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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 1407/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Andrea Solza
Domicilio eletto: Genova, Piazza Corvetto, n.1/3
Presso e nello studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
avente ad oggetto in via cumulativa la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso datato 14.02.2025
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Genova il 10.07.2014 (Atto n. 415, P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) con nato a [...] CP_1
Guerir, (Marocco), in data 09.07.1983;
- che dall'unione non sono nati figli;
- Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è cessata da tempo, avendo addirittura perso ogni contatto con il marito;
- Che già in data 08.07.2020 aveva proposto ricorso per addivenire a separazione personale nel procedimento RG n. 5496/2020 poi non proseguito;
- Di essere economicamente autosufficiente e svolgere attività lavorativa come collaboratrice domestica in Germania, ove oggi è residente.
Su tali presupposti chiedeva in via cumulativa:
- La pronuncia della separazione dei coniugi,
- La remissione della causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si è CP_1 costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 03.06.2025.
La ricorrente comparsa personalmente davanti al giudice a tale udienza ha dichiarato che la convivenza è già di fatto cessata da otto anni, che da allora ella non ha più visto né sentito il marito e che, non sussistendo possibilità di riconciliazione, è intenzionata a richiedere la separazione.
Non richiedendo la causa svolgimento di attività istruttoria, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, anche considerato che la ricorrente, in sede di comparizione personale all'udienza del 03.06.2025, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e ha precisato che la convivenza è cessata già da otto anni e non ha più avuto alcun rapporto con il marito.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Secondo quanto esposto in ricorso ed in alcun modo smentito dalla parte resistente contumace, i coniugi hanno già provveduto a regolare e dividere ogni bene in comune e al momento la moglie neppure sa dove il marito si trovi.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta economica e dall'unione non sono nati figli.
Nulla va pertanto disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Avendo parte ricorrente avanzato contestualmente la domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara la separazione personale dei coniugi
(c. f. , nata a [...], (Romania), il 24 Parte_1 C.F._1 agosto 1990
e
(c. f. ), nato a [...], (Marocco), in data CP_1 C.F._2
09 luglio 1983, legati da matrimonio celebrato in Genova il 10.07.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 415, P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) autorizzandoli a vivere separati.
Spese di lite irripetibili. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 415,
P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di legge;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Si comunichi anche al Pubblico Ministero.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 1407/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Andrea Solza
Domicilio eletto: Genova, Piazza Corvetto, n.1/3
Presso e nello studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
avente ad oggetto in via cumulativa la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso datato 14.02.2025
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Genova il 10.07.2014 (Atto n. 415, P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) con nato a [...] CP_1
Guerir, (Marocco), in data 09.07.1983;
- che dall'unione non sono nati figli;
- Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è cessata da tempo, avendo addirittura perso ogni contatto con il marito;
- Che già in data 08.07.2020 aveva proposto ricorso per addivenire a separazione personale nel procedimento RG n. 5496/2020 poi non proseguito;
- Di essere economicamente autosufficiente e svolgere attività lavorativa come collaboratrice domestica in Germania, ove oggi è residente.
Su tali presupposti chiedeva in via cumulativa:
- La pronuncia della separazione dei coniugi,
- La remissione della causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si è CP_1 costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 03.06.2025.
La ricorrente comparsa personalmente davanti al giudice a tale udienza ha dichiarato che la convivenza è già di fatto cessata da otto anni, che da allora ella non ha più visto né sentito il marito e che, non sussistendo possibilità di riconciliazione, è intenzionata a richiedere la separazione.
Non richiedendo la causa svolgimento di attività istruttoria, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, anche considerato che la ricorrente, in sede di comparizione personale all'udienza del 03.06.2025, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e ha precisato che la convivenza è cessata già da otto anni e non ha più avuto alcun rapporto con il marito.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Secondo quanto esposto in ricorso ed in alcun modo smentito dalla parte resistente contumace, i coniugi hanno già provveduto a regolare e dividere ogni bene in comune e al momento la moglie neppure sa dove il marito si trovi.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta economica e dall'unione non sono nati figli.
Nulla va pertanto disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Avendo parte ricorrente avanzato contestualmente la domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara la separazione personale dei coniugi
(c. f. , nata a [...], (Romania), il 24 Parte_1 C.F._1 agosto 1990
e
(c. f. ), nato a [...], (Marocco), in data CP_1 C.F._2
09 luglio 1983, legati da matrimonio celebrato in Genova il 10.07.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 415, P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) autorizzandoli a vivere separati.
Spese di lite irripetibili. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 415,
P. I, Anno 2014, Uff. 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di legge;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Si comunichi anche al Pubblico Ministero.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3