Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di L'LA , nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli ConSIliere
Dr. Mariangela Fuina ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di II grado iscritta al N° 524/2023 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
nata TI (TE) il 09.03.1964 CF E_ C.F._1
residente in [...] e nato a Parte_2
TI (TE) il 07.02.1933 CF residente in [...]alla C.F._2
Contrada Rufiano I 14, rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. Paola Petrella e dall'Avv. Renzo Colantonio;
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_1
Riccardo D'Emilio;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n.287/23 pubblicata in data 28.3.2023
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'LA contrariis reiectis, accolta già parzialmente la sospensione della sentenza di primo grado:
28/03/2023 - RG n. 3948/2017 -Repert. n. 477/2023 del 28/03/2023 resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in persona del Giudice GOP dott. Antonio
Converti pubblicata il 28.03.2023, notificata il 09.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare, rigettare la domanda in ordine alla richiesta di obbligo di autorizzazione stante la disponibilità già manifestata dei resistenti provata anche dal fatto che la ricorrente ha già effettuato parte dei lavori con apposizione di impalcature sul terreno dei resistenti ed utilizzo di mezzi da lavoro transitati sul medesimo;
- nel merito, sempre previo mutamento di rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa domanda di ripristino del terreno e per l'effetto rigettarla, con avversa condanna alla rifusione di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
- in ogni caso rigettare ogni altra domanda anche con conferimento al rimborso degli onorari del tecnico dell'ATP essendo la causa delle infiltrazioni dovuta al dislivello originato dalla resistente” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- fermo quanto detto sull'accoglimento del presente appello, anche per totale mancanza di valida prova, sempre senza invertire l'onus probandi.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali o
CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.
In ogni caso, si insiste, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per l'appellata:
Voglia l'eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
- previa revoca dell'Ordinanza di sospensione del 29-06-2023, respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte dagli appellanti, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare il proposto gravame avverso la sentenza
n. 287/2023 del Tribunale di Teramo, con conseguente conferma della richiamata sentenza di primo grado;
- per l'effetto dichiarare ed accertare l'accoglimento, ex art. 346 cpc, di tutte le domande di cui al giudizio di primo grado, come precisate con prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. n. 6 del 30-10- 2018 e confermate con note conclusive del 14-11-2022, che qui si intendono integralmente riproposte e di seguito trascritte:
- accertare e dichiarare che la quota di terreno di proprietà della SI.ra E_
, distinta al Nuovo Catasto terreni al Foglio n°15, particella n° 126,
[...]
Seminativo 2° classe di Mq. 2.210, confinante con il lato ovest del fabbricato di proprietà della SI.ra , è posto ad un livello di circa Controparte_1
cm. 140 più in alto rispetto alla quota del detto fabbricato;
- accertare e dichiarare che il detto dislivello di quota è stato causato dallo sversamento graduale di terra fertile da riporto su tutta la linea di confine;
- accertare e dichiarare che il detto dislivello sormonta anche l'altezza del muro perimetrale di confine al lato ovest del fabbricato;
- accertare e dichiarare la presenza, sia alla data del sopralluogo del 02 dicembre
2016 che in epoca successiva, di diffuse infiltrazioni idriche sulla muratura perimetrale del fabbricato di proprietà della SI.ra , Controparte_1
al livello del piano terra;
- accertare e dichiarare che le dette infiltrazioni idriche provengono dal terrapieno costituito sul terreno confinante a lato ovest, di proprietà della SI.ra E_
, perché posto a quota superiore di circa cm. 140 rispetto al fabbricato di
[...]
proprietà della SI.ra ; Controparte_1
- accertare e dichiarare che, per evitare il protrarsi delle infiltrazioni, anche nei brevi periodi è necessaria, su tutta la muratura sul lato ovest del fabbricato della
SI.ra , una impermeabilizzazione, sia per quanto Controparte_1
concerne la parte posta al di sopra del piano di campagna del terreno di proprietà CP_ della resistente che per quanto concerne la parte posta al di sotto dello stesso
(terrapieno);
- accertare e dichiarare la SI.ra nata a [...] il E_
09/03/1964 ed il SI. nato a [...] il [...], nelle Parte_2
rispettive qualità di nuda proprietaria ed usufruttuario del terreno, obbligati ad autorizzare la ricorrente , all'accesso al Controparte_1 terreno di proprietà per l'effettuazione dei necessari lavori di coibentazione sulla parete della confinante abitazione dell'attrice, anche mediante effettuazione di scavi
a ridosso della parete stessa, per come accertato in sede di istruzione preventiva da parte del nominato CTU;
- condannare i convenuti al ripristino del terrapieno, da effettuarsi nella misura di cm 140 circa al di sotto dell'attuale livello, su tutta la linea di confine tra le due proprietà (lato ovest dell'immobile di proprietà della ricorrente e muro longitudinale);
- condannare i convenuti al pagamento della somma di € 9.109,93, quale somma quantificata dal C.T.U. per il ripristino dei danni di cui in narrativa;
-condannare i convenuti al pagamento della somma di € 3.145,47 (euro tremilacentoquarantacinque/47) in favore della ricorrente, quali spese da quest'ultima sostenute per la espletata CTU a margine del procedimento R.G.
3324/2016;
In via istruttoria nel presente giudizio di appello
- si oppone sin d'ora al rinnovo della Consulenza in quanto mai svoltasi e comunque mai richiesta dagli appellanti in prime cure;
- si oppone altresì alla produzione di documenti nuovi perché già reperibili in primo grado e relativi nova non affrontati in primo grado, individuati dagli appellanti in
“Accesso agli atti Genio Civile, foto estratte da Google maps” e Controparte_3 quindi dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la SI.ra , Controparte_1
proprietaria di un immobile di civile abitazione confinante con il terreno della SI.ra ove il padre di quest'ultima, SI. gode del E_ Parte_2
diritto di usufrutto evocava in giudizio entrambi deducendo che la linea dividenda tra le due proprietà, costituita dalla parete ovest del fabbricato e dal muro di cinta di detto immobile sarebbe stata colmata da questi ultimi con terra da riporto (c.d. terrapieno) sino a sormontare l'anzidetto manufatto perimetrale, con inevitabile stillicidio della parete in aderenza.
La ricorrente chiedeva pertanto ordinarsi il ripristino del livello del terrapieno sulla linea di confine e la condanna al risarcimento di tutti i danni riscontrati e quantificati in sede di ATP pari ad € 9.109,93, oltre alle spese e competenze del procedimento e del relativo accertamento tecnico preventivo.
1.1 Nella loro comparsa di costituzione in primo grado i resistenti contestavano la fondatezza delle domande della ricorrente evidenziando che all'esito dell'ATP avevano consentito l'ingresso alla ricorrente per l'effettuazione di tutti i lavori necessari alla manutenzione dei suoi fabbricati e che comunque il dislivello tra i due terreni confinanti non era loro attribuibile, avendo invece la stessa ricorrente sbancato il terreno sul cui confine aveva realizzato il suo fabbricato, creando quello stesso dislivello che determinava infiltrazioni alla parete del suo fabbricato.
Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda proposta .
1.2 Disposto il mutamento del rito e all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova, con la sentenza gravata il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della ricorrente ritenendo, alla luce dell'istruttoria documentale ed orale, che era provato come la modifica dello stato dei luoghi, attraverso l'aumento di volumetria mediante apposizione di terra di riporto sul terreno dei resistenti, fosse attribuibile ai convenuti, che sono stati pertanto condannati a risarcire il danno patito dalla ricorrente nella misura indicata dal CTU in € 9.109,93 oltre rivalutazione, necessaria per rifacimento intonaco e ritinteggiatura degli ambienti ( con autorizzazione della ad accedere al terreno di proprietà della SI.ra Controparte_1 per l'effettuazione dei lavori sulla parete confinante della propria E_ abitazione), al ripristino del terrapieno sulla linea di confine tra le due proprietà, da effettuarsi nella misura di 140 cm al di sotto dell'attuale livello, al rimborso in solido tra loro ed in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre agli accessori di legge e delle spese del giudizio di
ATP, distratte in favore dell'Avv. D'Emilio Riccardo dichiaratosi antistatario, al pagamento per intero ed, in solido tra loro, delle spese della c.t.u. esperita in sede di
ATP, nonché previo rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria svolta da parte attrice, al pagamento ai sensi dell'articolo 96, III c.p.c., in favore della
SI.ra della somma equitativamente Controparte_1
determinata di euro 500,00.
2. Nel proprio atto di appello e ripercorrendo le E_ Parte_2
fasi del giudizio di primo grado ed insistendo nella richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata (richiesta accolta limitatamente al disposto ripristino del terrapieno, per la sua potenziale idoneità ad immutare irreversibilmente lo stato dei luoghi) contestano la decisione per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C - VIOLAZIONE EX ART. 2697 CC
Con tale motivo denunciano l'erroneità, la contraddittorietà e l'ingiustizia sostanziale del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, nel punto in cui afferma che il terrapieno sia stato realizzato dai convenuti, addirittura dopo la realizzazione del fabbricato di parte attrice senza indicare sulla base di quale valida prova orale, documento, fotografia o atro assunto abbia desunto tale fatto.
Ha argomentato come anche la disposta CTU non aveva accertato tale evenienza limitandosi, in risposta ai quesiti postigli ad affermare che la causa delle infiltrazioni era riferibile alla presenza del terrapieno, e dunque a fotografare una situazione di fatto, senza che fossero stati demandati accertamenti sulla riferibilità della creazione del terrapieno allo sbancamento del terreno da parte della stessa attrice o all'apposizione di terra di riporto da parte dei convenuti, circostanza che peraltro avrebbe potuto accertarsi solo mediante indagini sulla data di edificazione del fabbricato attoreo.
2.2. ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ERRATO
APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE VIO LAZIONE/ FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 – 116 cpc
Con tale motivo contesta la valutazione del compendio probatorio in atti evidenziando:
-che il teste non aveva avvallato la pretesa attorea nella misura Testimone_1
in cui interrogato sul capitolo formulato al n. 2 della memoria ex art 183 n.2 c.p.c. di parte attrice (Vero che sul terreno di proprietà della SI.ra , in epoca E_ successiva la costruzione dell'immobile della SI.ra Controparte_1
e comunque prima del 02 dicembre 2016, veniva scaricata e stesa della terra fertile da riporto lungo la parete dell'immobile ed il muro di recinzione del detto immobile per un'altezza cm 140, come da fotografie che si esibiscono) aveva risposto :
“all'epoca della esistenza della vigna sul mio terreno confinante con quello di
( da me ereditato dopo la morte di mio padre avvenuta nell'anno 1990) Pt_1 non ricordo l'esistenza di quella terra di riporto di cui alla circostanza. La foto mostratami di cui all'allegato n.6 rappresentante la terra di riporto non so quando è stata scattata e di conseguenza non so collegarla ad un periodo preciso. Comunque non ricordo di aver mai visto tale mucchio di terra o perlomeno da quando ho ereditato il terreno.” ed interrogato sulsuccessivo cap.5 della medesima memoria
(Vero che il terrapieno sulla proprietà dei convenuti e E_ Pt_2
confinante il fabbricato della SI.ra , è Controparte_1 stato realizzato in epoca successiva la costruzione dell'abitazione di quest'ultima) aveva risposto: non conosco la circostanza.
-che il teste CTU nominato nella fase di ATP in risposta al medesimo Tes_2
cap. 5 aveva riferito :”la circostanza è vera e comunque mi riporto all'elaborato peritale da me redatto nella fase dell'ATP” laddove in nessun passo della relazione si faceva riferimento alla circostanza che il terrapieno fosse stato realizzato in epoca successiva alla costruzione dell'abitazione della (né avrebbe Controparte_1
potuto analizzare tale questione in difetto di specifico quesito); -che ancora i testi di parte convenuta ( e , Testimone_3 Testimone_4
sentiti a prova contraria sulle medesime circostanze, avevano smentito che la terra fosse stata riportata sul terreno dei convenuti dopo la edificazione del fabbricato ma erano stati del tutto ignorati;
- che ancora si erano del tutto obliterate le contestazioni svolte dei convenuti nei propri scritti difensivi e la documentazione prodotta a sostegno (ad es. la foto n. 5 allegata in comparsa da cui poteva evincersi come il terreno dei convenuti sia in piano per tutta la sua estensione ed il fabbricato della attrice sotto lo stesso con tanto di muro di contenimento (come tra l'altro fotografato ed affermato nella CTU), rilevandosi, ictu oculi, che il fabbricato era stato costruito al di sotto già dalle prime operazioni di sbancamento del terreno.
-che neppure il Giudice al fine di superare l'incertezza del suo giudicato, non fondato su parametri probatori oggettivi od ancora meglio su prove oggettive di parte attrice nell'ambito del suo onere probatorio, aveva ritenuto di rimettere in istruttoria la causa, come richiesto dai convenuti (udienza del 24.11.2022) al fine di demandare al CTU di verificare il fabbricato della in ordine alla sua CP_1
fabbricazione e progettazione.
-che ancora si era autorizzato l'ingresso della attrice sul terreno di proprietà dei convenuti per l'effettuazione dei lavori sulla parete confinante della propria abitazione ritenendo il primo giudice che “ il modus procedendi adottato dal c.t.u. nella valutazione delle questioni sottese ai quesiti postigli sia stato più che corretto e condivisibile” senza indicazione di quale delle ipotesi del CTU fosse stata condivisa e dimenticando, tuttavia, due circostanze oggettive ossia che i lavori erano già stati svolti dall'attrice tra l' 11.09.2017 ed il 14 ottobre 2017 come da autorizzazione dell'avv. Della Vigna del 3.05.2017 che concedeva l'ingresso della ricorrente sul fondo dei per il tempo necessario ai lavori, ovviamente con l'obbligo di Pt_1
ripristinare la situazione quo ante (missiva in atti e circostanza confermata dall'attrice – allegato 2 di parte convenuta foto n. 1 e 2) e che nella relazione peritale il tecnico nell'individuare l'ipotesi meno invasiva ma di uguale risoluzione, (cfr. pag.
16) come da quesito posto, riteneva che i lavori da eseguire potevano consistere “nella semplice impermeabilizzazione della muratura ovest con apposita guaina”, individuando in questa la determinazione meno invasiva in quanto avrebbe comportato solo lo scavo a ridosso della muratura e la posa in opera della guaina, il cui spessore poteva anche non interessare la proprietà dei SIg.ri perché Pt_1
ricavabile nello spessore del muro.
2.3. NULLITA' DELLA PROVA TESTINOMIALE DEL CTU – VIOLAZIONE DELL'ART. 197 COMMA 1, LETT. D), DEL CODICE DI RITO PENALE IN RIFERIMENTO AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
Con tale motivo deduce l'inammissibile assunzione come teste del CTU officiato nella fase di ATP in quanto la sua posizione processuale del consulente tecnico d'ufficio non può non connotarsi dei caratteri della terzietà e dell'imparzialità, con l'ulteriore corollario - di cui forniscono dimostrazione le medesime norme sull'astensione e ricusazione che lo riguardano - che lo stesso c.t.u. riveste un ruolo funzionalmente incompatibile con l'ufficio di testimone, come del resto stabilisce espressamente l'art. 197, comma 1, lett. d), del codice di rito penale in riferimento agli ausiliari del giudice, in forza di una norma che, proprio alla luce del contesto innanzi evidenziato, esprime un principio più generale applicabile anche nel processo civile (e, quindi, anche nella presente controversia). Conseguentemente rappresenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese quale testimone sull'epoca ed attribuibilità soggettiva del riporto (non oggetto di indagine come tecnico) e ribadisce l'assenza di prova dell'assunto attoreo, al più dimostrabile mediante integrazione della CTU.
2.4. ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI
PRODOTTI
Con tale motivo nel ribadire l'omessa valutazione del materiale fotografico prodotto dai convenuti, nei termini sopra specificati, lamenta come la decisione favorevole all'attrice sia stata illogica anche alla luce della produzione fotografica di parte attrice poiché dalla foto all. 9) di parte attrice prodotta con seconda memoria ex art. 183 cpc si vede in maniera solare come il riporto di terra è stato realizzato dal dante causa dell'appellata in sede di scavo del muro “di recinzione” per quanto lo stesso sia in realtà un muro di contenimento proprio in ragione del fatto che la costruzione
(dapprima nata come opificio e poi in sede di variante trasformata in civile abitazione) abbia necessitato di “sbancamento” della linea di campagna, abbassandosi ad essa, così come dimostra la documentazione ulteriore che depositata in appello, ammissibile ex art 345 c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione ed oggetto di accesso atti al genio Civile di Teramo, da cui emerge come le prescrizioni ( progetto di sopraelevazione pag.
5 - punto 6) del Genio Civile di Teramo imponevano che le fondazioni dovevano essere posate a non meno di 1,50 metri, al pari delle foto estratte da Google maps e riferite a tempi diversi come da date in esse indicate, visibili da chiunque e quindi con valore di terzietà, dalle quali evince che il terreno degli appellanti e quelli dei confinati avevano avuto nel tempo sempre lo stesso livello.
2.5. ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER LA
VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE ART 840 CC
Con tale ultimo motivo ribadendo che la documentazione fotografica allegata dai convenuti, non oggetto di valutazione da parte del giudice, provava come i terreni degli stessi siano in piano per tutta l'estensione della loro proprietà, oltre che sul prolungamento delle proprietà confinanti, confermando quindi che non vi erano stati rialzi, e che quindi la quota di differenza era dovuta al fatto che l'attrice aveva costruito a livello inferiore il proprio immobile, quota particolarmente più profonda anche per la quota di realizzazione delle fondazioni, necessitante uno scavo ulteriore di alcuni metri, rispetto alla pavimentazione di calpestio, si riporta alla giurisprudenza di legittimità che con varie sentenze ha, comunque, precisato che qualora il dislivello sia di origine artificiale, per opere di scavo o sbancamento effettuate dal proprietario del fondo inferiore, non trova applicazione l'art. 887 c.c poiché spetta allo stesso proprietario del fondo inferiore farsi carico della realizzazione del muro.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio la CP_1 contesta la fondatezza dell'appello di cui chiede il rigetto evidenziando
[...]
l'introduzione da parte degli appellanti di nova rispetto al tema esaminato nella domanda oggetto della pronuncia di primo grado ( ossia l'obligatio propter rem ex art. 843 c.c. a carico degli appellanti essendo tenuti, quali proprietari del fondo confinante, ad ivi consentirne l'accesso per l'impermeabilizzazione della parete e del muro di confine del fabbricato dell'appellata, gravato da copiose infiltrazioni idriche, sostenendone i relativi costi. Infiltrazioni accertate in sede di ATP ex art. 696 c.p.c. in ordine ad entità, cause e riconducibilità il cui elaborato, quale fonte di prova ex art. 698 c.p.c., era confluito nel procedimento impugnato con efficacia conservativa di prova, nonché il ripristino del terrapieno, accertato come necessario in sede di istruzione preventiva, limitatamente alla linea di confine e giammai all'intero foglio catastale dell'estensione di mq 2.210. e ribadendo:
-che alcuno sbancamento del terreno era stato realizzato dal suo dante causa per la realizzazione del fabbricato tanto che nel corredo fotografico della CTU espletata in
ATP (all.3) il Geometra, per fugare ogni dubbio sulla paternità del terrapieno allega, tra le altre, una foto (n.4) con tratteggiate le due quote di proprietà, precisando che
“Il dislivello si azzera e la quota dei terreni si raccorda nella parte sud in vicinanza della strada statale”;
-che la paventata necessità di dover sbancare mq 2.210 di terra (a fondamento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado) era insussistente poiché il primo giudice si era limitato a condannare al ripristino del piano lungo la linea di confine , rispetto al quale non vi sarebbero impedimenti imposti dal “piano paesistico” o da autorizzazione del “Comando della Forestale”, della “Provincia di Teramo – settore viabilità” nonché del “Consenso del proprietario del fondo confinante, posto sul lato ovest” o dall'abnormità delle prospettate opere per effettuare il ripristino , che invece il CTU individua nel computo metrico con la realizzazione di una “Recinzione provvisionale modulare a pannelli, comprensiva di morsetti di collegamento” per complessivi € 696,00, di uno
“scavo a sezione obbligata a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)” per complessivi € 793,13 e quanto alla terra proveniente dallo scavo, il Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere”, per € 2.670,92.
Nel merito ha contestato partitamente tutti i motivi di gravame chiedendone il rigetto eccependo inoltre l'inammissibilità della documentazione prodotta solo in secondo grado, non decisiva ai fini del decidere.
4. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nei termini sopra specificati, parte appellante ha prodotto ulteriore documentazione.
All'esito dell'udienza del 22.10.202, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.pc. e depositati i rispettivi scritti difensivi, la causa è stata trattenuta a decisione.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Rilievo preliminare assume la valutazione della ammissibilità o meno delle produzioni documentali effettuate in appello in ragione della asserita indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione, volta nella prospettazione deli appellanti, a dar conto della abusività del fabbricato attoreo, che comporterebbe il rigetto della richiesta tutela.
Invero tale documentazione incorre nel divieto di cui all'art.345 c.p.c. venendo in discussione un giudizio intrapreso, tanto in primo grado, quanto e soprattutto nel presente, dopo l'abrogazione ( a mente del dl.883/2012 convertito con la L.134/12) dell'inciso in forza del quale, nella versione precedente era ammessa la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione (la residua rilevanza della disposizione antecedente, riferita al procedimento disciplinato dagli art. 702 bis e ss.
c.p.c., è comunque inapplicabile essendo stato disposto in primo grado, all'udienza del 09.05.2018, il mutamento del rito). Né la medesima parte appellante ha allegato le ragioni, dipendenti da causa a sé non imputabile, in dipendenza delle quali non avrebbe potuto produrre prima tali documenti, per invocare la remissione in termini .
Passando all'esame delle censure sollevate al decisum, con trattazione unitaria dei motivi di appello tesi sostanzialmente a contestare la razionalità della decisione nella parte in cui, in difetto di riscontri istruttori ha attribuito all'opera dei convenuti oggi appellanti, l'attività di riporto della terra causativa delle lamentate infiltrazioni al fabbricato attoreo e la erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, ritiene la
Corte che esse non possano trovare accoglimento.
Sul punto, sempre in via preliminare, va esaminata la censura di inammissibilità della testimonianza resa dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo il cui contenuto è traslato nel fascicolo di primo grado.
Al riguardo pur condividendosi l'assunto per il quale il CTU che abbia agito come ausiliario tecnico del giudice (art t. 61 e ss. cod. proc. civ.) -poco importa se in altro procedimento, laddove la relazione venga acquisita per fondarne la decisione in quello di merito- non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e conSIliarlo nel campo della propria particolare esperienza», con l'ovvio corollario che questi non possa poi rivestire la qualità di teste), si rileva, da un canto, che alcuna eccezione di inammissibilità della sua indicazione come teste
è stata sollevata dagli attuali appellanti in primo grado, dall'altro che il teste, pur laconicamente confermando la circostanza articolata nel cap. 5 della memoria istruttoria di parte attrice si è poi limitato alla conferma di quanto accertato nel proprio elaborato (in cui alcun quesito veniva posto dal giudice ed alcuna risposta veniva offerta dal tecnico in punto di riferibilità all'una o all'altra parte del dislivello tra i rispettivi fondi) .
In ogni caso ritiene la Corte che da nessuna delle testimonianze raccolte in primo grado possano trarsi utili elementi di convincimento, posto che il teste _1
, addotto da parte convenuta si limita a dichiarare di non ricordare e non
[...]
conoscere le circostanze su cui era stata ammessa la prova (capp. 2 e 5 della memoria istruttoria di parte attrice ) e a loro volta degli altri testi di parte convenuta sentiti sui medesimi capitoli a prova contraria, uno (il tecnico di parte convenuta, ) _3
risponde al cap.2 negando la circostanza “per quanto a sua conoscenza” senza chiarire se tale conoscenza provenga da una pregressa visione dei luoghi ed al cap. 5 negando parimenti la circostanza ma senza anche qui chiarire se la verifica della vetustà delle macchie di umidità e la loro insorgenza antecedentemente all'accumulo di terra, sia stata frutto di una conoscenza acquisita prima dell'espletamento del suo incarico, l'altra (rispettivamente figlia e sorella delle parti convenute oggi appellanti) si limita a negare le circostanza senza nulla specificare sulla sua conoscenza dello stato dei luoghi.
Esclusa dunque qualsiasi valenza delle prove orali a dar conto della riferibilità all'attività dell'attrice o dei convenuti dell'accumulo di terra nondimeno a sua volta sul punto appare idoneo a fornire lumi la documentazione fotografica in atti.
In particolare dalla seconda fotografia prodotta al n.9 dei documenti allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice è visibile in modo molto chiaro come la parte retrostante l'abitazione dell'attrice su cui insiste il terreno dei convenuti fosse sicuramente fosse posta ad una quota molto più bassa rispetto all'attuale stato dei luoghi (visibile anche nelle foto prodotte dalla parte attrice con la medesima memoria e nel corredo fotografico alla CTU) tanto da rendersi visibile una parte di esso, sormontato da terra, che in prossimità proprio dell'abitazione, ancora è ricoperta d'erba ( e dunque era il precedente piano di calpestio) ad un livello decisamente inferiore rispetto a quello determinato dal riporto di terra, visibile nella medesima foto.
Le parti appellanti deducono che l'accumulo di terra è dipeso dallo sbancamento del terreno operato dal dante causa dell'attrice, per l'edificazione del proprio fabbricato.
Nella fotografia sopra menzionata invece è di solare evidenza che il fabbricato ed il muretto delimitativo del confine della proprietà erano già stati realizzati, tanto che il primo manufatto, per come rappresentato dalla foto, appare già vetusto, pur essendo la foto, come riconosciuto dagli stessi appellanti, molto vecchia.
Il che consente di escludere in radice la fondatezza della tesi argomentativa degli appellanti, rendendo invece del tutto verosimile quanto affermato dall'attrice ossia che sia opera dei convenuti il riporto di terra che sormonta la proprietà attorea, che il
CTU officiato in sede di ATP individua come causa delle infiltrazioni al piano terra.
Né a diverso convincimento può indurre la documentazione fotografica prodotta dalla parte convenuta che se da un canto rappresenta l'attuale stato dei luoghi (ma chiaramente non è idonea a individuare la dedotta assenza di pendenze dal lato in cui il terreno incrocia la sede stradale, chiarendo invece il CTU che il terreno è in leggero declivio verso nord rispetto alla quota del piano stradale e che il dislivello si colloca nella parte mediana ) dall'altro non dà conto del diverso stato di fatto rappresentato dalla foto prodotta da parte attrice sopra menzionata, riferita ad un momento in cui contrariamente al proprio assunto, il fabbricato era sicuramente già stato edificato ed il terreno non copriva lo stesso, né il muro di recinzione.
Tanto giustifica l'accoglimento della domanda attorea di eliminazione del terrapieno a cura dei convenuti quale forma di risarcimento in forma specifica, lungo la linea mediana del confine tra il manufatto attoreo ed il terreno dei convenuti.
Altrettanto fondata per le medesime ragioni è la richiesta di pagamento delle somme indicate dal CTU quali necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare le infiltrazioni (il cui costo, come evincibile dal computo metrico prodotto, è riferito a mere opere di impermeabilizzazione del muro ad ovest e non alla più invasiva attività di drenaggio pur ipotizzata dal tecnico) e di rimborso delle spese di ATP che sebbene siano poste a conclusione della procedura a carico del richiedente, (cfr. Cass.
15492/19) sono poi da porre nel successivo giudizio di merito, quali spese giudiziali e salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Quanto alla dedotta disponibilità degli appellanti a consentire l'ingresso nel loro terreno per l'esecuzione dei lavori indicati dal CTU si rileva che essa (cfr. missiva del precedente difensore degli stessi datata 3.5.2017 prodotta all'atto della loro costituzione nel primo grado di giudizio, e dunque successiva all'espletamento della
CTU ) esclude espressamente la possibilità di effettuare scavi ed opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna laddove invece il tecnico incaricato, pur ribadendo la minor invasività dell'intervento di impermeabilizzazione suggerito e di cui al computo metrico, chiarisce comunque che per la apposizione di guaina impermeabilizzante è necessario lo scavo a ridosso della muratura.
Il che spiega perché l'attrice ha eseguito una mera ripulitura della parete esposta del fabbricato non essendo stata autorizzata, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, ad eseguire tutti i necessari interventi.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi oltre rimborsi spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115.
Così deciso nella camera di conSIlio del 23.1.2025
Il ConSIliere estensore
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono