Articolo 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Articolo 37 Contributo in conto interessi 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (16) ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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