Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 826/2022
n. 826/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 826/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Spadaro;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Bolognini Controparte_1 C.F._2
e Giulio C. De Giuseppe
APPELLATO nonché
, non costituita, contumace Controparte_2
ALTRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, , da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04.01.2017 proprietario di immobile sito in Lecce, alla Controparte_1
via per Campi Salentina km. 91, catastalmente identificato al foglio 177, ptc. 9, sub 2 e foglio 173 ptc 12,
1
acquistato con decreto di trasferimento del 23.03.2012 all'esito di espropriazione immobiliare (Tribunale di Lecce, RGE 267/1006), lamentava come gli eredi dell'esecutato nelle persone di Persona_1
e quest'ultima occupante l'immobile, non lo avessero reso disponibile Parte_1 Controparte_2
nonostante le varie iniziative a tal fine promosse, fallite anche per l'impossibilità dell'Ufficiale Giudiziario di eseguire il rilascio in ragione della interclusione dell'immobile all'interno di un parco di proprietà della
Per tal ragione, citava e dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di CP_2 Parte_1 Controparte_2
ottenere una servitù di passaggio carrabile per accedere all'immobile intercluso (servitù peraltro già individuata in altro giudizio), con le relative servitù di elettrodotto e acquedotto, con conferma dell'ordine di rilascio e condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni procurati per il ritardo nella consegna dell'immobile; vittoria per tutte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la inammissibilità della richiesta servitù di Parte_1
passaggio stante la operatività del divieto codicistico di cui all'art. 1051, 4° c., c.c., sussistendo nella specie l'ipotesi di esclusione per “case, cortili, giardini ed aie ad essi attinenti”. Affermava aver l'attore acquistato il bene in piena conoscenza del mancato accesso alla pubblica via e, dunque, di una sua autonoma utilizzabilità. Concludeva, oltre che per il rigetto della domanda, affinché in via riconvenzionale venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto di trasferimento del 23.03.2012 per aver esso ad oggetto un bene non suscettibile di autonomo godimento ed autonomia funzionale. Vittoria per le spese.
Non si costituiva la convenuta venendo così dichiarata contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 24.01.2019, premessa la possibile costituzione della servitù coattiva anche nelle ipotesi prevista dal 4° c. dell'art. 1051 c.c., il Tribunale disponeva consulenza tecnica. All'esito, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione.
Con sentenza n. 2563/2022 del 19.09.2022 il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea costituendo la servitù di passaggio coattivo, di elettrodotto e di scarico fognario, con espresso richiamo alla relazione peritale eseguita;
determinava in €. 2.623,40 l'indennità complessiva spettante ai convenuti per la costituzione delle servitù; condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, di €. 16.000,00 a titolo risarcitorio;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, che pure condannava al pagamento di tutte le spese processuali, anche tecniche, oltre che per lite temeraria.
Avverso la sentenza ha proposto appello che, lamentando come la sentenza abbia fatto Parte_1
proprie le risultanze peritali omettendo di pronunziarsi sugli argomenti ad esse avversi, pur proposti, ha
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chiesto il rigetto della domanda attorea e, subordinatamente, rinnovarsi la consulenza tecnica;
con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo la inammissibilità Controparte_1
dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ed affermando, nel merito, la correttezza della impugnata sentenza, per la cui conferma ha concluso.
Con ordinanza del 12.04.2023 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed all'udienza del 14.01.2025 la causa passava definitivamente in decisione dopo aver le parti precisato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va giudicata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
1.1. L'eccezione è infondata, poiché “…il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate/ onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (cfr. Cass Civ., Sez. II, sent. n. 6294 del 27.903.2015; conforme a Cass Civ., Sez. III, sent. n. 22502 del 2014) e che “In merito alla specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 163 c.p.c., il testo della norma deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri
3) e 4) del comma 3° dell'art. 163 c.p.c., per cui la mancata riproduzione nella parte dell'atto di appello a ciò destinata delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di appello non può equivalere a difetto di impugnazione né essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una chiara ed inequivoca volontà di impugnare per quello specifico motivo.” (cfr. Cass Civ., Sez. III, sent. n. 26908 del 19.12.2014). Da ultimo, le
Sezioni Unite, confermando il citato orientamento prevalente in merito alla interpretazione dell'art. 342
c.p.c., hanno precisato che ciò che la norma esige “…è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199 del 16.11.2017, oggetto di applicazione confermativa da parte di Cass.,
Sez. VI – 2 , ord. n. 20023 del 24.09.2020).
1.2. Per tali ragioni l'appello è ammissibile e può passarsi all'esame dei motivi principali.
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2. Con il primo motivo di appello si eccepisce essere la sentenza carente di motivazione, tanto da non comprendersi il ragionamento che ha condotto ad assumere la decisione. Peraltro, ci si duole per aver il
Tribunale recepito il contenuto dell'elaborato peritale senza considerare le contestazioni ad esso svolte, limitandosi a giudicarle “non condivisibili”.
2.1. Si tratta di doglianza del tutto infondata. La sentenza espone in modo efficace sia il fatto, sia il motivo della lite, giudicando fondata la domanda attorea con un percorso logico corretto e comprensibile.
Piuttosto, è la doglianza in esame dell'appellante che, come proposta, non offre alla Corte di adeguata comprensione.
2.2. Quanto alla condivisione delle risultanze istruttorie, la questione viene affrontata anche con il secondo e più ampio motivo di appello e, pertanto, sarà esaminata qui di seguito.
3. Con il secondo e lunghissimo motivo l'appellante lamenta come il Tribunale abbia erroneamente fondato sull'elaborato peritale la decisione adottata. Si sostiene come, nonostante le conclusioni dell'esperto fossero state contestate sia proponendo osservazioni peritali, sia nei verbali di udienza, sia nelle memorie conclusive, in sentenza nulla sia stato precisato a riguardo. In particolare, la sentenza:
a) non avrebbe tenuto conto di come il bene oggetto di servitù non sia un bene di comune commercializzazione in quanto costituito da un antico fabbricato rientrante tra quelli sottoposto alla disciplina del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lg. 42/2004), come tale soggetto ad autorizzazione della competente Soprintendenza finanche per qualsivoglia modificazione dello stato dei luoghi, con conseguente nullità del passaggio coattivo individuato dal Tribunale;
b) avrebbe omesso di pronunziarsi sul deprezzamento del valore della confinante tenuta dell'appellante e della necessità di operare un ristoro commisurato dal danno causato dall'esercizio del passaggio, dalla perdita di capacità produttiva e del complessivo deprezzamento;
c) avrebbe omesso di determinare la indennità per la servitù di elettrodotto;
d) avrebbe errato nel ritenere ammissibile una servitù di passaggio lesiva della proprietà servente in contrasto con il 4° comma dell'art. 1051 c.c.;
e) avrebbe errato determinando una misura indennitaria complessiva in €. 2.623,40 in dispositivo, a fronte di €. 3.832,0 accertati dal consulente tecnico;
f) non avrebbe correttamente motivato il criterio di quantificazione del risarcimento annuale, determinandolo in €. 2.000,00;
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g) avrebbe impropriamente qualificato come “riconvenzionale”, rigettandola per tardività, la eccezione del convenuto volta a contestare il titolo azionato (decreto di trasferimento), che si assume viziato di nullità;
h) avrebbe altresì errato nella liquidazione delle spese di soccombenza e nel riconoscimento del risarcimento del danno in via equitativa.
3. A giudizio della Corte nessuna delle doglianze esposte può essere accolta.
3.1. Quanto alla consulenza tecnica, in sentenza si legge che il Tribunale espressamente la “…condivide e fa propria…svolta con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, che il Tribunale condivide e fa propria…”. Di seguito, si aggiunge nuovamente: “…Le motivazioni a corredo delle risultanze peritali risultano condivisibili, resistendo alle censure di parte convenuta, che ha dimostrato di essere animata da un intento meramente ostruzionistico rispetto alle legittime aspirazioni dell'attore…”. Per altro profilo – specificamente circa il calcolo dell'indennità per lo scarico fognante – si legge: “…Le censure alla c.t.u. mosse da parte convenuta sul punto non convincono, potendosi rinviare alle deduzioni svolte dall'ausiliario nominato, integralmente condivisibili…”.
Si rileva, pertanto, come il Tribunale sia giunto alla sentenza di accoglimento delle domande attore facendo proprie le risultanze peritali.
3.1.2. Orbene, anche questa Corte non trova ragioni di non condivisione di tali risultanze tecniche cui, pertanto, non emergendo incongruenze, ritiene di rinviare. Né in sede di appello sono stati proposti nuovi argomenti tecnici idonei a confutare dette risultanze, poiché vengono riproposte considerazioni e valutazioni già formulate a mezzo delle “osservazioni” cui l'ausiliario del Giudice ha risposto in modo adeguato. Sicché la Corte non ha strumenti per accogliere le doglianze dell'appellante.
3.1.3. Giova a riguardo rammentare come “…il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass., III,
09.01.2024, n. 800; I, 16.11.2022, n. 33742; III, 05.09.2022, n. 26051; I, 10.06.2020, n. 11081).
3.2. Quanto alle restanti e specifiche doglianze, la Corte osserva:
a) agli atti non risulta alcun vincolo gravante sul bene oggetto di causa. Piuttosto, la nota del 15.10.2018 della competente Soprintendenza (prodotta dalla difesa attorea) precisa che il bene oggetto di causa
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“…non risulta sottoposto a specifico provvedimento di tutela…” e, pertanto, le dissertazioni che l'appellante propone sulla questione sono del tutto fuori luogo, oltre che infondate.
b) La sentenza, accogliendo la domanda costitutiva del diritto di passaggio coattivo, precisa come alcuna indennità sia dovuta “…trattandosi di ipotesi ricadente nella previsione di cui all'art. 1054 c.c., che contempla l'ipotesi di interclusione del fondo per effetto di alienazione a titolo oneroso, cui è assimilato il caso di vendita forzata, come accaduto nella specie e come del resto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità…”, con ciò riferendosi alla sentenza Cass.,
n. 14481/2018. Il principio della gratuità per l'ottenimento del passaggio coattivo per il fondo divenuto intercluso è confermato dalla successiva Cass., II, 21.06.2022, n. 19925). Pertanto, null'altro deve aggiungersi a motivazione dell'infondatezza della doglianza.
c) Risulta che il Tribunale, giudicando sulla servitù di elettrodotto e riportandosi alle conclusioni del suo perito, ha precisato come “…al fine di rendere autonoma la fornitura di energia elettrica di entrambe le unità, è sufficiente istallare un ulteriore contatore, a cura dell'ENEL, in corrispondenza di quello esistente, ma dalla parte del cortile, in modo da rendere autonomo il relativo utilizzo…”.
A giudizio della Corte detta precisazione vale certamente ad escludere il riconoscimento di un qualche indennizzo. Si tratta, invero, di intervento del tutto minimale, richiedendo solo il posizionamento (oltre che di un autonomo contatore fornito dall'ENEL) di una alimentazione da posizionarsi lungo una muratura verticale. La sentenza rinvia espressamente alla consulenza tecnica, dove a riguardo si legge
(pag. 14) che, trattandosi di servitù di elettrodotto già presente a servizio dell'intero fabbricato, “…si ritiene superfluo stabilire una ulteriore servitù, allorquando l'alimentazione da parte dell'ENEL è già garantita in loco.”
La Corte, pertanto, null'altro ritiene di dover aggiungere a motivazione.
d) Riguardo la inammissibilità della servitù dedotto in giudizio per contrasto con il 4° comma dell'art. 1051 c.c., la Cassazione ha recentemente specificato come la lì prevista non assoggettabilità a servitù di passaggio coattivo per case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti viene comunque fatta salva per l'ipotesi di interclusione assoluta, riservando al giudice, nella valutazione, la preferenza, ove possibile, di percorsi alternativi che non interessino le aree escluse dalla norma (Cass., II, 24.09.2024, n. 25536. Si rimanda anche a Cass., II, 23.04.2024, n. 10944; II, 02.04.2024, n 8660).
Nella fattispecie in causa, nella quale la assoluta interclusione è pacifica ed – anzi – essa stessa ragione del contenzioso, è risultato ben accertato ed individuato il percorso della dichiarata servitù coattiva come
“…unico (!), più agevole, più funzionale, meno invasivo…” (pagg. 8 - 9 della c.t.u.), come rappresentato
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graficamente dal consulente del giudice alla tavola 5 dell'allegato 2, cui la sentenza correttamente rimanda, peraltro scartando ben altre due possibilità.
Anche in questo caso, pertanto, le doglienze dell'appellante non colgono nel segno.
e) Quanto lamentato dall'appellante circa la determinazione complessiva per la costituzione delle servitù di acquedotto e di scarico fognante, in dispositivo indicata in €. 2.623,40 (in piena coerenza con la parte motiva) e che – si afferma – ammonterebbe invece ad €. 3.832,40 appare – in verità – incomprensibile, poiché il Tribunale si è precisamente attenuto alle quantificazioni dell'esperto (pagg. 18 – 20), cui anche la Corte rimanda.
f) Il Tribunale, al fine di determinare il pregiudizio subito dall'attore a titolo di mancato godimento dell'immobile, ha operato una valutazione equitativa che la Corte giudica congrua ed adeguatamente motivata. La misura risarcitoria di €. 2.000,00 annui è stata parametrata alle “…caratteristiche dell'immobile intercluso, parte di una antica tenuta di campagna, sito nelle immediate vicinanze del capoluogo salentino, e presumibilmente da adibirsi a 'seconda casa' per trascorrevi il periodo estivo o comunque le ferie…”.
Giova rammentare come la liquidazione equitativa rientri nel potere discrezionale attribuito al giudice
(Cass., II, 31.10.2023, n. 30333; VI, 22/01/2019, n. 1579; III, 04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n. 23327) che, conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., “…presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare…” (Cass., VI, 23.07.2020,
n. 15680). Nella fattispecie qui in esame è indubbio il pregiudizio subito dall'attore in ragione del mancato godimento di quanto acquistato fin dal 2012, danno che tuttavia è particolarmente difficile quantificare nel suo ammontare, all'effetto sopperendo l'equità.
Sicché, può ben configurarsi l'ipotesi del danno in re ipsa, “…ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso…”, con determinazione risarcitoria che in tali ipotesi può essere “…operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.” (Cass., VI, 28.08.2018, n. 21239).
Si tratta di orientamento che la Corte condivide.
g) La Corte, condividendo la qualificazione operata dal Tribunale, giudica quella proposta dal convenuto
– odierno appellante – non già un “eccezione riconvenzionale”, come si afferma nell'atto Parte_1
di appello, ma una vera e propria “domanda riconvenzionale”. Con essa, invero, si formula “…espressa richiesta di accertamento e declaratoria della nullità del decreto di trasferimento del 23.03.2012…” in forza del quale
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l'attore è divenuto proprietario del predio intercluso oggetto di causa. Così si legge nella “comparsa” di primo grado, dove, poi, nelle conclusioni, si chiede “…2) In via riconvenzionale dichiarare la nullità del decreto…”. Viene, dunque, formulata una domanda di accertamento e declaratoria della nullità di un atto, non una eccezione (mera difesa) finalizzata (solo) a paralizzare l'avversa domanda processuale. Pertanto, la proposizione di tale domanda, in virtù dell'art. 166 c.p.c. al tempo vigente, calcolando la sospensione dei termini feriali, andava formalizzata il 25.07.2017, venti giorni prima della data della udienza di comparizione fissata in citazione al 14.09.2017, non già il 23.08.2017, come avvenuto.
Tutto a voler concedere, è qui bene rammentare come dagli atti processuali si apprende che la richiesta in esame, come introdotta dal convenuto, è stata già giudicata in sede di opposizione all'esecuzione
(sentenza rep. 1/2011, dep. 14.01.2011, resa su reclamo avverso ordinanza di sospensione dell'esecuzione n. 267/2006, prodotta dalla difesa attorea) e che, in ogni caso, la invocata nullità del decreto appare comunque infondata in ragione delle motivazioni già su esposte sulla interclusione assoluta del fondo in rapporto al 4°comma dell'art. 1051 c.c.
h) Quanto, da ultimo, alla doglianza che investe la liquidazione delle spese di soccombenza, anch'essa si giudica infondata. Come lo stesso appellante espone, nella determinazione delle competenze professionali il Tribunale ha applicato la misura massima prevista dal DM 55/2014. Leggendo la sentenza impugnata
è ben evidente come la scelta operata dal Tribunale sia stata quella di censurare l'ostruzionismo dei convenuti – appellanti rispetto alle legittime pretese dell'attore, sempre opponendole con argomentazioni negativamente valutate dall'autorità giudiziaria, scelta processuale peraltro specificamente censurata anche ai sensi dell'art. 96, 3° c., c.p.a., di cui peraltro l'appellante non si duole specificamente (!).
4. Da tutto quanto innanzi consegue l'infondatezza dell'appello.
4.1. Ogni altra considerazione è, a parere della Corte, del tutto superflua. Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 19.07.2017, n 17753), sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellante e sebbene qui non menzionate specificamente, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., VI,
24.09.2020, n. 20017; VI, 10.06.2020, n. 11026; Cass., III, 28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n.
16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
5. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo sul valore dichiarato della controversia (indeterminato) ed in
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misura massima (sulla complessità media) in ragione della ripetitività ed infondatezza di tutte le argomentazioni proposte, nuovamente formulate al mero fine di ostacolare le legittime ragioni ed aspettative di parte attrice, avente diritto.
5.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002
n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico dell'appellante (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2563/2022 del 19.09.2022:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente secondo grado di giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre oneri tutti di legge in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- dà atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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