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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30012/2023
promossa da
Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Parte convenuta
Oggi 20 febbraio 2025,
Il Giudice dott. Alberto Cecconi,
visto il provvedimento emesso in data 21 gennaio 2025, ritualmente comunicato alle parti, di svolgimento dell'odierna udienza mediante lo scambio e il deposito in telemati-
co di note scritte;
essendo scaduto il termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;
lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate e le conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà pubblica lettura
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025
R.G. n. 30012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt.
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30012/203 promossa da:
(c.f. , residente a [...] C.F._1
66/E rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Nocentini e Costanza Chiarelli ed eletti- vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiarelli sito in Portoferraio, Via del
Carmine n.19
attrice contro
(C.F. ), residente a [...]nell'Elba fraz. CP_1 C.F._2
Sant'Ilario Via del Luciccolo, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Leonardi presso il cui studio sito in Portoferraio Calata Italia n.17 è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente ri- portate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusio- CP_1
ni:
“Voglia dichiarare l'attrice esclusiva proprietaria degli immobili in premessa descritti
(ubicati in Campo nell'Elba fraz. Sant'Ilario alla via Madonnina snc ed identificati per quanto riguarda i fabbricati al NCEU al foglio 15 con i mappali n.618 sub 601 e n. 618 sub 602 categoria C/6 classe 1, mq. 42, e per il terreno al Catasto Terreni al Foglio
n°15 mappale 618 classe ente urbano - ex particella 239) per averli usucapiti in virtù di possesso pacifico, continuato ed esclusivo per oltre venti anni, con conseguente ordine alla C.RR.II. di Portoferraio di trascrivere la relativa sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di lite in caso di opposizione”.
A fondamento della domanda parte attrice ha allegato i seguenti fatti:
- di essere nel possesso integrale, esclusivo, pacifico, continuato e ininterrotto del fab- bricato destinato a taverna, con lastrico solare e relativo resede circostante ubicato in
Campo nell'Elba fraz. Sant'Ilario alla via Madonnina snc, di cui risulterebbe essere già comproprietaria per la quota di ½; - che la residua quota di comproprietà (pari ad ½) ri- sulterebbe essere in comproprietà di il quale non avrebbe mai avuto il CP_1
possesso dei beni, né vantato alcun diritto sugli stessi;
- che gli immobili in oggetto, adiacenti al di lei immobile ad uso civile abitazione, ne costituirebbero naturale prolun- gamento/pertinenza; - che l'accesso al menzionato complesso immobiliare sin dagli anni
'90 sarebbe limitato da una catena con lucchetto le cui chiavi sarebbero sempre state nel possesso esclusivo dell'attrice; - che parimenti le chiavi della porta d'accesso al fabbri- cato/taverna sarebbero da sempre dalla stessa (e dalla di lei famiglia composta da mari- to e figlia) possedute in via esclusiva;
- di aver provveduto a sue cure e spese esclusive all'arredo ed alla manutenzione nel tempo del fabbricato in discorso;
- di averlo, in par- ticolare, utilizzato il complesso immobiliare oggetto di causa come secondaria abitazio- ne già negli anni '90, provvedendo altresì a ridipingerlo, a sostituire gli impianti ed ad effettuare interventi edili nel corso del tempo (quali lo sfruttamento del lastrico sola- re/resede esterno come parcheggio auto, ricovero per gli attrezzi e di strumentazione va- ria della ditta edile del di lei coniuge); - di aver utilizzato l'immobile anche per esigenze abitative e per ospitare persone ed amici;
- che vano sarebbe risultato il tentativo di ad- divenire a soluzione conciliativa con il signor come da verbale negativo CP_1
allegato agli atti.
2 La prima udienza veniva differita dal Giudice assegnatario della causa (Dott.ssa Nico- letta Marino) al 6.6.2023.
Con provvedimento emesso medio tempore in data 31.05.2023, il Presidente della Se- zione Civile Dott. Gianmarco Marinai disponeva la trattazione in sede centrale della presente causa, la quale era assegnata, sulla base della Variazione tabellare avente effi- cacia dal 12 giugno 2023, allo scrivente Giudicante con rinvio d'ufficio all'udienza del
14.09.2023.
All'udienza veniva dichiarata la contumacia del signor ed erano assegnati CP_1
i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con memoria di costituzione tardiva (depositata in data 12.10.2023) il convenuto
[...]
comproprietario al 50% dei beni oggetto di causa, riconosceva le pretese di CP_2
parte attrice in quanto basate su fatti pacifici, noti e avvenuti pubblicamente, per cui di- chiarando di non aver mai avuto il possesso dei citati beni né di vantare alcun diritto ef- fettivo sugli stessi, rassegnava, in condizione integralmente remissiva, le seguenti con- clusioni:
“stante la fondatezza della domanda di usucapione formulata dall'attrice alla quale si dichiara integralmente remissivo, affinché sia pronunciata sentenza che dichiari la sig.ra esclusiva proprietaria per usucapione ventennale degli immobili Parte_1 ubicati in Campo nell'Elba fraz. Sant'Ilario alla via Madonnina snc ed identificati per quanto riguarda i fabbricati al NCEU al foglio 15 con i mappali n.618 sub 601 e n. 618 sub 602 categoria C/6 classe 1, mq. 42, e per il terreno al Catasto Terreni al Foglio
n°15 mappale 618 classe ente urbano - ex particella 239.
Spese legali e tecniche a carico dell'attrice”.
Ammesse, in quanto ritenute ammissibili e rilevanti, le istanze di prova orale articolate da parte attrice in sede di memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, la causa era rinviata all'udienza del 18 settembre 2024 per l'espletamento dell'istruttoria.
All'udienza del 18 settembre 2024 l'interpello del convenuto andava CP_1 deserto dopodichè venivano escussi i testi (marito dell'attrice e Testimone_1 cognato del convenuto) nonché (amica dell'attrice). All'esito Testimone_2 dell'escussione dei predetti dichiaranti il difensore dell'attrice rinunciava ai residui testi e, nulla osservando il difensore di parte convenuta, veniva disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva in parte qua con fissazione di udienza per discussione orale.
3 All'odierna udienza (20 febbraio 2025), sostituita (su istanza delle parti) mediante de- posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, preso atto delle con- clusioni formulate in sede di note nonché in sede di scritti difensivi delle parti, ha emes- so la seguente decisione con motivazione contestuale.
***
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia fonda- ta e vada di conseguenza accolta per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art. 1158 c.c.: “La proprietà dei beni im- mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa" (Cass. Civ. 4807/92).
Pacifico in giurisprudenza è il principio che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus; solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si pro- trae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile
2011, n. 9325; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 14092).
Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, questo giudice ritiene che possano dirsi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege.
Parte attrice, comproprietaria iure hereditatis al 50% (così come il di lei convenuto fra- tello dei beni oggetto di causa, ha fornito - mediante la documentazione CP_1
allegata in atti nonché mediante l'escussione dei testimoni dalla stessa indicati- la prova dei fatti costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva sul bene immobile oggetto della domanda, dando prova in ordine al possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato sullo stesso bene da oltre venti anni, sorretto altresì dall'animus possidendi, atteso che la porzione immobiliare oggetto di causa è da oltre 20 anni utilizzata da Parte_1
come pertinenza esclusiva del fabbricato di proprietà attorea tanto che sullo stesso sono state effettuate evidenti opere materiali asserventi al detto fabbricato e che quindi sul detto bene il possesso è stato esercitato uti dominus.
4 In particolare, il teste escusso all'udienza del 18 settembre 2024, Testimone_1 ha avuto modo di affermare che sin dal 1994 l'attrice è risultata nella piena ed esclusiva disponibilità degli immobili per cui è causa (segnatamente, fabbricato destinato a taver- na, con lastrico solare e relativo resede circostante ubicato in Campo nell'Elba fraz.
Sant'Ilario alla via Madonnina snc, identificati al NCEU foglio 15 mappale n.618 sub
601 categoria A/2, classe 2, vani 3; al foglio 15 mappale 618 sub 602 categoria C/6 classe 1, mq. 42, e al Catasto Terreni al Foglio n°15 mappale 618 classe ente urbano - ex particella 239). Sempre stando al narrato – lineare, particolareggiato e mai contrad- dittorio del predetto dichiarante – l'attrice aveva “sempre detenuto le chiavi della taver- na nonché le chiavi per accedere al cancellino” apposto dal teste stesso, dietro incarico e richiesta della attrice, nel 2019/2020.
Il teste a altresì precisato che “Nessuno, dopo il 1994, ha mai avanzato Tes_1 pretese nei confronti di questi beni”.
Il citato dichiarante ha, poi, illustrato con dovizia di particolari l'utilizzo pacifico, esclu- sivo ed ininterrotto dei beni per cui è causa da parte dell'attrice: “Mia moglie ha sempre pacificamente esercitato il possesso sugli stessi. Delle volte ad esempio ospitavamo del- le persone presso la tavernetta;
organizzavamo ed organizziamo tuttora delle cene, del- le feste di compleanno presso l'immobile. Sul resede circostante alla taverna (mappale
618) ho provveduto nel tempo ad utilizzarlo come deposito mantenendoci parte della mia attrezzatura tipo una betoniera o attrezzatura elettrica che non potevo collocare esternamente. Sulla resede vi erano collocati da tempo due box e lì vi inserivo questa attrezzatura.
Preciso che successivamente ho provveduto a rimuovere questi box ed a trasferire
l'attrezzatura e la betoniera presso altra sede. Sulla resede adesso vi è uno spazio pa- vimentato adibito a posto auto coperto da una tettoia come ben rappresentato nella do- cumentazione fotografica di cui all'allegato 10 che mi viene esibita (...) La pavimenta- zione di tale area è stata eseguita da me personalmente dietro richiesto di mia moglie”.
Il teste a, altresì, avuto modo di precisare la collocazione dei beni immo- Tes_1
bili oggetto di causa – costituiti, lo si ripete, da una “taverna” ubicata al seminterrato, dal sovrastante lastrico solare con posto auto coperto e da terreno/resede circostante – in adiacenza all'immobile ad uso civile abitazione di proprietà della famiglia dell'attrice e la loro “fisiologica” natura di prolungamento/pertinenza dell'immobile della CP_1
(cfr. dich. test. “Confermo. Gli immobili di cui si parla sono adia- Testimone_1
5 centi all'immobile ad uso civile abitazione di proprietà di mia moglie e ne costituiscono naturale pertinenza”).
Infine, il teste a illustrato i vari interventi di manutenzione e ristruttura- Tes_1
zione posti in essere dalla di lui moglie ed odierna attrice sui beni immobili per cui è causa.
Ha confermato che il fabbricato è stato arredato e mantenuto nel tempo a cura e spese esclusive della sig.ra e, in particolare, arredato ed utilizzato come secon- Parte_1 daria abitazione dalla attrice e famiglia già nel corso degli anni '90, successivamente ri- dipinto ed oggetto di ulteriore manutenzione con rifacimento anche dei relativi impianti precisando come nel “2019/2020 all'esito di una SCIA è stato ristrutturato tutto
l'interno della taverna al piano seminterrato”.
Ha, poi, confermato che all'esterno negli anni 1994-1995 dalla era stata Parte_1
realizzata la tettoia in cannicciato collegata con il fabbricato e poi modificata e miglio- rata sempre a cura e spese dell'attrice nel 2018 (cfr. dich. test. “Con- Testimone_1 fermo. Si tratta della tettoia posta all'ingresso della tavernetta”.
Ha, infine, confermato gli interventi edili e di ristrutturazione fatti eseguire sin dagli an- ni '90 su volontà della sul lastrico solare/ resede esterno (cfr. dich. test. CP_1 [...]
“sempre a cura e spese di mia moglie sono state realizzati ne- Parte_2 Pt_1
gli anni di cui mi si legge sia la tettoia a copertura del posto auto, fatta oggetto nel tempo di interventi di miglioria (sostituzione delle lamiere e piccoli marginali interventi di verniciatura) e manutenzione, sia l'eliminazione delle baracche precarie esistenti sulla resede (i c.d. box di cui dicevo prima) nonché l'apposizione di una definitiva re- cinzione esterna con cancellino pedonale da cui dipartono le scalette che conducono al- la taverna nel seminterrato”.
Anche le dichiarazioni rese all'udienza del 18 settembre 2024 dall'ulteriore teste
[...]
hanno potuto corroborare la bontà delle allegazioni attoree. Testimone_3
La teste ha avuto modo di riconoscere, previa esibizione del compendio fotografico in atti (docc. 7 e 10), i luoghi oggetto di causa e di attribuirne immediatamente la titolarità alla attrice (“Sono immobili di So che l'ha sempre utilizzati lei. Parte_1 Pt_1 aveva le chiavi per acceder a questa “tavernetta”. Qualche volta sono rimasta a dormi- re come ospite anche io e la mia famiglia presso il predetto immobile: ci ha Pt_1 ospitati ed è stata molto carina”).
6 Va ritenuto positivo il vaglio circa la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo narrato avendo la teste ricostruito con chiarezza i rap- porti di conoscenza/amicizia intercorsi con l'attrice ed avendo ella stessa frequentato in più occasione i luoghi per cui è causa.
Peraltro va evidenziato come il convenuto allo stato formalmente com- CP_1
proprietario unitamente alla sorella attrice dei beni immobili oggetto di causa, costi- tuendosi (pur tardivamente) nel presente giudizio ha manifestato l'intenzione di non op- porsi all'accoglimento della domanda attorea e non ha rappresentato - né tale circostan- za è emersa dagli atti di causa - di essersi mai opposto all'utilizzo esclusivo dei beni immobiliari per cui è causa da parte della sorella e del di lei nucleo fa- Parte_1
miliare, confermando pertanto che da oltre 20 anni parte attrice esercita, in modo pacifi- co ed esclusivo, il possesso sui beni meglio indicati in atto introduttivo (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione del convenuto: “il comparente, comproprietario del 50% dei beni oggetto di causa, riconosce di non aver mai avuto il possesso dei citati beni né di vantar alcun diritto effettivo sugli stessi, confermando di aver mai avuto le chiavi di accesso ai menzionati beni, né di aver disposto in qualche modo dei medesimi. I pre- detti beni dagli anni '90 sono sempre stati nella integrale, esclusiva e pacifica disponi- bilità della sig.ra la quale fra l'altro nel tempo li ha ristrutturati e man- Parte_1
tenuti a sue integrali spese: di dette circostanze il convenuto è a conoscenza, essendo fatti pacifici, noti e avvenuti pubblicamente. Il convenuto, pertanto, riconosce espres- samente che i predetti beni immobili sono utilizzati da oltre trent'anni, uti domina, in maniera esclusiva pacifica pubblica e continuativa dalla sola comproprietaria Sig.ra
e pertanto dichiara di non vantare sui medesimi alcun effettivo diritto, Parte_1
nulla opponendo al riconoscimento della loro esclusiva ed integrale proprietà a favore di ). Parte_1
Sul punto si evidenzia che è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che attraver- so l'usucapione, un soggetto che ha posseduto un bene per oltre venti anni in modo paci- fico e indisturbato può rivendicare la proprietà del bene stesso, sempre che dimostri che su tale bene ha compiuto atti tipici dei poteri attribuiti dalla legge al proprietario - circostanza che ricorre nel caso di specie- e che il proprietario (o comproprietario come nel caso di specie , durante tali venti anni si sia disinteressato completa- CP_1
mente del proprio bene e non abbia cercato di tornarne in possesso, riprendendolo fisi-
7 camente o ad esempio notificando al detentore un atto giudiziale per ottenerne la resti- tuzione mediante l'intervento del giudice.
In conclusione, dai documenti prodotti dall'attrice, dall'interrogatorio deserto del con- venuto (oltre che dalle stesse ammissioni con valenza confessoria di cui alla comparsa tardiva di costituzione) e dall'escussione dei testi è possibile Tes_1 Tes_2 affermare che sin dagli anni '90, e quindi da oltre vent'anni, parte attrice ha sfruttato pubblicamente, indisturbatamente, esclusivamente i beni per cui è causa come pertinen- za del fabbricato di sua proprietà.
E' noto che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, indice del possesso 'ad usucapionem', posto che tale situazione ben può essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compos- sessori, risultando dunque necessaria, a fini della prova dell'intervenuta usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui (cfr., inter alia, Cass. n. 8780-2020).
Tale prova è stata ampiamente assolta nel caso di specie da parte attrice.
Va detto che ha goduto dei beni immobili in parola in modo del tutto in- Parte_1 conciliabile con la possibilità di godimento altrui (e, in particolare dell'odierno conve- nuto fratello comproprietario).
Mediante apposizione ad esempio della catena con lucchetto all'accesso del complesso immobiliare de quo le cui chiavi sono risultate pacificamente nella esclusiva disponibili- tà dell'attrice, ha evidenziato in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non “uti condominus” (arg. da Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017, Rv.
646754 - 01; conf., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015, Rv.
635615 -01; da ultimo, Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, n.7091; cfr., nella giuri- sprudenza di merito, Corte appello Messina sez. II, 31/08/2023, n.718 in Redazione
Giuffrè 2023; Corte appello Reggio Calabria, 24/03/2023, n.272 in Redazione Giuffrè
2023; Corte appello Roma, 13/03/2023, n.1786 in Redazione Giuffrè 2023), rendendo materialmente impossibile l'utilizzo dell'immobile al fratello . CP_1
Non sembra, infatti, superfluo rammentare che “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagna- to dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corri-
8 spondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione- il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in mo- do certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”
(Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10620 del 2020, ud. 13/12/2019, dep. 04/06/2020; in senso conforme Cass. n. 11419/2003; Cass. n. 21068/2006; Cass. n. 19478/2007; Cass.
n. 17462/2009).
Come esposto, ricorrono nel caso di specie gli estremi di un uso esclusivo da parte dell'attrice e tale da risultare preclusivo ed ostativo all'uso da parte del fratello compro- prietario.
Parte attrice ha, quindi, ampiamente provato: i) di aver sempre avuto il possesso esclu- sivo ed integrale dei beni immobili in parola sin dagli anni '90, con catena e poi recin- zione a delimitazione dell'intero complesso, le cui chiavi di accesso sono sempre state nel possesso esclusivo della predetta;
ii) di aver effettuato opere di manutenzione ordi- naria e straordinaria con totale trasformazione del bene, a sue integrali cure e spese, nonché di aver utilizzato detto bene, per uso personale e/o riscuotendo affitti, a suo tota- le discrezione ed arbitrio;
iii) di aver tenuto per oltre trent'anni costanti e continui com- portamenti risultanti manifestazione concreta, evidente, chiara ed inequivoca della sua volontà di possedere il bene come unica ed esclusiva proprietaria (uti dominus); com- portamenti che altrettanto chiaramente sono contrastanti ed escludenti l'eventuale eser- cizio di un possesso da parte di terzi, compresi gli altri partecipanti.
Pertanto, alla luce della normativa citata e della giurisprudenza e dottrina a sostegno della stessa, nonché della documentazione depositata in atti, delle complessive difese svolte dalle parti e delle univoche risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, non con- traddette da alcuna emergenza contraria, deve essere accertata la fondatezza della do- manda attorea e conseguentemente deve essere dichiarata la proprietà di Parte_1
per intervenuta usucapione dei beni ubicati in Campo nell'Elba fraz. Sant'Ilario alla via
Madonnina snc ed identificati per quanto riguarda i fabbricati al NCEU al foglio 15 con i mappali n.618 sub 601 e n. 618 sub 602 categoria C/6 classe 1, mq. 42, e per il terreno al Catasto Terreni al Foglio n°15 mappale 618 classe ente urbano - ex particella 239 e come meglio individuati in atti e nelle visure catastali di cui all'allegato n. 1 dell'atto di citazione che qui si intende richiamato.
9 All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla com- petente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza al fine di rendere opponibile erga omnes il diritto di proprietà accertato in capo alla Sig. nonché l'ordine alla competente Parte_1
Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti la variazio- ne nella titolarità del bene immobile di cui alla presente sentenza, il quale laddove non indentificato né identificabili catastalmente in maniera autonoma potrà essere inserito quali pertinenze annessa all'immobile già di proprietà di Parte_1
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritiene che la natura della domanda, l'assen- za di alcuna opposizione da parte del convenuto e la esplicita domanda dell'attrice di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite solo laddove vi fosse stata fatta opposizione, costituiscono tutte circostanze che inducono alla integrale compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
• dichiara che è proprietaria per intervenuta usucapione dei beni Parte_1 ubicati in Campo nell'Elba fraz. Sant'Ilario alla via Madonnina snc ed identificati per quanto riguarda i fabbricati al NCEU al foglio 15 con i mappali n.618 sub 601 e n. 618 sub 602 categoria C/6 classe 1, mq. 42, e per il terreno al Catasto Terreni al Foglio n°15 mappale 618 classe ente urbano - ex particella 239;
• ordina al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti e necessarie volture e trascrizioni di legge della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;
• compensa integralmente le spese tra le parti
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza
Così deciso in data 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
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