provvedimento notificato in data 03.03.2025, al datore di CP_1 lavoro, avente ad oggetto il trattenimento dell'indennità di malattia nei confronti del sig.
per assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare del Controparte_2
21.11.2024 per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto, condannare l' alla CP_1 restituzione, a favore del ricorrente, delle somme a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla trattenuta al saldo.
3 CP_ L' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 19.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Sul tema oggetto della presente controversia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se è pur vero che, ai fini dell'espletamento della visita fiscale e, dunque, del diritto alla corresponsione della indennità di malattia, è necessario che il lavoratore indichi il proprio indirizzo o domicilio, così come sia obbligato a farsi reperire nelle fasce orarie obbligatorie presso la propria abitazione, è anche vero che tali ipotesi prevedono eccezione che devono essere valutate dal giudice di merito (cfr. Cass
2206/2004).
Nel caso di specie, il mero errore materiale, peraltro commesso dal medico, in ordine alla indicazione del numero civico dell'indirizzo del , non era motivo tale da CP_2 impedire all'Istituto un controllo sull'effettivo indirizzo e di effettuare la visita fiscale.
Si osserva che l'errore era relativo ai numeri 1 e 2 di una via indicata correttamente, Via
Presidente Segni del comune di Paternò, per cui non sarebbe risultato difficile per il medico fiscale operante e per l'Istituto previdenziale convenuto rinvenire l'indirizzo esatto nel quale risiedeva il . CP_2
CP_ Del resto, l' non costituendosi in giudizio non ha fornito alcun elemento da cui desumere il corretto comportamento del medico fiscale ovvero dello stesso nel CP_1 non aver potuto identificare dai dati dei propri archivi l'indirizzo corretto.
Inoltre, l'atteggiamento collaborativo manifestato dal ricorrente successivamente alla conoscenza dell'errore, quale risulta dalla documentazione versata in atti, denota in capo al medesimo uno stato di assoluta buonafede e l'insussistenza di alcuna finalità frodatoria.
4 CP_ In definitiva, il ricorso merita accoglimento e l' deve essere condannato a restituire in favore della parte ricorrente le somme trattenute a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre accessori come per legge.
CP_ Quanto alle spese di giudizio, attesa la circostanza che la condotta dell' può ritenersi in parte determinata dall'errore del medico curante del ricorrente, ritiene il giudicante che sussistono valide ragioni per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara in capo al ricorrente il diritto di fruire dell'indennità di malattia per il periodo CP_ in contestazione e per l'effetto condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme trattenute a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite;
Catania, 21 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 19/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8056/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
RI LE GI;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 6.08.2025, ricorreva avverso la comunicazione Parte_1 CP_1 notificata in data 03.03.2025 avente ad oggetto il trattenimento dell'indennità di malattia nei confronti del sig. per assenza ingiustificata a visita medica Controparte_2 di controllo domiciliare del 21.11.2024
1 A sostegno della domanda il ricorrente eccepiva e deduceva: che il ricorrente svolge attività di trasportatore presso l'azienda di trasporti D.N. Logistica s.r.l. di Catania,
Zona industriale Blocco Palma II con contratto di lavoro subordinato;
che il sig.
[...]
, come si evince da lettera di dimissione del 19.11.2024 del P.O. CP_2 CP_3
, dal 26.10.2024 al 19.11.2024 veniva ricoverato presso la suddetta struttura per
[...] frattura del soma vertebrale di D10 e successivo intervento di vertebroplastica del soma di D10; che per tali motivi, come risultante dalle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, al sig. Controparte_2
l' erogava nei mesi indicati la dovuta indennità Controparte_4 di malattia;
che, con comunicazione notificata in data 03.03.2025, l' avvertita il CP_1 ricorrente della trattenuta dell'indennità economica di malattia come conseguenza di assenza ingiustificata del sig. dal suo domicilio in occasione della visita Controparte_2 medica di controllo del 21.11.2024; che in data 13.03.2025, su richiesta dello stesso ricorrente, il suo medico curante dott. trasmetteva al datore di lavoro del sig. Per_1
dichiarazione con la quale chiariva, come giustificazione dell'assenza alla visita CP_2 fiscale del 24.11.2024, l'errore dell'indirizzo riportato nel certificato di malattia prot. n.
70000006438207 presso il quale si era recato il medico fiscale inviato dall' ; che,
CP_1 sebbene attraverso la suddetta dichiarazione il medico curante del sig. esortava il CP_2 datore di lavoro a correggere l'errore suindicato chiedendo al contempo che potesse essere nuovamente erogato il pagamento del periodo di malattia del ricorrente, dal mese di maggio 2025 l' non eroga più al sig. l'indennità di malattia con
CP_1 Controparte_2 conseguente interruzione del suo rapporto di lavoro e mancata ricezione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
che nel caso de quo non si è configurata la violazione di quanto affermato dalla normativa di riferimento in materia previdenziale e sanitaria (D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983) e conseguentemente alla quale andrebbe poi redatto da parte dell' il verbale di assenza ingiustificata;
che il
CP_1 medico fiscale inviato dall' , in data 21.11.2024, non si recava presso l'effettivo
CP_1 indirizzo di residenza del ricorrente sito in Paternò, vale a dire in via Presidente Segni n.
2, ma in via Presidente Segni n. 1; che il sig. , infatti, nella suddetta data era CP_2 regolarmente presente nella propria residenza di Paternò di via Presidente Segni n. 2 durante le fasce di reperibilità e presso tale indirizzo risultava non aver ricevuto la visita del medico fiscale;
che solo a seguito di comunicazione del 28.02.2025, ricevuta in data
03.03.2025, dal datore di lavoro l' avvertiva del trattenimento dell'indennità di CP_1 malattia per assenza ingiustificata presso il domicilio del sig. ; che in tale CP_2 comunicazione si evince la presenza dell'errore relativo all'indirizzo di residenza: si
2 legge, infatti, che questa veniva trasmessa per conoscenza all'assistito in Paternò via
Presidente Segni n. 1; che verificato l'errore il sig. , esaminato il certificato di CP_2 malattia prot n. 70000006438207 trasmesso in via telematica dal medico curante del ricorrente al datore di lavoro prima che venisse effettuata la visita fiscale, ove effettivamente il numero civico era indicato come 1, chiedeva al medico curante il rilascio di una dichiarazione di errore commesso durante la redazione - antecedente alla visita fiscale - del certificato di malattia;
che il sig. andava personalmente presso CP_2 gli uffici dell' di Paternò, munito della suddetta dichiarazione, peraltro già CP_1 trasmessa dallo stesso medico curante, al fine di chiarire l'equivoco e determinare una bonaria risoluzione del problema, non riuscendo tuttavia ad ottenere un riscontro positivo;
che il verbale di assenza ingiustificata avrebbe dovuto essere corretto da parte dell' in quanto si evince come il disguido verificatosi in occasione della visita CP_1 fiscale non è stato determinato da negligenza o incuria del ricorrente che, dunque, non può essere ritenuto responsabile dell'assenza attribuitagli;
che il sig. , in data CP_2
24.11.2024, inconsapevole che il certificato medico riportante l'indirizzo presso il quale si sarebbe dovuto tenere il controllo fosse errato, aveva messo in atto tutte le accortezze necessarie affinché il medico potesse svolgere tranquillamente il controllo e, CP_1 anche posteriormente, si era reso cooperante e collaborativo attraverso la suindicata tempestiva comunicazione dell'errore che ha causato il disguido in oggetto al fine di evitare la perdita dell'indennità di malattia;
che solo in caso di totale mancanza di collaborazione del lavoratore e di sua totale avversione a rendere altrui possibile la reperibilità dell'indirizzo corretto è giustificabile l'applicazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità di malattia fino al licenziamento nei casi più gravi.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta dell'indennità di malattia operata dall' nei confronti CP_1 del sig. sulle retribuzioni di maggio 2025 ad oggi per i motivi sopra Controparte_2 esposti;
- Annullare il provvedimento notificato in data 03.03.2025, al datore di CP_1 lavoro, avente ad oggetto il trattenimento dell'indennità di malattia nei confronti del sig.
per assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare del Controparte_2
21.11.2024 per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto, condannare l' alla CP_1 restituzione, a favore del ricorrente, delle somme a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla trattenuta al saldo.
3 CP_ L' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 19.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Sul tema oggetto della presente controversia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se è pur vero che, ai fini dell'espletamento della visita fiscale e, dunque, del diritto alla corresponsione della indennità di malattia, è necessario che il lavoratore indichi il proprio indirizzo o domicilio, così come sia obbligato a farsi reperire nelle fasce orarie obbligatorie presso la propria abitazione, è anche vero che tali ipotesi prevedono eccezione che devono essere valutate dal giudice di merito (cfr. Cass
2206/2004).
Nel caso di specie, il mero errore materiale, peraltro commesso dal medico, in ordine alla indicazione del numero civico dell'indirizzo del , non era motivo tale da CP_2 impedire all'Istituto un controllo sull'effettivo indirizzo e di effettuare la visita fiscale.
Si osserva che l'errore era relativo ai numeri 1 e 2 di una via indicata correttamente, Via
Presidente Segni del comune di Paternò, per cui non sarebbe risultato difficile per il medico fiscale operante e per l'Istituto previdenziale convenuto rinvenire l'indirizzo esatto nel quale risiedeva il . CP_2
CP_ Del resto, l' non costituendosi in giudizio non ha fornito alcun elemento da cui desumere il corretto comportamento del medico fiscale ovvero dello stesso nel CP_1 non aver potuto identificare dai dati dei propri archivi l'indirizzo corretto.
Inoltre, l'atteggiamento collaborativo manifestato dal ricorrente successivamente alla conoscenza dell'errore, quale risulta dalla documentazione versata in atti, denota in capo al medesimo uno stato di assoluta buonafede e l'insussistenza di alcuna finalità frodatoria.
4 CP_ In definitiva, il ricorso merita accoglimento e l' deve essere condannato a restituire in favore della parte ricorrente le somme trattenute a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre accessori come per legge.
CP_ Quanto alle spese di giudizio, attesa la circostanza che la condotta dell' può ritenersi in parte determinata dall'errore del medico curante del ricorrente, ritiene il giudicante che sussistono valide ragioni per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara in capo al ricorrente il diritto di fruire dell'indennità di malattia per il periodo CP_ in contestazione e per l'effetto condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme trattenute a titolo di indennità di malattia dal mese di maggio 2025 ad oggi, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite;
Catania, 21 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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