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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3413/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CONTICELLI GUIDO
Avv. CARDONI CESARE presente
Appellato/i
Controparte_1 Parte_2
Avv. PISTILLI MASSIMO avv. Moraschi in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3413 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Gaetano Filangieri n. 4 presso lo studio dell'Avv. Cesare Cardoni (C.F.
), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido C.F._2
Conticelli (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in Viterbo, Via Belluno n.69, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Pistilli (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Viterbo Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2016 (RGN 1416/16) emesso in data 15/7/2016, con il quale, su ricorso della , le era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_3 euro 5.227,70 oltre spese ed interessi della fase monitoria sulla base di n. 4 fatture emesse dalla ricorrente per attività di consulenza.
A fondamento dell'opposizione, società che svolge Controparte_2 attività di commercio di mobili e arredamenti per ufficio, pur riconoscendo che effettivamente il aveva prestato attività di consulenza professionale fino a novembre 2015, eccepiva la non Parte_1 debenza delle somme in quanto il credito rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo, non era supportato da idonea prova, il cui onere gravava sulla parte opposta, non costituita dalle sole fatture prodotte;
eccepiva altresì la negligente prestazione, da parte dell'opposto, della propria attività professionale, essendo lo stesso, incorso in frequenti inadempimenti in esito ai quali si era interrotto il rapporto e fonti di specifica responsabilità e del dovere di risarcire il danno. Chiedeva, pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, nel merito, l'insussistenza del credito rivendicato e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni derivati da negligenza professionale, nella misura di euro 14.200,00.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni avversarie Controparte_3
e l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1273/2020, pubblicata il 26.11.2020 così statuiva: “- accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 774/2016 (RGN 1416/16), emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 15/7/2016; - spese compensate”.
La sentenza è motivata come segue.
“
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali ( cfr. art. 645, comma
2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Ciò premesso, occorre rilevare che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. A ciò aggiungasi che “in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese
e prestazioni, munita della sottoscrizione dei ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro Iva, ai sensi dell'art 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi” ( Cass. Civ., sez.II, 31/10/2011 n. 22655). Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (fatture nn. 7-8-9 e 11/2015) emerge, anche per conforme manifestazione di entrambe le parti processuali, che il credito vantato azionato in sede monitoria, sia un credito per prestazioni professionali. Ne consegue che, giusto quanto statuito dalla Suprema
Corte, il relativo parere della competente associazione professionale, costituisce elemento indefettibile per agire correttamente in monitorio ex art. 633 c.p.c.. Nella concreta fattispecie,
l'opposto, pur avendo provato l'esistenza di un rapporto del rapporto professionale con l'opponente, non solo non ha prodotto il menzionato parere ma, non ha neppure sommariamente offerto prova del
“quantum” né fornito, al giudicante, elementi per poterlo determinare (analitica descrizione delle prestazioni professionali eseguite, tariffe professionali e/o criteri di calcolo). In assenza di tali elementi, in assenza di un contratto e/o preventivo sottoscritto dalle parti, in assenza di idonea produzione documentale di raffronto ( fatture eventualmente emesse nel periodo di tempo pregresso rispetto a quello oggetto del giudizio, di cui si ignora l'esistenza, essendo evincibile dagli atti di causa, la sola data di fine del rapporto professionale -novembre 2015- ma, non quella d'inizio), questo giudice non dispone di elementi per poter quantificare il preteso credito.
L'opposizione deve essere quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
3. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta, la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte opponente, convenuto formale ed attore sostanziale, in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, ha dedotto che il Parte_1
è incorso in specifica responsabilità professionale di cui all'art. 1176 c.c. per essere incorso in diversi errori nella compilazione dei preventivi e/o degli ordini dei vari clienti o nel prendere le misure degli arredi e che ciò ha gli avrebbe provocato danni materiali e non;
tuttavia, sebbene dall'esame delle prove testimoniali emerga che il abbia compiuto delle irregolarità, per Parte_1 avere alcuni clienti ricevuto un prodotto differente da quello con lui concordato in fase di formulazione dell'ordine, tuttavia, è altresì emerso che quest'ultimo si è comunque attivato in termini di lavoro e di acquisti di nuovi elementi di arredo, per far sì che il cliente rimanesse comunque soddisfatto con la conseguenza che, alcun danno risulta essere stato arrecato all'opponente.
