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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 347/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/5/2021 da (cod. fisc. Parte_1
C.F._1 rappresento e difeso dall'avv. Francesca De Michiel del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di ZO di Cadore (BL), via P. F. Calvi n. 3. Parte appellante contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 CP_2
,
[...] rappresento e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata e contro
(cod. fisc. Controparte_3
P.IVA_2 rappresento e difeso dall'avv. Andrea Romano del foro di Milano, domiciliata in (20122) Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, Parte appellata
* oggetto: appello ed appello incidentale di avverso la sentenza n. 06/2021 del Tribunale di CP_4
Belluno, in funzione del Giudice del Lavoro, pubblicata in data 03 febbraio 2021, non notificata. in punto: Altre ipotesi. CONCLUSIONI
1 Conclusioni congiunte delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
*
Motivi della decisione
1. Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza (definitiva) n. 6/2021 pronunciata dal Tribunale di Belluno dando atto atto essergli stato notificato in data 25/10/2018, da intimazione di pagamento n. CP_4
016/2018/90006800/80/000 per somma di poco superiore ad € 36mila relativamente a diverse cartelle di pagamento tra le quali, per quanto qui di interesse, le seguenti di cui parte appellante contesta essere avventa la notificazione:
- cartella n. 01620070000078928000, per € 264,62 [notificata in data 30.01.2007] relativa a contributi IVS per l'anno 2003;
- cartella n. 01620080007417318000 per € 7.388,47 [notificata in data 07.10.2008] relativa a contributi IVS per l'anno 2005/2006/2007;
- cartella n. 01620080010013533000 per € 5.231,01 [notificata in data 07.01.2009] relativa a contributi IVS per l'anno 2005/2006/2007.
In atto di appello afferma l'appellante che in data 17 gennaio 2017 gli CP_4 aveva notificava (altra) intimazione di pagamento - la n. 016/2016/90012999/82/000 - avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento sopra menzionate.
Precisa l'appellante di avere – in data 24/7/2019 – depositato ricorso [che qualifica come opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 e 618 bis. c.p.c.] innanzi al Tribunale di Belluno avverso il citato atto di intimazione di pagamento, ritenendo [nei termini meglio in appresso indicati] prescritto il credito.
2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza non definitiva n. 66/2020 del 4/2/2020 [non oggetto di appello né di appello incidentale] disponeva la chiamata in causa di ed inoltre dichiarava cessata la materia del CP_1 contendere con riferimento alla cartella n. 01620070000078928000 portante la somma di € 264,62.
2 3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Belluno ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Controparte_5
, ciò con riguardo all'ultima partita della cartella n.
[...]
01620080010013533000.
Il Tribunale di Belluno, inoltre, ha rigettato nel resto il ricorso;
con condanna del alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
CP_4
3.1. Il Tribunale di Belluno ha in particolare rilevato – con riferimento alla cartella n. 01620080010013533000 ed alla prima partita di cui alla cartella n. 01620080010013533000 – che <Dai documenti prodotti dalla
[...] risulta, infatti, che, oltre a otto intimazioni (doc.8 ric.), ad un preavviso Controparte_3 di fermo notificato in data 22.12.2007 (doc.9), alla notifica di un pignoramento presso terzi comprensivo di tutte le cartelle impugnate in data 15.8.10, nell'ambito della procedura esecutiva 745/10, l'assegnazione della somma richiesta da AL , è stata CP_6 disposta con ordinanza notificata al debitore in data 9.05.11 ( doc. 11 Ag. Entrate); in data 17.1.17 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento ( doc. 11 Ag. Entrate); in data 19.6.17 è stato notificato al ricorrente l'atto di pignoramento presso terzi ( doc. 15 Ag. Entrate ); ulteriore intimazione di pagamento ( doc. 16 Ag. Entrate) è stata notificata al ricorrente il 5.10.18 ( doc. 17 Ag. Entrate); in data 26.11.18 la stessa parte ricorrente risulta aver proposto domanda di sgravio (doc. 18 Ag. Entrate). Per effetto dei sopra richiamati atti interruttivi, non risulta, pertanto, maturata l'invocata prescrizione quinquennale>>.
3.2. Quanto all'ultima partita della cartella n. 01620080010013533000 – in relazione alla quale è stato affermato il difetto di giurisdizione – il Tribunale di Belluno ha rilevato essere tra le parti <incontestato che la stessa ha ad oggetto la tassa di smaltimento rifiuti>>.
4. Avverso la suddetta sentenza propone appello Parte_1
sulla base di n. 2 motivi di appello.
[...]
4.1. Con il primo motivo di appello [da ritenersi logicamente circoscritto, nonostante il tenore dell'atto di appello, ai crediti portati dalle cartelle n. 01620080010013533000 e n. 01620080010013533000 (posto che in relazione alla somma per € 264,62 portata dalla cartella il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con la sentenza non definitiva che non è stata fatta
3 oggetto di appello] contesta la parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui afferma non essere intervenuta la prescrizione.
Rileva il particolare l'appellante, che argomenta anche in merito alla natura quinquennale della prescrizione (non trovando applicazione l'art. 2946 cc), come atti idonei alla interruzione della prescrizione siano stati notificati in data 14/9/2010 e, successivamente, in data 17/1/2017; tra tali due momenti (il 14/9/2010 ed il 17/1/2017), tra i quali intercorre lasso temporale superiore a cinque anni, non sarebbe stato notificato alcun altro atto interruttivo del decorso della prescrizione.
4.2. Con un secondo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella porzione in cui ha affermato, con riferimento all'ultima partita della cartella n. 01620080010013533000, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Parte appellante domanda in particolare che venga in questa sede di appello preso atto del fatto che, a seguito dei chiarimenti forniti in primo grado dal contribuente circa la limitazione della propria domanda ai soli crediti IVS portati dalla cartella suddetta, aveva rinunciato ad ogni richiesta di CP_4 affermazione di difetto di giurisdizione.
5. Si è costituita anche quale mandataria di , rilevando, CP_1 CP_2 preliminarmente, come la sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 01620070000078928000 non fosse stata fatta oggetto di impugnazione e, inoltre, eccependo il difetto di interesse ad appellare con riferimento al secondo motivo di appello.
5.1. ha poi argomentato in merito allo stralcio di cartella n. CP_1
01620100006062918 (non oggetto del presente giudizio) ed anche della cartella n. 01620080010013533.
5.2. Parte appellata ha inoltre richiamato le difese esposte in primo grado circa l'intervenuta decadenza dal diritto di far valere vizi sostanziali ovvero formali per mancato rispetto delle tempistiche per impugnare.
6. Si è costituita inoltre proponendo difese paragonabili a quello di CP_4
riproponendo le difese spiegate in primo grado e, inoltre, proponendo CP_1
4 appello incidentale condizionato al fine di far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
6.1. Con nota deposita a settembre 2022, ferma restando l'intangibilità della pronuncia di primo grado con riferimento alla prima cartella (cessazione della materia del contendere) ha segnalato che <Le cartelle n. 01620080007417318000 e n. 01620080010013533000 sono state annullate ex DL 41/2021 “ Decreto sostegni “ convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021; in base ad esso sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di Controparte_7 entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23 marzo 2021), hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Si allegano gli estratti di ruolo relativi alle 3 cartelle impugnate, con importo a zero>>. ha quindi riformulato le proprie conclusioni: <Voglia l'Ill.ma Corte CP_4
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in principalità dichiarare cessata la materia del contendere ----- in via del tutto subordinata in principalità - dichiarare cessata la materia del contendere per la cartella n. 01620080010013533000 limitatamente alla prima partita - Rigettare l'appello avversario in quanto infondato ----- in via subordinata - Accogliere l'appello incidentale condizionato di Controparte_8
e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata
[...] nonché l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ----- Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario>>.
7. La controversia, iscritta a ruolo in data 26/5/2021 e quindi rinviata ad oggi per ragioni organizzative, è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e decisa come da dispositivo all'esito delle conclusioni riformulate delle parti nel corso dell'udienza.
*
8. Pur dovendosi rilevare come certamente difettasse l'interesse di parte appellante ad impugnare il capo di sentenza afferente all'affermazione di difetto di giurisdizione e come l'opposizione (di carattere recuperatorio) sia stata proposta oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla data del 17/1/2017, non possono non trovare accoglimento le conclusioni formulate dalle parti alla luce dell'annullamento di tutte le cartelle per cui è causa con conseguente azzeramento del debito del . Parte_1
5 9. Quanto alle spese, ben possibile è provvedere nel senso richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia in data 13/2/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/5/2021 da (cod. fisc. Parte_1
C.F._1 rappresento e difeso dall'avv. Francesca De Michiel del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di ZO di Cadore (BL), via P. F. Calvi n. 3. Parte appellante contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 CP_2
,
[...] rappresento e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata e contro
(cod. fisc. Controparte_3
P.IVA_2 rappresento e difeso dall'avv. Andrea Romano del foro di Milano, domiciliata in (20122) Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, Parte appellata
* oggetto: appello ed appello incidentale di avverso la sentenza n. 06/2021 del Tribunale di CP_4
Belluno, in funzione del Giudice del Lavoro, pubblicata in data 03 febbraio 2021, non notificata. in punto: Altre ipotesi. CONCLUSIONI
1 Conclusioni congiunte delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
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Motivi della decisione
1. Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza (definitiva) n. 6/2021 pronunciata dal Tribunale di Belluno dando atto atto essergli stato notificato in data 25/10/2018, da intimazione di pagamento n. CP_4
016/2018/90006800/80/000 per somma di poco superiore ad € 36mila relativamente a diverse cartelle di pagamento tra le quali, per quanto qui di interesse, le seguenti di cui parte appellante contesta essere avventa la notificazione:
- cartella n. 01620070000078928000, per € 264,62 [notificata in data 30.01.2007] relativa a contributi IVS per l'anno 2003;
- cartella n. 01620080007417318000 per € 7.388,47 [notificata in data 07.10.2008] relativa a contributi IVS per l'anno 2005/2006/2007;
- cartella n. 01620080010013533000 per € 5.231,01 [notificata in data 07.01.2009] relativa a contributi IVS per l'anno 2005/2006/2007.
In atto di appello afferma l'appellante che in data 17 gennaio 2017 gli CP_4 aveva notificava (altra) intimazione di pagamento - la n. 016/2016/90012999/82/000 - avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento sopra menzionate.
Precisa l'appellante di avere – in data 24/7/2019 – depositato ricorso [che qualifica come opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 e 618 bis. c.p.c.] innanzi al Tribunale di Belluno avverso il citato atto di intimazione di pagamento, ritenendo [nei termini meglio in appresso indicati] prescritto il credito.
2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza non definitiva n. 66/2020 del 4/2/2020 [non oggetto di appello né di appello incidentale] disponeva la chiamata in causa di ed inoltre dichiarava cessata la materia del CP_1 contendere con riferimento alla cartella n. 01620070000078928000 portante la somma di € 264,62.
2 3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Belluno ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Controparte_5
, ciò con riguardo all'ultima partita della cartella n.
[...]
01620080010013533000.
Il Tribunale di Belluno, inoltre, ha rigettato nel resto il ricorso;
con condanna del alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
CP_4
3.1. Il Tribunale di Belluno ha in particolare rilevato – con riferimento alla cartella n. 01620080010013533000 ed alla prima partita di cui alla cartella n. 01620080010013533000 – che <Dai documenti prodotti dalla
[...] risulta, infatti, che, oltre a otto intimazioni (doc.8 ric.), ad un preavviso Controparte_3 di fermo notificato in data 22.12.2007 (doc.9), alla notifica di un pignoramento presso terzi comprensivo di tutte le cartelle impugnate in data 15.8.10, nell'ambito della procedura esecutiva 745/10, l'assegnazione della somma richiesta da AL , è stata CP_6 disposta con ordinanza notificata al debitore in data 9.05.11 ( doc. 11 Ag. Entrate); in data 17.1.17 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento ( doc. 11 Ag. Entrate); in data 19.6.17 è stato notificato al ricorrente l'atto di pignoramento presso terzi ( doc. 15 Ag. Entrate ); ulteriore intimazione di pagamento ( doc. 16 Ag. Entrate) è stata notificata al ricorrente il 5.10.18 ( doc. 17 Ag. Entrate); in data 26.11.18 la stessa parte ricorrente risulta aver proposto domanda di sgravio (doc. 18 Ag. Entrate). Per effetto dei sopra richiamati atti interruttivi, non risulta, pertanto, maturata l'invocata prescrizione quinquennale>>.
3.2. Quanto all'ultima partita della cartella n. 01620080010013533000 – in relazione alla quale è stato affermato il difetto di giurisdizione – il Tribunale di Belluno ha rilevato essere tra le parti <incontestato che la stessa ha ad oggetto la tassa di smaltimento rifiuti>>.
4. Avverso la suddetta sentenza propone appello Parte_1
sulla base di n. 2 motivi di appello.
[...]
4.1. Con il primo motivo di appello [da ritenersi logicamente circoscritto, nonostante il tenore dell'atto di appello, ai crediti portati dalle cartelle n. 01620080010013533000 e n. 01620080010013533000 (posto che in relazione alla somma per € 264,62 portata dalla cartella il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con la sentenza non definitiva che non è stata fatta
3 oggetto di appello] contesta la parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui afferma non essere intervenuta la prescrizione.
Rileva il particolare l'appellante, che argomenta anche in merito alla natura quinquennale della prescrizione (non trovando applicazione l'art. 2946 cc), come atti idonei alla interruzione della prescrizione siano stati notificati in data 14/9/2010 e, successivamente, in data 17/1/2017; tra tali due momenti (il 14/9/2010 ed il 17/1/2017), tra i quali intercorre lasso temporale superiore a cinque anni, non sarebbe stato notificato alcun altro atto interruttivo del decorso della prescrizione.
4.2. Con un secondo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella porzione in cui ha affermato, con riferimento all'ultima partita della cartella n. 01620080010013533000, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Parte appellante domanda in particolare che venga in questa sede di appello preso atto del fatto che, a seguito dei chiarimenti forniti in primo grado dal contribuente circa la limitazione della propria domanda ai soli crediti IVS portati dalla cartella suddetta, aveva rinunciato ad ogni richiesta di CP_4 affermazione di difetto di giurisdizione.
5. Si è costituita anche quale mandataria di , rilevando, CP_1 CP_2 preliminarmente, come la sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 01620070000078928000 non fosse stata fatta oggetto di impugnazione e, inoltre, eccependo il difetto di interesse ad appellare con riferimento al secondo motivo di appello.
5.1. ha poi argomentato in merito allo stralcio di cartella n. CP_1
01620100006062918 (non oggetto del presente giudizio) ed anche della cartella n. 01620080010013533.
5.2. Parte appellata ha inoltre richiamato le difese esposte in primo grado circa l'intervenuta decadenza dal diritto di far valere vizi sostanziali ovvero formali per mancato rispetto delle tempistiche per impugnare.
6. Si è costituita inoltre proponendo difese paragonabili a quello di CP_4
riproponendo le difese spiegate in primo grado e, inoltre, proponendo CP_1
4 appello incidentale condizionato al fine di far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
6.1. Con nota deposita a settembre 2022, ferma restando l'intangibilità della pronuncia di primo grado con riferimento alla prima cartella (cessazione della materia del contendere) ha segnalato che <Le cartelle n. 01620080007417318000 e n. 01620080010013533000 sono state annullate ex DL 41/2021 “ Decreto sostegni “ convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021; in base ad esso sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di Controparte_7 entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23 marzo 2021), hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Si allegano gli estratti di ruolo relativi alle 3 cartelle impugnate, con importo a zero>>. ha quindi riformulato le proprie conclusioni: <Voglia l'Ill.ma Corte CP_4
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in principalità dichiarare cessata la materia del contendere ----- in via del tutto subordinata in principalità - dichiarare cessata la materia del contendere per la cartella n. 01620080010013533000 limitatamente alla prima partita - Rigettare l'appello avversario in quanto infondato ----- in via subordinata - Accogliere l'appello incidentale condizionato di Controparte_8
e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata
[...] nonché l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ----- Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario>>.
7. La controversia, iscritta a ruolo in data 26/5/2021 e quindi rinviata ad oggi per ragioni organizzative, è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e decisa come da dispositivo all'esito delle conclusioni riformulate delle parti nel corso dell'udienza.
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8. Pur dovendosi rilevare come certamente difettasse l'interesse di parte appellante ad impugnare il capo di sentenza afferente all'affermazione di difetto di giurisdizione e come l'opposizione (di carattere recuperatorio) sia stata proposta oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla data del 17/1/2017, non possono non trovare accoglimento le conclusioni formulate dalle parti alla luce dell'annullamento di tutte le cartelle per cui è causa con conseguente azzeramento del debito del . Parte_1
5 9. Quanto alle spese, ben possibile è provvedere nel senso richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia in data 13/2/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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