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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
•
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 34577/2023-RGn. - pubblicata in data 05.09.2023 dal P.IVA_1
Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Gabriella de Palma (C.F. ) in virtù di procura allegata agli C.F._1 atti appellante
E
C.F. , in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Russo (C.F. ), in virtù di procura C.F._2 allegata agli atti appellato
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F. ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._3
appellato
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6 appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
1 •
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di spiegava CP_3 Controparte_4 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229004287537000 dell'importo di euro 67.463,06, notificata in data 15.03.2022, relativamente alle sole cartelle esattoriali nn. 07120170017774959, 07120170029973024, 07120170039237137,
07120170053097672, 07120170079504622 e n. 07120180012259436, emesse a suo carico per violazioni del Codice della strada. In particolare, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra menzionate e la conseguente prescrizione dei crediti azionati ex art. 28 L. 689/1981.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 23182/2022, si costituiva l' , Controparte_7 la quale, ritenendo l'intimazione di pagamento un atto non autonomamente impugnabile e, qualificando la domanda spiegata dal contribuente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., eccepiva la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché il difetto di competenza del
Giudice di pace in favore del Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione. Nel merito, deduceva la ritualità della notificazione delle cartelle esattoriali opposte.
Si costituiva il solo , mentre il il e la Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3
sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_6
Con sentenza n. 34577/2023- R.G.n. 23182/2022 pubblicata in data 05.09.2023, il Giudice di Pace di ualificava l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, ritenendo non provata la rituale notifica CP_3 delle cartelle esattoriali in ragione dell'omesso deposito della lettera di raccomandata con avviso a/r, accoglieva la domanda del contribuente, dichiarando la non debenza delle somme indicate nelle cartelle esattoriali opposte e la prescrizione delle pretese creditorie azionate a mezzo dell'intimazione di pagamento 07120229004287537000, privando quest'ultima degli effetti giuridici che le sono propri. Condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquidava in euro 825,00, di cui euro 125,00 per spese, oltre r.f., I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
L , nell'appellare la predetta sentenza, eccepiva che la motivazione Parte_1 era carente e contraddittoria ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; reiterava nuovamente le difese del primo grado, in particolare eccepiva il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo l'intimazione di pagamento dotata di autonoma impugnabilità. Insisteva poi sulla ritualità del processo notificatorio delle cartelle esattoriali impugnate, argomentando che, essendo stata la notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del portiere dello stabile ove il contribuente abitava, non era necessario l'inoltro di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, bensì era sufficiente la spedizione di una raccomandata cd. “semplice”. Su tali premesse,
2 •
deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice a quo della documentazione depositata in primo grado, con conseguente erronea declaratoria di prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di primo grado;
in subordine, di rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare inefficace l'intimazione relativamente alle sole cartelle esattoriali impugnate, confermandone la validità nella restante parte. Il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva il il quale aderiva alle ragioni di parte appellante e contestava di Controparte_1 avere, inoltre, già depositato in primo grado il verbale di accertamento n.619048/S/15 elevato in data
04.05.2015 relativo alla cartella esattoriale n. 071/2017/007504622/000. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva. Pertanto, chiedeva di accogliere il gravame e di riformare la sentenza appellata, accertando, in via subordinata, la totale estraneità dello stesso dalla procedura di contestazione, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, il il quale aderiva alle ragioni di parte appellante, ritenendo Controparte_3 ritualmente notificate le cartelle esattoriali impugnate ed erroneamente dichiarata l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni spiegate. Pertanto, chiedeva di accogliere il gravame e di riformare la sentenza appellata, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
, la ed il , sebbene ritualmente citati, Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 non si costituivano nel presente grado di giudizio e rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 15/10/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , della e del Controparte_4 Controparte_6
che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_5
3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado per difetto di interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento n.
07120229004287537000. Va rilevato, difatti, che l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi successivi alla formazione del titolo.
La Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo 46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione
3 •
forzata). Questa equiparazione è fondamentale perché l'avviso di mora è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 546 del 1992. Questo significa che non si tratta di un "atto atipico" per il quale il contribuente avrebbe solo la facoltà di impugnare se lo ritiene opportuno. Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo (Cass. Sez trib
6436/2025).
Ne discende, pertanto, l'erroneità della qualificazione giuridica dell'atto impugnato, come pure l'infondatezza dell'equiparazione del medesimo all'estratto di ruolo, tesi avallata nel corso del giudizio dallo stesso agente per la riscossione.
3.Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito sia dal che dal Controparte_1 CP_3 in ragione della loro estraneità al procedimento amministrativo di notifica delle cartelle
[...] esattoriali in parola, si osserva che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, che all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cass n. 15900, 26.6.2017).
Il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Alla luce delle anzidette considerazioni deve riconoscersi anche la legittimazione passiva degli enti impositori citati in giudizio.
4. Ancora, è altresì infondato il motivo di gravame a mezzo del quale l' Controparte_7
ha dedotto il difetto della motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza
[...] impugnata. Preliminarmente, l'art. 118 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile dispone che “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati”. Sul punto, quanto all'omessa o apparente motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha
4 •
chiarito che tale vizio ricorre allorquando il Giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati senza procedere ad una disamina approfondita degli stessi, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo circa l'esattezza giuridica e la logicità del suo ragionamento (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 – Cass. 23.03.2017 n. 7402 – Cass.
Ord. 07.04.2017 n. 9105). La motivazione è altresì omessa nel momento in cui alla premessa del petitum risultante dallo svolgimento del processo fa seguito l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (SS.UU. Cass. Civ. sent. n. 8053/2014; cfr. Cass. Civ. sent. n. 20112/2009).
Ebbene, il Giudice di Pace di nel qualificare la domanda spiegata in primo grado ai sensi CP_3 dell'art. 615 c.p.c., seppure in termini sintetici, ha dato conto delle ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione. Secondo il Giudice di primo grado, l'irritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'assenza di validi atti interruttivi hanno causato l'estinzione delle pretese creditorie azionate in ragione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione di durata quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
5. Venendo alla delibazione dei motivi di appello, l' ha dedotto di Controparte_7 avere regolarmente notificato le cartelle esattoriali impugnate, con conseguente omessa maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
Ai fini del computo dello stesso, è il caso di ribadire che le pretese creditorie si riferiscono tutte a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 per violazione al Codice della Strada comminate tra il 2012 ed il 2015, per le quali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n.
689/1981, e che le relative cartelle di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. Già in primo grado l ha dato prova di avere regolarmente notificato nelle mani del portiere dello CP_8 stabile ove risultava residente il contribuente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'intimazione di pagamento opposta, nonché le cartelle esattoriali sottese ad essa e la successiva intimazione di pagamento n.
07120189037317468000, depositando in giudizio, per ciascun atto impositivo, la cartolina di notifica, il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite e l'avviso di avvenuta notifica.
La notifica risulta, dunque, eseguita per il tramite del messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 D.P.R. 602/1973).
La Suprema Corte, sul punto, con ordinanza n. 2377/2022, ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso
5 •
che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Lo stesso principio è stato ribadito più recentemente in Cass. 33239/24 in cui si legge “È pur vero che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass.,
Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio”.
È pacifico, dunque, che in ipotesi siffatta sia richiesta la prova dell'invio di una raccomandata semplice e non di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Ebbene, l'agente della riscossione, per ciascuna delle cartelle esattoriali impugnate e per l'intimazione di pagamento n. 07120189037317468000 ha eseguito correttamente tutti gli adempimenti richiesti ex lege, dandone prova in giudizio.
Quanto all'estinzione delle pretese per maturata prescrizione, non si ritiene di condividere la statuizione del giudice di prime cure. A tal proposito, giova ribadire che l'opposizione aveva ad oggetto solo alcune delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento e precisamente:
1) la cartella esattoriale n. 07120170053097672000, elevata nel 2013 e notificata il 07.09.2017;
2) la cartella esattoriale n. 07120170079504622000, elevata nel 2015 e notificata il 27.01.2018;
3) la cartella esattoriale n. 07120180012259436000, elevata nel 2013 e notificata il 21.04.2018.
4) la cartella esattoriale n. 07120170017774959000 elevata nel 2013 e notificata il 24.05.2017;
5) la cartella esattoriale n. 07120170029973024000 elevata nel 2012 e notificata il 09.06.2017;
6) la cartella esattoriale n. 07120170039237137000 elevata nel 2012 e notificata il 17.07.2017.
Ciò posto, per quel che concerne le cartelle esattoriali sub. 1), 2) e 3), il termine quinquennale di prescrizione non risultava ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 07120229004287537000, avvenuta il 15.03.2022. Per quel che concerne le cartelle esattoriali sub 4), 5) e 6), il relativo termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189037317468000, avvenuta il 13.10.2018.
Pertanto, il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981 non risulta maturato, per alcuna delle pretese creditorie azionate attraverso le singole cartelle esattoriali opposte, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
6 •
6. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico esclusivamente di Controparte_4 in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate, per il primo grado di giudizio, in euro
457,00 per compensi (di cui euro 118,00 fase studio, euro 126,00 fase introduttiva, euro 213,00 fase decisionale), nonché, per il presente grado di giudizio, in euro 852,00 (di cui euro 213,00 fase studio, euro 213,00 fase introduttiva, euro 426,00 fase decisionale) in favore dell'appellante.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, senza considerare la fase istruttoria e ridotti al minimo sia in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno compensate le spese del presente giudizio con gli enti impositori, dovendosi tener conto, in primo luogo, della contumacia del e della . A ciò si aggiunge che Controparte_5 CP_6 il ha effettuato una mera difesa di stile, riportandosi solo alle difese dell' Controparte_3 [...]
, mentre il ha prodotto solo in appello, quindi Controparte_7 Controparte_1 tardivamente, la documentazione relativa all'attività di sua competenza, pertanto non utilizzabile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , della e del Controparte_4 Controparte_6 [...]
; CP_5
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado e dichiara dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 07120229004287537000 relativamente alle cartelle esattoriali nn. 07120170017774959,
07120170029973024, 07120170039237137, 07120170053097672, 07120170079504622 e n.
07120180012259436, come in parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_4 Controparte_7 delle spese processuali, liquidate per il primo grado in complessivi euro 457,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro
100,5 per esborsi, nonché euro 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
d) compensa tra le altre parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 18.10.2025
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8
Il Giudice
MA UI UO
Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 34577/2023-RGn. - pubblicata in data 05.09.2023 dal P.IVA_1
Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Gabriella de Palma (C.F. ) in virtù di procura allegata agli C.F._1 atti appellante
E
C.F. , in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Russo (C.F. ), in virtù di procura C.F._2 allegata agli atti appellato
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F. ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._3
appellato
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6 appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di spiegava CP_3 Controparte_4 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229004287537000 dell'importo di euro 67.463,06, notificata in data 15.03.2022, relativamente alle sole cartelle esattoriali nn. 07120170017774959, 07120170029973024, 07120170039237137,
07120170053097672, 07120170079504622 e n. 07120180012259436, emesse a suo carico per violazioni del Codice della strada. In particolare, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra menzionate e la conseguente prescrizione dei crediti azionati ex art. 28 L. 689/1981.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 23182/2022, si costituiva l' , Controparte_7 la quale, ritenendo l'intimazione di pagamento un atto non autonomamente impugnabile e, qualificando la domanda spiegata dal contribuente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., eccepiva la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché il difetto di competenza del
Giudice di pace in favore del Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione. Nel merito, deduceva la ritualità della notificazione delle cartelle esattoriali opposte.
Si costituiva il solo , mentre il il e la Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3
sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_6
Con sentenza n. 34577/2023- R.G.n. 23182/2022 pubblicata in data 05.09.2023, il Giudice di Pace di ualificava l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, ritenendo non provata la rituale notifica CP_3 delle cartelle esattoriali in ragione dell'omesso deposito della lettera di raccomandata con avviso a/r, accoglieva la domanda del contribuente, dichiarando la non debenza delle somme indicate nelle cartelle esattoriali opposte e la prescrizione delle pretese creditorie azionate a mezzo dell'intimazione di pagamento 07120229004287537000, privando quest'ultima degli effetti giuridici che le sono propri. Condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquidava in euro 825,00, di cui euro 125,00 per spese, oltre r.f., I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
L , nell'appellare la predetta sentenza, eccepiva che la motivazione Parte_1 era carente e contraddittoria ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; reiterava nuovamente le difese del primo grado, in particolare eccepiva il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo l'intimazione di pagamento dotata di autonoma impugnabilità. Insisteva poi sulla ritualità del processo notificatorio delle cartelle esattoriali impugnate, argomentando che, essendo stata la notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del portiere dello stabile ove il contribuente abitava, non era necessario l'inoltro di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, bensì era sufficiente la spedizione di una raccomandata cd. “semplice”. Su tali premesse,
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deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice a quo della documentazione depositata in primo grado, con conseguente erronea declaratoria di prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di primo grado;
in subordine, di rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare inefficace l'intimazione relativamente alle sole cartelle esattoriali impugnate, confermandone la validità nella restante parte. Il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva il il quale aderiva alle ragioni di parte appellante e contestava di Controparte_1 avere, inoltre, già depositato in primo grado il verbale di accertamento n.619048/S/15 elevato in data
04.05.2015 relativo alla cartella esattoriale n. 071/2017/007504622/000. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva. Pertanto, chiedeva di accogliere il gravame e di riformare la sentenza appellata, accertando, in via subordinata, la totale estraneità dello stesso dalla procedura di contestazione, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, il il quale aderiva alle ragioni di parte appellante, ritenendo Controparte_3 ritualmente notificate le cartelle esattoriali impugnate ed erroneamente dichiarata l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni spiegate. Pertanto, chiedeva di accogliere il gravame e di riformare la sentenza appellata, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
, la ed il , sebbene ritualmente citati, Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 non si costituivano nel presente grado di giudizio e rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 15/10/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , della e del Controparte_4 Controparte_6
che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_5
3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado per difetto di interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento n.
07120229004287537000. Va rilevato, difatti, che l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi successivi alla formazione del titolo.
La Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo 46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione
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forzata). Questa equiparazione è fondamentale perché l'avviso di mora è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 546 del 1992. Questo significa che non si tratta di un "atto atipico" per il quale il contribuente avrebbe solo la facoltà di impugnare se lo ritiene opportuno. Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo (Cass. Sez trib
6436/2025).
Ne discende, pertanto, l'erroneità della qualificazione giuridica dell'atto impugnato, come pure l'infondatezza dell'equiparazione del medesimo all'estratto di ruolo, tesi avallata nel corso del giudizio dallo stesso agente per la riscossione.
3.Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito sia dal che dal Controparte_1 CP_3 in ragione della loro estraneità al procedimento amministrativo di notifica delle cartelle
[...] esattoriali in parola, si osserva che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, che all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cass n. 15900, 26.6.2017).
Il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Alla luce delle anzidette considerazioni deve riconoscersi anche la legittimazione passiva degli enti impositori citati in giudizio.
4. Ancora, è altresì infondato il motivo di gravame a mezzo del quale l' Controparte_7
ha dedotto il difetto della motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza
[...] impugnata. Preliminarmente, l'art. 118 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile dispone che “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati”. Sul punto, quanto all'omessa o apparente motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha
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chiarito che tale vizio ricorre allorquando il Giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati senza procedere ad una disamina approfondita degli stessi, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo circa l'esattezza giuridica e la logicità del suo ragionamento (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 – Cass. 23.03.2017 n. 7402 – Cass.
Ord. 07.04.2017 n. 9105). La motivazione è altresì omessa nel momento in cui alla premessa del petitum risultante dallo svolgimento del processo fa seguito l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (SS.UU. Cass. Civ. sent. n. 8053/2014; cfr. Cass. Civ. sent. n. 20112/2009).
Ebbene, il Giudice di Pace di nel qualificare la domanda spiegata in primo grado ai sensi CP_3 dell'art. 615 c.p.c., seppure in termini sintetici, ha dato conto delle ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione. Secondo il Giudice di primo grado, l'irritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'assenza di validi atti interruttivi hanno causato l'estinzione delle pretese creditorie azionate in ragione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione di durata quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
5. Venendo alla delibazione dei motivi di appello, l' ha dedotto di Controparte_7 avere regolarmente notificato le cartelle esattoriali impugnate, con conseguente omessa maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
Ai fini del computo dello stesso, è il caso di ribadire che le pretese creditorie si riferiscono tutte a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 per violazione al Codice della Strada comminate tra il 2012 ed il 2015, per le quali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n.
689/1981, e che le relative cartelle di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. Già in primo grado l ha dato prova di avere regolarmente notificato nelle mani del portiere dello CP_8 stabile ove risultava residente il contribuente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'intimazione di pagamento opposta, nonché le cartelle esattoriali sottese ad essa e la successiva intimazione di pagamento n.
07120189037317468000, depositando in giudizio, per ciascun atto impositivo, la cartolina di notifica, il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite e l'avviso di avvenuta notifica.
La notifica risulta, dunque, eseguita per il tramite del messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 D.P.R. 602/1973).
La Suprema Corte, sul punto, con ordinanza n. 2377/2022, ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso
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che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Lo stesso principio è stato ribadito più recentemente in Cass. 33239/24 in cui si legge “È pur vero che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass.,
Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio”.
È pacifico, dunque, che in ipotesi siffatta sia richiesta la prova dell'invio di una raccomandata semplice e non di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Ebbene, l'agente della riscossione, per ciascuna delle cartelle esattoriali impugnate e per l'intimazione di pagamento n. 07120189037317468000 ha eseguito correttamente tutti gli adempimenti richiesti ex lege, dandone prova in giudizio.
Quanto all'estinzione delle pretese per maturata prescrizione, non si ritiene di condividere la statuizione del giudice di prime cure. A tal proposito, giova ribadire che l'opposizione aveva ad oggetto solo alcune delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento e precisamente:
1) la cartella esattoriale n. 07120170053097672000, elevata nel 2013 e notificata il 07.09.2017;
2) la cartella esattoriale n. 07120170079504622000, elevata nel 2015 e notificata il 27.01.2018;
3) la cartella esattoriale n. 07120180012259436000, elevata nel 2013 e notificata il 21.04.2018.
4) la cartella esattoriale n. 07120170017774959000 elevata nel 2013 e notificata il 24.05.2017;
5) la cartella esattoriale n. 07120170029973024000 elevata nel 2012 e notificata il 09.06.2017;
6) la cartella esattoriale n. 07120170039237137000 elevata nel 2012 e notificata il 17.07.2017.
Ciò posto, per quel che concerne le cartelle esattoriali sub. 1), 2) e 3), il termine quinquennale di prescrizione non risultava ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 07120229004287537000, avvenuta il 15.03.2022. Per quel che concerne le cartelle esattoriali sub 4), 5) e 6), il relativo termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189037317468000, avvenuta il 13.10.2018.
Pertanto, il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981 non risulta maturato, per alcuna delle pretese creditorie azionate attraverso le singole cartelle esattoriali opposte, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
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6. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico esclusivamente di Controparte_4 in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate, per il primo grado di giudizio, in euro
457,00 per compensi (di cui euro 118,00 fase studio, euro 126,00 fase introduttiva, euro 213,00 fase decisionale), nonché, per il presente grado di giudizio, in euro 852,00 (di cui euro 213,00 fase studio, euro 213,00 fase introduttiva, euro 426,00 fase decisionale) in favore dell'appellante.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, senza considerare la fase istruttoria e ridotti al minimo sia in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno compensate le spese del presente giudizio con gli enti impositori, dovendosi tener conto, in primo luogo, della contumacia del e della . A ciò si aggiunge che Controparte_5 CP_6 il ha effettuato una mera difesa di stile, riportandosi solo alle difese dell' Controparte_3 [...]
, mentre il ha prodotto solo in appello, quindi Controparte_7 Controparte_1 tardivamente, la documentazione relativa all'attività di sua competenza, pertanto non utilizzabile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , della e del Controparte_4 Controparte_6 [...]
; CP_5
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado e dichiara dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 07120229004287537000 relativamente alle cartelle esattoriali nn. 07120170017774959,
07120170029973024, 07120170039237137, 07120170053097672, 07120170079504622 e n.
07120180012259436, come in parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_4 Controparte_7 delle spese processuali, liquidate per il primo grado in complessivi euro 457,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro
100,5 per esborsi, nonché euro 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
d) compensa tra le altre parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 18.10.2025
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Il Giudice
MA UI UO
Firma digitale