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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13278/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECA n. 102809-71
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 esponeva di avere appreso, a seguito di ispezione ipotecaria dell'esistenza in suo danno di un provvedimento di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73, trascritto in data 21.01.2005 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Napoli sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in
RI (NA), derivante da ipoteca legale dell'importo di € 10.578,56.
A sostegno del ricorso deduceva l'assenza di comunicazione preventiva
Deduceva di avere appreso dell'esistenza di un carico erariale di € 5.823,14, giusta elenco cartelle del
30.05.2025, di cui contestava l'assenza di ogni regolare notifica.
Deduceva la nullità dell'ipoteca perchè inferiore al limite legale e per mancato inoltro del preavviso, nonché la violazione artt. 3, 7, 10, 12, 21 bis l. n. 241/90, violazione art. 24 e 97 della costituzione.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo parte resistente fornito la prova dell'invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
non vi è dubbio, infatti, che l'iscrizione ipotecaria debba essere comunicata al contribuente;
la comunicazione dell'ipoteca deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione.
Infatti, l'ipoteca esattoriale può essere iscritta - in presenza di debiti superiori, attualmente, ad € 20 mila - su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.
L'iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 10.01.2017, n. 380).
L'accoglimento di tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle altre doglianze.
Si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13278/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECA n. 102809-71
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 esponeva di avere appreso, a seguito di ispezione ipotecaria dell'esistenza in suo danno di un provvedimento di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73, trascritto in data 21.01.2005 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Napoli sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in
RI (NA), derivante da ipoteca legale dell'importo di € 10.578,56.
A sostegno del ricorso deduceva l'assenza di comunicazione preventiva
Deduceva di avere appreso dell'esistenza di un carico erariale di € 5.823,14, giusta elenco cartelle del
30.05.2025, di cui contestava l'assenza di ogni regolare notifica.
Deduceva la nullità dell'ipoteca perchè inferiore al limite legale e per mancato inoltro del preavviso, nonché la violazione artt. 3, 7, 10, 12, 21 bis l. n. 241/90, violazione art. 24 e 97 della costituzione.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo parte resistente fornito la prova dell'invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
non vi è dubbio, infatti, che l'iscrizione ipotecaria debba essere comunicata al contribuente;
la comunicazione dell'ipoteca deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione.
Infatti, l'ipoteca esattoriale può essere iscritta - in presenza di debiti superiori, attualmente, ad € 20 mila - su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.
L'iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 10.01.2017, n. 380).
L'accoglimento di tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle altre doglianze.
Si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.