6. La reciproca soccombenza, costituisce giusto e valido motivo per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto delle ragioni esposte con l'appello che precede, riformare per quanto di ragione la sentenza n. 1273/2020, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Giudice monocratico del Tribunale di Viterbo in data 26/11/2020, non notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, dichiarando l'obbligo della Società appellata di corrispondere gli importi recati dalle fatture già azionate in via monitoria e meglio descritte in narrativa, per l'effetto condannando la medesima al pagamento in favore del concludente della somma di Euro 5.227,70 o del diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia anche in via equitativa, maggiorato degli interessi di legge. Con condanna al pagamento in favore dello Stato od al rimborso delle spese esenti dalla base imponibile
e dei compensi imponibili correlati alle prestazioni di rappresentanza e difesa svolte nel doppio o nel presente grado di giudizio da liquidare come per legge. Salvo ogni altro diritto.”
La nel costituirsi proponeva appello incidentale, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'atto di appello avverso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata quanto al capo oggetto di appello principale;
riformare la sentenza gravata nella parte in cui denega la fondatezza della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della parte opposta nella prestazione di consulenza e la responsabilità della medesima per i danni arrecati di cui, e per l'effetto condannare la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della parte opponente la somma di €
14.200,00 – o quanto ritenuto di giustizia -, da intendersi in ogni caso come eccezione di compensazione con condanna per il residuo dovuto, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art.
1176 c.c., in combinato disposto con l'art. 1218 c.c. ed in mero subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. stante anche la responsabilità extracontrattuale. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin da ora antistatario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi atti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi - il terzo motivo non è un vero e proprio motivo di appello attenendo alla riproposizione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria da questa Corte con decreto del 18.12.2021.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto “il Giudice di prime cure non avrebbe potuto attribuire alcun rilievo alla mancata allegazione a corredo delle fatture azionate in via monitoria del parere previsto dall'art. 636 c.p.c., avendo questo rilievo solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non appartenendo l'esponente ad alcun ordine professionale”. Secondo
l'appellante il giudice di primo grado erroneamente ha dato rilevanza al parere del consiglio dell'ordine, rilevante solo nella fase monitoria e comunque non richiesto in relazione alla prestazione fatta valere (per cui non esiste un'associazione professionale).
Innanzitutto va evidenziato come il giudice di primo grado ha affermato che il parere della competente associazione professionale era necessario per la richiesta monitoria, non anche per la fase di opposizione (pur dando conto che comunque non risulta prodotto). Pertanto la doglianza dell'opponente è infondata.
Fondata è viceversa la censura relativa alla non necessità nel caso di specie del parere dell'associazione di categoria.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. il creditore di una somma di denaro può ottenere il decreto ingiuntivo nei seguenti casi: “1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”.
Ai sensi dell'art. 636 “nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se
l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”.
Pertanto il parere è necessario nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. e quindi solo per prestazioni per le quali esiste una tariffa legalmente approvata. Nel caso di specie, trattandosi di consulenza in materia di arredo, non esiste una tariffa legalmente approvata, con la conseguenza che non vi è la necessità del relativo parere.
La fondatezza di tale motivo di appello non comporta di per sé l'accoglimento dell'appello, atteso che la domanda è stata rigettata per difetto di prova del credito azionato (profilo oggetto del secondo motivo).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo come quanto “agli atti del procedimento instaurato a seguito della proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
774/2016 sussiste la prova di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato dall'esponente, anche con riferimento ai criteri per la sua quantificazione”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado non ha valutato la condotta di controparte, che, a fronte di fatture e di una richiesta di pagamento, è rimasta silente. Il motivo è infondato.
Non contestato il rapporto professionale tra le parti avente oggetto l'attività di consulenza da parte appellante in via continuativa sino al novembre 2015 nonché l'espletamento di tale attività, il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il credito relativo alle fatture atteso che la parte “non ha neppure sommariamente offerto prova del “quantum” né fornito, al giudicante, elementi per poterlo determinare (analitica descrizione delle prestazioni professionali eseguite, tariffe professionali e/o criteri di calcolo). In assenza di tali elementi, in assenza di un contratto e/o preventivo sottoscritto dalle parti, in assenza di idonea produzione documentale di raffronto ( fatture eventualmente emesse nel periodo di tempo pregresso rispetto a quello oggetto del giudizio, di cui si ignora l'esistenza, essendo evincibile dagli atti di causa, la sola data di fine del rapporto professionale -novembre
2015- ma, non quella d'inizio), questo giudice non dispone di elementi per poter quantificare il preteso credito”.
A fronte di ciò l'appellante si limita a dedurre che il giudice non ha valutato che a fondamento del credito vi è, oltre alle fatture, la richiesta di pagamento di cui alla nota del 25.11.2015 che non è stata contestata da controparte (che è rimasta silente), senza in alcun modo argomentare per quale ragione
è errato quanto affermato dal giudice di primo grado.
Sia le fatture che la richiesta di pagamento sono atti unilaterali della parte che, proprio in quanto provenienti dalla parte richiedente, non provano il credito (cfr. tra le tante Cass. n. 34831/2024 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”). Pertanto il richiamo a tali atti unilaterali non vale a provare il credito azionato. Il fatto che nella fattura sia indicato il cliente non vale a provare l'ammontare del credito, in assenza di prova in ordine a quegli elementi indicati dal giudice di primo grado (la cui assenza non è oggetto di censura).
Secondo l'appellante la condotta silente di controparte a fronte di tali atti sostanzia un comportamento concludente.
Tale rilievo non è condivisibile.
Il comportamento concludente è una condotta dalla quale è possibile desumere (in modo univoco) una certa manifestazione di volontà. Il mero silenzio (a fronte dell'invio di atti unilaterali) non può assurgere a comportamento concludente, sostanziando una mera inerzia priva di alcuna valenza in ordine alla volontà del soggetto. D'altronde è la stessa nozione di comportamento concludente che presuppone una condotta attiva. In definitiva l'appello principale è infondato.
L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con il quale la sentenza viene censurata in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni. L'attività di consulenza e assistenza al cliente che il avrebbe dovuto compiere nel periodo imputato nelle fatture di cui controparte Parte_1 pretende il pagamento è stata svolta negligentemente e ha determinato grandi disagi alla società , CP_2 costretta a porvi rimedio personalmente, al fine di minimizzare i pregiudizi al cliente e all'immagine della propria Azienda. L'inadempimento è provato dall'istruttoria espletata così come sono provati i danni.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va evidenziato come il rigetto della domanda del in assenza di compiuta prova Parte_1 del credito fatto valere assorbe l'esame dell'eccezione di inadempimento (o meglio di non esatto adempimento) diretta a paralizzare la pretesa avversaria.
Rilevato che l'appellante ha impugnato la sentenza per non avere accolto la domanda di risarcimento del danno cagionato dal per non esatto adempimento di alcune prestazioni (da valutare a Parte_1 tale fine), è da osservare come il giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'appellante incidentale non per avere escluso l'inesatto adempimento del bensì per avere escluso la Parte_1 sua rilevanza e la prova del danno.
Pertanto la censura dell'appellante in ordine alla violazione delle regole in materia di onere della prova in materia di risoluzione sono infondate. Se è principio pacifico in giurisprudenza che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, chi che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SU n. 13533/2001), rimane fermo che l'inadempimento deve essere significativo e che grava sul creditore l'onere di provare il danno subito.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha affermato che “sebbene dall'esame delle prove testimoniali emerga che il abbia compiuto delle irregolarità, per avere alcuni clienti Parte_1 ricevuto un prodotto differente da quello con lui concordato in fase di formulazione dell'ordine, tuttavia, è altresì emerso che quest'ultimo si è comunque attivato in termini di lavoro e di acquisti di nuovi elementi di arredo, per far sì che il cliente rimanesse comunque soddisfatto con la conseguenza che, alcun danno risulta essere stato arrecato all'opponente”.
L'appellante richiama la prova per testi dalla quale risulta le erroneità compiute dal senza Parte_1 considerare che lo stesso giudice di primo grado ha dato conto di tali irregolarità. L'appellante deduce che, a fronte degli errori, se il pregiudizio arrecato al cliente è stato risolto, questo lo è stato solo grazie all'attività posta in essere dalla stessa appellante (mediante soluzioni conformi all'originaria volontà del cliente ovvero mediante soluzioni alternative), con questo contestando che
è stato l'appellante ad acquistare i nuovi elementi di arredi.
Sul punto va evidenziato come dall'istruttoria espletata non emerge effettivamente che il Parte_1 si sia fatto carico dell'acquisto dei nuovi elementi di arredo con relativa spesa (cfr. testimonianze di che ha riferito che il problema relativo all'errata misurazione della cabina armadio Testimone_1
è stato risolto senza aggravio di spesa;
di che ha riferito che ha avuto la sostituzione Testimone_2 delle ante senza sovraprezzo;
il teste ha dichiarato che i cassetti sono stati Testimone_3 sostituiti e di non avere supportato ulteriori costi e di essersi accordati per una riduzione del prezzo visto il diverso lavello della cucina), ancorché risulta che ha collaborato per la risoluzione dei problemi (circostanza ritenuta dal giudice di primo grado e peraltro non censurata).
Va tuttavia osservato come se gli elementi acquisiti portano a ritenere provato un inesatto inadempimento di alcune prestazioni - come peraltro ritenuto dal giudice di primo grado -, gli stessi elementi non consentono di ritenerlo significativo. Innanzitutto pacificamente gli errori sono stati risolti e sul punto l'appellante non deduce alcuna specifica ripercussione nei rapporti con la clientela.
Quanto poi al danno subito, quantificato complessivamente dall'appellante incidentale in € 14.200,00 per maggiori costi sostenuti/mancato guadagno e danno all'immagine (senza ulteriore specificazione e differenziazione), va osservato come la parte non ha tempestivamente (quanto meno entro la memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.) allegato sulla base di quali elementi può essere quantificato il danno. Né in appello la parte specifica sulla base di quali elementi deve ritenersi sussistente il danno viceversa escluso dal giudice di primo grado. Peraltro va osservato come dalla produzione di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. non si evince in concreto il danno subito, non risultando il guadagno che l'appellante avrebbe diversamente conseguito nel caso di corretta prestazione.
In definitiva anche l'appello incidentale è infondato.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_2 rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'impugnazione
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
Sezione VI civile
R.G. 3413/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CONTICELLI GUIDO
Avv. CARDONI CESARE presente
Appellato/i
Controparte_1 Parte_2
Avv. PISTILLI MASSIMO avv. Moraschi in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3413 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Gaetano Filangieri n. 4 presso lo studio dell'Avv. Cesare Cardoni (C.F.
), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido C.F._2
Conticelli (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in Viterbo, Via Belluno n.69, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Pistilli (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Viterbo Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2016 (RGN 1416/16) emesso in data 15/7/2016, con il quale, su ricorso della , le era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_3 euro 5.227,70 oltre spese ed interessi della fase monitoria sulla base di n. 4 fatture emesse dalla ricorrente per attività di consulenza.
A fondamento dell'opposizione, società che svolge Controparte_2 attività di commercio di mobili e arredamenti per ufficio, pur riconoscendo che effettivamente il aveva prestato attività di consulenza professionale fino a novembre 2015, eccepiva la non Parte_1 debenza delle somme in quanto il credito rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo, non era supportato da idonea prova, il cui onere gravava sulla parte opposta, non costituita dalle sole fatture prodotte;
eccepiva altresì la negligente prestazione, da parte dell'opposto, della propria attività professionale, essendo lo stesso, incorso in frequenti inadempimenti in esito ai quali si era interrotto il rapporto e fonti di specifica responsabilità e del dovere di risarcire il danno. Chiedeva, pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, nel merito, l'insussistenza del credito rivendicato e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni derivati da negligenza professionale, nella misura di euro 14.200,00.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni avversarie Controparte_3
e l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1273/2020, pubblicata il 26.11.2020 così statuiva: “- accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 774/2016 (RGN 1416/16), emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 15/7/2016; - spese compensate”.
La sentenza è motivata come segue.
“
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali ( cfr. art. 645, comma
2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Ciò premesso, occorre rilevare che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. A ciò aggiungasi che “in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese
e prestazioni, munita della sottoscrizione dei ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro Iva, ai sensi dell'art 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi” ( Cass. Civ., sez.II, 31/10/2011 n. 22655). Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (fatture nn. 7-8-9 e 11/2015) emerge, anche per conforme manifestazione di entrambe le parti processuali, che il credito vantato azionato in sede monitoria, sia un credito per prestazioni professionali. Ne consegue che, giusto quanto statuito dalla Suprema
Corte, il relativo parere della competente associazione professionale, costituisce elemento indefettibile per agire correttamente in monitorio ex art. 633 c.p.c.. Nella concreta fattispecie,
l'opposto, pur avendo provato l'esistenza di un rapporto del rapporto professionale con l'opponente, non solo non ha prodotto il menzionato parere ma, non ha neppure sommariamente offerto prova del
“quantum” né fornito, al giudicante, elementi per poterlo determinare (analitica descrizione delle prestazioni professionali eseguite, tariffe professionali e/o criteri di calcolo). In assenza di tali elementi, in assenza di un contratto e/o preventivo sottoscritto dalle parti, in assenza di idonea produzione documentale di raffronto ( fatture eventualmente emesse nel periodo di tempo pregresso rispetto a quello oggetto del giudizio, di cui si ignora l'esistenza, essendo evincibile dagli atti di causa, la sola data di fine del rapporto professionale -novembre 2015- ma, non quella d'inizio), questo giudice non dispone di elementi per poter quantificare il preteso credito.
L'opposizione deve essere quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
3. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta, la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte opponente, convenuto formale ed attore sostanziale, in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, ha dedotto che il Parte_1
è incorso in specifica responsabilità professionale di cui all'art. 1176 c.c. per essere incorso in diversi errori nella compilazione dei preventivi e/o degli ordini dei vari clienti o nel prendere le misure degli arredi e che ciò ha gli avrebbe provocato danni materiali e non;
tuttavia, sebbene dall'esame delle prove testimoniali emerga che il abbia compiuto delle irregolarità, per Parte_1 avere alcuni clienti ricevuto un prodotto differente da quello con lui concordato in fase di formulazione dell'ordine, tuttavia, è altresì emerso che quest'ultimo si è comunque attivato in termini di lavoro e di acquisti di nuovi elementi di arredo, per far sì che il cliente rimanesse comunque soddisfatto con la conseguenza che, alcun danno risulta essere stato arrecato all'opponente.
6. La reciproca soccombenza, costituisce giusto e valido motivo per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto delle ragioni esposte con l'appello che precede, riformare per quanto di ragione la sentenza n. 1273/2020, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Giudice monocratico del Tribunale di Viterbo in data 26/11/2020, non notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, dichiarando l'obbligo della Società appellata di corrispondere gli importi recati dalle fatture già azionate in via monitoria e meglio descritte in narrativa, per l'effetto condannando la medesima al pagamento in favore del concludente della somma di Euro 5.227,70 o del diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia anche in via equitativa, maggiorato degli interessi di legge. Con condanna al pagamento in favore dello Stato od al rimborso delle spese esenti dalla base imponibile
e dei compensi imponibili correlati alle prestazioni di rappresentanza e difesa svolte nel doppio o nel presente grado di giudizio da liquidare come per legge. Salvo ogni altro diritto.”
La nel costituirsi proponeva appello incidentale, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'atto di appello avverso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata quanto al capo oggetto di appello principale;
riformare la sentenza gravata nella parte in cui denega la fondatezza della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della parte opposta nella prestazione di consulenza e la responsabilità della medesima per i danni arrecati di cui, e per l'effetto condannare la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della parte opponente la somma di €
14.200,00 – o quanto ritenuto di giustizia -, da intendersi in ogni caso come eccezione di compensazione con condanna per il residuo dovuto, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art.
1176 c.c., in combinato disposto con l'art. 1218 c.c. ed in mero subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. stante anche la responsabilità extracontrattuale. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin da ora antistatario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi atti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi - il terzo motivo non è un vero e proprio motivo di appello attenendo alla riproposizione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria da questa Corte con decreto del 18.12.2021.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto “il Giudice di prime cure non avrebbe potuto attribuire alcun rilievo alla mancata allegazione a corredo delle fatture azionate in via monitoria del parere previsto dall'art. 636 c.p.c., avendo questo rilievo solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non appartenendo l'esponente ad alcun ordine professionale”. Secondo
l'appellante il giudice di primo grado erroneamente ha dato rilevanza al parere del consiglio dell'ordine, rilevante solo nella fase monitoria e comunque non richiesto in relazione alla prestazione fatta valere (per cui non esiste un'associazione professionale).
Innanzitutto va evidenziato come il giudice di primo grado ha affermato che il parere della competente associazione professionale era necessario per la richiesta monitoria, non anche per la fase di opposizione (pur dando conto che comunque non risulta prodotto). Pertanto la doglianza dell'opponente è infondata.
Fondata è viceversa la censura relativa alla non necessità nel caso di specie del parere dell'associazione di categoria.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. il creditore di una somma di denaro può ottenere il decreto ingiuntivo nei seguenti casi: “1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”.
Ai sensi dell'art. 636 “nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se
l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”.
Pertanto il parere è necessario nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. e quindi solo per prestazioni per le quali esiste una tariffa legalmente approvata. Nel caso di specie, trattandosi di consulenza in materia di arredo, non esiste una tariffa legalmente approvata, con la conseguenza che non vi è la necessità del relativo parere.
La fondatezza di tale motivo di appello non comporta di per sé l'accoglimento dell'appello, atteso che la domanda è stata rigettata per difetto di prova del credito azionato (profilo oggetto del secondo motivo).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo come quanto “agli atti del procedimento instaurato a seguito della proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
774/2016 sussiste la prova di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato dall'esponente, anche con riferimento ai criteri per la sua quantificazione”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado non ha valutato la condotta di controparte, che, a fronte di fatture e di una richiesta di pagamento, è rimasta silente. Il motivo è infondato.
Non contestato il rapporto professionale tra le parti avente oggetto l'attività di consulenza da parte appellante in via continuativa sino al novembre 2015 nonché l'espletamento di tale attività, il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il credito relativo alle fatture atteso che la parte “non ha neppure sommariamente offerto prova del “quantum” né fornito, al giudicante, elementi per poterlo determinare (analitica descrizione delle prestazioni professionali eseguite, tariffe professionali e/o criteri di calcolo). In assenza di tali elementi, in assenza di un contratto e/o preventivo sottoscritto dalle parti, in assenza di idonea produzione documentale di raffronto ( fatture eventualmente emesse nel periodo di tempo pregresso rispetto a quello oggetto del giudizio, di cui si ignora l'esistenza, essendo evincibile dagli atti di causa, la sola data di fine del rapporto professionale -novembre
2015- ma, non quella d'inizio), questo giudice non dispone di elementi per poter quantificare il preteso credito”.
A fronte di ciò l'appellante si limita a dedurre che il giudice non ha valutato che a fondamento del credito vi è, oltre alle fatture, la richiesta di pagamento di cui alla nota del 25.11.2015 che non è stata contestata da controparte (che è rimasta silente), senza in alcun modo argomentare per quale ragione
è errato quanto affermato dal giudice di primo grado.
Sia le fatture che la richiesta di pagamento sono atti unilaterali della parte che, proprio in quanto provenienti dalla parte richiedente, non provano il credito (cfr. tra le tante Cass. n. 34831/2024 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”). Pertanto il richiamo a tali atti unilaterali non vale a provare il credito azionato. Il fatto che nella fattura sia indicato il cliente non vale a provare l'ammontare del credito, in assenza di prova in ordine a quegli elementi indicati dal giudice di primo grado (la cui assenza non è oggetto di censura).
Secondo l'appellante la condotta silente di controparte a fronte di tali atti sostanzia un comportamento concludente.
Tale rilievo non è condivisibile.
Il comportamento concludente è una condotta dalla quale è possibile desumere (in modo univoco) una certa manifestazione di volontà. Il mero silenzio (a fronte dell'invio di atti unilaterali) non può assurgere a comportamento concludente, sostanziando una mera inerzia priva di alcuna valenza in ordine alla volontà del soggetto. D'altronde è la stessa nozione di comportamento concludente che presuppone una condotta attiva. In definitiva l'appello principale è infondato.
L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con il quale la sentenza viene censurata in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni. L'attività di consulenza e assistenza al cliente che il avrebbe dovuto compiere nel periodo imputato nelle fatture di cui controparte Parte_1 pretende il pagamento è stata svolta negligentemente e ha determinato grandi disagi alla società , CP_2 costretta a porvi rimedio personalmente, al fine di minimizzare i pregiudizi al cliente e all'immagine della propria Azienda. L'inadempimento è provato dall'istruttoria espletata così come sono provati i danni.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va evidenziato come il rigetto della domanda del in assenza di compiuta prova Parte_1 del credito fatto valere assorbe l'esame dell'eccezione di inadempimento (o meglio di non esatto adempimento) diretta a paralizzare la pretesa avversaria.
Rilevato che l'appellante ha impugnato la sentenza per non avere accolto la domanda di risarcimento del danno cagionato dal per non esatto adempimento di alcune prestazioni (da valutare a Parte_1 tale fine), è da osservare come il giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'appellante incidentale non per avere escluso l'inesatto adempimento del bensì per avere escluso la Parte_1 sua rilevanza e la prova del danno.
Pertanto la censura dell'appellante in ordine alla violazione delle regole in materia di onere della prova in materia di risoluzione sono infondate. Se è principio pacifico in giurisprudenza che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, chi che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SU n. 13533/2001), rimane fermo che l'inadempimento deve essere significativo e che grava sul creditore l'onere di provare il danno subito.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha affermato che “sebbene dall'esame delle prove testimoniali emerga che il abbia compiuto delle irregolarità, per avere alcuni clienti Parte_1 ricevuto un prodotto differente da quello con lui concordato in fase di formulazione dell'ordine, tuttavia, è altresì emerso che quest'ultimo si è comunque attivato in termini di lavoro e di acquisti di nuovi elementi di arredo, per far sì che il cliente rimanesse comunque soddisfatto con la conseguenza che, alcun danno risulta essere stato arrecato all'opponente”.
L'appellante richiama la prova per testi dalla quale risulta le erroneità compiute dal senza Parte_1 considerare che lo stesso giudice di primo grado ha dato conto di tali irregolarità. L'appellante deduce che, a fronte degli errori, se il pregiudizio arrecato al cliente è stato risolto, questo lo è stato solo grazie all'attività posta in essere dalla stessa appellante (mediante soluzioni conformi all'originaria volontà del cliente ovvero mediante soluzioni alternative), con questo contestando che
è stato l'appellante ad acquistare i nuovi elementi di arredi.
Sul punto va evidenziato come dall'istruttoria espletata non emerge effettivamente che il Parte_1 si sia fatto carico dell'acquisto dei nuovi elementi di arredo con relativa spesa (cfr. testimonianze di che ha riferito che il problema relativo all'errata misurazione della cabina armadio Testimone_1
è stato risolto senza aggravio di spesa;
di che ha riferito che ha avuto la sostituzione Testimone_2 delle ante senza sovraprezzo;
il teste ha dichiarato che i cassetti sono stati Testimone_3 sostituiti e di non avere supportato ulteriori costi e di essersi accordati per una riduzione del prezzo visto il diverso lavello della cucina), ancorché risulta che ha collaborato per la risoluzione dei problemi (circostanza ritenuta dal giudice di primo grado e peraltro non censurata).
Va tuttavia osservato come se gli elementi acquisiti portano a ritenere provato un inesatto inadempimento di alcune prestazioni - come peraltro ritenuto dal giudice di primo grado -, gli stessi elementi non consentono di ritenerlo significativo. Innanzitutto pacificamente gli errori sono stati risolti e sul punto l'appellante non deduce alcuna specifica ripercussione nei rapporti con la clientela.
Quanto poi al danno subito, quantificato complessivamente dall'appellante incidentale in € 14.200,00 per maggiori costi sostenuti/mancato guadagno e danno all'immagine (senza ulteriore specificazione e differenziazione), va osservato come la parte non ha tempestivamente (quanto meno entro la memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.) allegato sulla base di quali elementi può essere quantificato il danno. Né in appello la parte specifica sulla base di quali elementi deve ritenersi sussistente il danno viceversa escluso dal giudice di primo grado. Peraltro va osservato come dalla produzione di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. non si evince in concreto il danno subito, non risultando il guadagno che l'appellante avrebbe diversamente conseguito nel caso di corretta prestazione.
In definitiva anche l'appello incidentale è infondato.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_2 rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'impugnazione
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca