Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 9859 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 9859 / 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di ripetizione indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo di: “- accertare e dichiarare la prescrizione del CP_1 diritto di credito dell'ente resistente e del diritto al recupero dell'indebito identificato Numero di
Pratica 1156996, di euro 3.541,11, computato sull'indennità di disoccupazione n. 103744930005; - accertare e dichiarare la decadenza dell' dal diritto di esercitare l'azione di recupero CP_1 dell'indebito innanzi menzionato;
- accertare e dichiarare per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia
- dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento del provvedimento contenente piano rateale notificato il 6.7.2024; - dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento di tutti gli atti prodromici, mai notificati al ricorrente e connessi all'indebito previdenziale identificato con Numero di Pratica 11569963, computato sull'indennità di disoccupazione n. 103744930005; - dichiarare la nullità dell'intero procedimento di recupero dell'indebito; - dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro
3.541,11 o altra somma eventualmente accertata”.
CP_ Si è costituito l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso che, a seguito di riesame della questione, l'indebito contestato non è dovuto dal ricorrente.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite. Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto dal medesimo Istituto e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che
CP_ solo a seguito della notifica del ricorso (avvenuta il 1.5.2025) l' ha proceduto alla verifica della non debenza da parte del della somma delle somme di cui all'indebito oggetto di causa. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 06/06/2025.
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo