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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1648 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. CASSÌ DANIELE ( ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
APPELLANTI
contro
( ), in liquidazione, e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARIO MANCUSI Parte_1 P.IVA_3
( ), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. SANTARCANGELO C.F._3
DOMENICO ( ) in PIAZZA SAN FRANCESCO 13 BOLOGNA;
C.F._4
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 330 del 3-12.2.2021 del Tribunale di Bologna
oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale per il fideiussore: si chiede che venga dichiarata la nullità, ex art. 1418 c.c., della fideiussione prestata dal sig. , odierno appellante, per violazione della CP_2
c.d. normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990, con conseguente liberazione dello stesso. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare, la nullità assoluta parziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole di cui agli artt. 5, 7 e 9 per violazione della c.d. normativa Antitrust di cui alla L. n.
287/1990, con conseguente liberazione del fideiussore odierno appellante, atteso lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c; In subordine per il garante ed in via principale per la società: in ordine alla nullità delle condizioni economiche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1284 c.c. e 1346 c.c.: si chiede a questa Ill.ma Corte di Appello di accogliere la ricostruzione effettuata nel proprio elaborato del giudizio di I Grado dal CTU prendendo in considerazione la I ipotesi di calcolo, sub B), che ridetermina il quantum reclamato dalla banca in €. 10.663,56 a fronte dell'originaria pretesa pari ad €. 16.203,65. In subordine, in ordine alla nullità della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1383 c.c. e 1526 c.c. per eccessiva sperequazione delle stesse in favore della società concedente: si chiede di rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente nominare CTU tecnico contabile volto ad accertare e dichiarare la nullità della clausola risolutiva e riliquidare il rapporto in parola in applicazione della sanzione di cui all'art. 1526 I comma c.c. o, in subordine, dell'art. 1526 II comma c.c. con riconduzione ad equità degli effetti della penale.
Parte appellata: In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da e da Controparte_1 [...]
e per l'effetto confermare la sentenza nr. 330/21 resa nella causa civile iscritta al rg. n. CP_2
15768/18 emessa dal Tribunale Civile di Bologna;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 330/2021, pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 3.02.2021, il
Tribunale di Bologna pur respingendo l'opposizione proposta da Controparte_1
(utilizzatrice) e (legale rapp.te e fideiussore) avverso il d.i. n. 3891/2018 emesso Controparte_2
nei loro confronti su istanza di (concedente) per il pagamento della somma di € CP_3
2 27.014,84, quale importo per i canoni scaduti e le spese relative al contratto di leasing concluso fra le parti il 16.6.2008 e non adempiuto, revocava il d.i. e condannava gli opponenti al pagamento della minor somma di € 16,203,65 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a restituire all'opposta la vettura Mercedes Classe C 220 tg. DR935LT; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale, premesso di poter esaminare esclusivamente in via di eccezione, la questione relativa alla nullità della fideiussione rilasciata dal a garanzia del contratto di CP_2
leasing fino all'importo di € 39.583,93, per contrasto con le norme antitrust, attesa la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano, respingeva detta eccezione escludendo la nullità della fideiussione in esame, trattandosi di fideiussione specifica, ovvero relativa ad un contratto di leasing e non omnibus come quelle analizzate dalla CA d'IT per la verifica dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo 2002/2004 di cui al provvedimento della CA d'IT n.
55/2005.
Il Tribunale, inoltre, precisava che “Per completezza espositiva ed argomentativa questo Giudice comunque ritiene di aderire all'orientamento secondo cui una intesa vietata ai sensi dell'art. 2, L.
287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, atteso che le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 2207/2005, hanno affermato che "l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti- concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria", non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, la parte opponente non ha in alcun modo allegato
— né tantomeno provato —, di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2, l. 287/1990 da parte del contratto di fideiussione sostenendo che il contratto oggi in contestazione riporterebbe pedissequamente lo schema negoziale predisposto nel 2003 dall'ABI (peraltro non prodotto) e ritenuto lesivo della concorrenza;
rilevando unicamente che il punto e) dell'art. 12 del predetto contratto ricalcherebbe esattamente la clausola n. 6 dello schema A.B.I. ritenuta nulla;
il punto f) ricalcherebbe la clausola n. 8 dello schema A.B.I. ritenuta nulla;
ed il punto i), nella sua seconda parte, ricalcherebbe il significato della clausola n. 2), anch'essa ritenuta nulla.”
Il Tribunale respingeva anche la domanda relativa alla nullità della rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. in quanto, secondo l'insegnamento della SC, si trattava di “pattuizione rimessa
3 alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 9379/2018).
Il primo giudice infine escludeva la fondatezza sia della pretesa illegittimità della clausola penale, espressamente prevista dall'art. 1382 c.c., potendo il giudice operare una riduzione della stessa in caso di eccessività della previsione contrattuale, che nel caso di specie riteneva insussistente, sia la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche trattandosi di contratto a cui era stato applicato un tasso fisso del 7,3664774%, e non variabile e questo giustificava gli spazi vuoti contenuti in contratto.
Proponevano appello e censurando la sentenza per aver Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale erroneamente escluso la propria competenza a decidere sulla domanda proposta dagli opponenti/appellanti, in quanto circoscritta alla verifica della conformità del testo della fideiussione
Co rilasciata dal a quello già vagliato dalla e riconosciuto illegittimo per violazione delle CP_2
norme antitrust (Cass. 29810/2017); aveva comunque erroneamente escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità sul rilievo che la fideiussione in argomento fosse una garanzia specifica e non omnibus come quelle di cui al provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della CA d'IT e pertanto gli appellanti insistevano sulla declaratoria di nullità assoluta ed insanabile della garanzia prestata dal ed in ogni caso, qualora detta nullità fosse ritenuta solo parziale chiedevano dichiararsi la CP_2
liberazione del garante per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (decorrente dalla scadenza delle singole rate) che il Tribunale aveva erroneamente ricondotto non già alla nullità della clausola, bensì alla rinuncia del garante, ritenendola frutto di una scelta delle parti e non una clausola affetta da nullità in quanto conseguenza “a valle” di un accordo anticoncorrenziale “a monte”; gli appellanti si dolevano infine dell'erroneo rigetto da parte del Tribunale della richiesta declaratoria di nullità del contratto di leasing per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1346 c.c, per indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche, non essendo in contratto indicato né l'importo del canone, né il criterio di indicizzazione del tasso (rimasto in bianco), tasso che la stessa nel ricorso per DI definiva “variabile” e che invece il Tribunale sulla base delle CP_3
risultanze della CTU eseguita su documenti tardivamente prodotti, aveva illegittimamente ritenuto che fosse “fisso”; censurava infine la sentenza per non aver riconosciuto l'illegittimità della clausola n. 10 del contratto di leasing.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di CP_3
spese.
4 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
- Preliminarmente, il Collegio ricorda che in seguito al recepimento della Direttiva 2014/104/UE,
l'art. 18 d.lgs. n. 3 del 2017 ha aggiunto all'art. 4 d.lgs. n.168 del 2003 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ora di impresa) il nuovo comma 1ter, ora prevede che “Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale
e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);”.
Trattandosi tuttavia, nel caso di specie di opposizione a d.i. da proporsi pertanto dinanzi all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento monitorio opposto, le questioni sottratte alla competenza del giudice adito, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 18 D. Lgs. n.3/2017 potranno essere esaminate dal giudice dell'opposizione in via di eccezione e al solo fine di paralizzare la pretesa di pagamento azionata in via monitoria, così come correttamente statuito dal primo giudice.
- Il motivo di gravame non risulta condivisibile nemmeno dove parte appellante sostiene che l'accertamento del Tribunale ordinario sarebbe consentito in quanto limitato alla conferma di quanto già accertato da una precedente sentenza di legittimità, secondo il principio dello stare decisis. In definitiva, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi alla sola verifica della presenza delle tre clausole segnalate nel provvedimento della CA d'IT n. 55/2005 e già dichiarate illegittime da precedenti sentenze.
Invero, come sarà evidenziato appresso, l'indagine del Tribunale, ed ora della Corte, deve essere tesa alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare, anche in questo specifico caso, l'illegittimità delle clausole già oggetto dell'indagine condotta dalla CA d'IT, la cui presenza in contratto non è sufficiente per la dichiarazione della loro nullità per contrarietà alle norme antitrust.
Pertanto, in applicazione della su richiamata disposizione, va confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto di poter esaminare, solo in via di eccezione, per gli aspetti attinenti alla violazione della normativa antitrust, i motivi di opposizione a d.i. proposta dagli odierni appellanti.
5 - Parte appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare integralmente nulla la garanzia prestata dal per la violazione della normativa antitrust operata attraverso le clausole di CP_2 reviviscenza e di sopravvivenza contenute nell'atto stipulato fra le parti e detta invalidità non sarebbe esclusa dal fatto che, come nel caso in esame, la garanzia prestata era riferita ad uno specifico rapporto di leasing e non era una fideiussione omnibus come quelle sottoposte all'esame della CA
d'IT.
La doglianza non ha pregio.
Il collegio ritiene che nel caso di specie non venga automaticamente in rilievo la questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, trattandosi di fideiussione specifica prestata in relazione ad un contratto di leasing e non già di una fideiussione omnibus.
Sul punto, ed a maggior chiarezza, va premesso che parte opponente/appellante ha lamentato la nullità della fideiussione stipulata il 16.06.2008, in quanto riproducente lo schema di contratto predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di CA d'IT.
A sostegno della dedotta nullità, è stato prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn. 2,
6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma
2, lettera a) della legge 287/1990 (doc.1).
Il Collegio ritiene che l'assunto non sia condivisibile per molteplici ragioni.
Va evidenziato innanzitutto che, diversamente da quanto afferma la parte appellante, la decisione n.
55/2005 della CA d'IT non può costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l'Autorità di vigilanza ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Infatti, il rilievo mosso da riguardava, nello specifico, alcune disposizioni dello schema di CP_5 fideiussione predisposto dall'ABI ossia gli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr.
Provvedimento n. 55/2005).
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
Ciò posto, osserva il collegio che in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole ABI
6 dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente: secondo un primo orientamento minoritario, la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Corte di Cassazione, con la sentenza su richiamata ha inoltre sancito il principio che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e con art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia [...] altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; e tale principio, ad una prima lettura, appare affermato senza alcuna distinzione tra le fideiussioni rilasciate prima e le fideiussioni rilasciate dopo il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT e senza alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, da considerare entrambe incluse ed oggetto del suddetto accertamento antitrust.
Da una più approfondita lettura della decisione su richiamata emerge, tuttavia, che il menzionato provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della sussistenza di una condotta illecita, in quanto in violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, solo nel caso di fideiussioni omnibus concluse nel periodo preso in esame dall'indagine della CA d'IT (cioè, fideiussioni rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni, anche future, che sarebbero sorte da qualunque contratto o fatto, anche neppure sussistente al momento del rilascio, a carico del soggetto garantito in favore del soggetto beneficiario), che riproducano le clausole n. 2, 6 e 8 del Modulo ABI del 2003, e solo per il fatto che, secondo l'indagine condotta nel settembre del 2004, era emerso che il suddetto Modulo ABI veniva utilizzato in modo uniforme dall'intero sistema bancario.
Nella fattispecie in esame la fideiussione prestata dall'appellante non è una fideiussione omnibus, ma
è una fideiussione prestata esclusivamente a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
7 specificamente originate dal contratto di leasing e fino alla concorrenza di € 39.583,93.
Pertanto, con riguardo a tali fideiussioni, il menzionato provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT non è applicabile automaticamente.
Infatti, sarebbe stato onere dell'appellante allegare e provare sia che, anche con riguardo a tale tipologia di fideiussione, la presenza di clausole che producevano un risultato economico analogo a quello delle clausole 2, 6 e 8 del Modulo ABI 2003 delle fideiussioni omnibus, costituiva violazione dell'art. 2 c. 2 lett. L.287/1990, sia che, anche con riguardo a tale tipologia di fideiussione, l'intero sistema bancario utilizzava il medesimo modulo contrattuale, contenente le medesime clausole ritenute anticoncorrenziali.
L'appellante non ha, invece, né allegato né provato alcunché al riguardo, pertanto la fideiussione rilasciata il 16.06.2008 deve ritenersi del tutto valida.
Per completezza, il collegio rileva che la circostanza che la sentenza n. 41994/2021 della Corte di
Cassazione non faccia distinzione tra le fideiussioni omnibus e altre tipologie contrattuali di fideiussioni è semplicemente la conseguenza del fatto che, con la suddetta sentenza, la Corte è stata chiamata ad individuare quale fosse, con riguardo alla loro validità o nullità, sui contratti di fideiussione stipulati “a valle” la conseguenza del provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT, che aveva ritenuto le intese “a monte” illecite, in quanto violative dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, per il fatto che le clausole n. 2, 6 e 8 contenute nel Modello ABI erano riprodotte in modo identico nei suddetti contratti “a valle”.
Con la su richiamata sentenza, pertanto, la Corte di Cassazione non ha neppure preso in esame i contratti di fideiussione diversi da quelli che erano stati oggetto del suddetto provvedimento di
. CP_5
In applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, come osservato dal tribunale, l'eccezione di nullità sollevata andava rigettata, mancando agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione a valle.
Ne consegue che la dedotta coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI, non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
D'altronde, detta scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in principio derogabili
8 dall'autonomia privata. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che l'onere probatorio in capo all'opponente/appellante non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la CA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
In definitiva, parte opponente/appellante sarebbe stata onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Su tale questione si è pronunciata anche la già citata Cass. Sez. Unite, n. 41994/2021, nella quale viene specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente
- all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra
l'“intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio in capo all'opponente/appellante non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale che avrebbe tenuto. CP_3
Pertanto, il relativo gravame va respinto.
- Nel prosieguo dell'atto introduttivo l'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe omesso di riconoscere la nullità quantomeno della clausola n. 7) del contratto di fideiussione, derogatoria del
9 termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto anch'essa violativa dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Sul punto e riguardo allo specifico profilo censurato, ovvero in relazione alla violazione delle norme antitrust, valgono i medesimi rilievi già evidenziati per i precedenti motivi di gravame e pertanto anche questo motivo va respinto.
- Con il secondo mezzo, parte appellante lamenta l'omessa declaratoria di nullità del contratto di leasing per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto nel documento contrattuale sottoscritto dalle parti non risulta indicato l'importo del canone periodico, né vi sono specificati i criteri per potervi risalire attraverso gli allegati sottoscritti da entrambe le parti, tant'è che il CTU si è avvalso di documenti prodotti tardivamente dalla e comunque non sottoscritti dall'utilizzatore. CP_3
Osserva il collegio che dalla relazione peritale svolta nel corso dell'istruttoria di primo grado redatta sulla base della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta (doc. 4 e 5) e confermata dalle fatture emesse in relazione ai canoni pagati, è emerso che, per quanto effettivamente, sia nel contratto che nel ricorso per d.i. l'opposta avesse qualificato il contratto come un leasing a tasso variabile, in realtà al contratto risultava correttamente applicato il tasso fisso, come indicato nel modulo contrattuale, al 7,3664774 % (doc. n. 1 ), sul capitale di € CP_3
32.517,08 oltre Iva al 20%, da versarsi in 47 rate di cui, l'ultima, di € 15.000,00, più il valore di riscatto quantificato in € 325,17.
Sulla base di detto documento contrattuale (da cui risultano direttamente rilevabili, o comunque desumibili, tutte le condizioni applicate al rapporto), sottratti gli importi risultati pagati, il primo giudice ha correttamente riconosciuto un debito residuo di € 16.203,65, escludendo gli addebiti richiesti in monitorio conseguiti alla morosità perché non risultavano pattuiti.
Va quindi esclusa la sussistenza della nullità invocata.
- Di nessun pregio, infine, la pretesa illegittimità delle clausole risolutive convenute, atteso che, la
Co
ha chiarito che in caso di risoluzione per inadempimento il concedente può trattenere i canoni scaduti e futuri previa detrazione del valore di mercato del bene, al momento della consegna (Cass.
n. 28022/2021).
Nel caso in esame, l'auto è ancora oggi, nella disponibilità dell'utilizzatore, al quale dal momento
Co della riconsegna del veicolo, gli sarà dovuto, come stabilito dalla , il valore di mercato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 330/2021 del Tribunale di Bologna
condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
in liquidazione e per essa alla mandataria le CP_3 Parte_1
spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.155,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1648 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. CASSÌ DANIELE ( ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
APPELLANTI
contro
( ), in liquidazione, e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARIO MANCUSI Parte_1 P.IVA_3
( ), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. SANTARCANGELO C.F._3
DOMENICO ( ) in PIAZZA SAN FRANCESCO 13 BOLOGNA;
C.F._4
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 330 del 3-12.2.2021 del Tribunale di Bologna
oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale per il fideiussore: si chiede che venga dichiarata la nullità, ex art. 1418 c.c., della fideiussione prestata dal sig. , odierno appellante, per violazione della CP_2
c.d. normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990, con conseguente liberazione dello stesso. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare, la nullità assoluta parziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole di cui agli artt. 5, 7 e 9 per violazione della c.d. normativa Antitrust di cui alla L. n.
287/1990, con conseguente liberazione del fideiussore odierno appellante, atteso lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c; In subordine per il garante ed in via principale per la società: in ordine alla nullità delle condizioni economiche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1284 c.c. e 1346 c.c.: si chiede a questa Ill.ma Corte di Appello di accogliere la ricostruzione effettuata nel proprio elaborato del giudizio di I Grado dal CTU prendendo in considerazione la I ipotesi di calcolo, sub B), che ridetermina il quantum reclamato dalla banca in €. 10.663,56 a fronte dell'originaria pretesa pari ad €. 16.203,65. In subordine, in ordine alla nullità della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1383 c.c. e 1526 c.c. per eccessiva sperequazione delle stesse in favore della società concedente: si chiede di rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente nominare CTU tecnico contabile volto ad accertare e dichiarare la nullità della clausola risolutiva e riliquidare il rapporto in parola in applicazione della sanzione di cui all'art. 1526 I comma c.c. o, in subordine, dell'art. 1526 II comma c.c. con riconduzione ad equità degli effetti della penale.
Parte appellata: In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da e da Controparte_1 [...]
e per l'effetto confermare la sentenza nr. 330/21 resa nella causa civile iscritta al rg. n. CP_2
15768/18 emessa dal Tribunale Civile di Bologna;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 330/2021, pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 3.02.2021, il
Tribunale di Bologna pur respingendo l'opposizione proposta da Controparte_1
(utilizzatrice) e (legale rapp.te e fideiussore) avverso il d.i. n. 3891/2018 emesso Controparte_2
nei loro confronti su istanza di (concedente) per il pagamento della somma di € CP_3
2 27.014,84, quale importo per i canoni scaduti e le spese relative al contratto di leasing concluso fra le parti il 16.6.2008 e non adempiuto, revocava il d.i. e condannava gli opponenti al pagamento della minor somma di € 16,203,65 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a restituire all'opposta la vettura Mercedes Classe C 220 tg. DR935LT; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale, premesso di poter esaminare esclusivamente in via di eccezione, la questione relativa alla nullità della fideiussione rilasciata dal a garanzia del contratto di CP_2
leasing fino all'importo di € 39.583,93, per contrasto con le norme antitrust, attesa la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano, respingeva detta eccezione escludendo la nullità della fideiussione in esame, trattandosi di fideiussione specifica, ovvero relativa ad un contratto di leasing e non omnibus come quelle analizzate dalla CA d'IT per la verifica dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo 2002/2004 di cui al provvedimento della CA d'IT n.
55/2005.
Il Tribunale, inoltre, precisava che “Per completezza espositiva ed argomentativa questo Giudice comunque ritiene di aderire all'orientamento secondo cui una intesa vietata ai sensi dell'art. 2, L.
287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, atteso che le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 2207/2005, hanno affermato che "l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti- concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria", non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, la parte opponente non ha in alcun modo allegato
— né tantomeno provato —, di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2, l. 287/1990 da parte del contratto di fideiussione sostenendo che il contratto oggi in contestazione riporterebbe pedissequamente lo schema negoziale predisposto nel 2003 dall'ABI (peraltro non prodotto) e ritenuto lesivo della concorrenza;
rilevando unicamente che il punto e) dell'art. 12 del predetto contratto ricalcherebbe esattamente la clausola n. 6 dello schema A.B.I. ritenuta nulla;
il punto f) ricalcherebbe la clausola n. 8 dello schema A.B.I. ritenuta nulla;
ed il punto i), nella sua seconda parte, ricalcherebbe il significato della clausola n. 2), anch'essa ritenuta nulla.”
Il Tribunale respingeva anche la domanda relativa alla nullità della rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. in quanto, secondo l'insegnamento della SC, si trattava di “pattuizione rimessa
3 alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 9379/2018).
Il primo giudice infine escludeva la fondatezza sia della pretesa illegittimità della clausola penale, espressamente prevista dall'art. 1382 c.c., potendo il giudice operare una riduzione della stessa in caso di eccessività della previsione contrattuale, che nel caso di specie riteneva insussistente, sia la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche trattandosi di contratto a cui era stato applicato un tasso fisso del 7,3664774%, e non variabile e questo giustificava gli spazi vuoti contenuti in contratto.
Proponevano appello e censurando la sentenza per aver Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale erroneamente escluso la propria competenza a decidere sulla domanda proposta dagli opponenti/appellanti, in quanto circoscritta alla verifica della conformità del testo della fideiussione
Co rilasciata dal a quello già vagliato dalla e riconosciuto illegittimo per violazione delle CP_2
norme antitrust (Cass. 29810/2017); aveva comunque erroneamente escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità sul rilievo che la fideiussione in argomento fosse una garanzia specifica e non omnibus come quelle di cui al provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della CA d'IT e pertanto gli appellanti insistevano sulla declaratoria di nullità assoluta ed insanabile della garanzia prestata dal ed in ogni caso, qualora detta nullità fosse ritenuta solo parziale chiedevano dichiararsi la CP_2
liberazione del garante per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (decorrente dalla scadenza delle singole rate) che il Tribunale aveva erroneamente ricondotto non già alla nullità della clausola, bensì alla rinuncia del garante, ritenendola frutto di una scelta delle parti e non una clausola affetta da nullità in quanto conseguenza “a valle” di un accordo anticoncorrenziale “a monte”; gli appellanti si dolevano infine dell'erroneo rigetto da parte del Tribunale della richiesta declaratoria di nullità del contratto di leasing per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1346 c.c, per indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche, non essendo in contratto indicato né l'importo del canone, né il criterio di indicizzazione del tasso (rimasto in bianco), tasso che la stessa nel ricorso per DI definiva “variabile” e che invece il Tribunale sulla base delle CP_3
risultanze della CTU eseguita su documenti tardivamente prodotti, aveva illegittimamente ritenuto che fosse “fisso”; censurava infine la sentenza per non aver riconosciuto l'illegittimità della clausola n. 10 del contratto di leasing.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di CP_3
spese.
4 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
- Preliminarmente, il Collegio ricorda che in seguito al recepimento della Direttiva 2014/104/UE,
l'art. 18 d.lgs. n. 3 del 2017 ha aggiunto all'art. 4 d.lgs. n.168 del 2003 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ora di impresa) il nuovo comma 1ter, ora prevede che “Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale
e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);”.
Trattandosi tuttavia, nel caso di specie di opposizione a d.i. da proporsi pertanto dinanzi all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento monitorio opposto, le questioni sottratte alla competenza del giudice adito, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 18 D. Lgs. n.3/2017 potranno essere esaminate dal giudice dell'opposizione in via di eccezione e al solo fine di paralizzare la pretesa di pagamento azionata in via monitoria, così come correttamente statuito dal primo giudice.
- Il motivo di gravame non risulta condivisibile nemmeno dove parte appellante sostiene che l'accertamento del Tribunale ordinario sarebbe consentito in quanto limitato alla conferma di quanto già accertato da una precedente sentenza di legittimità, secondo il principio dello stare decisis. In definitiva, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi alla sola verifica della presenza delle tre clausole segnalate nel provvedimento della CA d'IT n. 55/2005 e già dichiarate illegittime da precedenti sentenze.
Invero, come sarà evidenziato appresso, l'indagine del Tribunale, ed ora della Corte, deve essere tesa alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare, anche in questo specifico caso, l'illegittimità delle clausole già oggetto dell'indagine condotta dalla CA d'IT, la cui presenza in contratto non è sufficiente per la dichiarazione della loro nullità per contrarietà alle norme antitrust.
Pertanto, in applicazione della su richiamata disposizione, va confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto di poter esaminare, solo in via di eccezione, per gli aspetti attinenti alla violazione della normativa antitrust, i motivi di opposizione a d.i. proposta dagli odierni appellanti.
5 - Parte appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare integralmente nulla la garanzia prestata dal per la violazione della normativa antitrust operata attraverso le clausole di CP_2 reviviscenza e di sopravvivenza contenute nell'atto stipulato fra le parti e detta invalidità non sarebbe esclusa dal fatto che, come nel caso in esame, la garanzia prestata era riferita ad uno specifico rapporto di leasing e non era una fideiussione omnibus come quelle sottoposte all'esame della CA
d'IT.
La doglianza non ha pregio.
Il collegio ritiene che nel caso di specie non venga automaticamente in rilievo la questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, trattandosi di fideiussione specifica prestata in relazione ad un contratto di leasing e non già di una fideiussione omnibus.
Sul punto, ed a maggior chiarezza, va premesso che parte opponente/appellante ha lamentato la nullità della fideiussione stipulata il 16.06.2008, in quanto riproducente lo schema di contratto predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di CA d'IT.
A sostegno della dedotta nullità, è stato prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn. 2,
6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma
2, lettera a) della legge 287/1990 (doc.1).
Il Collegio ritiene che l'assunto non sia condivisibile per molteplici ragioni.
Va evidenziato innanzitutto che, diversamente da quanto afferma la parte appellante, la decisione n.
55/2005 della CA d'IT non può costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l'Autorità di vigilanza ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Infatti, il rilievo mosso da riguardava, nello specifico, alcune disposizioni dello schema di CP_5 fideiussione predisposto dall'ABI ossia gli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr.
Provvedimento n. 55/2005).
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
Ciò posto, osserva il collegio che in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole ABI
6 dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente: secondo un primo orientamento minoritario, la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Corte di Cassazione, con la sentenza su richiamata ha inoltre sancito il principio che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e con art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia [...] altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; e tale principio, ad una prima lettura, appare affermato senza alcuna distinzione tra le fideiussioni rilasciate prima e le fideiussioni rilasciate dopo il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT e senza alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, da considerare entrambe incluse ed oggetto del suddetto accertamento antitrust.
Da una più approfondita lettura della decisione su richiamata emerge, tuttavia, che il menzionato provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della sussistenza di una condotta illecita, in quanto in violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, solo nel caso di fideiussioni omnibus concluse nel periodo preso in esame dall'indagine della CA d'IT (cioè, fideiussioni rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni, anche future, che sarebbero sorte da qualunque contratto o fatto, anche neppure sussistente al momento del rilascio, a carico del soggetto garantito in favore del soggetto beneficiario), che riproducano le clausole n. 2, 6 e 8 del Modulo ABI del 2003, e solo per il fatto che, secondo l'indagine condotta nel settembre del 2004, era emerso che il suddetto Modulo ABI veniva utilizzato in modo uniforme dall'intero sistema bancario.
Nella fattispecie in esame la fideiussione prestata dall'appellante non è una fideiussione omnibus, ma
è una fideiussione prestata esclusivamente a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
7 specificamente originate dal contratto di leasing e fino alla concorrenza di € 39.583,93.
Pertanto, con riguardo a tali fideiussioni, il menzionato provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT non è applicabile automaticamente.
Infatti, sarebbe stato onere dell'appellante allegare e provare sia che, anche con riguardo a tale tipologia di fideiussione, la presenza di clausole che producevano un risultato economico analogo a quello delle clausole 2, 6 e 8 del Modulo ABI 2003 delle fideiussioni omnibus, costituiva violazione dell'art. 2 c. 2 lett. L.287/1990, sia che, anche con riguardo a tale tipologia di fideiussione, l'intero sistema bancario utilizzava il medesimo modulo contrattuale, contenente le medesime clausole ritenute anticoncorrenziali.
L'appellante non ha, invece, né allegato né provato alcunché al riguardo, pertanto la fideiussione rilasciata il 16.06.2008 deve ritenersi del tutto valida.
Per completezza, il collegio rileva che la circostanza che la sentenza n. 41994/2021 della Corte di
Cassazione non faccia distinzione tra le fideiussioni omnibus e altre tipologie contrattuali di fideiussioni è semplicemente la conseguenza del fatto che, con la suddetta sentenza, la Corte è stata chiamata ad individuare quale fosse, con riguardo alla loro validità o nullità, sui contratti di fideiussione stipulati “a valle” la conseguenza del provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT, che aveva ritenuto le intese “a monte” illecite, in quanto violative dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, per il fatto che le clausole n. 2, 6 e 8 contenute nel Modello ABI erano riprodotte in modo identico nei suddetti contratti “a valle”.
Con la su richiamata sentenza, pertanto, la Corte di Cassazione non ha neppure preso in esame i contratti di fideiussione diversi da quelli che erano stati oggetto del suddetto provvedimento di
. CP_5
In applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, come osservato dal tribunale, l'eccezione di nullità sollevata andava rigettata, mancando agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione a valle.
Ne consegue che la dedotta coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI, non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
D'altronde, detta scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in principio derogabili
8 dall'autonomia privata. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che l'onere probatorio in capo all'opponente/appellante non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la CA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
In definitiva, parte opponente/appellante sarebbe stata onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Su tale questione si è pronunciata anche la già citata Cass. Sez. Unite, n. 41994/2021, nella quale viene specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente
- all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra
l'“intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio in capo all'opponente/appellante non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale che avrebbe tenuto. CP_3
Pertanto, il relativo gravame va respinto.
- Nel prosieguo dell'atto introduttivo l'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe omesso di riconoscere la nullità quantomeno della clausola n. 7) del contratto di fideiussione, derogatoria del
9 termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto anch'essa violativa dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Sul punto e riguardo allo specifico profilo censurato, ovvero in relazione alla violazione delle norme antitrust, valgono i medesimi rilievi già evidenziati per i precedenti motivi di gravame e pertanto anche questo motivo va respinto.
- Con il secondo mezzo, parte appellante lamenta l'omessa declaratoria di nullità del contratto di leasing per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto nel documento contrattuale sottoscritto dalle parti non risulta indicato l'importo del canone periodico, né vi sono specificati i criteri per potervi risalire attraverso gli allegati sottoscritti da entrambe le parti, tant'è che il CTU si è avvalso di documenti prodotti tardivamente dalla e comunque non sottoscritti dall'utilizzatore. CP_3
Osserva il collegio che dalla relazione peritale svolta nel corso dell'istruttoria di primo grado redatta sulla base della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta (doc. 4 e 5) e confermata dalle fatture emesse in relazione ai canoni pagati, è emerso che, per quanto effettivamente, sia nel contratto che nel ricorso per d.i. l'opposta avesse qualificato il contratto come un leasing a tasso variabile, in realtà al contratto risultava correttamente applicato il tasso fisso, come indicato nel modulo contrattuale, al 7,3664774 % (doc. n. 1 ), sul capitale di € CP_3
32.517,08 oltre Iva al 20%, da versarsi in 47 rate di cui, l'ultima, di € 15.000,00, più il valore di riscatto quantificato in € 325,17.
Sulla base di detto documento contrattuale (da cui risultano direttamente rilevabili, o comunque desumibili, tutte le condizioni applicate al rapporto), sottratti gli importi risultati pagati, il primo giudice ha correttamente riconosciuto un debito residuo di € 16.203,65, escludendo gli addebiti richiesti in monitorio conseguiti alla morosità perché non risultavano pattuiti.
Va quindi esclusa la sussistenza della nullità invocata.
- Di nessun pregio, infine, la pretesa illegittimità delle clausole risolutive convenute, atteso che, la
Co
ha chiarito che in caso di risoluzione per inadempimento il concedente può trattenere i canoni scaduti e futuri previa detrazione del valore di mercato del bene, al momento della consegna (Cass.
n. 28022/2021).
Nel caso in esame, l'auto è ancora oggi, nella disponibilità dell'utilizzatore, al quale dal momento
Co della riconsegna del veicolo, gli sarà dovuto, come stabilito dalla , il valore di mercato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 330/2021 del Tribunale di Bologna
condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
in liquidazione e per essa alla mandataria le CP_3 Parte_1
spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.155,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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