Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 130 del 2025, proposto da
- Millek s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, il Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, la Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza presso il MIC, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Barletta-Andria-Trani-Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
- PR ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali prot. n. 88 del 2025, comunicato alla ricorrente in data 27 febbraio 2025;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026, il Consigliere avv. DE AP;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna all'esame di questo Tribunale amministrativo la questione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Impianto Bruno" della potenza di 42,7 MW e relative opere di connessione, che la società ricorrente Millek S.r.l. intenderebbe realizzare in agro dei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ).
1.1. In fatto, emerge quanto segue:
- la ricorrente, in data 21 dicembre 2020, ha presentato al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, per il progetto che prevede la realizzazione di n. 7 aerogeneratori (ciascuno dei quali con rotore di diametro pari a 155 metri e altezza al mozzo di 122,5 metri) di potenza unitaria pari a 6,1 MW, per una potenza complessiva di 42,7 MW e relative opere di connessione;
- all'esito dell'iter procedimentale, con deliberazione del 16 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c -bis , della L. 400/1988, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto, componendo il contrasto emerso tra il MASE (favorevole) e il Ministero della cultura (contrario);
- tale deliberazione è stata impugnata dalla Millek s.r.l. dinanzi a questo Tribunale amministrativo con ricorso portante il numero di registro generale n. 134 del 2024, poi definito nel senso del rigetto
con sentenza n. 560 del 2024;
- avverso tale pronuncia è stato proposto appello portante il n.r.g. 9733 del 2024;
- nelle more della decisione dell'appello, è sopravvenuto il decreto MASE n. 88/2025, impugnato con il presente ricorso, col quale si è concluso negativamente il procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) relativo al progetto stesso.
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del decreto MASE qui avversato, per i medesimi vizi già sollevati con riguardo alla presupposta deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024, nonché per la violazione, in via autonoma, dell'art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1, 3, 10 -bis e 14 -ter della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e del regolamento UE 2022/2577.
2. Le Amministrazioni statali intimate, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, nelle more della pubblicazione della sentenza di appello, la trattazione del ricorso è stata differita al 25 febbraio 2026.
4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 i procuratori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Occorre premettere che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10365 del 29 dicembre 2025, ha accolto l'appello, annullando, in riforma della sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 560 del 2024, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto.
5.1.1. Orbene, la caducata deliberazione del Consiglio dei ministri costituisce l'atto presupposto su cui si fonda il decreto n. 88/2025 del MASE impugnato col presente ricorso. Infatti, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il MASE ha concluso negativamente il procedimento per il rilascio del PUA fondandosi essenzialmente sulla valutazione di impatto ambientale negativa espressa dalla ripetuta deliberazione del 16 gennaio 2024. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152 del 2006, il provvedimento di VIA costituisce presupposto necessario per il rilascio del provvedimento unico ambientale di cui all'art. 27 del medesimo decreto.
Il venir meno della valutazione di impatto ambientale negativa per effetto dell'annullamento disposto dal Giudice d’appello ha dunque privato di fondamento giuridico il decreto MASE n. 88/2025 qui in contestazione. Invero, in presenza di provvedimenti amministrativi procedimentalmente connessi, ove il provvedimento consequenziale presupponga la legittimità di quello antecedente, l'annullamento del provvedimento presupposto determina la caducazione di quello consequenziale (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1446 del 2021).
5.2. Nondimeno, come precisato dal Consiglio di Stato nella richiamata decisione n. 10365/2025, "in sede di riesercizio del potere, l'amministrazione rimane libera di compiere tutte le valutazioni previste dalla legge, in senso favorevole o contrario alle ragioni dell'istante, soffermandosi sui profili già evidenziati e operando una più approfondita valutazione comparativa delle posizioni e degli interessi rappresentati dalle differenti amministrazioni".
Ragioni di simmetria logica e giuridica inducono quindi il Collegio a precisare che la caducazione del decreto MASE n. 88/2025 qui avversato non preclude all'amministrazione di riesaminare la domanda della società ricorrente, una volta che il Consiglio dei Ministri avrà provveduto alla riedizione del potere in conformità ai criteri delineati in sede di appello.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del decreto impugnato, con salvezza di nuova effusione provvedimentale da parte del Ministero intimato.
7. La particolarità delle questioni decise, nonché la circostanza che il presente giudizio è stato definito sulla base di un sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE AP | AN TO |
IL SEGRETARIO