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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3148/2025 V.G. R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Seclì, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Monica Pezzulla, come da mandato in Parte_2 atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 30.09.2006;
− di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 23.09.2009 e in data 04.01.2018;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati, come di fatto già è, portandosi reciproco rispetto;
ciascun coniuge avrà diritto di regolare la propria vita privata come vorrà, senza interferenze reciproche;
2. Le figlie minori e , attualmente rispettivamente di 15 e 7 anni, vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori,con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Parabita alla via Pasteur n. 2;
3. La casa coniugale sita in Parabita alla via Pasteur n. 2 è assegnata in via definitiva al sig. che ne è altresì già Pt_1 proprietario esclusivo;
4. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto consensualmente alla suddivisione dei beni mobili e arredi della casa coniugale dichiarando di non avere, sul punto, null'altro a pretendere.
5. Data la collocazione di entrambe le figlie minori con il padre, la sig.ra che attualmente custodisce gran parte Parte_2 del vestiario di OR e gli ori e preziosi regalateli, consegnerà gli stessi al sig. entro una settimana dalla firma Pt_1 del presente accordo, nelle mani dello stesso che li custodirà nell'interesse della figlia minore.
6. La sig.ra dichiara di rinunciare, sin da ora, all'assegno di mantenimento e/o divorzile per sé. Parte_2
7. La sig.ra verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma complessiva di € Parte_2
300,00 mensili, in ragione di € 150,00 a figlia, al sig. con bonifico bancario sulle coordinate bancarie Parte_1 che già sono note al coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese sino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
La sig.ra verserà il mantenimento in favore delle due figlie minori con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Parte_2 accordo.
8. Tale somma sarà rivalutata annualmente in conformità degli Indici accertati dall'Istat per i prezzi al consumo.
9. L'assegno unico sarà percepito dal sig. nella misura del 100% per entrambe le figlie e la sig.ra con Pt_1 Parte_2 la sottoscrizione del presente accordo di separazione, si impegna sin da ora a firmare, ove richiesto, ogni documento necessario e a fornire i dati del proprio reddito ove richiesto, affinché il sig. possa avere diritto all'assegno unico per le figlie per Pt_1 intero.
10. I genitori si impegnano a collaborare al fine di garantire una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni concernenti le figlie minori, quali la salute, l'educazione, gli studi, anche universitari, che le figlie vorranno intraprendere, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ognuno di loro. In merito ai rapporti con le figlie le parti si riportano a quanto concordato e sottoscritto con il piano genitoriale che si allega al presente ricorso e che fa parte integrante dello stesso;
11. Le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise trai coniugi al 50%, rispetto alle stesse sarà applicato il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecce che i coniugi dichiarano di conoscere. A precisazione i genitori dichiarano di aver già sostenuto nel periodo della separazione di fattole spese per doposcuola di , pertanto continueranno a suddividere tale Per_2 spesa.
12. Come da allegato piano genitoriale la madre terrà con sé le figlie per due weekend al mese alternati con il padre, dal sabato mattina ore 8:00 sino alla domenica sera alle ore 20:30, quindi con pernotto delle figlie presso l'abitazione della stessa. Nel periodo estivo, da intendersi dalla fine della scuola e sino alla riapertura della stessa, il rientro sarà posticipato alle ore 22.00. La madre durante il weekend di sua spettanza preleverà le figlie il sabato all'orario concordato direttamente presso l'abitazione del sig. e le riaccompagnerà la domenica sera all'orario concordato presso l'abitazione del Pt_1
Pt_1
La madre terrà con sé le figlie anche il martedì ed il venerdì, dalle ore 17:30 sino alle ore 19:30, mentre durante il periodo estivo, negli stessi giorni, ma dalle ore 19.00 sino alle ore 21.00. La madre, quando dovrà esercitare il proprio diritto di visita durante il periodo scolastico prenderà direttamente dal luogo di lavoro del sig. o da casa, mentre per Per_1 Pt_1 quanto riguarda la preleverà direttamente dal doposcuola (attendendo che la stessa abbia terminato la propria Per_2 attività di studio) e le riaccompagnerà presso l'attività del sig. in via Vittorio Emanuele II. Pt_1
Quando la madre eserciterà il proprio diritto di visita nel periodo estivo prenderà le minori dal negozio del sig. e le Pt_1 riaccompagnerà sempre presso l'attività lavorativa del padre.
13. Tanto il padre quanto la madre, quando le figlie saranno rispettivamente con l'uno o con l'altra, saranno responsabili delle stesse e della loro gestione, nonché avranno l'onere di far rispettare gli eventuali impegni scolastici, ludici e ricreativi occupandosene in via esclusiva (a titolo esemplificativo, catechismo, istruzione, doposcuola, attività sportiva, ricorrenze, compleanni delle amiche, etc).
14. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alle figlie minori gli eventuali e rispettivi nuovi partner sino a quando la relazione non sarà divenuta stabile.
15. I coniugi danno atto che con la firma dell'accordo di separazione intendono definire ogni rapporto patrimoniale esistente tra di loro. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. rimane assegnata nello stato di fatto e di Parte_1 diritto allo stesso, completa di ogni arredo e suppellettili, e la sig.ra dà atto di aver prelevato dalla casa Parte_2 coniugale i suoi effetti personali e ogni altro bene mobile di sua spettanza, dichiarando con il presente atto di non avere per questo più nulla a pretendere dal coniuge assegnatario in relazione alla medesima abitazione.
16. I coniugi dichiarano di essere cointestatari del conto corrente bancario n. 10691024 acceso presso Banca Unicredit filiale di Parabita sul quale e sul quale viene mensilmente accreditato l'importo relativo all'assegno unico per le figlie da parte di INPS. Tale conto verrà cessato e la giacenza alla sottoscrizione di codesto accordo verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi. Il conto rimarrà formalmente aperto sino all'effettivo cambio di conto corrente di accredito della misura dell'assegno unico per le figlie che sarà nella misura del 100% riconosciuto al a far data dalla sottoscrizione del Pt_1 presente accordo di separazione. Eventuali spese di chiusura conto saranno da dividersi al 50% tra i coniugi.
17. L'accredito sul predetto conto dell'assegno unico a far data dal mese di luglio sarà di spettanza esclusiva del sig. Pt_1
18. Ad oggi sul conto corrente cointestato vi è un saldo creditore di € 773,07.
19. L'assegno unico percepito per entrambe le figlie è pari a complessivi € 346,80 mensili.
20. I coniugi dichiarano, inoltre, di aver acquistato nel corso della vita coniugale un locale deposito identificato catastalmente fg. 22 p.lla 924/2 ubicato in Parabita alla Via Berta n. 97 p.t. e che lo stesso risulta formalmente intestato al sig.
[...]
Dichiarano inoltre di aver ripartito in parti uguali il premio di una polizza vita scaduta nel 2020 intestata al Parte_1 solo sig. e del valore di € 12.600,00. Pertanto, il sig. a fronte dell'utilizzo delle risorse di entrambi i Pt_1 Pt_1 coniugi per l'acquisto del suddetto immobile intende riconoscere alla sig.ra la sua quota parte quantificata in € Parte_2
20.000,00. La sig.ra a sua volta, intende riconoscere il diritto del sig. a vedersi restituita la somma Parte_2 Pt_1 di € 6.300,00 relativa alla predetta polizza vita. A fronte dei reciproci riconoscimenti, il sig. corrisponderà alla Pt_1 sig.ra la somma di € 13.700,00 a mezzo bonifico o assegno circolare intestato alla stessa, entro 15 giorni Parte_2 dall'udienza presidenziale, ovvero dalla data dell'udienza fissata per la trattazione scritta. La sig.ra accetta la Parte_2 somma di € 13.700,00 a tacitazione di ogni sua pretesa e/o diritto vantato dalla stessa nei confronti del coniuge e relativo all'acquisto del predetto locale deposito di cui innanzi e con l'avvenuto pagamento entrambi i coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per le questioni di cui innanzi, nonché per ogni altra questione economica pendente tra gli stessi che dichiarano completamente appianata.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 30.09.2006 in Parabita (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 35 parte II Serie A anno
2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo. Lecce, 19.9.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)