CASS
Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22146 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22146 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 06/08/2024 cod. proc. civ., non accoglibile in quanto il ricorso contiene gli elementi essenziali dei fatti di causa posti a fondamento della sentenza impu- gnata, inclusa una sintesi delle difese della contribuente (cfr. pp.5 e ss.) e alle pagg.10 e 11 viene anche riportato il contenuto della sen- tenza impugnata. 2. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – deduce la violazione ed errata applica- zione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2727 cod. civ. da parte della CTR. Si censura che il giudice, dopo un excursus normativo, non prende in alcuna conside- razione i numerosi indizi di prova offerti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare il valore dei mutui stipulati per l’acquisto degli immobili, così come la dichiarazione degli acquirenti in ordine alla sotto-fattura- zione ai fini di valutare se il compendio sia idoneo ad integrare i re- quisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento analitico-induttivo. 3. La controricorrente eccepisce anche l’inammissibilità del motivo in quanto, a suo dire, da un lato sarebbe indebitamente diretto ad otte- nere un riesame dell’apprezzamento della gravità, precisione e con- cordanza degli indizi e, dall’altro, mirerebbe ad una rivalutazione della prova. Le eccezioni non possono essere accolte in quanto l’Agenzia non chiede alla Corte una rinnovata valutazione del quadro probatorio né un riesame dell’idoneità del materiale probatorio a fondare idonee presunzioni, ma di verificare la correttezza dell’applicazione del ca- none di riparto della prova in materia da parte del giudice d’appello. 4. Il motivo è fondato. 4.1. La Corte rammenta che in tema di accertamento dei redditi d’im- presa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (Cass. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017). E’ stato così ripristinato il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché que- ste siano gravi, precise e concordanti”. L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può es- sere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corri- spettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. Sez. 5, n. 2155 del 25/01/2019). 4.2. Si è così costantemente stabilito che – ferma la legittimità del criterio di stima sintetico-comparativo – la rettifica del valore di un bene immobile non può basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osser- vatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella mede- sima zona di quello considerato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima , così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile og- getto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024). 4.3. In applicazione dei principi di diritto che precedono, servono ulte- riori elementi indiziari per corroborare l’eventuale discrepanza tra il prezzo dichiarato e i valori OMI, ma questi sono stati indicati dall’Agen- zia nell’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza in ricorso. Essi consistono nella stipula da parte degli acquirenti dei cespiti, con- testualmente ai contratti di compravendita, di mutui garantiti da ipo- teca per un importo ben superiore al prezzo di acquisto. Tali elementi di prova sono stati indebitamente svalutati dalla CTR e non sono stati letti ad incrocio con il rilevante scostamento del prezzo dichiarato dai valori OMI, in contrasto con la giurisprudenza che precede. Di tale compendio il giudice del rinvio terrà conto nel valutare il conte- nuto della prova dedotta nel processo, secondo il canone indicato nei principi di diritto sopra richiamati. 5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del se- condo con il quale in relazione alla medesima ratio decidendi viene prospettata l’omessa pronuncia con riferimento ai motivi di appello relativi alla gravità del quadro indiziario a carico della società resi- stente, che invece è stato completamente ridotto, dopo la lunga dis- sertazione giuridica, alla semplice osservazione della insufficienza delle dichiarazioni degli acquirenti. Resta assorbito anche il terzo mo- tivo che introduce il vizio motivazionale circa le medesime circostanze già oggetto delle prime due censure. 6. In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per le spese.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, così deciso in data 11 giugno 2024
P.Q.M.
la Corte: accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, così deciso in data 11 giugno 2024