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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2024, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4411 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Francesco Ventrice (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, in via Milano n. 28, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
- Opponente-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), con sede in Cosenza Via D. Frugiuele n. 11, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea (C.F.
e nel cui con studio in Cosenza, Viale degli Alimena, 56/A, è, altresì, C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Opposta –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Sirena e Attilio Santiago ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Alberto Cafasi, in Catanzaro, alla via Monaco n.5, giusta procura in atti;
- Opposto-
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 646/2013 emesso dal Tribunale di
Catanzaro, in data 21.08.2013 e notificato il 23.09.2013, per il pagamento della somma complessiva pari ad €. 51.331,74. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2013 emesso in data 21.08.2013, dal Tribunale di
Catanzaro, con cui veniva condannata al pagamento della somma pari ad € 51.331,74, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione la deduceva, in via pregiudiziale, la Parte_1
carenza di giurisdizione in capo al giudice ordinario, afferendo la controversia ad un contratto di servizio pubblico e, pertanto, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
sosteneva, altresì, la che la pretesa azionata non aveva la Pt_1
consistenza di diritto soggettivo, essendo basato su accordi stipulati in sede ministeriale, ma semmai di interesse legittimo con giurisdizione del al quale era devoluta anche la Org_1
giurisdizione in materia di accordi delle P.A., che il ricorso e il decreto ingiuntivo erano nulli per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché per assoluta
Contr indeterminatezza della parte ricorrente, dato che il ricorso era stato proposto dalla “e, per quanto di ragione, dalla consorziata , senza specificare se il Controparte_2 credito fosse di pertinenza dell'una o dell'altra o in solido o in parte qua, ed il successivo decreto ingiuntivo ordinava il pagamento dell'intera somma in favore della sola
[...]
senza contemplare la seconda ricorrente;
nel merito eccepiva Controparte_1
che la pretesa creditoria azionata era insussistente in quanto fondato su Accordi di cui il la non era parte, di conseguenza che non poteva discenderne alcuna Parte_1
obbligazione vincolante a suo carico.
Tanto premesso la chiedeva al Tribunale: 1) di dichiarare il difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice ordinario e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo e comunque il difetto di legittimazione del;
3) subordinatamente e nel merito, dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza CP_3
dell'azione e l'insussistenza della pretesa creditoria azionata e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e competenze di giudizio. Contr Si costituiva in giudizio la e la evidenziando l'infondatezza e la CP_2
pretestuosità delle eccezioni sollevate da parte opponente e chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2013 del
21.08.2013. In ogni caso ed in via subordinata chiedeva al Tribunale di dichiarare che la era debitrice nei propri confronti delle somme oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 11 giugno 2016 il G.I., rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la precisazione della conclusione all'udienza del 15 settembre 2016.
La causa subiva diversi rinvii dovuti alla mancanza del Giudice Titolare del ruolo ed alla gravosità del carico di ruolo. Contr Successivamente, in data 2 novembre 2017, la depositava comunicazione p.e.c. del
19 settembre 2016, del presidente pro tempore, con cui si dichiarava di rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., tra le altre cose, anche al presente giudizio in virtù di intervenuta transazione con la che allegava. Parte_1
Successivamente, in conseguenza di detta comunicazione e stante l'interesse della CP_2
a proseguire il giudizio, con riferimento alla propria domanda, sostenendo di avere
[...]
autonome pretese creditorie, in luogo del precedente difensore delle parti opposte, si costituivano gli avvocati Michelangelo Sirena e Attilio Santiago per la mentre CP_2
Contr per la si costituiva, successivamente, l'avvocato Alessandra Amantea.
All'udienza del 17 dicembre 2021 la deduceva che le somme, a suo tempo CP_2
Contr ingiunte, erano state corrisposte dalla , per il tramite della , sicché Parte_1
chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Tutte le parti concludevano per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in considerazione dell'accordo intervenuto tra la la , con il quale hanno dichiarato espressamente CP_1 Parte_1
di voler rinunciare a tutti i giudizi pendenti, ivi compreso quello oggetto di causa.
Detta pronuncia presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In altre parole, tale condizione è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, nel caso di specie l'evento generatore è costituito dalla transazione stipulata in data 21.6.2016 e finalizzata a “regolare a definitiva tacitazione di ogni pretesa discendente dagli obblighi nascenti dall'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, i rapporti intercorrenti tra e relativamente al periodo Pt_1 CP_1 compreso tra il 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012”.
La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (Cass. n. 22650/2008).
Ai fini della regolazione delle spese, occorre avvalersi, nelle ipotesi di avvenuta cessata materia del contendere, del criterio della soccombenza virtuale, che conduce alla determinazione delle spese di giudizio, tenuto conto della probabilità di accoglimento della pretesa delle parti.
Pertanto, in applicazione del superiore principio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificato compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro lì 8 marzo 2023
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4411 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Francesco Ventrice (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, in via Milano n. 28, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
- Opponente-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), con sede in Cosenza Via D. Frugiuele n. 11, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea (C.F.
e nel cui con studio in Cosenza, Viale degli Alimena, 56/A, è, altresì, C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Opposta –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Sirena e Attilio Santiago ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Alberto Cafasi, in Catanzaro, alla via Monaco n.5, giusta procura in atti;
- Opposto-
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 646/2013 emesso dal Tribunale di
Catanzaro, in data 21.08.2013 e notificato il 23.09.2013, per il pagamento della somma complessiva pari ad €. 51.331,74. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2013 emesso in data 21.08.2013, dal Tribunale di
Catanzaro, con cui veniva condannata al pagamento della somma pari ad € 51.331,74, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione la deduceva, in via pregiudiziale, la Parte_1
carenza di giurisdizione in capo al giudice ordinario, afferendo la controversia ad un contratto di servizio pubblico e, pertanto, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
sosteneva, altresì, la che la pretesa azionata non aveva la Pt_1
consistenza di diritto soggettivo, essendo basato su accordi stipulati in sede ministeriale, ma semmai di interesse legittimo con giurisdizione del al quale era devoluta anche la Org_1
giurisdizione in materia di accordi delle P.A., che il ricorso e il decreto ingiuntivo erano nulli per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché per assoluta
Contr indeterminatezza della parte ricorrente, dato che il ricorso era stato proposto dalla “e, per quanto di ragione, dalla consorziata , senza specificare se il Controparte_2 credito fosse di pertinenza dell'una o dell'altra o in solido o in parte qua, ed il successivo decreto ingiuntivo ordinava il pagamento dell'intera somma in favore della sola
[...]
senza contemplare la seconda ricorrente;
nel merito eccepiva Controparte_1
che la pretesa creditoria azionata era insussistente in quanto fondato su Accordi di cui il la non era parte, di conseguenza che non poteva discenderne alcuna Parte_1
obbligazione vincolante a suo carico.
Tanto premesso la chiedeva al Tribunale: 1) di dichiarare il difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice ordinario e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo e comunque il difetto di legittimazione del;
3) subordinatamente e nel merito, dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza CP_3
dell'azione e l'insussistenza della pretesa creditoria azionata e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e competenze di giudizio. Contr Si costituiva in giudizio la e la evidenziando l'infondatezza e la CP_2
pretestuosità delle eccezioni sollevate da parte opponente e chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2013 del
21.08.2013. In ogni caso ed in via subordinata chiedeva al Tribunale di dichiarare che la era debitrice nei propri confronti delle somme oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 11 giugno 2016 il G.I., rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la precisazione della conclusione all'udienza del 15 settembre 2016.
La causa subiva diversi rinvii dovuti alla mancanza del Giudice Titolare del ruolo ed alla gravosità del carico di ruolo. Contr Successivamente, in data 2 novembre 2017, la depositava comunicazione p.e.c. del
19 settembre 2016, del presidente pro tempore, con cui si dichiarava di rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., tra le altre cose, anche al presente giudizio in virtù di intervenuta transazione con la che allegava. Parte_1
Successivamente, in conseguenza di detta comunicazione e stante l'interesse della CP_2
a proseguire il giudizio, con riferimento alla propria domanda, sostenendo di avere
[...]
autonome pretese creditorie, in luogo del precedente difensore delle parti opposte, si costituivano gli avvocati Michelangelo Sirena e Attilio Santiago per la mentre CP_2
Contr per la si costituiva, successivamente, l'avvocato Alessandra Amantea.
All'udienza del 17 dicembre 2021 la deduceva che le somme, a suo tempo CP_2
Contr ingiunte, erano state corrisposte dalla , per il tramite della , sicché Parte_1
chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Tutte le parti concludevano per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in considerazione dell'accordo intervenuto tra la la , con il quale hanno dichiarato espressamente CP_1 Parte_1
di voler rinunciare a tutti i giudizi pendenti, ivi compreso quello oggetto di causa.
Detta pronuncia presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In altre parole, tale condizione è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, nel caso di specie l'evento generatore è costituito dalla transazione stipulata in data 21.6.2016 e finalizzata a “regolare a definitiva tacitazione di ogni pretesa discendente dagli obblighi nascenti dall'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, i rapporti intercorrenti tra e relativamente al periodo Pt_1 CP_1 compreso tra il 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012”.
La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (Cass. n. 22650/2008).
Ai fini della regolazione delle spese, occorre avvalersi, nelle ipotesi di avvenuta cessata materia del contendere, del criterio della soccombenza virtuale, che conduce alla determinazione delle spese di giudizio, tenuto conto della probabilità di accoglimento della pretesa delle parti.
Pertanto, in applicazione del superiore principio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificato compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro lì 8 marzo 2023
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo