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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/07/2024, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. Civ. Nr. 3425/201 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di OV Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3425/2019 del Ruolo Generale e vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Rosa (giusta comparsa di costituzione di uovo difensore depositata il 17.02.2021) Ricorrente E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.11.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, domiciliata come in atti. Resistente NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede. Interventore necessario OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.06.2024 poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le difese delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante l'accordo intervenuto tra le parti, previa trasmissione atti al p.m. Il p.m., a cui sono stati trasmessi gli atti il 29.05.2024, ad oggi non ha comunicato osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c. p.c., così come modificato dalla
1 legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge, con la quale si è unito in matrimonio in data 09.03.1989 in LF (AV) (atto anno 1989, n. 1, parte II, serie A, Uff. 1), unione da cui sono nati i figli e OV, maggiorenni ed autonomi. Per_1
Il ricorrente, in particolare, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, deducendo la sopravvenuta insostenibilità della convivenza con la resistente, imputata alla violazione, da parte di questa, dei doveri di fedeltà, nonché di esonerarlo da qualsivoglia contributo al mantenimento della moglie e di assegnargli la casa coniugale. La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dal ricorrente imputando la cessazione dell'affectio coniugalis a quest'ultimo. Ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnarle la casa coniugale quale coniuge privo di adeguati redditi;
di disporre che il le corrisponda un Parte_1 assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo non inferiore ad € 700,00. Fallito il tentativo di procurare la riconciliazione dei coniugi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 17.02.2021 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dispone che il marito contribuisca al mantenimento della moglie, versandole un assegno mensile di € 380,00 (trecentoottanta). La causa è stata rimessa innanzi al G.I. per il prosieguo. Nelle more la Corte d'Appello di Catanzaro con decreto n. cronol. 3188/2021 del 09/11/2021 RG n. 782/2021 ha, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, rideterminato in € 500,00 il contributo al mantenimento in favore della resistente. Ammesse le prove orali articolate dalle parti e delegato il loro espletamento al got, nelle more i difensori in data 09-10/04/2024 hanno depositato telematicamente accordo intervenuto tra le parti, sottoscritto dalle stesse e dai difensori e datato 19.03.2024, in cui i coniugi hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla presenza fisica in udienza. Pertanto, all'udienza del 25.06.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte – la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa trasmissione al p.m. per il parere, senza la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. stante l'intervenuto accordo. In via preliminare va dato atto che risulta depositato da parte del ricorrente atto di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Pierangelo De Padova datato 21.06.2024 con conferma dell'avv. Riccardo Rosa quale unico difensore. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte
2 dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Orbene, tenuto conto dell'avvenuto accordo tra le parti, che comporta – stante il tenore letterale dello stesso - una rinunzia alla richiesta di addebito della separazione da parte del ricorrente, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. Quanto ai provvedimenti accessori, come già evidenziato, essi sono vanno in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle stesse e dai difensori e datato 19.03.2024, le cui condizioni si intendono in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA la SEPARAZIONE personale dei coniugi alle condizioni concordate fra le parti e indicate in parte motiva, che si intendono in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari, camera di consiglio tenutasi in data 18.07.2024.
Il Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Il giudice relatore/estensore Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di OV Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3425/2019 del Ruolo Generale e vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Rosa (giusta comparsa di costituzione di uovo difensore depositata il 17.02.2021) Ricorrente E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.11.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, domiciliata come in atti. Resistente NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede. Interventore necessario OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.06.2024 poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le difese delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante l'accordo intervenuto tra le parti, previa trasmissione atti al p.m. Il p.m., a cui sono stati trasmessi gli atti il 29.05.2024, ad oggi non ha comunicato osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c. p.c., così come modificato dalla
1 legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge, con la quale si è unito in matrimonio in data 09.03.1989 in LF (AV) (atto anno 1989, n. 1, parte II, serie A, Uff. 1), unione da cui sono nati i figli e OV, maggiorenni ed autonomi. Per_1
Il ricorrente, in particolare, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, deducendo la sopravvenuta insostenibilità della convivenza con la resistente, imputata alla violazione, da parte di questa, dei doveri di fedeltà, nonché di esonerarlo da qualsivoglia contributo al mantenimento della moglie e di assegnargli la casa coniugale. La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dal ricorrente imputando la cessazione dell'affectio coniugalis a quest'ultimo. Ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnarle la casa coniugale quale coniuge privo di adeguati redditi;
di disporre che il le corrisponda un Parte_1 assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo non inferiore ad € 700,00. Fallito il tentativo di procurare la riconciliazione dei coniugi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 17.02.2021 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dispone che il marito contribuisca al mantenimento della moglie, versandole un assegno mensile di € 380,00 (trecentoottanta). La causa è stata rimessa innanzi al G.I. per il prosieguo. Nelle more la Corte d'Appello di Catanzaro con decreto n. cronol. 3188/2021 del 09/11/2021 RG n. 782/2021 ha, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, rideterminato in € 500,00 il contributo al mantenimento in favore della resistente. Ammesse le prove orali articolate dalle parti e delegato il loro espletamento al got, nelle more i difensori in data 09-10/04/2024 hanno depositato telematicamente accordo intervenuto tra le parti, sottoscritto dalle stesse e dai difensori e datato 19.03.2024, in cui i coniugi hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla presenza fisica in udienza. Pertanto, all'udienza del 25.06.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte – la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa trasmissione al p.m. per il parere, senza la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. stante l'intervenuto accordo. In via preliminare va dato atto che risulta depositato da parte del ricorrente atto di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Pierangelo De Padova datato 21.06.2024 con conferma dell'avv. Riccardo Rosa quale unico difensore. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte
2 dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Orbene, tenuto conto dell'avvenuto accordo tra le parti, che comporta – stante il tenore letterale dello stesso - una rinunzia alla richiesta di addebito della separazione da parte del ricorrente, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. Quanto ai provvedimenti accessori, come già evidenziato, essi sono vanno in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle stesse e dai difensori e datato 19.03.2024, le cui condizioni si intendono in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA la SEPARAZIONE personale dei coniugi alle condizioni concordate fra le parti e indicate in parte motiva, che si intendono in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari, camera di consiglio tenutasi in data 18.07.2024.
Il Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Il giudice relatore/estensore Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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