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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1376/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1376/2025 promossa da:
(c.f. , nato a NI (TR) in [...]_1 C.F._1
28/06/1966, rappresentato e difeso dall'avv. MARINI VALERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARINI VALERIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 06/08/2011 in CALVI DELL'UMBRIA (TR), che dall'unione è nata la figlia (nata a [...] il23/09/2013), che Persona_1
l'unione affettiva e sentimentale si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione del suddetto accordo gli obblighi di cui appresso;
3) La figlia ad oggi ancora minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto per il padre di prelevarla ogni giorno dall'uscita della scuola fino alle ore 17,00 circa quando potrà prenderla con sè la madre di ritorno dal lavoro, quanto detto durante il periodo scolastico. Nel periodo estivo e in assenza di impegni scolastici la bambina potrà restare presso la casa coniugale del padre, anche nelle ore diurne della mattina sino alle ore 17,00 quando la madre potrà recuperarla di ritorno dal lavoro. I fine settimana saranno concordati in modo alterno, uno con il padre ed uno con la madre così come per i periodi e le vacanze estive, le festività natalizie e quelle pasquali, le vacanze in genere e i viaggi, per i quali i coniugi concorderanno anno per anno tempi e modalità di gestione del minore;
4) In funzione dell'equivalenza dei tempi di gestione della figlia, i coniugi stabiliscono di provvedere alle spese ordinarie ognuno in via esclusiva per il tempo in cui la stessa sarà presso di loro collocata, senza previsione di contributo per il mantenimento;
5) In relazione alla casa coniugale, sita in Calvi dell'Umbria, Voc. Colleaccetta n. 42 di proprietà esclusiva del sig. , la stessa rimarrà nella disponibilità esclusiva del Parte_1 proprietario medesimo e la sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza CP_1 anagrafica in altra abitazione, unitamente alla figlia minore, con facoltà e diritto di poter asportare dalla casa coniugale eventuali mobili e arredi;
6) Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, seguendo i criteri indicati nel Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Terni;
7) I coniugi dichiarano di avere una pensione Inps il sig. ed una Parte_1 occupazione, seppure da pochi mesi, la sig.ra come lavoratrice dipendente, entrate CP_1 dalle quali i coniugi entrambi traggono il proprio sostentamento, non richiedendo alcuna statuizione sul contributo di mantenimento reciproco;
8) Quanto all'assegno Unico Inps per la figlia minore , i coniugi stabiliscono che lo stesso Per_1 verrà percepito dal padre sig. e verrà dallo stesso utilizzato esclusivamente Parte_1 per spese di assistenza allo studio della bambina, in particolare nel periodo estivo, utile per recuperare alcune difficoltà in alcune materie scolastiche, tutto quanto detto in accordo con l'altro coniuge;
9) I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in CALVI DELL'UMBRIA (TR) il 06/08/2011, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
CALVI DELL'UMBRIA, atto n. 4, parte I, Uff. I, anno 2011;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
IA FA