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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note cartolari depositate in data 4 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 gennaio 2023 deduceva di aver costituito una società di Parte_1
fatto con di lui ex moglie, facente solo formalmente capo alla ditta individuale Controparte_1 intestata a quest'ultima e denominata “Prima Casa” avente sede in Ivrea, Via Guarnotta n. 47, svolgendo in via esclusiva le seguenti attività “procurava i clienti e quindi i mandati, procedeva alle visite presso le varie unità immobiliari, organizzava la pubblicità (on line e su pubblicazioni specializzate), faceva le trattative, redigeva i preliminari di vendita, finalizzava le vendite anche nella fase della stipulazione.” mentre la controparte si occupava dell'attività amministrativa e contabile, concorrendo in misura egualitaria ai ricavi dell'impresa che confluivano sul conto corrente n.
001783624130, oggetto di movimentazione esclusiva da parte della con impiego Controparte_1 delle somme per i fabbisogni famigliari fino all'anno 2016 in cui al coppia coniugale entrava in crisi con successiva iscrizione a ruolo di una procedura di separazione (R.G. 10/2017 del Tribunale di Ivrea)
pagina 1 di 9 conclusasi con la separazione dei coniugi (sentenza emessa il 21.12.2021). Nell'anno 2016 veniva fatturato un unico affare attinente ad una tenuta vinicola posta nella Regione Toscana, denominata tenuta ”, con diritto ad una provvigione pari ad €.246.215,00 fatturata dall'impresa “Prima Parte_2
Casa” ovvero rilevava che in alternativa si era configurata un'impresa famigliare gestita dal solo attore in cui collaborava la controparte con il suo apporto lavorativo. In subordine rilevava che, anche ove non si fosse configurata una società di fatto, egli aveva maturato un diritto di provvigione per l'attività svolta a favore dell'impresa individuale per un corrispettivo pari ad €.329.506,91. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'esistenza della società di fatto, con cessazione dall'estate 2015 e scioglimento al 31.12.2016; accertare e dichiarare che gli utili attinenti all'anno 2016 non erano stati ripartiti a suo favore;
accertare e dichiarare che i costi inerenti all'esercizio sociale dell'anno 2016 erano stati sostenuti interamente dall'attore; accertare e dichiarare la maturazione di un diritto di credito nei confronti della convenuta per il 50% degli utili derivanti dalla società nell'anno 2016 con condanna della controparte al pagamento della somma di €.123.179,29. In via subordinata, domandava la condanna alla corresponsione di un equo compenso per l'attività svolta.
In secondo luogo deduceva che in data antecedente al matrimonio, le parti avevano Parte_1 acquistato in regime di comunione ordinaria l'immobile, poi, adibito a casa coniugale, sito in Ivrea, Via
San Nazario n. 22, identificato al Foglio 22 mappale 3363 sub. 13, nonché il relativo garage identificato al Foglio 22 mappale 363 sub. 28, con il pagamento del prezzo in egual misura dalle parti ma con differente intestazione (10% in capo all'attore e 90% in capo alla convenuta) a fronte delle preoccupazioni che riguardavano un'indagine penale a cui era sottoposto , previa Parte_1
stipulazione di un patto fiduciario volto alla restituzione della quota immobiliare dei 4/9 a sua semplice richiesta. Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esistenza del patto fiduciario in forza del quale aveva diritto di essere riconosciuto proprietario al 50% dell'immobile; accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta a tale patto fiduciario e pronunciare sentenza di trasferimento della quota ex art. 2932
c.c.. In via subordinata, domandava la condanna della convenuta al rimborso di quanto esborsato per il pagamento della quota di immobile intestata alla controparte.
Con comparsa del 4 aprile 2023 si costituiva in giudizio rilevando di essersi occupata Controparte_1 dell'attività di vendita di immobili in Firenze in data antecedente al 1995/1996 e successivamente di aver svolto attività amministrativa e contabile nell'ambito degli incarichi di amministratore di condominio che venivano affidati al Geom. in via esclusiva, oltre alla tenuta della Parte_1 contabilità per la professione di Geometra svolta dalla controparte mentre in ordine all'attività di pagina 2 di 9 “Prima Casa” essa si occupava di “effettuare la registrazione di contratti di locazione, di predisporre preliminari di vendita, partecipava ad appuntamenti per incarichi di vendita ecc.” e le spese erano decise in via esclusiva da parte della controparte. Rilevava che l'immobile oggetto di abitazione e l'immobile ove avevano sede le rispettive attività venivano acquistati mediante i proventi delle attività di entrambe le parti ovvero con l'apporto della di lei madre di alcune somme per la casa di abitazione, e rilevava che l'attività di impresa era stata proseguita anche dopo la separazione personale dei coniugi come “Prima Casa” trasferendo la sede legale e trasformando l'attività in amministratore di condominio. In ordine all'operazione oggetto di domanda attorea rilevava che controparte aveva già ricevuto autonomo corrispettivo per €.102.952,39 mentre ella avrebbe mantenuto il corrispettivo della mediazione per accordo tra le parti avvenuto nell'anno 2016. In ordine al patto fiduciario rilevava che esso era intercorso tra le parti ma con impegno della controparte a rilasciare la sua quota di proprietà ovvero con accordo che sarebbe stata rilasciata ai figli, chiedeva, quindi, in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi l'esistenza di tale patto fiduciario;
accertare e dichiarare che essa aveva svolto attività lavorativa a favore di controparte dal 1992 al 2016 con conseguente condanna della controparte a titolo di indebito arricchimento. In ordine al credito professionale della controparte rilevava che esso era prescritto ex art. 1956 c.c. e prescritti erano anche i diritti derivanti dai rapporti sociali ex art. 2949
c.c. ovvero ex art. 2950 c.c. trattandosi di attività svolta dal mediatore.
***
Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo parte attrice domanda l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto con la controparte volta all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare facente capo all'impresa individuale “Prima Casa” di Tale domanda è priva di precisa allegazione dei fatti Controparte_1 costitutivi prima ancora che di prova. In particolare, l'art. 2247 c.c. individua tre elementi costitutivi del rapporto societario (oltre alla pluralità di parti) ovvero il conferimento iniziale che i soci effettuano per dar vita alla società, l'esercizio comune dell'attività economica e la divisione degli utili. Tali requisiti sono stati puntualmente ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha rilevato come per aversi società di fatto, devono essere provati i seguenti elementi: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 24197 del 02/11/2020). Nel caso di specie nulla ha allegato sul proprio conferimento sociale iniziale, di talchè egli non è Parte_1
socio per non essere mai entrato in società conferendo alcunchè al patrimonio sociale utile allo pagina 3 di 9 svolgimento dell'attività. Egli stesso, poi, rileva di non aver mai partecipato agli utili sociali, i quali versati su apposito conto intestato alla sola convenuta e su cui egli aveva mera delega ad operare, e che erano, per espressa tesi attorea, da costei gestiti nell'interesse famigliare con disinteresse dell'altro coniuge che non badava alle movimentazioni (pag. 5 atto di citazione). Ne consegue che giammai tra i coniugi vi è stata alcuna ripartizione degli utili ma un loro esclusivo collocamento nella titolarità della sola parte convenuta con gestione esclusiva di costei. Da ultimo parte attrice non risulta essersi mai vincolato in alcun modo a farsi carico del rischio di impresa, assumendo i rischi e la copertura delle possibili perdite, a contrario egli anche quale coniuge aveva concordato la separazione dei beni, di talchè giammai i creditori della ditta individuale potevano aggredire il di lui patrimonio in caso di esito infausto del programma commerciale sotteso all'asserita società di fatto. Infine, parte attrice non ha provveduto ad una puntuale descrizione dei singoli affari sociali che siano stati svolti, che andavano uno ad uno indicati nel loro compimento con suddivisione delle attività sociali compiute da ciascun socio-coniuge. Se ne deve concludere che tutti gli elementi fattuali, per come allegati (rectius carenti di allegazione) da parte dell'attore, prima ancora che sprovvisti di prova, importano che non sussistano gli elementi di alcuna società di fatto che sia mai esistita tra le parti in causa.
Parte attrice domanda, poi, accertarsi e dichiararsi che egli ha sostenuto i costi dell'attività di impresa inerenti l'esercizio 2016. Tale domanda è rimasta sprovvista di alcuna precisa allegazione della parte prima ancora che di prova. I costi dell'attività di impresa sono rimasti del tutto indeterminati nell'atto di citazione che contiene la sola indicazione di spese di viaggio e di trasferta sostenute per l'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare non meglio determinati nel loro ammontare e nemmeno determinabili stante la genericità degli elementi in cui si siano concretizzati come attività materiale.
Certo è che tale attività, quella di mediatore immobiliare, non poteva essere svolta da , Parte_1 per assoluta carenza del requisito di iscrizione all'albo, oltrechè per incompatibilità dell'attività svolta rispetto alla concomitante attività professionale di Geometra.
Passando, in particolare, alla successiva domanda di accertamento della debenza della somma di
€.123.179,29, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, quale reddito proquota ovvero quale remunerazione dell'attività di intermediazione immobiliare ovvero ex art. 2041 c.c. per la fruizione della medesima attività professionale resa, risulta dirimente la totale nullità dell'attività compiuta dal Geom. con conseguente perdita del diritto a qualsiasi retribuzione per l'attività Pt_1
illecita compiuta. Va analizzata la normativa di riferimento contenuta nella L. 3 febbraio 1989, n. 39 che sottoponeva all'epoca (2016) l'attività di mediatore immobiliare ad apposita iscrizione negli albi pagina 4 di 9 tenuti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, con diritto alla provvigione per l'opera espletata solo a favore di tali soggetti (art. 6) e divieto di delega ad altro soggetto che non ricopra la medesima qualifica, ex art. 3 comma 2, nonché con l'incompatibilità tra tale attività di mediazione e quella di qualsiasi altra attività professionale, tra cui quella di Geometra che compieva l'attore, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. b (protempore vigente nell'anno 2016). Ne consegue che quanto compiuto dall'attore e allegato in fatto come “[…] procurava i clienti e quindi i mandati, procedeva alle visite presso le varie unità immobiliari, organizzava la pubblicità (on line e su pubblicazioni specializzate), faceva le trattative, redigeva i preliminari di vendita, finalizzava le vendite anche nella fase della stipulazione.” (pag. 5 dell'atto di citazione) e correttamente da lui ricollegato e definito a pagina 7 dell'atto di citazione come “intermediazione immobiliare” non dà luogo ad alcun corrispettivo, neanche se svolto su delega, in quanto tale attività non era delegabile, nemmeno in ipotesi di società occulta
(pure inesistente per quanto sopra affermato), né in ipotesi di altro contratto di collaborazione tra le parti.
Parte attrice domanda, poi, l'accertamento di un patto fiduciario intercorso con la convenuta in forza del quale i 4/9 dell'immobile sito in Ivrea, Via San Nazario n. 22 devono essere a ceduti. In particolare, egli deduce che i due acquirenti, versando in parti eguali il prezzo, decisero di intestare all'odierno attore la sola quota di 1/9 dell'immobile a fronte di un'indagine penale che su di egli gravava ma con patto di restituzione a semplice richiesta della quota dei 4/9. Tale deduzione fattuale è stata specificatamente contestata dalla parte convenuta che a pagina 11 della comparsa di costituzione ha dedotto altro e differente patto intervenuto sul punto. Orbene, la stessa allegazione dei fatti effettuata da parte attrice contrasta con l'inquadramento giuridico della vicenda che è da ricondursi semmai nell'alveo della simulazione contrattuale. Infatti, va in diritto affermato come “Nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri;
collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura
pagina 5 di 9 gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione.” (Cassazione civile, sez. I, 08/05/2009, n. 10590); a contrario il patto simulato intende creare solo una parvenza ai terzi degli effetti contrattuale che le parti tra loro non vogliono o vogliono differentemente (simulazione relativa). Nel caso di specie, parte attrice ha rappresentato che l'intestazione difforme delle quote di proprietà rispetto al pagamento in denaro era da imputarsi alla volontà di sottrarre proquota l'immobile dall'aggressione dei creditori che potevano sorgere per effetto dell'indagine penale che pendeva in capo a , tanto che, nessun Parte_1 elemento in ordine al differente godimento dell'immobile in comproprietà è allegato dall'attore, nemmeno dopo il matrimonio, così come manca qualsiasi elemento che sia volto a comprovare alcun tipo di indicazione gestoria della quota di immobile concessa “in fiducia” alla controparte. Nemmeno le prove orali sono risultate utili a supportare la tesi attorea in quanto nessuno dei testi escussi ha ricordato l'esistenza di alcun patto fiduciario attinente ad una quota di proprietà di che Parte_1
sia stata intestata per una gestione fiduciaria a essendo semmai comprovato il Controparte_1
contrario, ovvero che entrambi i coniugi hanno sempre egualmente goduto della casa famigliare senza che alcuna quota fosse gestita da un coniuge nell'interesse dell'altro e che, a contrario, l'intestazione dell'immobile secondo le quote formali era così avvenuta in quanto all'epoca aveva Parte_1 interesse a sottrarsi dall'intestazione formale di beni immobili, temendo la sopravvenienza di debiti nel proprio patrimonio, a cui voleva sottrarsi evitando l'intestazione di immobili per quote rilevanti che potessero essere oggetto di futura “aggressione” da parte dei creditori. Certo è che nessuno dei testi è stato in grado di supportare la tesi che tale intestazione delle quote immobiliari fosse fittizia e d'altro canto ove il contratto fosse stato simulato l'unica prova attinente ad una simulazione contrattuale poteva e doveva essere fornita per iscritto mediante produzione in giudizio del contratto dissimulato intercorso tra le parti, di talchè la domanda va reietta per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del pactum fiduciae.
In stretta connessione a quanto sopra è la domanda subordinata avanzata da parte attrice ed attinente al rimborso delle somme esborsate per l'acquisto dell'immobile a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; la domanda è infondata e non merita alcun accoglimento. Infatti, essa è erronea in diritto ed in fatto. In primo luogo l'azione è stata avanzata in violazione dell'art. 2042 c.c. che prevede tale azione come residuale, ovvero come esperibile solo laddove il soggetto che ha subito il depauperamento patrimoniale non abbia altra azione tipica. In diritto deve affermarsi il carattere sussidiario dell'azione di che trattasi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018; Cass. Sez. U,
pagina 6 di 9 Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 03/10/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5072 del 05/04/2001) con la condivisione del seguente principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 25461 del 16/12/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11067 del 15/07/2003). Ne consegue che ove la parte stipuli un contratto fittizio di compravendita con simulazione relativa, volto a frodare i propri creditori, creando la parvenza della titolarità del diritto reale in capo ad un soggetto diverso rispetto a quello titolare del diritto reale non potrà che esperire l'azione di simulazione di cui agli artt. 1414 c.c. con relativo assolvimento dell'onere probatorio a mezzo di produzione in giudizio del contratto scritto dissimulato, senza che tale limite possa essere aggirato dall'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie fattuale nell'alveo dell'arricchimento senza causa. Ne consegue che in carenza della prova in ordine all'esistenza di alcun pactum fiduciae, così come in carenza di alcuna prova del contratto dissimulato, quanto versato da un coniuge (anche prima del matrimonio ed in vista dello stesso) per l'acquisto della casa coniugale per la quota di proprietà, poi intestata all'altro consorte, altro non integra che una donazione indiretta, come tale non sottoposta ai requisiti di forma di previsti per il contratto di donazione tipico, in vista delle nozze e della destinazione della res ad abitazione famigliare. Ne consegue che la domanda attorea va sul punto reietta.
***
Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate da deve rilevarsi che la Controparte_1
prima domanda volta ad accertare e dichiarare che tra i coniugi era stato stipulato un pactum fiduciae che prevedeva il godimento temporaneo dell'immobile adibito a casa famigliare da parte di
[...]
, per la quota a lui intestata di 1/9 e il successivo trasferimento di essa in capo ai figli non Parte_1
risulta comprovata da alcun documento in atti, né tanto meno i testi sono stati in grado di relazionare in ordine all'esistenza di una tale pattuizione contrattuale, dovendosi ulteriormente evidenziare che tale domanda riconvenzionale è stata financo mal allegata dalla parte che non ha provveduto né a circostanziare (tempo-luogo) l'assunto vincolo pattizio insorto tra le parti, né a descriverne pagina 7 di 9 compiutamente i contenuti in ordine ai tempi di godimento e trasferimento della quota, risultando finanche dubitativa l'assunta obbligazione di trasferimento avverso la stessa parte convenuta ovvero i di lei figli, a comprova che la stessa paciscente che agisce non sarebbe in grado di definire compiutamente i tratti dell'assunto contratto che vuole accertato in questa sede. Ne consegue che la domanda va integralmente respinta.
In secondo luogo parte convenuta domanda accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa in favore di
, nel periodo tra il 1992 e il 2006, e condannarsi lo stesso a titolo di arricchimento Parte_1 indebito ex art. 2041 c.c.. La domanda è infondata in fatto ed in diritto. Partendo dall'inquadramento giuridico, va richiamato quanto già sopra affermato in ordine al carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., di talchè tale azione non risulta mai esperibile nell'alveo delle prestazioni lavorative in quanto o ella ha svolto attività di lavoro subordinato con apposita azione per il versamento delle retribuzioni spettanti o ella ha svolto la propria opera nell'alveo di un rapporto commerciale con la controparte che può configurarsi come un rapporto societario di fatto ovvero come contratto di carattere commerciale in essere tra due imprenditori, ognuno titolare di una propria attività imprenditoriale autonoma. Nel caso di specie, la parte convenuta ha da un lato effettuato una commistione fattuale tra i proventi derivanti dallo svolgimento di attività professionale e i doveri di cui all'art. 143 c.c.. La contribuzione a lavori domestici nell'interesse della famiglia ovvero l'assolvimento dei propri doveri genitoriali avverso la prole non determina alcun arricchimento indebito, di talchè lo svolgimento delle mansioni volte alle gestione della casa famigliare e all'accudimento dei figli della coppia non integrano alcuna prestazione professionale o lavorativa che possa chiederle essere retribuita da Controparte_1
parte di , soggetto che, su tali prestazioni, non ricopre né la qualità di datore di lavoro, Parte_1
né quella di paciscente per un accordo di carattere di carattere commerciale tra imprenditori ma, piuttosto, la qualità di coniuge e genitore, il cui inadempimento ai correlativi obblighi con maggior aggravio delle incombenze di gestione casalinga ovvero di cura parentale non determina a favore del coniuge/genitore che le svolge alcun diritto retributivo, né alcun arricchimento ex art. 2041 c.c..
Affermata, quindi, l'infondatezza delle doglianze mosse da con riguardo alla propria Controparte_1 contribuzione nel ménage famigliare e nell'accudimento della prole, residua l'apporto che essa assume di aver fornito nell'altrui attività imprenditoriale, descritto del tutto genericamente sia con riguardo alla gestione dei condomini nell'attività di amministrazione degli stessi, sia con riguardo all'attività di gestione della parte contabile e fiscale dell'attività di Geometra, mancando qualsiasi minima descrizione delle attività compiute prima ancora che la loro puntuale collocazione spazio-temporale,
pagina 8 di 9 dovendo la parte dar conto in modo preciso di ogni singola attività svolta e della loro durata giornaliera e oraria. Ne consegue che risulta carente tanto l'allegazione di alcun vincolo di subordinazione al potere direttivo del datore di lavoro, quanto la prova della sussistenza di una società di fatto, così come l'esistenza di un contratto tra imprenditori, avendo la parte proceduto ad avanzare una domanda di
“indennizzo” che altro non integra se non un tentativo di invocare i poteri equitativi del Giudice per sopperire alle proprie carenze allegatorie e probatorie che richiedevano una puntuale ricostruzione di tutti i rapporti tra le parti, sia come puntuale attività giornaliera svolta, sia come indagine dei rapporti instaurati con i terzi, nonché come analisi della destinazione dei proventi ingenerati dalla propria prestazione lavorativa. Ne consegue che la domanda così posta dalla convenuta va integralmente respinta.
Sussiste reciproca soccombenza tra le parti in conseguenza della reiezione di tutte le domande attoree così come di tutte le domande riconvenzionali esperite da parte convenuta, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3438 del 22/02/2016; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note cartolari depositate in data 4 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 gennaio 2023 deduceva di aver costituito una società di Parte_1
fatto con di lui ex moglie, facente solo formalmente capo alla ditta individuale Controparte_1 intestata a quest'ultima e denominata “Prima Casa” avente sede in Ivrea, Via Guarnotta n. 47, svolgendo in via esclusiva le seguenti attività “procurava i clienti e quindi i mandati, procedeva alle visite presso le varie unità immobiliari, organizzava la pubblicità (on line e su pubblicazioni specializzate), faceva le trattative, redigeva i preliminari di vendita, finalizzava le vendite anche nella fase della stipulazione.” mentre la controparte si occupava dell'attività amministrativa e contabile, concorrendo in misura egualitaria ai ricavi dell'impresa che confluivano sul conto corrente n.
001783624130, oggetto di movimentazione esclusiva da parte della con impiego Controparte_1 delle somme per i fabbisogni famigliari fino all'anno 2016 in cui al coppia coniugale entrava in crisi con successiva iscrizione a ruolo di una procedura di separazione (R.G. 10/2017 del Tribunale di Ivrea)
pagina 1 di 9 conclusasi con la separazione dei coniugi (sentenza emessa il 21.12.2021). Nell'anno 2016 veniva fatturato un unico affare attinente ad una tenuta vinicola posta nella Regione Toscana, denominata tenuta ”, con diritto ad una provvigione pari ad €.246.215,00 fatturata dall'impresa “Prima Parte_2
Casa” ovvero rilevava che in alternativa si era configurata un'impresa famigliare gestita dal solo attore in cui collaborava la controparte con il suo apporto lavorativo. In subordine rilevava che, anche ove non si fosse configurata una società di fatto, egli aveva maturato un diritto di provvigione per l'attività svolta a favore dell'impresa individuale per un corrispettivo pari ad €.329.506,91. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'esistenza della società di fatto, con cessazione dall'estate 2015 e scioglimento al 31.12.2016; accertare e dichiarare che gli utili attinenti all'anno 2016 non erano stati ripartiti a suo favore;
accertare e dichiarare che i costi inerenti all'esercizio sociale dell'anno 2016 erano stati sostenuti interamente dall'attore; accertare e dichiarare la maturazione di un diritto di credito nei confronti della convenuta per il 50% degli utili derivanti dalla società nell'anno 2016 con condanna della controparte al pagamento della somma di €.123.179,29. In via subordinata, domandava la condanna alla corresponsione di un equo compenso per l'attività svolta.
In secondo luogo deduceva che in data antecedente al matrimonio, le parti avevano Parte_1 acquistato in regime di comunione ordinaria l'immobile, poi, adibito a casa coniugale, sito in Ivrea, Via
San Nazario n. 22, identificato al Foglio 22 mappale 3363 sub. 13, nonché il relativo garage identificato al Foglio 22 mappale 363 sub. 28, con il pagamento del prezzo in egual misura dalle parti ma con differente intestazione (10% in capo all'attore e 90% in capo alla convenuta) a fronte delle preoccupazioni che riguardavano un'indagine penale a cui era sottoposto , previa Parte_1
stipulazione di un patto fiduciario volto alla restituzione della quota immobiliare dei 4/9 a sua semplice richiesta. Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esistenza del patto fiduciario in forza del quale aveva diritto di essere riconosciuto proprietario al 50% dell'immobile; accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta a tale patto fiduciario e pronunciare sentenza di trasferimento della quota ex art. 2932
c.c.. In via subordinata, domandava la condanna della convenuta al rimborso di quanto esborsato per il pagamento della quota di immobile intestata alla controparte.
Con comparsa del 4 aprile 2023 si costituiva in giudizio rilevando di essersi occupata Controparte_1 dell'attività di vendita di immobili in Firenze in data antecedente al 1995/1996 e successivamente di aver svolto attività amministrativa e contabile nell'ambito degli incarichi di amministratore di condominio che venivano affidati al Geom. in via esclusiva, oltre alla tenuta della Parte_1 contabilità per la professione di Geometra svolta dalla controparte mentre in ordine all'attività di pagina 2 di 9 “Prima Casa” essa si occupava di “effettuare la registrazione di contratti di locazione, di predisporre preliminari di vendita, partecipava ad appuntamenti per incarichi di vendita ecc.” e le spese erano decise in via esclusiva da parte della controparte. Rilevava che l'immobile oggetto di abitazione e l'immobile ove avevano sede le rispettive attività venivano acquistati mediante i proventi delle attività di entrambe le parti ovvero con l'apporto della di lei madre di alcune somme per la casa di abitazione, e rilevava che l'attività di impresa era stata proseguita anche dopo la separazione personale dei coniugi come “Prima Casa” trasferendo la sede legale e trasformando l'attività in amministratore di condominio. In ordine all'operazione oggetto di domanda attorea rilevava che controparte aveva già ricevuto autonomo corrispettivo per €.102.952,39 mentre ella avrebbe mantenuto il corrispettivo della mediazione per accordo tra le parti avvenuto nell'anno 2016. In ordine al patto fiduciario rilevava che esso era intercorso tra le parti ma con impegno della controparte a rilasciare la sua quota di proprietà ovvero con accordo che sarebbe stata rilasciata ai figli, chiedeva, quindi, in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi l'esistenza di tale patto fiduciario;
accertare e dichiarare che essa aveva svolto attività lavorativa a favore di controparte dal 1992 al 2016 con conseguente condanna della controparte a titolo di indebito arricchimento. In ordine al credito professionale della controparte rilevava che esso era prescritto ex art. 1956 c.c. e prescritti erano anche i diritti derivanti dai rapporti sociali ex art. 2949
c.c. ovvero ex art. 2950 c.c. trattandosi di attività svolta dal mediatore.
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Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo parte attrice domanda l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto con la controparte volta all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare facente capo all'impresa individuale “Prima Casa” di Tale domanda è priva di precisa allegazione dei fatti Controparte_1 costitutivi prima ancora che di prova. In particolare, l'art. 2247 c.c. individua tre elementi costitutivi del rapporto societario (oltre alla pluralità di parti) ovvero il conferimento iniziale che i soci effettuano per dar vita alla società, l'esercizio comune dell'attività economica e la divisione degli utili. Tali requisiti sono stati puntualmente ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha rilevato come per aversi società di fatto, devono essere provati i seguenti elementi: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 24197 del 02/11/2020). Nel caso di specie nulla ha allegato sul proprio conferimento sociale iniziale, di talchè egli non è Parte_1
socio per non essere mai entrato in società conferendo alcunchè al patrimonio sociale utile allo pagina 3 di 9 svolgimento dell'attività. Egli stesso, poi, rileva di non aver mai partecipato agli utili sociali, i quali versati su apposito conto intestato alla sola convenuta e su cui egli aveva mera delega ad operare, e che erano, per espressa tesi attorea, da costei gestiti nell'interesse famigliare con disinteresse dell'altro coniuge che non badava alle movimentazioni (pag. 5 atto di citazione). Ne consegue che giammai tra i coniugi vi è stata alcuna ripartizione degli utili ma un loro esclusivo collocamento nella titolarità della sola parte convenuta con gestione esclusiva di costei. Da ultimo parte attrice non risulta essersi mai vincolato in alcun modo a farsi carico del rischio di impresa, assumendo i rischi e la copertura delle possibili perdite, a contrario egli anche quale coniuge aveva concordato la separazione dei beni, di talchè giammai i creditori della ditta individuale potevano aggredire il di lui patrimonio in caso di esito infausto del programma commerciale sotteso all'asserita società di fatto. Infine, parte attrice non ha provveduto ad una puntuale descrizione dei singoli affari sociali che siano stati svolti, che andavano uno ad uno indicati nel loro compimento con suddivisione delle attività sociali compiute da ciascun socio-coniuge. Se ne deve concludere che tutti gli elementi fattuali, per come allegati (rectius carenti di allegazione) da parte dell'attore, prima ancora che sprovvisti di prova, importano che non sussistano gli elementi di alcuna società di fatto che sia mai esistita tra le parti in causa.
Parte attrice domanda, poi, accertarsi e dichiararsi che egli ha sostenuto i costi dell'attività di impresa inerenti l'esercizio 2016. Tale domanda è rimasta sprovvista di alcuna precisa allegazione della parte prima ancora che di prova. I costi dell'attività di impresa sono rimasti del tutto indeterminati nell'atto di citazione che contiene la sola indicazione di spese di viaggio e di trasferta sostenute per l'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare non meglio determinati nel loro ammontare e nemmeno determinabili stante la genericità degli elementi in cui si siano concretizzati come attività materiale.
Certo è che tale attività, quella di mediatore immobiliare, non poteva essere svolta da , Parte_1 per assoluta carenza del requisito di iscrizione all'albo, oltrechè per incompatibilità dell'attività svolta rispetto alla concomitante attività professionale di Geometra.
Passando, in particolare, alla successiva domanda di accertamento della debenza della somma di
€.123.179,29, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, quale reddito proquota ovvero quale remunerazione dell'attività di intermediazione immobiliare ovvero ex art. 2041 c.c. per la fruizione della medesima attività professionale resa, risulta dirimente la totale nullità dell'attività compiuta dal Geom. con conseguente perdita del diritto a qualsiasi retribuzione per l'attività Pt_1
illecita compiuta. Va analizzata la normativa di riferimento contenuta nella L. 3 febbraio 1989, n. 39 che sottoponeva all'epoca (2016) l'attività di mediatore immobiliare ad apposita iscrizione negli albi pagina 4 di 9 tenuti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, con diritto alla provvigione per l'opera espletata solo a favore di tali soggetti (art. 6) e divieto di delega ad altro soggetto che non ricopra la medesima qualifica, ex art. 3 comma 2, nonché con l'incompatibilità tra tale attività di mediazione e quella di qualsiasi altra attività professionale, tra cui quella di Geometra che compieva l'attore, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. b (protempore vigente nell'anno 2016). Ne consegue che quanto compiuto dall'attore e allegato in fatto come “[…] procurava i clienti e quindi i mandati, procedeva alle visite presso le varie unità immobiliari, organizzava la pubblicità (on line e su pubblicazioni specializzate), faceva le trattative, redigeva i preliminari di vendita, finalizzava le vendite anche nella fase della stipulazione.” (pag. 5 dell'atto di citazione) e correttamente da lui ricollegato e definito a pagina 7 dell'atto di citazione come “intermediazione immobiliare” non dà luogo ad alcun corrispettivo, neanche se svolto su delega, in quanto tale attività non era delegabile, nemmeno in ipotesi di società occulta
(pure inesistente per quanto sopra affermato), né in ipotesi di altro contratto di collaborazione tra le parti.
Parte attrice domanda, poi, l'accertamento di un patto fiduciario intercorso con la convenuta in forza del quale i 4/9 dell'immobile sito in Ivrea, Via San Nazario n. 22 devono essere a ceduti. In particolare, egli deduce che i due acquirenti, versando in parti eguali il prezzo, decisero di intestare all'odierno attore la sola quota di 1/9 dell'immobile a fronte di un'indagine penale che su di egli gravava ma con patto di restituzione a semplice richiesta della quota dei 4/9. Tale deduzione fattuale è stata specificatamente contestata dalla parte convenuta che a pagina 11 della comparsa di costituzione ha dedotto altro e differente patto intervenuto sul punto. Orbene, la stessa allegazione dei fatti effettuata da parte attrice contrasta con l'inquadramento giuridico della vicenda che è da ricondursi semmai nell'alveo della simulazione contrattuale. Infatti, va in diritto affermato come “Nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri;
collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura
pagina 5 di 9 gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione.” (Cassazione civile, sez. I, 08/05/2009, n. 10590); a contrario il patto simulato intende creare solo una parvenza ai terzi degli effetti contrattuale che le parti tra loro non vogliono o vogliono differentemente (simulazione relativa). Nel caso di specie, parte attrice ha rappresentato che l'intestazione difforme delle quote di proprietà rispetto al pagamento in denaro era da imputarsi alla volontà di sottrarre proquota l'immobile dall'aggressione dei creditori che potevano sorgere per effetto dell'indagine penale che pendeva in capo a , tanto che, nessun Parte_1 elemento in ordine al differente godimento dell'immobile in comproprietà è allegato dall'attore, nemmeno dopo il matrimonio, così come manca qualsiasi elemento che sia volto a comprovare alcun tipo di indicazione gestoria della quota di immobile concessa “in fiducia” alla controparte. Nemmeno le prove orali sono risultate utili a supportare la tesi attorea in quanto nessuno dei testi escussi ha ricordato l'esistenza di alcun patto fiduciario attinente ad una quota di proprietà di che Parte_1
sia stata intestata per una gestione fiduciaria a essendo semmai comprovato il Controparte_1
contrario, ovvero che entrambi i coniugi hanno sempre egualmente goduto della casa famigliare senza che alcuna quota fosse gestita da un coniuge nell'interesse dell'altro e che, a contrario, l'intestazione dell'immobile secondo le quote formali era così avvenuta in quanto all'epoca aveva Parte_1 interesse a sottrarsi dall'intestazione formale di beni immobili, temendo la sopravvenienza di debiti nel proprio patrimonio, a cui voleva sottrarsi evitando l'intestazione di immobili per quote rilevanti che potessero essere oggetto di futura “aggressione” da parte dei creditori. Certo è che nessuno dei testi è stato in grado di supportare la tesi che tale intestazione delle quote immobiliari fosse fittizia e d'altro canto ove il contratto fosse stato simulato l'unica prova attinente ad una simulazione contrattuale poteva e doveva essere fornita per iscritto mediante produzione in giudizio del contratto dissimulato intercorso tra le parti, di talchè la domanda va reietta per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del pactum fiduciae.
In stretta connessione a quanto sopra è la domanda subordinata avanzata da parte attrice ed attinente al rimborso delle somme esborsate per l'acquisto dell'immobile a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; la domanda è infondata e non merita alcun accoglimento. Infatti, essa è erronea in diritto ed in fatto. In primo luogo l'azione è stata avanzata in violazione dell'art. 2042 c.c. che prevede tale azione come residuale, ovvero come esperibile solo laddove il soggetto che ha subito il depauperamento patrimoniale non abbia altra azione tipica. In diritto deve affermarsi il carattere sussidiario dell'azione di che trattasi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018; Cass. Sez. U,
pagina 6 di 9 Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 03/10/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5072 del 05/04/2001) con la condivisione del seguente principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 25461 del 16/12/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11067 del 15/07/2003). Ne consegue che ove la parte stipuli un contratto fittizio di compravendita con simulazione relativa, volto a frodare i propri creditori, creando la parvenza della titolarità del diritto reale in capo ad un soggetto diverso rispetto a quello titolare del diritto reale non potrà che esperire l'azione di simulazione di cui agli artt. 1414 c.c. con relativo assolvimento dell'onere probatorio a mezzo di produzione in giudizio del contratto scritto dissimulato, senza che tale limite possa essere aggirato dall'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie fattuale nell'alveo dell'arricchimento senza causa. Ne consegue che in carenza della prova in ordine all'esistenza di alcun pactum fiduciae, così come in carenza di alcuna prova del contratto dissimulato, quanto versato da un coniuge (anche prima del matrimonio ed in vista dello stesso) per l'acquisto della casa coniugale per la quota di proprietà, poi intestata all'altro consorte, altro non integra che una donazione indiretta, come tale non sottoposta ai requisiti di forma di previsti per il contratto di donazione tipico, in vista delle nozze e della destinazione della res ad abitazione famigliare. Ne consegue che la domanda attorea va sul punto reietta.
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Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate da deve rilevarsi che la Controparte_1
prima domanda volta ad accertare e dichiarare che tra i coniugi era stato stipulato un pactum fiduciae che prevedeva il godimento temporaneo dell'immobile adibito a casa famigliare da parte di
[...]
, per la quota a lui intestata di 1/9 e il successivo trasferimento di essa in capo ai figli non Parte_1
risulta comprovata da alcun documento in atti, né tanto meno i testi sono stati in grado di relazionare in ordine all'esistenza di una tale pattuizione contrattuale, dovendosi ulteriormente evidenziare che tale domanda riconvenzionale è stata financo mal allegata dalla parte che non ha provveduto né a circostanziare (tempo-luogo) l'assunto vincolo pattizio insorto tra le parti, né a descriverne pagina 7 di 9 compiutamente i contenuti in ordine ai tempi di godimento e trasferimento della quota, risultando finanche dubitativa l'assunta obbligazione di trasferimento avverso la stessa parte convenuta ovvero i di lei figli, a comprova che la stessa paciscente che agisce non sarebbe in grado di definire compiutamente i tratti dell'assunto contratto che vuole accertato in questa sede. Ne consegue che la domanda va integralmente respinta.
In secondo luogo parte convenuta domanda accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa in favore di
, nel periodo tra il 1992 e il 2006, e condannarsi lo stesso a titolo di arricchimento Parte_1 indebito ex art. 2041 c.c.. La domanda è infondata in fatto ed in diritto. Partendo dall'inquadramento giuridico, va richiamato quanto già sopra affermato in ordine al carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., di talchè tale azione non risulta mai esperibile nell'alveo delle prestazioni lavorative in quanto o ella ha svolto attività di lavoro subordinato con apposita azione per il versamento delle retribuzioni spettanti o ella ha svolto la propria opera nell'alveo di un rapporto commerciale con la controparte che può configurarsi come un rapporto societario di fatto ovvero come contratto di carattere commerciale in essere tra due imprenditori, ognuno titolare di una propria attività imprenditoriale autonoma. Nel caso di specie, la parte convenuta ha da un lato effettuato una commistione fattuale tra i proventi derivanti dallo svolgimento di attività professionale e i doveri di cui all'art. 143 c.c.. La contribuzione a lavori domestici nell'interesse della famiglia ovvero l'assolvimento dei propri doveri genitoriali avverso la prole non determina alcun arricchimento indebito, di talchè lo svolgimento delle mansioni volte alle gestione della casa famigliare e all'accudimento dei figli della coppia non integrano alcuna prestazione professionale o lavorativa che possa chiederle essere retribuita da Controparte_1
parte di , soggetto che, su tali prestazioni, non ricopre né la qualità di datore di lavoro, Parte_1
né quella di paciscente per un accordo di carattere di carattere commerciale tra imprenditori ma, piuttosto, la qualità di coniuge e genitore, il cui inadempimento ai correlativi obblighi con maggior aggravio delle incombenze di gestione casalinga ovvero di cura parentale non determina a favore del coniuge/genitore che le svolge alcun diritto retributivo, né alcun arricchimento ex art. 2041 c.c..
Affermata, quindi, l'infondatezza delle doglianze mosse da con riguardo alla propria Controparte_1 contribuzione nel ménage famigliare e nell'accudimento della prole, residua l'apporto che essa assume di aver fornito nell'altrui attività imprenditoriale, descritto del tutto genericamente sia con riguardo alla gestione dei condomini nell'attività di amministrazione degli stessi, sia con riguardo all'attività di gestione della parte contabile e fiscale dell'attività di Geometra, mancando qualsiasi minima descrizione delle attività compiute prima ancora che la loro puntuale collocazione spazio-temporale,
pagina 8 di 9 dovendo la parte dar conto in modo preciso di ogni singola attività svolta e della loro durata giornaliera e oraria. Ne consegue che risulta carente tanto l'allegazione di alcun vincolo di subordinazione al potere direttivo del datore di lavoro, quanto la prova della sussistenza di una società di fatto, così come l'esistenza di un contratto tra imprenditori, avendo la parte proceduto ad avanzare una domanda di
“indennizzo” che altro non integra se non un tentativo di invocare i poteri equitativi del Giudice per sopperire alle proprie carenze allegatorie e probatorie che richiedevano una puntuale ricostruzione di tutti i rapporti tra le parti, sia come puntuale attività giornaliera svolta, sia come indagine dei rapporti instaurati con i terzi, nonché come analisi della destinazione dei proventi ingenerati dalla propria prestazione lavorativa. Ne consegue che la domanda così posta dalla convenuta va integralmente respinta.
Sussiste reciproca soccombenza tra le parti in conseguenza della reiezione di tutte le domande attoree così come di tutte le domande riconvenzionali esperite da parte convenuta, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3438 del 22/02/2016; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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