Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 106/2025 VG SEP. CON FIGLI
MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.1.2025, da:
1) Parte_1
Nato a Como il 29.4.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Morandin
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Morandin
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Turate, in data 19.5.2007
(anno 2007, atto n. 6, parte II, serie A) con i seguenti figli Per_1
- nata a [...] il [...] Persona_2
- nato a [...] il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.1.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare liberamente la loro residenza;
2. la casa coniugale, attualmente cointestata tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, sita in Turate via
Gioacchino Rossini n. 5, viene assegnata alla sig.ra che, dalla data di omologazione della Parte_2 separazione, si farà carico delle utenze e spese ordinarie, ivi comprese quelle condominiali, mentre quelle straordinarie nonché gli oneri e le imposte ed i tributi correlati all'immobile resteranno in capo al sig.
tutti gli arredi, beni mobili ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale rimarranno di Pt_1 esclusiva proprietà della sig.ra Pt_2
3. il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la quota pari al 50% a sé Parte_1 Parte_2 intestata dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Turate via Gioacchino Rossini n. 5, così descritto nell'atto notarile di acquisto a ministero del notaio dr. (38008/2019 Rep), e censito: porzione Per_4 abitativa composta da cucina/soggiorno e portico al piano terra, nonché da due camere, bagno, disimpegno, ballatoio (interno e che prospetta sul vano cucina/soggiorno) e due balconi il tutto è censito al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como con i seguenti dati: foglio 10, particella 7197 sub. 702, via Gioacchino Rossini n. 5, piani T-1, categoria A/7, classe 1, vani 6,5, rendita euro 621,04; quota indivisa di ½ del corpo staccato rispetto al fabbricato principale costituito da “locale multiuso” con ripostiglio e portico, al piano terra censito al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como con i seguenti dati: foglio 10, particella 7197 sub. 2, via Gioacchino Rossini n. 5, piano T, categoria C/2, classe 2, mq 62,00 euro 137,69;
4. il sig. , medio tempore, ha reperito altro alloggio indipendente in Comune di Turate, via Parte_1
Parini n. 4, attualmente occupato a titolo di comodato gratuito, cui seguirà l'acquisto in piena proprietà e dà atto di aver rilasciato la casa coniugale a tutti gli effetti di legge, contestualmente al deposito del ricorso, asportando i propri effetti e beni personali ivi contenuti;
Per_
5. i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori e , Per_3 che vengono affidati congiuntamente ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé i minori a weekend alternati, salvo impegni lavorativi o esigenze particolari, con modalità e orari che saranno concordati preventivamente tra i genitori, nonché per tre giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, da concordarsi di settimana in settimana;
6. i minori saranno prelevati presso l'abitazione di residenza o all'uscita dalle scuole direttamente dal padre o, nel caso in cui il padre fosse impedito personalmente, dalla madre o da altra persona di fiducia dagli stessi concordemente delegata;
7. i genitori si consulteranno personalmente e regolarmente per adottare di comune accordo ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione, la crescita e la salute dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuola, attività sportive e ricreative, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc …);
8. nei periodi in cui i minori sono affidati al rispettivo genitore, questi si accollerà interamente i costi relativi ad iniziative e incombenti inerenti la vita sociale e di relazione dei medesimi (a titolo meramente esemplificativo: vacanze, viaggi, hobbies, etc..);
9. i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, periodo che i genitori si impegnano a definire e a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno nel rispetto delle esigenze ed attività dei minori;
qualora nel periodo di vacanze scolastiche estive dei minori i genitori, per esigenze lavorative, valutassero di affidarli a centri estivi o sportivi o a baby sitter, definiti di comune accordo, il relativo costo sarà ripartito in ragione del 50% ciascuno;
10. i minori, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorreranno per l'anno 2025 il Natale con la madre e il 26 dicembre con il padre. Il 31 dicembre con la madre e il Capodanno con il padre. A far data dall'anno seguente i genitori si accorderanno di volta in volta sull'alternanza della permanenza presso ognuno di essi dei minori relativamente alla Vigilia di Natale, al Natale, all'ultimo dell'anno ed al Capodanno. I minori trascorreranno ad anni alterni con ognuno dei genitori il giorno di Pasqua e di Pasquetta così come le festività intermedie dell'anno e gli eventuali periodi di vacanza (25 aprile;
1 maggio;
1 novembre;
8 dicembre);
11. durante i periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con i minori, lo stesso è obbligato a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura prescelto e il numero di utenza telefonica di reperibilità, nonché a garantire in ogni caso il contatto telefonico dei minori con l'altro genitore, ed in ogni caso il proprio recapito, anche telefonico, ove risultare reperibile informando l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località, diverse dalla propria residenza, quando avrà i minori a sé affidati;
12. il sig. corrisponderà su conto corrente bancario personale della sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 concorso nel mantenimento dei figli minori, fatta salva ogni eventuale modifica delle condizioni economico-reddituali attuali - entro il giorno 8 (otto) di ogni mese - la somma di € 600,00.= complessivi, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
13. ogni spesa straordinaria afferente i minori sarà ripartita tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con obbligo reciproco di esibire, alla fine di ogni mese o a semplice richiesta, idonea documentazione giustificativa. L'anticipatario avrà diritto al rimborso nei sette giorni successivi all'esibizione del giustificativo fiscale. L'obbligo di corresponsione della contribuzione nella misura così stabilita delle spese di natura straordinaria, cesserà dalla data in cui i figli inizieranno un'attività lavorativa o, in ogni caso, quando diverranno economicamente indipendenti;
14. Per quanto attiene alle spese straordinarie le parti si obbligano sin d'ora al rispetto dei seguenti criteri di regolamentazione, come da Protocollo del Tribunale di Como:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante cure dentistiche presso strutture pubbliche trattamenti sanitari non erogati dal SSN tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture private cure termali e fisioterapiche trattamenti sanitari erogati anche dal
SSN, farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette di iscrizione in scuole pubbliche, tasse, libri, cancelleria di inizio anno, corredo scolastico, buoni pasto, sostegno scolastico spese universitarie in Istituti Pubblici;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse in istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: uno sport di base (calcio, palestra, danza, nuoto, pallavolo, pallacanestro, judo o similari, pattinaggio) per ogni figlio conseguimento patente di guida, ricarica telefono mobile, abiti e bomboniere per comunione e cresima;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ulteriori attività sportive;
viaggi
15. la sig.ra usufruirà delle detrazioni fiscali per i figli minori a carico, degli assegni familiari e in Pt_2 genere di ogni agevolazione fiscale prevista per legge nella misura del 100%. I coniugi si assumono l'obbligo di consegnare reciprocamente a semplice richiesta la documentazione fiscale idonea ad ottenere eventuali certificazioni ISEE e/o a consegnarle personalmente, ciascuno per quanto di propria competenza, agli enti interessati nei termini di legge;
16. con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento;
17. i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Quanto ai figli minori, i coniugi si danno autorizzazione reciproca al rilascio/ rinnovo del passaporto e /o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
All'udienza del 19.2.2025, le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 19.5.2007, in Turate con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Turate
(anno 2007, atto n. 6, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao