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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. OV Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Mongiovì Gaziano, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Faro Arnaldo, che lo rappresenta e di- fende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 29 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27 settembre 2022, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Biagio Platani - il 25 aprile 1998- con , Controparte_1
dalla cui unione sono nate due figlie, maggiorenne ed economica- Per_1
mente indipendente, e OV, minorenne.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 509 dell' 1- 2 luglio 2020, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia OV, affetta da una grave forma di autismo e necessitante di assistenza quotidiana continua, tenuto conto della totale assenza del nella vita della figlia, alla quale CP_1
avrebbe fatto mancare anche i necessari mezzi di sussistenza, sottraendosi completamente al suo ruolo di genitore, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di versarle un CP_1
assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia di importo pari ad euro
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e un assegno divorzile pari ad euro 250,00 in favore della stessa.
Con memoria, depositata il 28 novembre 2022, si è costituito CP_2
, il quale ha aderito alla domanda principale e ha chiesto di addebitare
[...]
- 2 - la rottura del rapporto matrimoniale alla la quale avrebbe causato il Parte_1
venir meno della comunione morale e materiale tra i coniugi per aver violato l'obbligo di fedeltà.
Il , inoltre, si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo della CP_1
figlia OV, contestando l'asserito disinteresse e allegando delle difficoltà economiche e un atteggiamento ostruzionistico della Parte_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata del 15 febbraio 2023, Controparte_3
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di addebi-
[...]
to nel giudizio di divorzio, insistendo per il resto su quanto già dedotto.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimonia- le, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, è stata trattenuta in de- cisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 509 dell'1-2 luglio 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e
- 3 - cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, il resistente ha avanzato domanda di addebito.
Va affermata l'inammissibilità della domanda, che può essere pronunciata so- lo nell'ambito del giudizio di separazione.
Quanto all'affidamento della figlia minore OV, va ricordato che la de- roga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o ini- doneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla re- gola dell'affidamento congiunto, stante l'assenza di qualsiasi rapporto tra il e la figlia OV, affetta da una grave forma di autismo. CP_1
Infatti, il teste escusso nel corso del giudizio, della cui attendibilità non v'è motivo per dubitare, ha dichiarato che la minore non ha alcun contatto con il padre, il quale dopo la separazione non si è preoccupato di assistere e mante- nere i figli (cfr. verbale di udienza del 24 maggio 2024, esame di Francesca
Nigliazzo: “mio padre ha lasciato la casa coniugale e non si è mai interessato di noi figli e non ci cerca per telefono, né ha mai versato l'assegno di mantenimento e non si preoccupa
- 4 - neanche di mia OR OV, gravemente malata. Di mia OR si occupa mia madre
e, a volte, quando lei si allontana, mia OR rimane con mia nonna. Neppure con la fami- glia di mio padre abbiamo rapporti”).
Peraltro, proprio per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, il
è imputato per tale reato in procedimento penale pendente in ap- CP_1
pello ( essendo stato condannato da questo Tribunale con sentenza n.
738/2024).
Ebbene, alla luce di quanto emerso, si ritiene dimostrato il disinteresse mani- festato negli anni dal resistente sia sotto il profilo morale che materiale, evi- denziando che di contro il non ha provato di aver posto in essere CP_1
delle concrete iniziative per riallacciare un rapporto affettivo con la figlia o che ciò sia stato impossibile a causa di condotte ostruzionistiche della CP_4
[...]
Tale disinteresse va ritenuto un chiaro indice di una carenza genitoriale, tale da giustificare l'affidamento esclusivo della minore alla la quale sin Parte_1
dall'epoca della separazione si è occupata in via esclusiva della figlia.
Pertanto, la figlia minore OV va affidata in via esclusiva alla madre,
con collocamento stabile presso il proprio domicilio, Parte_1
risultando tale assetto sicuramente più rispondente all'interesse primario della stessa.
Il potrà incontrare la figlia liberamente concordando con la madre CP_1
tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo quan- to già stabilito nell'ordinanza presidenziale 17 gennaio 2023.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla ricorrente e alla figlia con lei con- vivente.
- 5 - Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i coniugi, ricordato che, ai sensi dell'art. 147
c.c., incombe sui genitori l'obbligo di mantenere i figli e che lo stato di disoc- cupazione non elide certamente tale obbligo, va confermato l'obbligo del
[...]
di corrispondere alla a titolo di mantenimento della figlia CP_5 Parte_1
OV, un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, rivalutabili se- condo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Infine, per quel che concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va, innanzitutto, ricordato che tale assegno ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, e presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta enti- tà delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente ricon- ducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il co- niuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre pre- vio accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita fami- liare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e persona- le dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo pret- tamente assistenziale ( cfr. Corte app. Potenza n. 477/2024).
- 6 - Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva che, la ricorrente, la quale, sebbene sia impegnata nell'assistenza della figlia disabi- le, in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, non dimostrando nel corso del giudizio che tale reddito sia del tutto inadeguato alle proprie esigenze e non provando neppure la sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniu- gi ( cfr. Cass. n. 32354/2024, secondo cui “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la ricon- ducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”).
Pertanto, in assenza di dimostrazione dei suddetti presupposti, l'assegno di- vorzile non va riconosciuto.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Biagio Platani il 25 luglio 1998 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di San Biagio Platani al n. 4, par-
- 7 - te II, serie A, anno 1998;
DISPONE
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, Persona_2
con collocazione stabile presso il domicilio di Parte_1
quest'ultima, con facoltà per il padre di incontrarla secondo le modalità stabi- lite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_6
a titolo di mantenimento della figlia un assegno
[...] Persona_2
mensile di euro 250,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ASSEGNA
L'uso della casa coniugale alla e alla figlia con lei convivente;
Parte_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. OV Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Mongiovì Gaziano, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Faro Arnaldo, che lo rappresenta e di- fende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 29 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27 settembre 2022, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Biagio Platani - il 25 aprile 1998- con , Controparte_1
dalla cui unione sono nate due figlie, maggiorenne ed economica- Per_1
mente indipendente, e OV, minorenne.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 509 dell' 1- 2 luglio 2020, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia OV, affetta da una grave forma di autismo e necessitante di assistenza quotidiana continua, tenuto conto della totale assenza del nella vita della figlia, alla quale CP_1
avrebbe fatto mancare anche i necessari mezzi di sussistenza, sottraendosi completamente al suo ruolo di genitore, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di versarle un CP_1
assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia di importo pari ad euro
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e un assegno divorzile pari ad euro 250,00 in favore della stessa.
Con memoria, depositata il 28 novembre 2022, si è costituito CP_2
, il quale ha aderito alla domanda principale e ha chiesto di addebitare
[...]
- 2 - la rottura del rapporto matrimoniale alla la quale avrebbe causato il Parte_1
venir meno della comunione morale e materiale tra i coniugi per aver violato l'obbligo di fedeltà.
Il , inoltre, si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo della CP_1
figlia OV, contestando l'asserito disinteresse e allegando delle difficoltà economiche e un atteggiamento ostruzionistico della Parte_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata del 15 febbraio 2023, Controparte_3
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di addebi-
[...]
to nel giudizio di divorzio, insistendo per il resto su quanto già dedotto.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimonia- le, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, è stata trattenuta in de- cisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 509 dell'1-2 luglio 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e
- 3 - cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, il resistente ha avanzato domanda di addebito.
Va affermata l'inammissibilità della domanda, che può essere pronunciata so- lo nell'ambito del giudizio di separazione.
Quanto all'affidamento della figlia minore OV, va ricordato che la de- roga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o ini- doneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla re- gola dell'affidamento congiunto, stante l'assenza di qualsiasi rapporto tra il e la figlia OV, affetta da una grave forma di autismo. CP_1
Infatti, il teste escusso nel corso del giudizio, della cui attendibilità non v'è motivo per dubitare, ha dichiarato che la minore non ha alcun contatto con il padre, il quale dopo la separazione non si è preoccupato di assistere e mante- nere i figli (cfr. verbale di udienza del 24 maggio 2024, esame di Francesca
Nigliazzo: “mio padre ha lasciato la casa coniugale e non si è mai interessato di noi figli e non ci cerca per telefono, né ha mai versato l'assegno di mantenimento e non si preoccupa
- 4 - neanche di mia OR OV, gravemente malata. Di mia OR si occupa mia madre
e, a volte, quando lei si allontana, mia OR rimane con mia nonna. Neppure con la fami- glia di mio padre abbiamo rapporti”).
Peraltro, proprio per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, il
è imputato per tale reato in procedimento penale pendente in ap- CP_1
pello ( essendo stato condannato da questo Tribunale con sentenza n.
738/2024).
Ebbene, alla luce di quanto emerso, si ritiene dimostrato il disinteresse mani- festato negli anni dal resistente sia sotto il profilo morale che materiale, evi- denziando che di contro il non ha provato di aver posto in essere CP_1
delle concrete iniziative per riallacciare un rapporto affettivo con la figlia o che ciò sia stato impossibile a causa di condotte ostruzionistiche della CP_4
[...]
Tale disinteresse va ritenuto un chiaro indice di una carenza genitoriale, tale da giustificare l'affidamento esclusivo della minore alla la quale sin Parte_1
dall'epoca della separazione si è occupata in via esclusiva della figlia.
Pertanto, la figlia minore OV va affidata in via esclusiva alla madre,
con collocamento stabile presso il proprio domicilio, Parte_1
risultando tale assetto sicuramente più rispondente all'interesse primario della stessa.
Il potrà incontrare la figlia liberamente concordando con la madre CP_1
tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo quan- to già stabilito nell'ordinanza presidenziale 17 gennaio 2023.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla ricorrente e alla figlia con lei con- vivente.
- 5 - Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i coniugi, ricordato che, ai sensi dell'art. 147
c.c., incombe sui genitori l'obbligo di mantenere i figli e che lo stato di disoc- cupazione non elide certamente tale obbligo, va confermato l'obbligo del
[...]
di corrispondere alla a titolo di mantenimento della figlia CP_5 Parte_1
OV, un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, rivalutabili se- condo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Infine, per quel che concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va, innanzitutto, ricordato che tale assegno ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, e presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta enti- tà delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente ricon- ducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il co- niuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre pre- vio accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita fami- liare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e persona- le dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo pret- tamente assistenziale ( cfr. Corte app. Potenza n. 477/2024).
- 6 - Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva che, la ricorrente, la quale, sebbene sia impegnata nell'assistenza della figlia disabi- le, in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, non dimostrando nel corso del giudizio che tale reddito sia del tutto inadeguato alle proprie esigenze e non provando neppure la sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniu- gi ( cfr. Cass. n. 32354/2024, secondo cui “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la ricon- ducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”).
Pertanto, in assenza di dimostrazione dei suddetti presupposti, l'assegno di- vorzile non va riconosciuto.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Biagio Platani il 25 luglio 1998 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di San Biagio Platani al n. 4, par-
- 7 - te II, serie A, anno 1998;
DISPONE
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, Persona_2
con collocazione stabile presso il domicilio di Parte_1
quest'ultima, con facoltà per il padre di incontrarla secondo le modalità stabi- lite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_6
a titolo di mantenimento della figlia un assegno
[...] Persona_2
mensile di euro 250,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ASSEGNA
L'uso della casa coniugale alla e alla figlia con lei convivente;
Parte_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -