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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Riso Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Manganello Salvatore, giusta procura allegata alla memoria di- fensiva
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 23 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 aprile 2024, , Parte_1
premettendo di avere - in data il 24 luglio 2014 a Sciacca – contratto matrimo- nio con , dalla cui unione erano nati due figli , Controparte_1 [...]
e entrambi minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico del marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che il CP_1
avrebbe violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, avendo posto all'interno dell'autovettura della un dispositivo per la localizzazione e per le au- Pt_1
dio-registrazioni.
Inoltre, la medesima ha dedotto che la convivenza coniugale non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al giu- dice delegato nell'ambito della procedura di separazione personale, separazione successivamente dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1057 del 13-14 luglio 2023, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniu- gale e la previsione a carico del dell'obbligo di contribuire al manteni- CP_1
mento dei figli, versandole euro 600,00 (300,00 euro per ciascuno), oltre al 50
% delle spese straordinarie, nonché l'intero importo dell'assegno unico per il CP_ nucleo erogato dall'
- 2 - Costituitosi con comparsa, depositata il 17 settembre 2024,
[...]
ha aderito alla domanda di divorzio, eccependo l'inammis- Parte_2
sibilità nel presente giudizio della domanda di addebito, insistendo, per il resto, nella conferma delle condizioni concordate in sede di separazione con ecce- zione dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante il trasferimento della in un diverso immobile. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 24 settembre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti con- clusivi.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025, la causa, in assenza di istruttoria, è stata posta in decisione, all'esito del deposito degli scritti difensivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1057 del 13 - 14 luglio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione da- vanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con
- 3 - provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione civile del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di addebito della pronuncia di divorzio, ricordando che la stessa è proponibile solo nell'ambito del procedi- mento di separazione e che la pronuncia resa all'esito di quest'ultimo giudizio sospende temporaneamente alcuni obblighi discendenti dal matrimonio.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 24 settembre 2024.
I minori e vanno affidati congiuntamente a entrambi i Per_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare i figli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di Controparte_3
importo pari ad euro 360,00 in favore dei figli e (euro 180,00 Per_3 Per_2
cada uno), rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straor- dinarie.
Tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, l'assegno unico per i figli
- 4 - erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_2 Pt_1
L'uso della casa coniugale va assegnato alla ed ai figli, con lei convi- Pt_1
venti, non essendo stato provato l'allontanamento.
Sul punto, va ricordato che in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale avanzata dal convenuto, pare opportuno premet- tere che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, quale quello di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini, in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Dal contesto normativo e giurisprudenziale emerge che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subor- dinata, pur nel silenzio della legge, a una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, da tale principio deducendo che la deca- denza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
Invero, i casi di revoca dell'assegnazione della casa familiare sono collegati a eventi che fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia, la prova di tali eventi - che onera chi agisce per la revoca - deve essere particolar- mente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della "stabilità", cioè dell'irreversibilità e, inoltre, nel senso che il giudice inve- stito della domanda di revoca deve, comunque, verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convi- vente con l'assegnatario ( cfr. Cassazione n. 14348/2012).
Nel caso di specie, si osserva come parte convenuta non abbia offerto alcuna
- 5 - prova per dimostrare un definitivo allontanamento della e dei figli. Pt_1
Considerato l'esito e la natura del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sciacca, il 24 luglio 2014, da e Parte_1 Parte_3
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Sciacca
[...]
al n. 72, parte II, serie A dell'anno 2014; affida i figli e a entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Persona_4
stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare i figli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno complessivo men- CP_3
sile di € 360,00 ( € 180,00 ciascuno), da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straor- dinarie;
dispone che l'assegno unico per i figli erogato dall' venga percepito inte- CP_2
gralmente dalla Pt_1
assegna l'uso della casa coniugale alla e ai figli, con lei conviventi;
Pt_1
compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 6 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Riso Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Manganello Salvatore, giusta procura allegata alla memoria di- fensiva
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 23 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 aprile 2024, , Parte_1
premettendo di avere - in data il 24 luglio 2014 a Sciacca – contratto matrimo- nio con , dalla cui unione erano nati due figli , Controparte_1 [...]
e entrambi minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico del marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che il CP_1
avrebbe violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, avendo posto all'interno dell'autovettura della un dispositivo per la localizzazione e per le au- Pt_1
dio-registrazioni.
Inoltre, la medesima ha dedotto che la convivenza coniugale non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al giu- dice delegato nell'ambito della procedura di separazione personale, separazione successivamente dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1057 del 13-14 luglio 2023, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniu- gale e la previsione a carico del dell'obbligo di contribuire al manteni- CP_1
mento dei figli, versandole euro 600,00 (300,00 euro per ciascuno), oltre al 50
% delle spese straordinarie, nonché l'intero importo dell'assegno unico per il CP_ nucleo erogato dall'
- 2 - Costituitosi con comparsa, depositata il 17 settembre 2024,
[...]
ha aderito alla domanda di divorzio, eccependo l'inammis- Parte_2
sibilità nel presente giudizio della domanda di addebito, insistendo, per il resto, nella conferma delle condizioni concordate in sede di separazione con ecce- zione dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante il trasferimento della in un diverso immobile. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 24 settembre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti con- clusivi.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025, la causa, in assenza di istruttoria, è stata posta in decisione, all'esito del deposito degli scritti difensivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1057 del 13 - 14 luglio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione da- vanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con
- 3 - provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione civile del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di addebito della pronuncia di divorzio, ricordando che la stessa è proponibile solo nell'ambito del procedi- mento di separazione e che la pronuncia resa all'esito di quest'ultimo giudizio sospende temporaneamente alcuni obblighi discendenti dal matrimonio.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 24 settembre 2024.
I minori e vanno affidati congiuntamente a entrambi i Per_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare i figli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di Controparte_3
importo pari ad euro 360,00 in favore dei figli e (euro 180,00 Per_3 Per_2
cada uno), rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straor- dinarie.
Tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, l'assegno unico per i figli
- 4 - erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_2 Pt_1
L'uso della casa coniugale va assegnato alla ed ai figli, con lei convi- Pt_1
venti, non essendo stato provato l'allontanamento.
Sul punto, va ricordato che in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale avanzata dal convenuto, pare opportuno premet- tere che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, quale quello di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini, in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Dal contesto normativo e giurisprudenziale emerge che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subor- dinata, pur nel silenzio della legge, a una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, da tale principio deducendo che la deca- denza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
Invero, i casi di revoca dell'assegnazione della casa familiare sono collegati a eventi che fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia, la prova di tali eventi - che onera chi agisce per la revoca - deve essere particolar- mente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della "stabilità", cioè dell'irreversibilità e, inoltre, nel senso che il giudice inve- stito della domanda di revoca deve, comunque, verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convi- vente con l'assegnatario ( cfr. Cassazione n. 14348/2012).
Nel caso di specie, si osserva come parte convenuta non abbia offerto alcuna
- 5 - prova per dimostrare un definitivo allontanamento della e dei figli. Pt_1
Considerato l'esito e la natura del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sciacca, il 24 luglio 2014, da e Parte_1 Parte_3
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Sciacca
[...]
al n. 72, parte II, serie A dell'anno 2014; affida i figli e a entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Persona_4
stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare i figli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno complessivo men- CP_3
sile di € 360,00 ( € 180,00 ciascuno), da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straor- dinarie;
dispone che l'assegno unico per i figli erogato dall' venga percepito inte- CP_2
gralmente dalla Pt_1
assegna l'uso della casa coniugale alla e ai figli, con lei conviventi;
Pt_1
compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 6 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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