Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 528/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
nella qualità di successore universale di Parte_1
– incorporante di Controparte_1
– con sede Controparte_2 legale in Napoli alla Via Bracco, 20, capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di € 10.000.000,00, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n° ed appartenente al , in P.IVA_1 Controparte_3 virtù di procura speciale per OT , rappresentata e difesa per Persona_1 mandato in calce al presente atto dall'avv. Fausto Luigi Merola (C.F.
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._1
D'Antona,– fax 081/0487421 – pec Email_1
- Appellante
E
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi CP_4 C.F._2 residente a[...],rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'avv. Marco Capuano (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Viale Colli Aminei, n. 461, il quale indica ex art.125 c.p.c. e D.L. il proprio fax CP_5
081.0386806 e la propria mail certificata/domicilio digitale per ogni adempimento di legge Email_2
- Appellato- appellante incidentale
1
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro in data 16 maggio 2023 propose opposizione all'intimazione di pagamento in atti con CP_4 la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 501.164,73 in relazione alla cartella di pagamento n. 07120150137007061000 emessa per violazioni di norma in materia di lavoro, già opposta in altri giudizi che avevano visto l' soccombere, con annullamento delle Controparte_6 procedure esecutiva azionate dall'Agente riscossore.
Con sentenza n.6061/2023 pubbl. il 18/10/2023 il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – disattesa l'eccezione di giudicato esterno – aveva rilevato che neppure nel presente giudizio l' aveva provato la regolarità Parte_1 della notifica della predetta cartella: pertanto aveva accolto il ricorso, regolando le spese secondo soccombenza.
Avverso l'indicata sentenza, con atto depositato in data 8.03.2024, ha proposto appello l' dolendosi dell'erronea valutazione del Tribunale con riferimento Pt_1 alla notifica dell'atto; ha richiamato il file agli atti del procedimento denominato
“notifica 07120150137007061000” che dimostra che la citata cartella era stata ritualmente notificata al contribuente e non era mai stata opposta
Ne ha dedotto che la mancata opposizione della cartella n.7120150137007061000, validamente notificata e non opposta, determina la cristallizzazione del credito in modo definitivo.
Contr Ha chiesto accertare e dichiarare che la pretesa, avanzata dall' nell'intimazione 07120239000522838000, è fondata, ammissibile e giusta, oltre che provata per l'esistenza di validi titoli esecutivi;
per l'effetto, rigettare ogni argomentazione di controparte in quanto destituita di ogni fondamento e/o riscontro. Vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito il che ha CP_4 resistito invocando il rigetto del gravame;
ha proposto poi impugnazione incidentale
– ritualmente notificata - rilevando che il Giudice erroneamente aveva respinto l'eccezione di giudicato esterno ed ha concluso per l'accoglimento della stessa con la conseguente nullità della intimazione di pagamento n. 07120239000522838000 e della cartella n. 07120150137007061000 ad essa sottesa”, con ogni conseguenza di legge.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.L'appello incidentale è fondato.
Rileva il collegio che, contrariamente a quanto argomentato nella gravata sentenza, la sussistenza di giudicato esterno preclude ulteriori iniziative esecutive dell' relative alla medesima cartella. Pt_1
2 Sono state infatti versate in atti precedenti decisioni del Giudice civile: in particolare, nella sentenza del Tribunale Napoli n. 2590/2020 pubbl. il 01/04/2020, per quanto riguarda le violazioni in materia di lavoro, è stato accertato che l'Agenzia dell'Entrate non aveva prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la notifica all'opponente della cartella n. 07120150137007061000. Pertanto è stata dichiarata la nullità del pignoramento presso terzi n. fascicolo 0712016000677345 - codice procedura esecutiva n. 07184201600022642/001 per mancanza dell'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle afferenti a sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di lavoro (cartella n. 07120150137007061).
La Corte di Appello di Napoli, con Sentenza n. 866/2022 pubbl. il 03/03/2022, ha poi dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione avverso la sentenza n. 2590/2020 del Tribunale di Napoli che è dunque passata in giudicato.
L'accertamento della mancata prova della notifica della cartella suddetta è da considerarsi incontrovertibile e definitivo, non potendo dunque la questione costituire oggetto di nuovo apprezzamento giudiziale in questa sede.
Come correttamente rilevato nell'atto di gravame incidentale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale era stata accolta la domanda del di CP_4 annullamento degli atti di pignoramento esattoriale per mancata prova, da parte dell'Agente della riscossione, della notifica della prodromica cartella di pagamento qui in discussione, l'Ente non poteva limitarsi a rinotificare nuova intimazione di pagamento sulla base del medesimo presupposto.
In ogni caso il file denominato “notifica 07120150137007061000” invocato dall' non offre prova esaustiva. Controparte_6
L'art. 140 c.p.c. disciplina il caso di Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, per le ipotesi in cui “non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente”, prevedendo che
“l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dalla documentazione prodotta dall' risulta soltanto l'affissione presso la CP_8
Casa Comunale all'esito dell'irreperibilità, ma non anche la prova del completamento delle successive formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c ( l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito: v. C. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 2024).
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, modificando la motivazione della gravata sentenza, va ribadito che nulla è dovuto per il titolo oggetto della presente
3 opposizione per effetto del sopra citato giudicato relativo all'omessa notifica della cartella presupposta n. 07120150137007061000 cui si riferisce l'intimazione in contestazione.
La sentenza va confermata per il resto, anche per la regolazione delle spese come liquidate a carico dell' . Pt_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello incidentale e, assorbito quello principale, per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da parte del per il titolo opposto in relazione alla cartella di CP_4 pagamento n. 07120150137007061000 per precedente giudicato;
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_6 pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 7.120,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Marco Capuano.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
4