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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 1/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avv.ti FAVALLI Parte_1 GIACINTO, LONIGRO PAOLA, VICINI MARCO e ZUCCHINALI PAOLO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO Controparte_1 appellata/appellante incidentale e contro con il patrocinio degli Controparte_2 avv.ti MACCIOTTA GIUSEPPE, PIRAS GIULIA e RACANO MARCO appellata
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “PREMESSO CHE: la Giornalista iscritta all'albo Controparte_1 dei giornalisti professionisti dal 2007, ha dichiarato di aver collaborato per NN e, precipuamente, per “La Gazzetta di Modena” edita all'epoca da - oggi NN, a CP_3 far data dall'1.9.2007 e, così, fino al 31.7.2020, in forza di successivi contratti di collaborazione autonoma (di seguito i “Rapporti di Collaborazione”) l'ultimo dei quali pag. 1 di 3 Cont scaduto in detta ultima data. A far data dal 16 dicembre 2020 NN cedeva a il ramo d'azienda de “La Gazzetta di Modena”. Con una pluralità di lettere (8.5.2020, 2.9.2020, 9.11.2020 31.12.2020), per il tramite del proprio legale, la CP_4
Cont contestava nei confronti prima di NN e, poi, anche di la natura autonoma dei Rapporti di Collaborazione, assumendone l'asserita natura subordinata e, per
Cont l'effetto, rivendicava i) il pagamento in solido da parte di NN e di di pretese differenze e danni retributivi e la regolarizzazione sotto il profilo contributivo;
ii) il
Cont diritto a passare alle dipendenze di cessionaria della Gazzetta di Modena presso la quale aveva collaborato, sull'assunto che, in virtù della rivendicata natura subordinata del rapporto intercorrente con NN, dovesse trovare applicazione,
Cont anche nei suoi confronti, la tutela di cui all'art.2112 c.c.. NN e per il tramite dei rispettivi legali, contestavano e contestano le rivendicazioni della , CP_4 eccependone l'infondatezza. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della legge 92/2012 (iscritto sub R.G. n. 1025/2020) introduttivo del giudizio secondo il Rito c.d. , poi CP_5 convertito in giudizio ordinario ex art. 414 seguito di ordinanza di cambio del rito del
Cont Tribunale, la conveniva NN e davanti al Tribunale di Modena – CP_4
Sezione Lavoro, chiedendo accertarsi la sussistenza a far data dall'1.9.2027 di un unico e continuato rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo pieno con qualifica ex art. 1 CNLG e, in subordine, ex art. 2 ed assumendo che un preteso CP_6
“licenziamento di fatto” sarebbe stato intimato da NN con effetto dal 31.07.2020, Cont con conseguente continuazione presso del rapporto e con condanna al versamento delle differenze di retribuzioni (quale redattore ordinario per euro 523.004,58 e, in subordine, quale collaboratore per euro 295.119,07) e dei contributi spettanti in relazione al periodo di collaborazione, oltre al danno pari alle retribuzioni perdute per il periodo dalla data del recesso (31.07.2020) a quella della Cont effettiva reintegra, nonché la condanna in solido di e di NN al pagamento delle predette differenze retributive derivanti dalla pretesa riqualificazione dei Rapporti di Cont Collaborazione in rapporti di lavoro subordinato. NN e si costituivano in giudizio contestando in fatto ed in diritto le pretese del e chiedendone il rigetto. CP_4 Cont chiedeva che NN venisse condannata a versarle l'indennizzo previsto dal contratto di cessione nonché a manlevarla delle somme cui fosse condannata a versare alla in preteso riferimento alle intese di cui al contratto di CP_4 cessione del ramo di azienda;
NN contestava le pretese. Il Tribunale di Modena, sentiti i testimoni, con sentenza nr. 283 pubblicata in data 05.07.2023 accoglieva solo parzialmente le pretese della , dichiarando la sussistenza di un unico CP_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sorto in capo a NN quale Collaboratore Fisso ex art. 2 ccnlg a decorrere dal 01.08.2009 e proseguito dal Cont 31.07.2020 ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di condannava le due società in solido al pagamento delle differenze di retribuzione tra le somme percepite e la retribuzione tabellare prevista dal ccnlg per il periodo 01.08.2009 – 31.07.2020. Le società convenute erano altresì condannate in solido al pagamento del danno pari alle retribuzioni maturate dopo la cessazione della collaborazione avvenuta in data 31.02.2020 e, in particolare, a decorrere dalla messa in mora in data 08.09.2020
pag. 2 di 3 nella misura tabellare minima prevista dal ccnlg. Erano condannate altresì in solido le Società a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva di euro 15.259,00, oltre accessori, ed erano compensate le spese tra le due società in relazione alla Cont domanda di manleva avanzata da verso NN che veniva rigettata. La predetta sentenza del Tribunale di Modena era oggetto di appello da parte delle due Società e la Corte d'Appello di Bologna fissava udienza di discussione alla data del 16.05.2024, rispetto alla quale si costituiva la svolgendo appello CP_1 incidentale con il quale si doleva che la sentenza non avesse determinato l'esatta misura del credito riconosciuto. La Corte riuniva i due giudizi (R.G. 1/2024 e 8/2024) e procedeva alla nomina del CTU nella persona del dott. con Persona_1
l'incarico di determinare “se e in quale misura vi siano differenze a credito della lavoratrice … redigendo un elenco cronologico e ragionato dei contributi della lavoratrice, distinguendone natura e consistenza”.
2. Con nota, depositata telematicamente, del 26/06/2025 il CTU dott.
[...]
, dalla Corte nominato in data 14/11/2024, ha comunicato – tra l'altro – di Per_1 aver promosso nel corso dei lavori peritali una trattativa stragiudiziale per la definizione della causa, e di essere stato successivamente notiziato del suo buon esito dalle parti stesse e dai loro Consulenti di Parte. All'udienza del 11/09/2025 le parti hanno infatti confermato di aver raggiunto un'intesa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Deve dunque disporsi in conformità. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 283/2023 del Parte_1
Tribunale di Modena resa in data 30/06/2023 e pubblicata il giorno 05/07/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 11/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 1/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avv.ti FAVALLI Parte_1 GIACINTO, LONIGRO PAOLA, VICINI MARCO e ZUCCHINALI PAOLO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO Controparte_1 appellata/appellante incidentale e contro con il patrocinio degli Controparte_2 avv.ti MACCIOTTA GIUSEPPE, PIRAS GIULIA e RACANO MARCO appellata
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “PREMESSO CHE: la Giornalista iscritta all'albo Controparte_1 dei giornalisti professionisti dal 2007, ha dichiarato di aver collaborato per NN e, precipuamente, per “La Gazzetta di Modena” edita all'epoca da - oggi NN, a CP_3 far data dall'1.9.2007 e, così, fino al 31.7.2020, in forza di successivi contratti di collaborazione autonoma (di seguito i “Rapporti di Collaborazione”) l'ultimo dei quali pag. 1 di 3 Cont scaduto in detta ultima data. A far data dal 16 dicembre 2020 NN cedeva a il ramo d'azienda de “La Gazzetta di Modena”. Con una pluralità di lettere (8.5.2020, 2.9.2020, 9.11.2020 31.12.2020), per il tramite del proprio legale, la CP_4
Cont contestava nei confronti prima di NN e, poi, anche di la natura autonoma dei Rapporti di Collaborazione, assumendone l'asserita natura subordinata e, per
Cont l'effetto, rivendicava i) il pagamento in solido da parte di NN e di di pretese differenze e danni retributivi e la regolarizzazione sotto il profilo contributivo;
ii) il
Cont diritto a passare alle dipendenze di cessionaria della Gazzetta di Modena presso la quale aveva collaborato, sull'assunto che, in virtù della rivendicata natura subordinata del rapporto intercorrente con NN, dovesse trovare applicazione,
Cont anche nei suoi confronti, la tutela di cui all'art.2112 c.c.. NN e per il tramite dei rispettivi legali, contestavano e contestano le rivendicazioni della , CP_4 eccependone l'infondatezza. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della legge 92/2012 (iscritto sub R.G. n. 1025/2020) introduttivo del giudizio secondo il Rito c.d. , poi CP_5 convertito in giudizio ordinario ex art. 414 seguito di ordinanza di cambio del rito del
Cont Tribunale, la conveniva NN e davanti al Tribunale di Modena – CP_4
Sezione Lavoro, chiedendo accertarsi la sussistenza a far data dall'1.9.2027 di un unico e continuato rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo pieno con qualifica ex art. 1 CNLG e, in subordine, ex art. 2 ed assumendo che un preteso CP_6
“licenziamento di fatto” sarebbe stato intimato da NN con effetto dal 31.07.2020, Cont con conseguente continuazione presso del rapporto e con condanna al versamento delle differenze di retribuzioni (quale redattore ordinario per euro 523.004,58 e, in subordine, quale collaboratore per euro 295.119,07) e dei contributi spettanti in relazione al periodo di collaborazione, oltre al danno pari alle retribuzioni perdute per il periodo dalla data del recesso (31.07.2020) a quella della Cont effettiva reintegra, nonché la condanna in solido di e di NN al pagamento delle predette differenze retributive derivanti dalla pretesa riqualificazione dei Rapporti di Cont Collaborazione in rapporti di lavoro subordinato. NN e si costituivano in giudizio contestando in fatto ed in diritto le pretese del e chiedendone il rigetto. CP_4 Cont chiedeva che NN venisse condannata a versarle l'indennizzo previsto dal contratto di cessione nonché a manlevarla delle somme cui fosse condannata a versare alla in preteso riferimento alle intese di cui al contratto di CP_4 cessione del ramo di azienda;
NN contestava le pretese. Il Tribunale di Modena, sentiti i testimoni, con sentenza nr. 283 pubblicata in data 05.07.2023 accoglieva solo parzialmente le pretese della , dichiarando la sussistenza di un unico CP_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sorto in capo a NN quale Collaboratore Fisso ex art. 2 ccnlg a decorrere dal 01.08.2009 e proseguito dal Cont 31.07.2020 ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di condannava le due società in solido al pagamento delle differenze di retribuzione tra le somme percepite e la retribuzione tabellare prevista dal ccnlg per il periodo 01.08.2009 – 31.07.2020. Le società convenute erano altresì condannate in solido al pagamento del danno pari alle retribuzioni maturate dopo la cessazione della collaborazione avvenuta in data 31.02.2020 e, in particolare, a decorrere dalla messa in mora in data 08.09.2020
pag. 2 di 3 nella misura tabellare minima prevista dal ccnlg. Erano condannate altresì in solido le Società a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva di euro 15.259,00, oltre accessori, ed erano compensate le spese tra le due società in relazione alla Cont domanda di manleva avanzata da verso NN che veniva rigettata. La predetta sentenza del Tribunale di Modena era oggetto di appello da parte delle due Società e la Corte d'Appello di Bologna fissava udienza di discussione alla data del 16.05.2024, rispetto alla quale si costituiva la svolgendo appello CP_1 incidentale con il quale si doleva che la sentenza non avesse determinato l'esatta misura del credito riconosciuto. La Corte riuniva i due giudizi (R.G. 1/2024 e 8/2024) e procedeva alla nomina del CTU nella persona del dott. con Persona_1
l'incarico di determinare “se e in quale misura vi siano differenze a credito della lavoratrice … redigendo un elenco cronologico e ragionato dei contributi della lavoratrice, distinguendone natura e consistenza”.
2. Con nota, depositata telematicamente, del 26/06/2025 il CTU dott.
[...]
, dalla Corte nominato in data 14/11/2024, ha comunicato – tra l'altro – di Per_1 aver promosso nel corso dei lavori peritali una trattativa stragiudiziale per la definizione della causa, e di essere stato successivamente notiziato del suo buon esito dalle parti stesse e dai loro Consulenti di Parte. All'udienza del 11/09/2025 le parti hanno infatti confermato di aver raggiunto un'intesa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Deve dunque disporsi in conformità. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 283/2023 del Parte_1
Tribunale di Modena resa in data 30/06/2023 e pubblicata il giorno 05/07/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 11/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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