Articolo 52 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 51Articolo 53
Versione
13 agosto 1967
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Versione
13 giugno 1969
Art. 52.
La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 maggio 1969, n.272 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969."
Entrata in vigore il 13 giugno 1969