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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
n. 1932 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.02.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
19 Marzo 2024 con note scritte da depositarsi entro il 14.3.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/04/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1932/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito;
T R A
(C.F.: ), (cf.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) in proprio e n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. Latella;
Persona_1
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2023 i ricorrenti in epigrafe hanno formulato opposizione alla
CP_ richiesta di restituzione, comunicata dall' di somme, pari ad € 20.218,37, indebitamente percepite – per superamento dei limiti reddituali – su pensione cat. INVCIV n. 07014615 del sig.
(deceduto), relativa al periodo intercorrente tra il 01.01.2004 e il 30.04.2010. Persona_1
In particolare, oltre a rilevare la decadenza ex art. 13 l. 412/1991, hanno eccepito la prescrizione della pretesa per il decorso del termine prescrizionale.
Rassegnando le proprie conclusioni, hanno chiesto la declaratoria di prescrizione del presunto credito vantato dall' e, comunque, per i motivi suesposti, di non debenza delle somme CP_1
contestate. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, evidenziando di aver abbandonato il credito, ha chiesto fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Orbene, essendo stato il credito per indebito oggetto di rinuncia da parte dell' , in via CP_1 assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata, nel merito, la materia del contendere con conseguente annullamento del credito.
CP_ La proposta di rinuncia al credito, manifestata nel Gennaio 2023 (v. all. 1 , unitamente alla
CP_ condotta processuale dell che, sin dal momento del deposito della memoria di costituzione e risposta, ha rappresentato la propria definita volontà rinunciativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/04/2024.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.02.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
19 Marzo 2024 con note scritte da depositarsi entro il 14.3.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/04/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1932/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito;
T R A
(C.F.: ), (cf.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) in proprio e n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. Latella;
Persona_1
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2023 i ricorrenti in epigrafe hanno formulato opposizione alla
CP_ richiesta di restituzione, comunicata dall' di somme, pari ad € 20.218,37, indebitamente percepite – per superamento dei limiti reddituali – su pensione cat. INVCIV n. 07014615 del sig.
(deceduto), relativa al periodo intercorrente tra il 01.01.2004 e il 30.04.2010. Persona_1
In particolare, oltre a rilevare la decadenza ex art. 13 l. 412/1991, hanno eccepito la prescrizione della pretesa per il decorso del termine prescrizionale.
Rassegnando le proprie conclusioni, hanno chiesto la declaratoria di prescrizione del presunto credito vantato dall' e, comunque, per i motivi suesposti, di non debenza delle somme CP_1
contestate. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, evidenziando di aver abbandonato il credito, ha chiesto fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Orbene, essendo stato il credito per indebito oggetto di rinuncia da parte dell' , in via CP_1 assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata, nel merito, la materia del contendere con conseguente annullamento del credito.
CP_ La proposta di rinuncia al credito, manifestata nel Gennaio 2023 (v. all. 1 , unitamente alla
CP_ condotta processuale dell che, sin dal momento del deposito della memoria di costituzione e risposta, ha rappresentato la propria definita volontà rinunciativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/04/2024.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo