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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10715 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente estensore Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22190/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con i termini di legge, avente ad oggetto: statuizioni sulle domande accessorie alla separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva n. 249/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 TI de Giovanni di Santa Severina
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Luca Felaco,
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza in TS dell'8.7.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto decidersi il giudizio riportandosi agli atti di causa. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini. Il procuratore del resistente non ha depositato gli atti difensivi finali. Il PM, con parere del 9.7.2025 ha chiesto disciplinarsi i rapporti tra il minore ed il padre con conferma dei provvedimenti in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.9.2022, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1
del 31.7.2004 sono nati TI (9.6.2005) e (26.6.2009) – esponeva che il matrimonio Controparte_1 Per_1 era iniziato sotto i migliori auspici e l'unione sembrava serena quando, ad un certo punto, il marito iniziava ad essere troppo aggressivo, prepotente e poco presente nella vita familiare. Iniziava ad insultarla ed a percuoterla con violenza anche in presenza dei minori, ponendo in essere continui attacchi verbali – derivanti anche dalla sua gelosia, peraltro acuita dall'uso di alcool – che sfociavano sempre più spesso in violenze fisiche. A ciò si univa anche una forma di violenza economica in quanto impediva alla moglie di avere contezza delle spese, dei costi per il mantenimento della casa e del menage familiare, imponendole anche di far accreditare il suo stipendio (derivante dal suo lavoro) sul suo conto corrente. La ricorrente ha descritto diversi episodi di violenza fisica che iniziavano nel 2015, quando Per_1 aveva solo 6 anni: una volta aveva tentato di strozzarla ed, in diverse occasioni, aveva anche un ambiguo atteggiamento nella sfera intima della coppia;
la aveva sempre avuto timore di denunciarlo per evitare ulteriori traumi ai Parte_1 figli, ed aveva accettato anche di recarsi con lui da una psicologa e da un religioso, come lui le aveva proposto di fare. Infine, aveva intrapreso una stabile relazione con un'altra donna. L'episodio che aveva, però, fatto comprendere alla ricorrente che la vita familiare non avrebbe potuto proseguire in quel modo era stato quello del il 31 luglio 2022, quando il marito – perso completamente il controllo per un banale motivo legato ad una vacanza in Sardegna – la picchiava in modo talmente violento e “selvaggio” in presenza di , che Per_1 lei aveva dovuto richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Da quel momento il marito aveva lasciato la casa coniugale e non vi aveva più fatto ritorno. I figli, pertanto, secondo la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, avevano manifestato l'intenzione di non voler più vedere il padre dopo che era stata emesso dal Questore nei suoi confronti un divieto di avvicinamento un seguito ai fatti del luglio 2022. Avuto riguardo agli aspetti economici, la ha dedotto che il marito lavora presso l'azienda telefonica Sirti Parte_1 come collaudatore di centrali con una retribuzione di circa 2.300,00 mensili, oltre a svolgere altre attività al nero come impiantista di allarmi, citofoni, antenne, ecc.; è proprietario di un immobile in via Diocleziano 342 locato a terzi, da cui percepisce la somma di circa 800 euro mensili. Ha chiesto: -assegnare la casa coniugale, sita alla via PO n. 30, di proprietà della sig.ra alla ricorrente Parte_1 che vi abiterà in uno ai figli minori TI e;
- disporre che TI e Persona_2 Persona_2
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vengano affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso mantenendo la residenza insieme alla madre, e che questi incontreranno il padre compatibilmente con le loro esigenze di studio e di vita parascolastica, secondo le modalità che saranno dagli stessi proposte di volta in volta, anche in considerazione della necessità di una graduale ripresa dei rapporti con il padre, stante la delicata situazione emotiva palesata nelle more della fine del matrimonio. - quantificare in € 2.000,00 (duemila/00) mensili il contributo dovuto dal sig. in favore della Per_2 sig.ra di cui € 1.500,00 (millecinquecento//00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli TI e Parte_1
ed €500,00 (cinquecento//00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da versarsi entro il giorno Per_1 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, facendo riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 7.3.2018. - pronunciare ex art.151, II comma c.c. la separazione tra i coniugi con dichiarazione di addebito al marito per avere con i suoi comportamenti, dato Parte_2 causa al fallimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, non opponendosi alla separazione, definiva “fantasiosi ed inventati” gli episodi ed i fatti esposti dalla moglie nell'atto introduttivo, assumendo che era stata lei a manipolare la volontà dei figli mettendoli contro di lui. Aggiungeva che le aveva sempre corrisposto, da quando aveva lasciato la casa coniugale in seguito alla denuncia della moglie ed all'ordine del Questore, la somma di € 400,00 mensili per i figli. Controparte_ Assumeva di essere dipendente dal luglio 2022, della società Sirti Teclo con una retribuzione di circa 1.500,00 euro mensili, mentre la moglie lavora come assistente odontotecnica part-time presso uno studio dentistico con una retribuzione di circa 650,00 euro mensili, oltre a svolgere altra attività non fiscalizzata presso un altro studio ad Afragola. La casa coniugale, da lui acquistata, era in comunione legale e la moglie, dopo aver ricevuto da lui la cessione della sua quota, gli doveva ancora la somma di € 40.000,00. La Abbondante, inoltre, percepirebbe la somma di € 200,00 dalla locazione di un box da lei stessa acquistato;
l'immobile di via Diocleziano, invece, di sua esclusiva proprietà e messo da lui a reddito, è gravato da un mutuo per il quale sostiene la rata mensile di € 480,00. In relazione ai figli, il esponeva che TI studia alla Nunziatella, mentre va a scuola. Per_2 Per_1 Ha dedotto, ancora, che la moglie gli era stata infedele e non aveva mai avuto una attenta cura della famiglia e dei figli, occupandosi in prevalenza del suo lavoro. La scoperta del tradimento della moglie gli aveva procurato un grande dolore e lui aveva lasciato la casa coniugale. Ha chiesto:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. concedere l'affidamento condiviso dei figli minori che resteranno con la madre, Sig. ;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore Parte_1 collocatario dei figli minori;
4. disporre a carico del Sig. di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 dell'importo di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, aggiornato come per legge, in quanto la coniuge è economicamente autosufficiente. Nel mentre le spese ordinarie e le spese straordinarie, di rilevante entità, nonché quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche cadranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro;
6. riconoscersi l'affidamento condiviso dei figli ad ambedue i genitori, pur se questi continuerà a convivere di fatto con la madre. Per ciò, i figli potranno trascorrere con il padre tutti i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche dalle ore 16.00 alle ore 20.00, tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze della minore. Nel mentre, per le festività, quali Natale, Capodanno, Pasqua ecc… i minori potranno trascorrerle in maniera alterna, e nelle condizioni che i coniugi potranno preventivamente stabilire fra loro. Lo stesso varrà per le vacanze estive. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i luoghi ed i recapiti dove trascorreranno le loro ferie;
7. condannare la Sig.ra
alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario, in caso di Parte_1 opposizione;
8. rigettarsi la domanda di addebito formulata per le ragioni anzidette ed accogliersi quella riconvenzionale formulata dal resistente per gravi violazione agli obblighi previsti dal matrimonio, ossia violazione dell'obbligo di fedeltà, violazione che è stata ragione e causa della rottura del rapporto coniugale, da quantificarsi nei limiti e nei termini ritenuti più giusti dall'Ill.mo Giudicante;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso. In via preliminare, anche al fine di accogliere ed emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, vengono formulate le seguenti richieste:
1. disporsi l'audizione dei figli minori su tutti i fatti e le circostanze rappresentata in comparsa, ivi comprese quelle relative alla collocazione della prole e del regime di affidamento da adottarsi;
2. stante il condizionamento evidente della madre sui figli minori, il suo ostruzionismo, anche rappresentato dall'impossibilità resa dalla stessa alla prole di intrattenere con il padre un sereno ed equilibrato rapporto genitoriale, nominarsi Assistenti Sociali Territorialmente competenti al fine di garantire al padre il suo pieno diritto di visita non condizionato dalla figura materna ostati allo stesso;
3. disporsi e prevedersi a carico della madre un percorso di assistenza psicologico e/o di assistenza alla genitorialità sia con la finalità di scongiurare il pericolo per la prole di modelli comportamentali infedeli, diseducativi ed immorali, sia per consentire alla stessa, di ricoprire il ruolo materno secondo i principi dell'Ordinamento;
4. considerata l'età di ambedue minori disporsi per gli stessi un percorso di assistenza e di verificazione presso l'Istituto Scuola Romana di Napoli sia al fine di vare la fondatezza dell'accuse mosse in ricorso ed i loro presunti risvolti nella psiche degli stessi, sia per contribuire al risanamento del rapporto padre-figli quotidianamente e costantemente messo in pericolo dalla predetta condizione creata dalla madre;
5. in via gradata, ove tali strumenti non fossero in grado di scongiurare siffatto pericolo, collocarsi i minori presso una struttura protetta al fine scongiurare qualsivoglia condizionamento da parte della madre. In sede di udienza di prima comparizione delle parti,
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Sentiti i coniugi all'udienza del 31.1.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto dei minori TI e ed, all'esito, ha statuito come segue: Per_1
Il Presidente della sezione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2023; lette le note autorizzate;
rilevato, in particolare, che dal matrimonio sono nati due figli, TI, il 09.06.2005, e , il 26.06.2009; Per_1 ritenuto che, nella fattispecie all'esame, non sia ravvisabile una mera conflittualità tra i coniugi, ma un'ipotesi di violenza familiare;
considerati sia la denunzia presentate dalla moglie che il decreto con cui il PM ha chiesto il rinvio a giudizio del resistente;
ritenuto che
i provvedimenti provvisori vadano adottati sulla scorta della cognizione sommaria rappresentata dagli atti, tra i quali anche quelli del procedimento penale;
rilevato che la denunzia della persona offesa ha trovato un valido e significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli minori in sede di ascolto di cui si riportano alcuni passaggi tratti dal verbale del 21.02.2023 (il grassetto è dello scrivente): : Ho paura di lui. Era il 17 luglio e io ero sceso, come sempre d'estate, con i miei amici del parco dopo Per_1 cena;
durante la cena mio padre aveva bevuto una bottiglia di vino e una di liquore (la cena era finita ed era rimasto a tavola e beveva il liquore). Mamma mi chiamò ad alta volte (voce NDR) dalla finestra per farmi salire;
quando sono entrato in casa trovai mio padre che picchiava mamma. Io non sapevo cosa fare. Dopo un altro paio di schiaffi e dei calci lui se ne andò contento e soddisfatto dicendo che doveva fare un servizio con un suo amico;
poi la sera tardi ritornò a casa. In quel periodo dormivo sempre con mia mamma perché avevo paura sia per me che per mia mamma. Sapevo che ogni volta che veniva avrebbe avuto una reazione violenta contro mia mamma. Poiché avevo paura di papà più volte ho consigliato a mamma di andare a casa di nonna che sta nello stesso palazzo perché è più sicuro. In questa occasione non fu chiamata la Polizia. Senza mia sorella ci sono stati altri episodi solo di schiaffi di minori gravità. Tornando al 17 luglio voglio precisare che quando sono entrato in casa ho visto mio padre che teneva bloccata mia mamma per le mani. Dal modo di parlare e muoversi si capiva che era una persona ubriaca, barcollava e parlava male. Da quell'episodio ha iniziato a bere tutte le sere, in passato non lo aveva mai fatto. Ad oggi non lo voglio a nessuna condizione anche se ci sono altre persone presenti perché ho paura. A me mi ha messo le mani alla gola il 31 luglio sera quando fu chiamata la Polizia. Come al solito aveva bevuto la birra, io gli ho chiesto di smettere cioè di non fare niente a mamma e TI e lui mi ha messo le mani alla gola (prima dell'arrivo dei poliziotti)…. a fine 2021 inizio 2022, io ho scoperto che mio padre si sentiva con delle donne. Lo vedevo scrivere messaggi mentre stavamo sul letto e io facevo finta di dormire ma in realtà vedevo. Una volta, tornando dalla palestra, lui mi minacciò quando io gli chiesi chi fosse questa ragazza con cui si messaggiava. Mi minacciò di picchiarmi se lo avessi detto a mamma. Lui stava su Telegram e lo usava anche sul mio computer nella versione Web. Se il giudice facesse entrare ora mio padre, non vorrei vederlo, al solo pensiero mi viene ansia e da piangere. Le cose accadute sono troppe per ricostruire un rapporto diverso rispetto a oggi. TI: Sono TI. Non ho assistito all'episodio raccontato da mio fratello del 17 luglio perché non c'ero. Invece, nell'ultimo episodio de 31 luglio, ero appena rientrata dalla vacanza con i colleghi corso della Nunziatella. Il 31 luglio mi sono svegliata tardi e sono rimasta a casa. La sera ho comunicato a mio padre di non voler andare in vacanza in Sardegna, che era stata all'inizio programmata per tutti noi della famiglia. Papà a un certo punto aveva cambiato idea e pensato di andarci da solo, poi ci ha nuovamente ripensato e ci ha proposto di andare solo lui con noi ragazzi senza mamma. Quella sera quando gli ho comunicato che non volevamo andare senza di lei, ha sbattuto con violenza il piatto a terra e io ho subito chiamato i Carabinieri perché lo vedevo agitato. Ho chiamato perché già sentivo che sarebbe successo qualcosa, mi sono basata sul comportamento violento che mio padre aveva avuto fino a quel momento da un anno. In casa eravamo io e mia madre. La polizia ha detto che non si poteva cacciare Per_1 mio padre ma dopo avere chiesto a se aveva paura, mio padre si allontanato. Avevamo capito dagli agenti Per_1 che avrebbe avuto la misura del divieto di avvicinamento, ma non gli è stata imposta. C'è stato un altro episodio, non so dire se in inverno o primavera del 2022. In quel caso eravamo usciti tutti e 4 ed eravamo andati a mangiare fuori presso la paninoteca “Magnm” a Fuorigrotta e poi siamo andati al fuori allo stadio. Eravamo andati là a CP_3 prendere un cornetto. Quella sera notai che mio padre si scambiava dei messaggi con una donna, ero dietro di lui e sbirciavo. Lo dissi a mia mamma, che chiese spiegazioni. Quando tornammo a casa, mio padre e mia mamma rimasero giù in macchina sotto casa, mentre noi siamo saliti perché dovevo mettermi la divisa per tornare alla Scuola. Abbiamo sentito dei rumori e ci siamo affacciati dalle scale interne e abbiamo visto che mio padre picchiava mia madre. Mia mamma gli chiedeva se lo avesse tradito e mio padre replicava che era stata lei a tradirlo. Una volta mia madre era andata in ospedale (perché mia madre spesso non stava bene e dopo un litigio con mio padre aveva assunto un mix di medicinali per cui fu portata al Pronto soccorso) e poiché non era cosciente mio padre mi chiese di tenere il telefono di mamma che rimase a casa. In questa occasione ho visto un messaggio di mia madre e ho capito che veramente aveva tradiva mio padre. Per questo motivo quando tempo dopo nell'episodio che stavo raccontando mio padre l'accusò di averlo tradito, per me non era novità in quanto era una cosa che avevo già capito. Secondo me mio padre che già sapeva del tradimento e non aveva avuto nessuna reazione, quando è stato accusato di essere lui il
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traditore per non apparire debole, ha accusato e picchiato mia madre per confondere le acque e non sembrare lui “il colpevole”. I rapporti tra mamma e papà non andavano già bene da molto tempo prima: come ho già detto, mio padre che non era un violento quando ero piccola lo è diventato quando ha voluto far ricadere la colpa della fine del matrimonio su mamma. Il giudizio mio padre rimane sempre lo stesso: per una vita è stato un papà normale, ma negli ultimi tempi è cambiato, è successo di tutto. Ho ancora paura di lui. Per la prima volta l'ho visto oggi dopo tanto tempo (dal 31 luglio), solo salutandolo a voce. Io ho paura di lui perché non mi piace come si è comportato. Mi è rimato impresso quel ricordo, anche se gli episodi di violenza vivendo in Caserma li ho vissute di meno rispetto a mio fratello. Ad oggi non vorrei vederlo. Quando abbiamo parlato (poche volte), lui ha sempre negato tutto quello che era successo, come se lui non c'entrasse nulla. Vorrei che lui dicesse la verità ma non cambierebbero i rapporti tra di noi. Non voglio incontrarlo nemmeno alla presenza di altre persone. Quando papà mi ha proposto di vederci gli ho sempre detto di no. ritenute del tutto attendibili le dichiarazioni rese dai minori ed esclusa ogni forma di induzione o manipolazione: infatti, come può evincersi, le dichiarazioni dei figli non solo sono dettagliate e precise, ma restituiscono un quadro complessivo della vicenda in cui ogni genitore ha le sue “colpe”. Infatti, spontaneamente i ragazzi hanno raccontato anche della relazione extra coniugale intrapresa dalla madre e dell'eccessiva assunzione di farmaci da parte della stessa che potrebbe essere stato un tentativo di suicidio;
considerata la particolare gravità della condotta delittuosa contestata al marito come emerge dal capo di imputazione e ricordato al resistente che la violenza non può mai essere messa sullo stesso piano delle altre violazioni dei doveri matrimoniali;
esclusa ogni rilevanza al certificato prodotto dal resistente in ordine all'assenza nel sangue di alcol trattandosi in un test effettuato in struttura privata e comunque a distanza di mesi dai fatti di causa;
rilevato che le condotte violente sono stati commesse non solo alla presenza ma anche contro i figli minori (almeno
); Per_1 ritenuto che i minori siano stati vittima tra l'altro di violenza assistita;
ricordato che secondo l'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011 le decisioni del Tribunale in ordine ai diritti di visita e custodia dei figli debbono prendere in considerazione gli episodi di violenza;
ritenuto che
nella fattispecie vi siano ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso in favore dell'affido cd. super esclusivo alla madre;
ritenuto, in particolare, che la gravità degli episodi delittuosi, la loro reiterazione in un significativo arco temporale, l'abuso di alcol e la mancanza di ogni revisione critica siano tutti elementi che inducono, almeno allo stato, a una prognosi assolutamente negativa sulle sue competenze genitoriali;
ricordato che la finalità dell'assegnazione della casa familiare è quella di consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti;
ritenuto, di conseguenza, che la casa familiare debba essere assegnata alla madre che l'abiterà unitamente ai figli;
considerato che
per le ragioni già ricordate non vadano disciplinate modalità di incontro dei figli da parte del padre: infatti, i ragazzi hanno espresso con chiarezza e con argomenti più che adeguati la loro volontà contraria a incontrarlo anche in ambiente protetto. In questa sede, dunque, non resta che recepire tale volontà chiaramente manifestata (e non contraddetta ovviamente da sporadiche telefonate o messaggi) anche al fine di tutelare la loro serenità psichica mentre è riservata all'istruttoria, tramite gli opportuni accertamenti anche di natura peritale, verificare in quali modalità le eventuali forme di incontro siano compatibili con l'esigenza di tutela dei minori;
rilevato che addirittura il resistente chiede nelle note autorizzate la collocazione dei figli in una struttura onde scongiurare il pericolo di una manipolazione materna;
ritenuta tale richiesta non solo assolutamente infondata, ma chiaro indice della sua radicale incapacità a comprendere la sofferenza dei figli pur chiaramente espressa in sede di ascolto;
considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: la ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 700,00 al mese quale assistente odontoiatrica part time (secondo il marito guadagnerebbe di più lavorando senza contratto anche per altri studi), il resistente guadagna circa € 28.000,00 annui (cfr. dichiarazione in atti) oltre a percepire un canone di locazione per una casa (tuttavia gravata da una rata di mutuo); ritenuto che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario e delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età; considerata la valenza economica dell'assegnata della casa familiare alla madre;
ritenuto inoltre, salva una più approfondita valutazione in sede istruttoria, che non sussista una significativa sproporzione dei redditi tra le parti anche alla luce dell'assegnazione della casa familiare;
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida i figli minori TI e in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare in via unilaterale anche Per_1 le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
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- dispone che i minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- stabilisce che il padre allo stato non possa vederli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie. Fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore dott.ssa Hubler per l'udienza del 20.06.2023. (…)
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivazione dei SS e dell'escussione dei testi indotti dalla ricorrente, la causa è stata riservata in decisione sulle domande accessorie, successivamente alla pronuncia sullo status. Il Gi non ha, inoltre, ritenuto necessario disporre nuovamente l'ascolto dei minori, già sentiti dal Presidente, ed ha chiesto integrazione della documentazione agli atti sulle rispettive posizioni reddituali delle parti.
Nulla va statuito circa l'affido di TI divenuta maggiorenne.
Circa l'affido del minore , oggi sedicenne, la ricorrente – che aveva chiesto nell'atto introduttivo l'affido Per_1 condiviso – ha, negli atti difensivi finali, chiesto confermarsi l'affido esclusivo del ragazzo come statuito dal Presidente del Tribunale. Il Collegio- che condivide l'ordinanza presidenziale – osserva che dall'istruttoria svolta non è emerso alcun miglioramento nei rapporti padre-figlio. Il – che solo nel settembre 2025 è stato preso in carico per il percorso di sostegno alla genitorialità – ha dato Per_2 prova del suo comportamento inerte (vedi ordinanza Hubler del 13.2.2024) dimostrando di non essere interessato, se non a parole, a ricostruire il rapporto con il figlio. All'udienza dell'11.6.2024, lo stesso ha confermato di non aver preso contatti con i SS, ed ha dichiarato di essere andato più volte sotto scuola del figlio o in palestra, ma di aver sempre avuto timore di avvicinarsi per evitare altre denunce. Peraltro, si è sempre mostrato poco sensibile anche alle esigenze materiali dei figli, sottraendosi alla corresponsione delle spese straordinarie. Tutte condotte indicative di una responsabilità genitoriale a dir poco carente.
Il Collegio, pertanto, ritiene che, allo stato, il regime di affido condiviso sarebbe del tutto contrario all'interesse del minore per il quale va senz'altro confermato l'affido esclusivo alla madre come già disposto. In ordine alle visite padre-figlio, tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni di (sopra riportate) e della Per_1 circostanza che il ragazzo ha ormai 16 anni ed è un “grande minore”, lo stesso potrà liberamente determinarsi e potrà valutare in maniera autonoma se e quando vedere il padre.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, il Collegio osserva quanto di seguito. La pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006). Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa esclusiva e principale della crisi coniugale. Alcun dubbio vi può essere pertanto in ordine alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in
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quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351 In ordine alla domanda di addebito si osserva che la ricorrente fonda tale istanza adducendo, sin dal ricorso introduttivo, che il marito era divenuto aggressivo sia verbalmente – ponendo in essere una vera e propria condotta svalutante della sua figura di madre e di moglie – sia fisicamente e che lei, durante gli anni del matrimonio, aveva sempre sopportato e subito le angherie ed i soprusi del marito senza mai denunciarlo, fino all'ultima gravissima aggressione del 31.7.2022 per la quale pende ancora il giudizio penale, essendo stato il rinviato a giudizio. Per_2 Nell'ambito del presente giudizio, inoltre, sono stati ascoltati i figli della coppia che hanno confermato la versione dei fatti offerta dalla ricorrente, descrivendo il padre come un uomo che improvvisamente – dopo alcuni anni di matrimonio
– diventava violento con la madre anche in loro presenza e, talvolta, anche nei loro confronti. Hanno riferito i fatti del luglio 2022 dichiarando di non voler più avere rapporti con il padre e di aver paura di lui. Sono state illuminanti e chiarificatrici le dichiarazioni dei figli che hanno manifestato al Presidente del Tribunale tutta la loro angoscia per i fatti ai quali hanno assistito nel corso degli anni. E' stata, inoltre, escussa la teste cugina della ricorrente – che riferiva circa l'episodio del 31.7.2022, Testimone_1 al quale non era stata presente, per averne avuto notizia da , nonché di un altro episodio di violenza per Per_1 averlo appreso da TI. Anche la gliene aveva parlato descrivendo entrambi gli episodi. Parte_1 Il procuratore della ricorrente ha, poi, rinunciato all'altro teste indotto. Il Collegio, alla luce di tali condotte, ritenuto che, secondo le coordinate ermeneutiche sopra riportate, la condotta del resistente sia stata chiaramente la causa della fine dell'affectio coniugalis, dichiara la separazione dei coniugi con addebito a , ai sensi dell'art. 151 cc- II comma. Controparte_1
Non è oggetto di valutazione la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal marito per dedotta violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che sancisce il principio secondo il quale le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la pronuncia di separazione personale, e sono tali da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). In ogni caso, il resistente non ha reiterato la domanda di addebito in quanto non ha depositato gli atti difensivi finali.
Avuto riguardo alla domanda di mantenimento per TI, la ricorrente vi ha rinunciato dichiarando che la stessa è divenuta autonoma. Va, pertanto, revocato l'assegno dovuto dal padre da aprile 2025, come precisato in comparsa conclusionale.
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento di , si osserva che il dovere di mantenere, istruire Per_1 ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 21.2.2023, – è stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di € 600,00, in ragione di € 300 ciascuno. Il , oltre a percepire una retribuzione di circa 1.700, euro mensili (per 13 o 14 mensilità), è proprietario di un Per_2 immobile in Napoli dal quale percepisce una rendita. Inoltre, è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. sentenza Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006). Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo non fosse monoreddito, in quanto la Parte_3 moglie ha sempre lavorato – sia pure part – time, anche, a suo dire, aveva sempre dovuto versare il suo stipendio di circa 670 euro mensili (come collaboratrice di uno studio dentistico) sul conto corrente comune dei coniugi, contribuendo in parte (minima) al menage familiare. Non è emerso dall'istruttoria un tenore di vita elevato ma quello di un famiglia media, nella quale l'apporto della moglie è stato sia quello derivante dallo stipendio mensile (sia pure di gran lunga inferiore a quello del marito) sia la partecipazione all'acquisto della casa coniugale.
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Tuttavia, trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2022) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per i figli le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso da con la Per_1 madre, ed, infine, tenuto conto della revoca dell'assegno per TI, il Collegio pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 con rivalutazione Istat da dicembre 2026. Restano confermate le spese straordinarie al 50% a carico dei genitori.
L'assegno unico per qualora percepito – sarà versato interamente alla ricorrente. Per_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto il Collegio conferma le statuizioni già adottate in sede presidenziale laddove non è stato riconosciuto il diritto alla percezione del mantenimento: la sign.ra lavora stabilmente, è una donna di Parte_1 giovane età e non appare allo stato siano emerse circostanze nuove rispetto a quanto già prospettato (e valutato) in sede presidenziale. Va, pertanto, rigettata la domanda.
Nessuna altra domanda (restituzione somme) è oggetto di valutazione da parte del Collegio.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151-2° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito al resistente;
[...] Controparte_1
- RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente;
- DISPONE l'affido esclusivo di alla ricorrente con modalità di visita indicate in parte motiva;
Per_1
- ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
- REVOCA l'obbligo di mantenimento a carico del resistente per la figlia TI con decorrenza da aprile 2025;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 500,00 quale mantenimento del figlio minore , da versarsi entro la fine di ogni mese, che dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato Per_1 secondo gli indici ISTAT da dicembre 2026;
- PONE a carico dei coniugi l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie per il minore, come indicate nel Protocollo del 2018;
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 131, parte II s.A Sez. Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 7.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente estensore Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22190/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con i termini di legge, avente ad oggetto: statuizioni sulle domande accessorie alla separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva n. 249/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 TI de Giovanni di Santa Severina
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Luca Felaco,
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza in TS dell'8.7.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto decidersi il giudizio riportandosi agli atti di causa. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini. Il procuratore del resistente non ha depositato gli atti difensivi finali. Il PM, con parere del 9.7.2025 ha chiesto disciplinarsi i rapporti tra il minore ed il padre con conferma dei provvedimenti in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.9.2022, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1
del 31.7.2004 sono nati TI (9.6.2005) e (26.6.2009) – esponeva che il matrimonio Controparte_1 Per_1 era iniziato sotto i migliori auspici e l'unione sembrava serena quando, ad un certo punto, il marito iniziava ad essere troppo aggressivo, prepotente e poco presente nella vita familiare. Iniziava ad insultarla ed a percuoterla con violenza anche in presenza dei minori, ponendo in essere continui attacchi verbali – derivanti anche dalla sua gelosia, peraltro acuita dall'uso di alcool – che sfociavano sempre più spesso in violenze fisiche. A ciò si univa anche una forma di violenza economica in quanto impediva alla moglie di avere contezza delle spese, dei costi per il mantenimento della casa e del menage familiare, imponendole anche di far accreditare il suo stipendio (derivante dal suo lavoro) sul suo conto corrente. La ricorrente ha descritto diversi episodi di violenza fisica che iniziavano nel 2015, quando Per_1 aveva solo 6 anni: una volta aveva tentato di strozzarla ed, in diverse occasioni, aveva anche un ambiguo atteggiamento nella sfera intima della coppia;
la aveva sempre avuto timore di denunciarlo per evitare ulteriori traumi ai Parte_1 figli, ed aveva accettato anche di recarsi con lui da una psicologa e da un religioso, come lui le aveva proposto di fare. Infine, aveva intrapreso una stabile relazione con un'altra donna. L'episodio che aveva, però, fatto comprendere alla ricorrente che la vita familiare non avrebbe potuto proseguire in quel modo era stato quello del il 31 luglio 2022, quando il marito – perso completamente il controllo per un banale motivo legato ad una vacanza in Sardegna – la picchiava in modo talmente violento e “selvaggio” in presenza di , che Per_1 lei aveva dovuto richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Da quel momento il marito aveva lasciato la casa coniugale e non vi aveva più fatto ritorno. I figli, pertanto, secondo la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, avevano manifestato l'intenzione di non voler più vedere il padre dopo che era stata emesso dal Questore nei suoi confronti un divieto di avvicinamento un seguito ai fatti del luglio 2022. Avuto riguardo agli aspetti economici, la ha dedotto che il marito lavora presso l'azienda telefonica Sirti Parte_1 come collaudatore di centrali con una retribuzione di circa 2.300,00 mensili, oltre a svolgere altre attività al nero come impiantista di allarmi, citofoni, antenne, ecc.; è proprietario di un immobile in via Diocleziano 342 locato a terzi, da cui percepisce la somma di circa 800 euro mensili. Ha chiesto: -assegnare la casa coniugale, sita alla via PO n. 30, di proprietà della sig.ra alla ricorrente Parte_1 che vi abiterà in uno ai figli minori TI e;
- disporre che TI e Persona_2 Persona_2
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vengano affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso mantenendo la residenza insieme alla madre, e che questi incontreranno il padre compatibilmente con le loro esigenze di studio e di vita parascolastica, secondo le modalità che saranno dagli stessi proposte di volta in volta, anche in considerazione della necessità di una graduale ripresa dei rapporti con il padre, stante la delicata situazione emotiva palesata nelle more della fine del matrimonio. - quantificare in € 2.000,00 (duemila/00) mensili il contributo dovuto dal sig. in favore della Per_2 sig.ra di cui € 1.500,00 (millecinquecento//00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli TI e Parte_1
ed €500,00 (cinquecento//00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da versarsi entro il giorno Per_1 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, facendo riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 7.3.2018. - pronunciare ex art.151, II comma c.c. la separazione tra i coniugi con dichiarazione di addebito al marito per avere con i suoi comportamenti, dato Parte_2 causa al fallimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, non opponendosi alla separazione, definiva “fantasiosi ed inventati” gli episodi ed i fatti esposti dalla moglie nell'atto introduttivo, assumendo che era stata lei a manipolare la volontà dei figli mettendoli contro di lui. Aggiungeva che le aveva sempre corrisposto, da quando aveva lasciato la casa coniugale in seguito alla denuncia della moglie ed all'ordine del Questore, la somma di € 400,00 mensili per i figli. Controparte_ Assumeva di essere dipendente dal luglio 2022, della società Sirti Teclo con una retribuzione di circa 1.500,00 euro mensili, mentre la moglie lavora come assistente odontotecnica part-time presso uno studio dentistico con una retribuzione di circa 650,00 euro mensili, oltre a svolgere altra attività non fiscalizzata presso un altro studio ad Afragola. La casa coniugale, da lui acquistata, era in comunione legale e la moglie, dopo aver ricevuto da lui la cessione della sua quota, gli doveva ancora la somma di € 40.000,00. La Abbondante, inoltre, percepirebbe la somma di € 200,00 dalla locazione di un box da lei stessa acquistato;
l'immobile di via Diocleziano, invece, di sua esclusiva proprietà e messo da lui a reddito, è gravato da un mutuo per il quale sostiene la rata mensile di € 480,00. In relazione ai figli, il esponeva che TI studia alla Nunziatella, mentre va a scuola. Per_2 Per_1 Ha dedotto, ancora, che la moglie gli era stata infedele e non aveva mai avuto una attenta cura della famiglia e dei figli, occupandosi in prevalenza del suo lavoro. La scoperta del tradimento della moglie gli aveva procurato un grande dolore e lui aveva lasciato la casa coniugale. Ha chiesto:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. concedere l'affidamento condiviso dei figli minori che resteranno con la madre, Sig. ;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore Parte_1 collocatario dei figli minori;
4. disporre a carico del Sig. di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 dell'importo di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, aggiornato come per legge, in quanto la coniuge è economicamente autosufficiente. Nel mentre le spese ordinarie e le spese straordinarie, di rilevante entità, nonché quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche cadranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro;
6. riconoscersi l'affidamento condiviso dei figli ad ambedue i genitori, pur se questi continuerà a convivere di fatto con la madre. Per ciò, i figli potranno trascorrere con il padre tutti i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche dalle ore 16.00 alle ore 20.00, tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze della minore. Nel mentre, per le festività, quali Natale, Capodanno, Pasqua ecc… i minori potranno trascorrerle in maniera alterna, e nelle condizioni che i coniugi potranno preventivamente stabilire fra loro. Lo stesso varrà per le vacanze estive. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i luoghi ed i recapiti dove trascorreranno le loro ferie;
7. condannare la Sig.ra
alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario, in caso di Parte_1 opposizione;
8. rigettarsi la domanda di addebito formulata per le ragioni anzidette ed accogliersi quella riconvenzionale formulata dal resistente per gravi violazione agli obblighi previsti dal matrimonio, ossia violazione dell'obbligo di fedeltà, violazione che è stata ragione e causa della rottura del rapporto coniugale, da quantificarsi nei limiti e nei termini ritenuti più giusti dall'Ill.mo Giudicante;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso. In via preliminare, anche al fine di accogliere ed emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, vengono formulate le seguenti richieste:
1. disporsi l'audizione dei figli minori su tutti i fatti e le circostanze rappresentata in comparsa, ivi comprese quelle relative alla collocazione della prole e del regime di affidamento da adottarsi;
2. stante il condizionamento evidente della madre sui figli minori, il suo ostruzionismo, anche rappresentato dall'impossibilità resa dalla stessa alla prole di intrattenere con il padre un sereno ed equilibrato rapporto genitoriale, nominarsi Assistenti Sociali Territorialmente competenti al fine di garantire al padre il suo pieno diritto di visita non condizionato dalla figura materna ostati allo stesso;
3. disporsi e prevedersi a carico della madre un percorso di assistenza psicologico e/o di assistenza alla genitorialità sia con la finalità di scongiurare il pericolo per la prole di modelli comportamentali infedeli, diseducativi ed immorali, sia per consentire alla stessa, di ricoprire il ruolo materno secondo i principi dell'Ordinamento;
4. considerata l'età di ambedue minori disporsi per gli stessi un percorso di assistenza e di verificazione presso l'Istituto Scuola Romana di Napoli sia al fine di vare la fondatezza dell'accuse mosse in ricorso ed i loro presunti risvolti nella psiche degli stessi, sia per contribuire al risanamento del rapporto padre-figli quotidianamente e costantemente messo in pericolo dalla predetta condizione creata dalla madre;
5. in via gradata, ove tali strumenti non fossero in grado di scongiurare siffatto pericolo, collocarsi i minori presso una struttura protetta al fine scongiurare qualsivoglia condizionamento da parte della madre. In sede di udienza di prima comparizione delle parti,
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Sentiti i coniugi all'udienza del 31.1.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto dei minori TI e ed, all'esito, ha statuito come segue: Per_1
Il Presidente della sezione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2023; lette le note autorizzate;
rilevato, in particolare, che dal matrimonio sono nati due figli, TI, il 09.06.2005, e , il 26.06.2009; Per_1 ritenuto che, nella fattispecie all'esame, non sia ravvisabile una mera conflittualità tra i coniugi, ma un'ipotesi di violenza familiare;
considerati sia la denunzia presentate dalla moglie che il decreto con cui il PM ha chiesto il rinvio a giudizio del resistente;
ritenuto che
i provvedimenti provvisori vadano adottati sulla scorta della cognizione sommaria rappresentata dagli atti, tra i quali anche quelli del procedimento penale;
rilevato che la denunzia della persona offesa ha trovato un valido e significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli minori in sede di ascolto di cui si riportano alcuni passaggi tratti dal verbale del 21.02.2023 (il grassetto è dello scrivente): : Ho paura di lui. Era il 17 luglio e io ero sceso, come sempre d'estate, con i miei amici del parco dopo Per_1 cena;
durante la cena mio padre aveva bevuto una bottiglia di vino e una di liquore (la cena era finita ed era rimasto a tavola e beveva il liquore). Mamma mi chiamò ad alta volte (voce NDR) dalla finestra per farmi salire;
quando sono entrato in casa trovai mio padre che picchiava mamma. Io non sapevo cosa fare. Dopo un altro paio di schiaffi e dei calci lui se ne andò contento e soddisfatto dicendo che doveva fare un servizio con un suo amico;
poi la sera tardi ritornò a casa. In quel periodo dormivo sempre con mia mamma perché avevo paura sia per me che per mia mamma. Sapevo che ogni volta che veniva avrebbe avuto una reazione violenta contro mia mamma. Poiché avevo paura di papà più volte ho consigliato a mamma di andare a casa di nonna che sta nello stesso palazzo perché è più sicuro. In questa occasione non fu chiamata la Polizia. Senza mia sorella ci sono stati altri episodi solo di schiaffi di minori gravità. Tornando al 17 luglio voglio precisare che quando sono entrato in casa ho visto mio padre che teneva bloccata mia mamma per le mani. Dal modo di parlare e muoversi si capiva che era una persona ubriaca, barcollava e parlava male. Da quell'episodio ha iniziato a bere tutte le sere, in passato non lo aveva mai fatto. Ad oggi non lo voglio a nessuna condizione anche se ci sono altre persone presenti perché ho paura. A me mi ha messo le mani alla gola il 31 luglio sera quando fu chiamata la Polizia. Come al solito aveva bevuto la birra, io gli ho chiesto di smettere cioè di non fare niente a mamma e TI e lui mi ha messo le mani alla gola (prima dell'arrivo dei poliziotti)…. a fine 2021 inizio 2022, io ho scoperto che mio padre si sentiva con delle donne. Lo vedevo scrivere messaggi mentre stavamo sul letto e io facevo finta di dormire ma in realtà vedevo. Una volta, tornando dalla palestra, lui mi minacciò quando io gli chiesi chi fosse questa ragazza con cui si messaggiava. Mi minacciò di picchiarmi se lo avessi detto a mamma. Lui stava su Telegram e lo usava anche sul mio computer nella versione Web. Se il giudice facesse entrare ora mio padre, non vorrei vederlo, al solo pensiero mi viene ansia e da piangere. Le cose accadute sono troppe per ricostruire un rapporto diverso rispetto a oggi. TI: Sono TI. Non ho assistito all'episodio raccontato da mio fratello del 17 luglio perché non c'ero. Invece, nell'ultimo episodio de 31 luglio, ero appena rientrata dalla vacanza con i colleghi corso della Nunziatella. Il 31 luglio mi sono svegliata tardi e sono rimasta a casa. La sera ho comunicato a mio padre di non voler andare in vacanza in Sardegna, che era stata all'inizio programmata per tutti noi della famiglia. Papà a un certo punto aveva cambiato idea e pensato di andarci da solo, poi ci ha nuovamente ripensato e ci ha proposto di andare solo lui con noi ragazzi senza mamma. Quella sera quando gli ho comunicato che non volevamo andare senza di lei, ha sbattuto con violenza il piatto a terra e io ho subito chiamato i Carabinieri perché lo vedevo agitato. Ho chiamato perché già sentivo che sarebbe successo qualcosa, mi sono basata sul comportamento violento che mio padre aveva avuto fino a quel momento da un anno. In casa eravamo io e mia madre. La polizia ha detto che non si poteva cacciare Per_1 mio padre ma dopo avere chiesto a se aveva paura, mio padre si allontanato. Avevamo capito dagli agenti Per_1 che avrebbe avuto la misura del divieto di avvicinamento, ma non gli è stata imposta. C'è stato un altro episodio, non so dire se in inverno o primavera del 2022. In quel caso eravamo usciti tutti e 4 ed eravamo andati a mangiare fuori presso la paninoteca “Magnm” a Fuorigrotta e poi siamo andati al fuori allo stadio. Eravamo andati là a CP_3 prendere un cornetto. Quella sera notai che mio padre si scambiava dei messaggi con una donna, ero dietro di lui e sbirciavo. Lo dissi a mia mamma, che chiese spiegazioni. Quando tornammo a casa, mio padre e mia mamma rimasero giù in macchina sotto casa, mentre noi siamo saliti perché dovevo mettermi la divisa per tornare alla Scuola. Abbiamo sentito dei rumori e ci siamo affacciati dalle scale interne e abbiamo visto che mio padre picchiava mia madre. Mia mamma gli chiedeva se lo avesse tradito e mio padre replicava che era stata lei a tradirlo. Una volta mia madre era andata in ospedale (perché mia madre spesso non stava bene e dopo un litigio con mio padre aveva assunto un mix di medicinali per cui fu portata al Pronto soccorso) e poiché non era cosciente mio padre mi chiese di tenere il telefono di mamma che rimase a casa. In questa occasione ho visto un messaggio di mia madre e ho capito che veramente aveva tradiva mio padre. Per questo motivo quando tempo dopo nell'episodio che stavo raccontando mio padre l'accusò di averlo tradito, per me non era novità in quanto era una cosa che avevo già capito. Secondo me mio padre che già sapeva del tradimento e non aveva avuto nessuna reazione, quando è stato accusato di essere lui il
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traditore per non apparire debole, ha accusato e picchiato mia madre per confondere le acque e non sembrare lui “il colpevole”. I rapporti tra mamma e papà non andavano già bene da molto tempo prima: come ho già detto, mio padre che non era un violento quando ero piccola lo è diventato quando ha voluto far ricadere la colpa della fine del matrimonio su mamma. Il giudizio mio padre rimane sempre lo stesso: per una vita è stato un papà normale, ma negli ultimi tempi è cambiato, è successo di tutto. Ho ancora paura di lui. Per la prima volta l'ho visto oggi dopo tanto tempo (dal 31 luglio), solo salutandolo a voce. Io ho paura di lui perché non mi piace come si è comportato. Mi è rimato impresso quel ricordo, anche se gli episodi di violenza vivendo in Caserma li ho vissute di meno rispetto a mio fratello. Ad oggi non vorrei vederlo. Quando abbiamo parlato (poche volte), lui ha sempre negato tutto quello che era successo, come se lui non c'entrasse nulla. Vorrei che lui dicesse la verità ma non cambierebbero i rapporti tra di noi. Non voglio incontrarlo nemmeno alla presenza di altre persone. Quando papà mi ha proposto di vederci gli ho sempre detto di no. ritenute del tutto attendibili le dichiarazioni rese dai minori ed esclusa ogni forma di induzione o manipolazione: infatti, come può evincersi, le dichiarazioni dei figli non solo sono dettagliate e precise, ma restituiscono un quadro complessivo della vicenda in cui ogni genitore ha le sue “colpe”. Infatti, spontaneamente i ragazzi hanno raccontato anche della relazione extra coniugale intrapresa dalla madre e dell'eccessiva assunzione di farmaci da parte della stessa che potrebbe essere stato un tentativo di suicidio;
considerata la particolare gravità della condotta delittuosa contestata al marito come emerge dal capo di imputazione e ricordato al resistente che la violenza non può mai essere messa sullo stesso piano delle altre violazioni dei doveri matrimoniali;
esclusa ogni rilevanza al certificato prodotto dal resistente in ordine all'assenza nel sangue di alcol trattandosi in un test effettuato in struttura privata e comunque a distanza di mesi dai fatti di causa;
rilevato che le condotte violente sono stati commesse non solo alla presenza ma anche contro i figli minori (almeno
); Per_1 ritenuto che i minori siano stati vittima tra l'altro di violenza assistita;
ricordato che secondo l'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011 le decisioni del Tribunale in ordine ai diritti di visita e custodia dei figli debbono prendere in considerazione gli episodi di violenza;
ritenuto che
nella fattispecie vi siano ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso in favore dell'affido cd. super esclusivo alla madre;
ritenuto, in particolare, che la gravità degli episodi delittuosi, la loro reiterazione in un significativo arco temporale, l'abuso di alcol e la mancanza di ogni revisione critica siano tutti elementi che inducono, almeno allo stato, a una prognosi assolutamente negativa sulle sue competenze genitoriali;
ricordato che la finalità dell'assegnazione della casa familiare è quella di consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti;
ritenuto, di conseguenza, che la casa familiare debba essere assegnata alla madre che l'abiterà unitamente ai figli;
considerato che
per le ragioni già ricordate non vadano disciplinate modalità di incontro dei figli da parte del padre: infatti, i ragazzi hanno espresso con chiarezza e con argomenti più che adeguati la loro volontà contraria a incontrarlo anche in ambiente protetto. In questa sede, dunque, non resta che recepire tale volontà chiaramente manifestata (e non contraddetta ovviamente da sporadiche telefonate o messaggi) anche al fine di tutelare la loro serenità psichica mentre è riservata all'istruttoria, tramite gli opportuni accertamenti anche di natura peritale, verificare in quali modalità le eventuali forme di incontro siano compatibili con l'esigenza di tutela dei minori;
rilevato che addirittura il resistente chiede nelle note autorizzate la collocazione dei figli in una struttura onde scongiurare il pericolo di una manipolazione materna;
ritenuta tale richiesta non solo assolutamente infondata, ma chiaro indice della sua radicale incapacità a comprendere la sofferenza dei figli pur chiaramente espressa in sede di ascolto;
considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: la ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 700,00 al mese quale assistente odontoiatrica part time (secondo il marito guadagnerebbe di più lavorando senza contratto anche per altri studi), il resistente guadagna circa € 28.000,00 annui (cfr. dichiarazione in atti) oltre a percepire un canone di locazione per una casa (tuttavia gravata da una rata di mutuo); ritenuto che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario e delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età; considerata la valenza economica dell'assegnata della casa familiare alla madre;
ritenuto inoltre, salva una più approfondita valutazione in sede istruttoria, che non sussista una significativa sproporzione dei redditi tra le parti anche alla luce dell'assegnazione della casa familiare;
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida i figli minori TI e in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare in via unilaterale anche Per_1 le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
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- dispone che i minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- stabilisce che il padre allo stato non possa vederli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie. Fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore dott.ssa Hubler per l'udienza del 20.06.2023. (…)
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivazione dei SS e dell'escussione dei testi indotti dalla ricorrente, la causa è stata riservata in decisione sulle domande accessorie, successivamente alla pronuncia sullo status. Il Gi non ha, inoltre, ritenuto necessario disporre nuovamente l'ascolto dei minori, già sentiti dal Presidente, ed ha chiesto integrazione della documentazione agli atti sulle rispettive posizioni reddituali delle parti.
Nulla va statuito circa l'affido di TI divenuta maggiorenne.
Circa l'affido del minore , oggi sedicenne, la ricorrente – che aveva chiesto nell'atto introduttivo l'affido Per_1 condiviso – ha, negli atti difensivi finali, chiesto confermarsi l'affido esclusivo del ragazzo come statuito dal Presidente del Tribunale. Il Collegio- che condivide l'ordinanza presidenziale – osserva che dall'istruttoria svolta non è emerso alcun miglioramento nei rapporti padre-figlio. Il – che solo nel settembre 2025 è stato preso in carico per il percorso di sostegno alla genitorialità – ha dato Per_2 prova del suo comportamento inerte (vedi ordinanza Hubler del 13.2.2024) dimostrando di non essere interessato, se non a parole, a ricostruire il rapporto con il figlio. All'udienza dell'11.6.2024, lo stesso ha confermato di non aver preso contatti con i SS, ed ha dichiarato di essere andato più volte sotto scuola del figlio o in palestra, ma di aver sempre avuto timore di avvicinarsi per evitare altre denunce. Peraltro, si è sempre mostrato poco sensibile anche alle esigenze materiali dei figli, sottraendosi alla corresponsione delle spese straordinarie. Tutte condotte indicative di una responsabilità genitoriale a dir poco carente.
Il Collegio, pertanto, ritiene che, allo stato, il regime di affido condiviso sarebbe del tutto contrario all'interesse del minore per il quale va senz'altro confermato l'affido esclusivo alla madre come già disposto. In ordine alle visite padre-figlio, tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni di (sopra riportate) e della Per_1 circostanza che il ragazzo ha ormai 16 anni ed è un “grande minore”, lo stesso potrà liberamente determinarsi e potrà valutare in maniera autonoma se e quando vedere il padre.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, il Collegio osserva quanto di seguito. La pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006). Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa esclusiva e principale della crisi coniugale. Alcun dubbio vi può essere pertanto in ordine alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in
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quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351 In ordine alla domanda di addebito si osserva che la ricorrente fonda tale istanza adducendo, sin dal ricorso introduttivo, che il marito era divenuto aggressivo sia verbalmente – ponendo in essere una vera e propria condotta svalutante della sua figura di madre e di moglie – sia fisicamente e che lei, durante gli anni del matrimonio, aveva sempre sopportato e subito le angherie ed i soprusi del marito senza mai denunciarlo, fino all'ultima gravissima aggressione del 31.7.2022 per la quale pende ancora il giudizio penale, essendo stato il rinviato a giudizio. Per_2 Nell'ambito del presente giudizio, inoltre, sono stati ascoltati i figli della coppia che hanno confermato la versione dei fatti offerta dalla ricorrente, descrivendo il padre come un uomo che improvvisamente – dopo alcuni anni di matrimonio
– diventava violento con la madre anche in loro presenza e, talvolta, anche nei loro confronti. Hanno riferito i fatti del luglio 2022 dichiarando di non voler più avere rapporti con il padre e di aver paura di lui. Sono state illuminanti e chiarificatrici le dichiarazioni dei figli che hanno manifestato al Presidente del Tribunale tutta la loro angoscia per i fatti ai quali hanno assistito nel corso degli anni. E' stata, inoltre, escussa la teste cugina della ricorrente – che riferiva circa l'episodio del 31.7.2022, Testimone_1 al quale non era stata presente, per averne avuto notizia da , nonché di un altro episodio di violenza per Per_1 averlo appreso da TI. Anche la gliene aveva parlato descrivendo entrambi gli episodi. Parte_1 Il procuratore della ricorrente ha, poi, rinunciato all'altro teste indotto. Il Collegio, alla luce di tali condotte, ritenuto che, secondo le coordinate ermeneutiche sopra riportate, la condotta del resistente sia stata chiaramente la causa della fine dell'affectio coniugalis, dichiara la separazione dei coniugi con addebito a , ai sensi dell'art. 151 cc- II comma. Controparte_1
Non è oggetto di valutazione la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal marito per dedotta violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che sancisce il principio secondo il quale le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la pronuncia di separazione personale, e sono tali da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). In ogni caso, il resistente non ha reiterato la domanda di addebito in quanto non ha depositato gli atti difensivi finali.
Avuto riguardo alla domanda di mantenimento per TI, la ricorrente vi ha rinunciato dichiarando che la stessa è divenuta autonoma. Va, pertanto, revocato l'assegno dovuto dal padre da aprile 2025, come precisato in comparsa conclusionale.
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento di , si osserva che il dovere di mantenere, istruire Per_1 ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 21.2.2023, – è stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di € 600,00, in ragione di € 300 ciascuno. Il , oltre a percepire una retribuzione di circa 1.700, euro mensili (per 13 o 14 mensilità), è proprietario di un Per_2 immobile in Napoli dal quale percepisce una rendita. Inoltre, è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. sentenza Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006). Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo non fosse monoreddito, in quanto la Parte_3 moglie ha sempre lavorato – sia pure part – time, anche, a suo dire, aveva sempre dovuto versare il suo stipendio di circa 670 euro mensili (come collaboratrice di uno studio dentistico) sul conto corrente comune dei coniugi, contribuendo in parte (minima) al menage familiare. Non è emerso dall'istruttoria un tenore di vita elevato ma quello di un famiglia media, nella quale l'apporto della moglie è stato sia quello derivante dallo stipendio mensile (sia pure di gran lunga inferiore a quello del marito) sia la partecipazione all'acquisto della casa coniugale.
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Tuttavia, trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2022) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per i figli le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso da con la Per_1 madre, ed, infine, tenuto conto della revoca dell'assegno per TI, il Collegio pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 con rivalutazione Istat da dicembre 2026. Restano confermate le spese straordinarie al 50% a carico dei genitori.
L'assegno unico per qualora percepito – sarà versato interamente alla ricorrente. Per_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto il Collegio conferma le statuizioni già adottate in sede presidenziale laddove non è stato riconosciuto il diritto alla percezione del mantenimento: la sign.ra lavora stabilmente, è una donna di Parte_1 giovane età e non appare allo stato siano emerse circostanze nuove rispetto a quanto già prospettato (e valutato) in sede presidenziale. Va, pertanto, rigettata la domanda.
Nessuna altra domanda (restituzione somme) è oggetto di valutazione da parte del Collegio.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151-2° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito al resistente;
[...] Controparte_1
- RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente;
- DISPONE l'affido esclusivo di alla ricorrente con modalità di visita indicate in parte motiva;
Per_1
- ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
- REVOCA l'obbligo di mantenimento a carico del resistente per la figlia TI con decorrenza da aprile 2025;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 500,00 quale mantenimento del figlio minore , da versarsi entro la fine di ogni mese, che dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato Per_1 secondo gli indici ISTAT da dicembre 2026;
- PONE a carico dei coniugi l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie per il minore, come indicate nel Protocollo del 2018;
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 131, parte II s.A Sez. Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 7.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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