CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.531/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Gennaro Fiorillo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla piazza San Francesco D'Assisi n.
3- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Fiordelisi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via
Irno n.35 – appellata
E Avv. rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Maria Controparte_2
Cioffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Piazza Sedile di Portanova n.22 – appellata
E
– appellato contumace Controparte_3
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1663/2022
del UN di Salerno pubblicata il 9/5/22 e notificata il 12/5/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e precisamente in via principale che fossero rigettate le domande proposte da nel primo grado di giudizio ed in ogni Controparte_1
caso che fosse rigettata la domanda di garanzia in manleva spiegata in primo grado di giudizio da nei suoi confronti, il Controparte_2
tutto con la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio;
in via subordinata chiedeva, nella denegata ipotesi di conferma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, che fosse disposta, in ogni caso, la riduzione proporzionale delle somme poste a suo carico, anche a titolo di risarcimento del danno;
per l'appellata chiedeva che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile per la proposizione di domande ed eccezioni nuove e che nel merito fosse rigettato per infondatezza con la vittoria delle spese e dei compensi ed attribuzione;
per l'appellata avv. chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_2
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi con attribuzione.
2 riceveva la notifica dell'atto di appello Controparte_3
e non si costituiva divenendo contumace.
Con ordinanza del 31 maggio 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 dicembre 2024 e con ordinanza del 9 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al UN di Salerno Controparte_1
e esponeva che: aveva Parte_2 Controparte_3
stipulato in data 19/7/2008 con i predetti un contratto preliminare di acquisto della porzione di fabbricato ubicata in Aiello di Baronissi
(SA) alla via fra Giacomo Di Martino n. 14, catastalmente identificato al locale NCEU al fg. 14, p.lla n. 1555 sub 4 e alla p.lla n. 1555, sub 3,
al prezzo di € 460.000,00; in data 26/9/2008 le parti stipulavano contratto definitivo per atto del notar rep. 45369, racc. n. Per_1
22731; nel contratto stipulato era espressamente dichiarato che
3 l'immobile era stato edificato in virtù di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Baronissi in data 19/12/1991, prot. n. 185,
che per le successive modifiche era stata rilasciata dal predetto
Comune in data 26/6/2000 concessione in sanatoria ex art. 31 l.n.47/85
ed era stata presentata istanza di condono al competente ufficio il
10/12/04 prot. 30260, con versamento dell'oblazione e degli oneri concessori;
nel medesimo contratto era stato, altresì, previsto come quanto trasferito fosse esattamente corrispondente a quanto si trovava documentato in catasto e che, nel caso di irregolarità e/o imprecisioni urbanistiche e/o catastali relativamente a quanto trasferito, ogni onere e spesa derivanti dalla regolarizzazione di tali difetti sarebbero stati a carico dei cedenti;
nonostante ciò, l'immobile ceduto presentava significative difformità edilizie rispetto ai predetti titoli amministrativi e precisamente un box auto di superficie maggiore rispetto a quanto oggetto di sanatoria, un locale terraneo modificato nella destinazione d'uso da garage a cucina/soggiorno e nella superficie maggiorata rispetto a quanto autorizzato e una veranda al piano primo, non oggetto di sanatoria alcuna;
inoltre, i venditori non consegnavano il
4 certificato di abitabilità e i certificati di conformità degli impianti;
in data 21/1/2009 denunciava ai venditori l'esistenza dei suddetti vizi.
La parte attrice concludeva chiedendo che fosse accertata l'esistenza delle difformità edilizie e che conseguentemente i venditori fossero condannati al pagamento in suo favore delle somme dovute a seguito della riduzione del prezzo di trasferimento dell'immobile,
maggiorate degli interessi legali, oltre rivalutazione sino al soddisfo,
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patit,
oltre alla refusione delle spese sostenute, come la differenza tra la maggiore tassazione pagata sulla compravendita in relazione al prezzo pagato rispetto a quello minore da rideterminarsi.
si costituiva e in via preliminare chiedeva Controparte_2
di essere autorizzata a chiamare in causa da cui aveva Parte_1
acquistato l'immobile in questione;
invero deduceva che l'atto di acquisto del notaio erano incluse le stesse disposizioni di cui al Per_1
successivo contratto fonte del contenzioso.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza ex art. 1492 cc dell'azione attorea in quanto il contratto era stato stipulato tra le parti il 26/9/2008
5 e la denuncia per i vizi era stata inoltrata solo il 21/1/2009 e nel merito,
eccepiva l'infondatezza della domanda.
Concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa affinché la manlevasse nei confronti dell'attrice e nel Parte_1
merito sia di rigettare la domanda attorea che , in via riconvenzionale,
di condannare l'attrice al pagamento dell'importo residuo del corrispettivo non ancora versato e pari ad € 3.774,60, oltre interessi e rivalutazione.
rimaneva contumace. Controparte_3
Veniva autorizzata la chiamata in causa di che Parte_1
si costituiva eccependo preliminarmente la tardività della domanda attorea, nonché la lieve entità delle difformità riscontrate, inidonee a giustificare l'esercizio dell'azione giudiziale.
Tale chiamato in causa concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva, poiché nel contratto stipulato con
[...]
e era specificato che Controparte_3 Controparte_2
l'immobile aveva subito alcune modifiche, riguardanti l'aumento della superficie, il cambio di destinazione d'uso ed alcune unità immobiliari al piano interrato, per le quali era stata ottenuta concessione in
6 sanatoria n. 23 del 26/8/2000 e che nel contratto preliminare la parte promittente acquirente aveva dichiarato di aver preso visione dell'immobile, di trovarlo di proprio gradimento e di non nutrire alcuna riserva al riguardo.
A livello istruttorio si procedeva all'interrogatorio formale di e di , veniva prodotta dalla parte Parte_2 Parte_1
attrice copia dell'ordinanza del Comune di Baronissi n. 5/2013 avente ad oggetto l'accertamento di varie difformità edilizie attinenti all'immobile oggetto di causa e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi e veniva espletata una CTU.
Il giudizio veniva riassunto a seguito all'interruzione per la morte dell'avv. procuratore della parte convenuta, e all'udienza del CP_2
4/6/2020 la causa andava in decisione.
In virtù di ordinanza del 29/1/2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185bis
cpc che non andava a buon fine.
All'udienza del 28/10/2021 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
7 Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente le domande di e precisamente accertava che l'immobile oggetto del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato tra la stessa e CP_2
e in data 26/9/2008 presentava le difformità
[...] Controparte_3
edilizie individuate dal CTU alle pagine 158-164 del proprio elaborato peritale, con specifico riferimento al box auto, al locale terraneo,
nonché alla veranda sita sul lato nord-est del terrazzo del primo piano del fabbricato, condannava e , Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, alla restituzione, in favore di , della Controparte_1
complessiva somma di € 76.015,42, oltre interessi legali, dal dì della notifica della domanda giudiziale sino al saldo, a titolo di riduzione del prezzo della compravendita stipulata in data 26/9/2008, condannava e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese necessarie per la rimozione delle difformità edilizie per cui era causa, di una somma pari a € 8.611,45 che, previa devalutazione dal 30/1/2017 alla data del 6/4/2009, andava progressivamente rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza;
su tale somma da tale momento, sino all'integrale soddisfo, dovevano decorrere gli
8 interessi legali, rigettava le ulteriori richieste risarcitorie formulate da nei confronti di e di Parte_3 Controparte_3
dichiarava inammissibili le domande di Controparte_2
accertamento delle ulteriori difformità edilizie formulate dall'attrice e delle conseguenti richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, accoglieva la domanda riconvenzionale di CP_2
e, per l'effetto, condannava al pagamento
[...] Controparte_1
della somma di € 3.774,64, oltre interessi legali dal dì della data di costituzione in giudizio della convenuta e sino al saldo, a titolo di pagamento del residuo prezzo della compravendita stipulata in data
26/9/2008, compensava per un terzo le spese di lite attinenti al rapporto processuale intercorrente tra , Controparte_1 [...]
e e per il residuo applicava il CP_3 Controparte_2
principio della soccombenza a favore della parte attrice, accoglieva la domanda formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
, e per l'effetto, condannava quest'ultimo a manlevare Pt_1 [...]
dalle somme che la stessa sarebbe stata tenuta a CP_2
corrispondere in favore dell'attrice a causa degli inadempimenti oggetto di contestazione, come quantificate nella sentenza, ivi
9 comprese le spese processuali e , infine, condannava Parte_1
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
e al pagamento delle spese di CTU.
Il UN perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni con specifico riferimento al contenuto dell'atto di appello:
accertava le difformità relative all'illegittimo ampliamento della superficie del box auto, al mutamento della destinazione d'uso del locale terraneo e alla realizzazione della veranda sul terrazzo e che le stesse erano state realizzate quando erano ancora proprietari dell'immobile i coniugi CP_4
sulla base della CTU era emerso che: tali difformità non erano suscettibili di sanatoria, non era stata presentata istanza per il condono edilizioe tali abusi erano già stati oggetto di accertamento da parte del che emetteva ordinanza n. 5/2013 di rimozione Controparte_5
delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
le stesse difformità erano già esistenti sia all'epoca in cui l'attrice acquistava l'immobile da e da Controparte_3 Controparte_2
10 (2/9/2008), sia alla data della cessione da parte del terzo chiamato in favore degli odierni convenuti (23/3/2006); Parte_1
sulla base delle condivisibili risultanze della CTU era emerso che: in relazione all'illegittimo ampliamento della superficie del box auto, già all'epoca della cessione dell'immobile da parte dei coniugi in favore di , i grafici allegati attestavano CP_4 Parte_1
significative difformità rispetto alla descrizione dei luoghi come rappresentati, invece, nella documentazione allegata alla concessione in sanatoria n. 23/l 2000, trasmessa in data 21/10/1997; in relazione al mutamento della destinazione d'uso del locale terraneo, già in sede di preliminare di compravendita (24/1/2006) tra il e i Pt_1
convenuti, le parti avevano trasferito anche il locale a livello inferiore,
già adibito a cucina, così riscontrandosi senz'altro l'esistenza di quella destinazione d'uso a quella data;
in relazione alla veranda sul balcone lo stesso , in sede di interrogatorio formale, aveva affermato Pt_1
di aver realizzato la veranda e ciò riscontrava che, all'epoca della cessione dell'immobile in favore di quelli che, poi, sarebbero stati i danti causa dell'attrice, la veranda già esisteva;
a conferma della preesistenza delle difformità rispetto ai titoli contrattuali era emerso
11 dall'elaborato grafico allegato all'istanza di sanatoria per gli abusi edilizi acquisito al n. prot. 23030 del 21/10/1997 che sui luoghi di causa era stato effettuato un sopralluogo per conto del Comune di
Baronissi del 2/12/1998, le cui rappresentazioni grafiche coincidevano con le difformità riscontrate dallo stesso Comune di Baronissi nel
2013;
le difformità accertate non erano in alcun modo sanate dal richiamo contenuto nel contratto alla concessione edilizia n. 185/1991,
alla concessione in sanatoria n. 23/2000 e all' istanza di condono del
10/12/2004 con conseguente inadempimento dei venditori;
alla stessa conclusione si perveniva con riguardo al previgente contratto di compravendita intercorso tra il terzo chiamato ed Pt_1
il e la non essendovi dubbi sul fatto che, a fronte della CP_3 CP_2
specifica obbligazione gravante sul venditore, lo stesso era Pt_1
risultato inadempiente, dato che le difformità edilizie in oggetto sussistevano già all'epoca della stipula del contratto del 19/6/2006;
non poteva in alcun modo evincersi l'asserita conoscenza, da parte degli acquirenti, della sussistenza delle difformità in questione a
12 fronte delle specifiche garanzie assunte dai rispettivi venditori rispetto alla conformità dell'immobile ai titoli edilizi;
andavano, pertanto, applicati i principi di cui all'art.1489 cc in tema di garanzia del venditore per gli oneri in cui rientravano le difformità edilizie;
ne conseguiva che in caso di più vendite con oggetto la medesima res, ciascuno dei compratori era legittimato all'esercizio sia dell'azione ex contractu nei confronti del proprio venditore, sia dell'azione generale aquiliana nei confronti del costruttore, che ciascun venditore chiamato a rispondere verso il proprio subacquirente era legittimato a rivalersi nei confronti del proprio venditore per quanto era costretto a versare al proprio subacquirente, se quanto dovutogli era parte integrante del danno da lui risentito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore, quale azione di rivalsa rientrante nella più
generale tutela risarcitoria ex art. 1218 cc.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1480, 1489 cc e 116 cpc;
13 secondo l'appellante il UN aveva omesso di valutare la reale ricostruzione della fattispecie oggetto di causa, aveva motivato in modo carente e aveva valutato in modo erroneo le risultanze della
CTU; era incomprensibile come il giudice di prime cure avesse potuto considerare persistente la responsabilità ex art. 1489 cc, in quanto per i principi espressi dalla citata sent. Cass. n. 14289/18, richiamata dallo stesso UN , il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione veniva meno qualora la dichiarazione del venditore di libertà del bene compravenduto da pesi o vincoli trovasse diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi,
risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
era improbabile che l'acquirente non potesse, CP_1
attraverso l'ordinario uso dei sensi, non rendersi conto delle opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, quali il garage, la veranda e il locale cucina e lo stesso discorso valeva per la compravendita intercorsa tra lui e la non avendo quest'ultima, CP_2
per tutto il tempo in cui era stata proprietaria dell'immobile in oggetto,
mai lamentato nei suoi confronti alcuna doglianza in merito a tali presunte irregolarità urbanistiche poiché perfettamente consapevole
14 della consistenza immobiliare prima promessa in vendita e poi acquistata;
non rilevava che la clausola di gradimento contenuta nel contratto preliminare non era stata in alcun modo riprodotta nel contratto definitivo perché ciò non escludeva il pacifico stato di conoscenza di fatto e di diritto che la aveva dello stato dei CP_2
luoghi, dato che la stessa aveva ripetutamente utilizzato il locale garage, il locale cucina e la veranda insistente sulla terrazza del fabbricato;
la decisione del giudice di prime cure era censurabile perché
aveva applicato la responsabilità del venditore ex art. 1489 cc pur non persistendo all'atto della stipulazione dei contratti di compravendita il potere sanzionatorio della PA che veniva esercitato solo nel 2013
ovvero ben sette anni rispetto alla prima vendita e cinque rispetto alla seconda;
la compromissione delle facoltà di godimento e di disponibilità
del bene in questione, alla data di stipula dei rogiti, non sussisteva se non in via squisitamente teorica per cui era erronea la sentenza nella parte in cui, decidendo sulla quantificazione delle domande attrici di riduzione del prezzo e risarcimento del danno, aveva recepito le
15 risultanze peritali senza tenere conto della necessità di operare una graduale riduzione nella quantificazione degli importi, proprio alla luce della diversa modulazione dell'intensità della compromissione di godimento e disponibilità del bene.
si costituiva e controdeduceva chiedendo in Controparte_1
primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.345 cpc in quanto l'appellante aveva eccepito per la prima volta in appello la conoscenza o la conoscibilità delle difformità da parte della e CP_2
del e aveva domandato per la prima volta in appello la CP_3
riduzione proporzionale della quantificazione economica delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno spiegate dall'attrice in primo grado.
Nel merito l'appellata affermava che:
in ogni caso non avrebbe potuto, nel visitare l'immobile, poi,
acquistato, facendo affidamento soltanto sui suoi sensi, rendersi conto degli abusi edilizi, ma avrebbe dovuto dare incarico ad un tecnico affinché accertasse la regolarità dell'immobile sulla base dei titoli indicati nell'atto e in sostanza avrebbe dovuto compiere delle complesse indagini, da cui era esonerata in virtù della espressa
16 dichiarazione del venditore, il quale affermava che il bene compravenduto era libero da oneri (abusi edilizi) o diritti reali o personali di godimento;
al momento della stipula degli atti definitivi di compravendita persisteva il potere repressivo della P.A., che lo avrebbe potuto esercitare in qualunque momento dopo la realizzazione degli abusi e lo aveva effettivamente esercitato con provvedimento emanato dal comune di Baronissi il 18/3/13 e in ogni caso la compromissione della facoltà di disporre del bene si era verificata nel momento stesso in cui l'atto era stato stipulato perchè se avesse voluto, nell'immediatezza,
rivendere il bene, un eventuale compratore che avesse saputo in qualche modo dell'esistenza degli abusi edilizi si sarebbe legittimamente tirato indietro, o avrebbe offerto un prezzo inferiore;
in relazione al risarcimento del danno, la tesi dell'appellante avrebbe avuto un senso ove tra le voci di danno liquidate nella impugnata sentenza ci fosse stata quella derivante da un mancato godimento del bene o delle sue parti abusive e nel caso in esame in cui erano state riconosciute le spese necessarie per la rimozione delle difformità edilizie.
17 L'avv si costituiva ed in primis eccepiva Controparte_2
che l'azione doveva essere inquadrata nell'art.1490 cc con conseguente tardività della stessa.
In ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello precisando che per il resto la sentenza non era censurabile e che era stata correttamente fondata sulla sent. Cass. n.14289/18 che andava interpretata diversamente da come sosteneva il nel suo gravame. Pt_1
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che gli acquirenti fossero a conoscenza Parte_4
delle difformità edilizie o che fossero in condizioni di conoscere tali difformità con conseguente impossibilità di accogliere la domanda proposta dalla nei confronti dei convenuti e nei suoi CP_1
confronti quale chiamato in garanzia.
In merito a tale censura l'appellata ha dedotto che CP_1
l'appellante non aveva mai eccepito tale conoscenza o conoscibilità
con conseguente inammissibilità di tale eccezione proposta per la prima volta in appello.
18 In realtà il all'atto della sua costituzione in primo grado Pt_1
sollevava proprio questa eccezione e , quindi, il motivo è ammissibile.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità è stato affermato che l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è
libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale,
nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché,
in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore
19 deve subire le conseguenze della sua negligenza(
cfr.sent.Cass.n.14289/2018).
Tale principio è stato confermato anche successivamente ( sent.
Cass. n. 34375/2023; sent. Cass. n.27706/24;sent. Cass. n.5062/2025).
Occorre partire dall'atto pubblico di vendita dell'immobile da parte di a favore di e di Parte_1 Controparte_2
. CP_3 Controparte_3
In tale atto la parte venditrice garantiva che quanto venduto fosse di sua proprietà e disponibilità, che gli fosse pervenuto in virtù di contratto di compravendita del 30 luglio 1999 in virtù di atto per
IO . Per_2
Il dichiarava ai fini della conformità urbanistica e Pt_1
catastale che l'immobile era stato edificato in virtù della concessione edilizia n.185/11991, che per le successive modifiche era stata rilasciata concessione in sanatoria n.23/2000 e che era stata presentata istanza di condono con versamento dell'oblazione degli oneri accessori.
Il venditore dichiarava che l'immobile non aveva subito ulteriori modifiche , che quanto trasferito corrispondeva a quanto documentato
20 al catasto e che in caso di irregolarità e di imprecisioni urbanistiche ogni onere e spese derivante dalla regolarizzazione di tali difetti sarebbe stato a suo carico.
Dall'allegata concessione in sanatoria n.23 del 26 giugno 2000
poteva evincersi che la stessa veniva rilasciata per la modifica dei fabbricati autorizzati con aumento di superficie in pianta, ma nel rispetto delle volumetrie autorizzate con concessione edilizia n.185 del
1991, per il cambio di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari a piano interrato con trasformazione delle stesse da garage deposito a residenziale e per l'ampliamento delle superficie autorizzate sia entro che fuori terra.
L'istanza di condono, invece, aveva ad oggetto un ampliamento del soggiorno.
Dall'analisi di tale documentazione non può evincersi in alcun modo che gli acquirenti potessero rendersi conto delle Parte_5
difformità edilizie poi accertate mediante CTU.
Nel contratto non erano indicate le opere oggetto della concessione in sanatoria e dell'istanza di condono e mediante la consultazione di tali atti di cui erano indicati gli estremi poteva
21 semmai rilevarsi che vi fossero state delle variazioni oggetto di regolarizzazione e precisamente un aumento delle superficie, una modifica della destinazione di uso da garage a residenza e un ampliamento delle superficie autorizzate entro e fuori terra.
In sostanza il contratto intercorso tra le parti induceva a ritenere che l'immobile acquistato non avesse alcun problema a livello edilizio.
In ogni caso la parte venditrice si assumeva ogni responsabilità in caso di irregolarità ed imprecisioni, quindi, poneva concretamente le basi a livello contrattuale per una responsabilità ex art.1489 cc.
Soltanto mediante l'espletamento di una CTU nel corso del giudizio è stato possibile riscontrare l'esistenza delle difformità
edilizie e l'accertamento effettuato è stato molto corposo, così da costituire una lampante riprova dell'impossibilità della conoscenza o della conoscibilità degli abusi edilizi da parte degli acquirenti.
L'appellante ha anche lamentato che l'azione ex art.1489 cc non potesse essere azionata in quanto il potere repressivo della PA era stato esercitato a notevole distanza di tempo rispetto alla stipulazione degli atti di vendita;
in realtà va detto che quel che rileva ai fini della proposizione della suddetta domanda è che semmai che tale potere, nel
22 caso di specie esercitato nel 2013, fosse persistente dopo la realizzazione degli abusi.
Con l'ultimo motivo il ha chiesto una riduzione Pt_1
proporzionale del risarcimento in considerazione del fatto che il potere repressivo della era stato esercitato dopo molto tempo rispetto all'epoca di acquisto del bene e alla successiva rivendita dello stesso alla . CP_1
In realtà come giustamente eccepito dalla parte appellata tale domanda non è stata mai proposta in primo grado e, quindi, la sua proposizione è da ritenersi inammissibile ex art.345 cpc.
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione costituito dalla somma delle spese di cui al punto n.1 e n.5 del dispositivo poste a carico dell'appellante a titolo di manleva 52.001,00- 260.000,00 E -
valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
23
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata spese che liquida in E 6078,5 oltre Controparte_1
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario e a favore dell'appellata spese che liquida in E 6078,5 Controparte_2
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3)nulla per le spese nei confronti della parte contumace;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
24 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.531/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Gennaro Fiorillo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla piazza San Francesco D'Assisi n.
3- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Fiordelisi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via
Irno n.35 – appellata
E Avv. rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Maria Controparte_2
Cioffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Piazza Sedile di Portanova n.22 – appellata
E
– appellato contumace Controparte_3
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1663/2022
del UN di Salerno pubblicata il 9/5/22 e notificata il 12/5/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e precisamente in via principale che fossero rigettate le domande proposte da nel primo grado di giudizio ed in ogni Controparte_1
caso che fosse rigettata la domanda di garanzia in manleva spiegata in primo grado di giudizio da nei suoi confronti, il Controparte_2
tutto con la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio;
in via subordinata chiedeva, nella denegata ipotesi di conferma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, che fosse disposta, in ogni caso, la riduzione proporzionale delle somme poste a suo carico, anche a titolo di risarcimento del danno;
per l'appellata chiedeva che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile per la proposizione di domande ed eccezioni nuove e che nel merito fosse rigettato per infondatezza con la vittoria delle spese e dei compensi ed attribuzione;
per l'appellata avv. chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_2
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi con attribuzione.
2 riceveva la notifica dell'atto di appello Controparte_3
e non si costituiva divenendo contumace.
Con ordinanza del 31 maggio 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 dicembre 2024 e con ordinanza del 9 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al UN di Salerno Controparte_1
e esponeva che: aveva Parte_2 Controparte_3
stipulato in data 19/7/2008 con i predetti un contratto preliminare di acquisto della porzione di fabbricato ubicata in Aiello di Baronissi
(SA) alla via fra Giacomo Di Martino n. 14, catastalmente identificato al locale NCEU al fg. 14, p.lla n. 1555 sub 4 e alla p.lla n. 1555, sub 3,
al prezzo di € 460.000,00; in data 26/9/2008 le parti stipulavano contratto definitivo per atto del notar rep. 45369, racc. n. Per_1
22731; nel contratto stipulato era espressamente dichiarato che
3 l'immobile era stato edificato in virtù di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Baronissi in data 19/12/1991, prot. n. 185,
che per le successive modifiche era stata rilasciata dal predetto
Comune in data 26/6/2000 concessione in sanatoria ex art. 31 l.n.47/85
ed era stata presentata istanza di condono al competente ufficio il
10/12/04 prot. 30260, con versamento dell'oblazione e degli oneri concessori;
nel medesimo contratto era stato, altresì, previsto come quanto trasferito fosse esattamente corrispondente a quanto si trovava documentato in catasto e che, nel caso di irregolarità e/o imprecisioni urbanistiche e/o catastali relativamente a quanto trasferito, ogni onere e spesa derivanti dalla regolarizzazione di tali difetti sarebbero stati a carico dei cedenti;
nonostante ciò, l'immobile ceduto presentava significative difformità edilizie rispetto ai predetti titoli amministrativi e precisamente un box auto di superficie maggiore rispetto a quanto oggetto di sanatoria, un locale terraneo modificato nella destinazione d'uso da garage a cucina/soggiorno e nella superficie maggiorata rispetto a quanto autorizzato e una veranda al piano primo, non oggetto di sanatoria alcuna;
inoltre, i venditori non consegnavano il
4 certificato di abitabilità e i certificati di conformità degli impianti;
in data 21/1/2009 denunciava ai venditori l'esistenza dei suddetti vizi.
La parte attrice concludeva chiedendo che fosse accertata l'esistenza delle difformità edilizie e che conseguentemente i venditori fossero condannati al pagamento in suo favore delle somme dovute a seguito della riduzione del prezzo di trasferimento dell'immobile,
maggiorate degli interessi legali, oltre rivalutazione sino al soddisfo,
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patit,
oltre alla refusione delle spese sostenute, come la differenza tra la maggiore tassazione pagata sulla compravendita in relazione al prezzo pagato rispetto a quello minore da rideterminarsi.
si costituiva e in via preliminare chiedeva Controparte_2
di essere autorizzata a chiamare in causa da cui aveva Parte_1
acquistato l'immobile in questione;
invero deduceva che l'atto di acquisto del notaio erano incluse le stesse disposizioni di cui al Per_1
successivo contratto fonte del contenzioso.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza ex art. 1492 cc dell'azione attorea in quanto il contratto era stato stipulato tra le parti il 26/9/2008
5 e la denuncia per i vizi era stata inoltrata solo il 21/1/2009 e nel merito,
eccepiva l'infondatezza della domanda.
Concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa affinché la manlevasse nei confronti dell'attrice e nel Parte_1
merito sia di rigettare la domanda attorea che , in via riconvenzionale,
di condannare l'attrice al pagamento dell'importo residuo del corrispettivo non ancora versato e pari ad € 3.774,60, oltre interessi e rivalutazione.
rimaneva contumace. Controparte_3
Veniva autorizzata la chiamata in causa di che Parte_1
si costituiva eccependo preliminarmente la tardività della domanda attorea, nonché la lieve entità delle difformità riscontrate, inidonee a giustificare l'esercizio dell'azione giudiziale.
Tale chiamato in causa concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva, poiché nel contratto stipulato con
[...]
e era specificato che Controparte_3 Controparte_2
l'immobile aveva subito alcune modifiche, riguardanti l'aumento della superficie, il cambio di destinazione d'uso ed alcune unità immobiliari al piano interrato, per le quali era stata ottenuta concessione in
6 sanatoria n. 23 del 26/8/2000 e che nel contratto preliminare la parte promittente acquirente aveva dichiarato di aver preso visione dell'immobile, di trovarlo di proprio gradimento e di non nutrire alcuna riserva al riguardo.
A livello istruttorio si procedeva all'interrogatorio formale di e di , veniva prodotta dalla parte Parte_2 Parte_1
attrice copia dell'ordinanza del Comune di Baronissi n. 5/2013 avente ad oggetto l'accertamento di varie difformità edilizie attinenti all'immobile oggetto di causa e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi e veniva espletata una CTU.
Il giudizio veniva riassunto a seguito all'interruzione per la morte dell'avv. procuratore della parte convenuta, e all'udienza del CP_2
4/6/2020 la causa andava in decisione.
In virtù di ordinanza del 29/1/2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185bis
cpc che non andava a buon fine.
All'udienza del 28/10/2021 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
7 Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente le domande di e precisamente accertava che l'immobile oggetto del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato tra la stessa e CP_2
e in data 26/9/2008 presentava le difformità
[...] Controparte_3
edilizie individuate dal CTU alle pagine 158-164 del proprio elaborato peritale, con specifico riferimento al box auto, al locale terraneo,
nonché alla veranda sita sul lato nord-est del terrazzo del primo piano del fabbricato, condannava e , Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, alla restituzione, in favore di , della Controparte_1
complessiva somma di € 76.015,42, oltre interessi legali, dal dì della notifica della domanda giudiziale sino al saldo, a titolo di riduzione del prezzo della compravendita stipulata in data 26/9/2008, condannava e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese necessarie per la rimozione delle difformità edilizie per cui era causa, di una somma pari a € 8.611,45 che, previa devalutazione dal 30/1/2017 alla data del 6/4/2009, andava progressivamente rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza;
su tale somma da tale momento, sino all'integrale soddisfo, dovevano decorrere gli
8 interessi legali, rigettava le ulteriori richieste risarcitorie formulate da nei confronti di e di Parte_3 Controparte_3
dichiarava inammissibili le domande di Controparte_2
accertamento delle ulteriori difformità edilizie formulate dall'attrice e delle conseguenti richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, accoglieva la domanda riconvenzionale di CP_2
e, per l'effetto, condannava al pagamento
[...] Controparte_1
della somma di € 3.774,64, oltre interessi legali dal dì della data di costituzione in giudizio della convenuta e sino al saldo, a titolo di pagamento del residuo prezzo della compravendita stipulata in data
26/9/2008, compensava per un terzo le spese di lite attinenti al rapporto processuale intercorrente tra , Controparte_1 [...]
e e per il residuo applicava il CP_3 Controparte_2
principio della soccombenza a favore della parte attrice, accoglieva la domanda formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
, e per l'effetto, condannava quest'ultimo a manlevare Pt_1 [...]
dalle somme che la stessa sarebbe stata tenuta a CP_2
corrispondere in favore dell'attrice a causa degli inadempimenti oggetto di contestazione, come quantificate nella sentenza, ivi
9 comprese le spese processuali e , infine, condannava Parte_1
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
e al pagamento delle spese di CTU.
Il UN perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni con specifico riferimento al contenuto dell'atto di appello:
accertava le difformità relative all'illegittimo ampliamento della superficie del box auto, al mutamento della destinazione d'uso del locale terraneo e alla realizzazione della veranda sul terrazzo e che le stesse erano state realizzate quando erano ancora proprietari dell'immobile i coniugi CP_4
sulla base della CTU era emerso che: tali difformità non erano suscettibili di sanatoria, non era stata presentata istanza per il condono edilizioe tali abusi erano già stati oggetto di accertamento da parte del che emetteva ordinanza n. 5/2013 di rimozione Controparte_5
delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
le stesse difformità erano già esistenti sia all'epoca in cui l'attrice acquistava l'immobile da e da Controparte_3 Controparte_2
10 (2/9/2008), sia alla data della cessione da parte del terzo chiamato in favore degli odierni convenuti (23/3/2006); Parte_1
sulla base delle condivisibili risultanze della CTU era emerso che: in relazione all'illegittimo ampliamento della superficie del box auto, già all'epoca della cessione dell'immobile da parte dei coniugi in favore di , i grafici allegati attestavano CP_4 Parte_1
significative difformità rispetto alla descrizione dei luoghi come rappresentati, invece, nella documentazione allegata alla concessione in sanatoria n. 23/l 2000, trasmessa in data 21/10/1997; in relazione al mutamento della destinazione d'uso del locale terraneo, già in sede di preliminare di compravendita (24/1/2006) tra il e i Pt_1
convenuti, le parti avevano trasferito anche il locale a livello inferiore,
già adibito a cucina, così riscontrandosi senz'altro l'esistenza di quella destinazione d'uso a quella data;
in relazione alla veranda sul balcone lo stesso , in sede di interrogatorio formale, aveva affermato Pt_1
di aver realizzato la veranda e ciò riscontrava che, all'epoca della cessione dell'immobile in favore di quelli che, poi, sarebbero stati i danti causa dell'attrice, la veranda già esisteva;
a conferma della preesistenza delle difformità rispetto ai titoli contrattuali era emerso
11 dall'elaborato grafico allegato all'istanza di sanatoria per gli abusi edilizi acquisito al n. prot. 23030 del 21/10/1997 che sui luoghi di causa era stato effettuato un sopralluogo per conto del Comune di
Baronissi del 2/12/1998, le cui rappresentazioni grafiche coincidevano con le difformità riscontrate dallo stesso Comune di Baronissi nel
2013;
le difformità accertate non erano in alcun modo sanate dal richiamo contenuto nel contratto alla concessione edilizia n. 185/1991,
alla concessione in sanatoria n. 23/2000 e all' istanza di condono del
10/12/2004 con conseguente inadempimento dei venditori;
alla stessa conclusione si perveniva con riguardo al previgente contratto di compravendita intercorso tra il terzo chiamato ed Pt_1
il e la non essendovi dubbi sul fatto che, a fronte della CP_3 CP_2
specifica obbligazione gravante sul venditore, lo stesso era Pt_1
risultato inadempiente, dato che le difformità edilizie in oggetto sussistevano già all'epoca della stipula del contratto del 19/6/2006;
non poteva in alcun modo evincersi l'asserita conoscenza, da parte degli acquirenti, della sussistenza delle difformità in questione a
12 fronte delle specifiche garanzie assunte dai rispettivi venditori rispetto alla conformità dell'immobile ai titoli edilizi;
andavano, pertanto, applicati i principi di cui all'art.1489 cc in tema di garanzia del venditore per gli oneri in cui rientravano le difformità edilizie;
ne conseguiva che in caso di più vendite con oggetto la medesima res, ciascuno dei compratori era legittimato all'esercizio sia dell'azione ex contractu nei confronti del proprio venditore, sia dell'azione generale aquiliana nei confronti del costruttore, che ciascun venditore chiamato a rispondere verso il proprio subacquirente era legittimato a rivalersi nei confronti del proprio venditore per quanto era costretto a versare al proprio subacquirente, se quanto dovutogli era parte integrante del danno da lui risentito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore, quale azione di rivalsa rientrante nella più
generale tutela risarcitoria ex art. 1218 cc.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1480, 1489 cc e 116 cpc;
13 secondo l'appellante il UN aveva omesso di valutare la reale ricostruzione della fattispecie oggetto di causa, aveva motivato in modo carente e aveva valutato in modo erroneo le risultanze della
CTU; era incomprensibile come il giudice di prime cure avesse potuto considerare persistente la responsabilità ex art. 1489 cc, in quanto per i principi espressi dalla citata sent. Cass. n. 14289/18, richiamata dallo stesso UN , il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione veniva meno qualora la dichiarazione del venditore di libertà del bene compravenduto da pesi o vincoli trovasse diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi,
risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
era improbabile che l'acquirente non potesse, CP_1
attraverso l'ordinario uso dei sensi, non rendersi conto delle opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, quali il garage, la veranda e il locale cucina e lo stesso discorso valeva per la compravendita intercorsa tra lui e la non avendo quest'ultima, CP_2
per tutto il tempo in cui era stata proprietaria dell'immobile in oggetto,
mai lamentato nei suoi confronti alcuna doglianza in merito a tali presunte irregolarità urbanistiche poiché perfettamente consapevole
14 della consistenza immobiliare prima promessa in vendita e poi acquistata;
non rilevava che la clausola di gradimento contenuta nel contratto preliminare non era stata in alcun modo riprodotta nel contratto definitivo perché ciò non escludeva il pacifico stato di conoscenza di fatto e di diritto che la aveva dello stato dei CP_2
luoghi, dato che la stessa aveva ripetutamente utilizzato il locale garage, il locale cucina e la veranda insistente sulla terrazza del fabbricato;
la decisione del giudice di prime cure era censurabile perché
aveva applicato la responsabilità del venditore ex art. 1489 cc pur non persistendo all'atto della stipulazione dei contratti di compravendita il potere sanzionatorio della PA che veniva esercitato solo nel 2013
ovvero ben sette anni rispetto alla prima vendita e cinque rispetto alla seconda;
la compromissione delle facoltà di godimento e di disponibilità
del bene in questione, alla data di stipula dei rogiti, non sussisteva se non in via squisitamente teorica per cui era erronea la sentenza nella parte in cui, decidendo sulla quantificazione delle domande attrici di riduzione del prezzo e risarcimento del danno, aveva recepito le
15 risultanze peritali senza tenere conto della necessità di operare una graduale riduzione nella quantificazione degli importi, proprio alla luce della diversa modulazione dell'intensità della compromissione di godimento e disponibilità del bene.
si costituiva e controdeduceva chiedendo in Controparte_1
primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.345 cpc in quanto l'appellante aveva eccepito per la prima volta in appello la conoscenza o la conoscibilità delle difformità da parte della e CP_2
del e aveva domandato per la prima volta in appello la CP_3
riduzione proporzionale della quantificazione economica delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno spiegate dall'attrice in primo grado.
Nel merito l'appellata affermava che:
in ogni caso non avrebbe potuto, nel visitare l'immobile, poi,
acquistato, facendo affidamento soltanto sui suoi sensi, rendersi conto degli abusi edilizi, ma avrebbe dovuto dare incarico ad un tecnico affinché accertasse la regolarità dell'immobile sulla base dei titoli indicati nell'atto e in sostanza avrebbe dovuto compiere delle complesse indagini, da cui era esonerata in virtù della espressa
16 dichiarazione del venditore, il quale affermava che il bene compravenduto era libero da oneri (abusi edilizi) o diritti reali o personali di godimento;
al momento della stipula degli atti definitivi di compravendita persisteva il potere repressivo della P.A., che lo avrebbe potuto esercitare in qualunque momento dopo la realizzazione degli abusi e lo aveva effettivamente esercitato con provvedimento emanato dal comune di Baronissi il 18/3/13 e in ogni caso la compromissione della facoltà di disporre del bene si era verificata nel momento stesso in cui l'atto era stato stipulato perchè se avesse voluto, nell'immediatezza,
rivendere il bene, un eventuale compratore che avesse saputo in qualche modo dell'esistenza degli abusi edilizi si sarebbe legittimamente tirato indietro, o avrebbe offerto un prezzo inferiore;
in relazione al risarcimento del danno, la tesi dell'appellante avrebbe avuto un senso ove tra le voci di danno liquidate nella impugnata sentenza ci fosse stata quella derivante da un mancato godimento del bene o delle sue parti abusive e nel caso in esame in cui erano state riconosciute le spese necessarie per la rimozione delle difformità edilizie.
17 L'avv si costituiva ed in primis eccepiva Controparte_2
che l'azione doveva essere inquadrata nell'art.1490 cc con conseguente tardività della stessa.
In ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello precisando che per il resto la sentenza non era censurabile e che era stata correttamente fondata sulla sent. Cass. n.14289/18 che andava interpretata diversamente da come sosteneva il nel suo gravame. Pt_1
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che gli acquirenti fossero a conoscenza Parte_4
delle difformità edilizie o che fossero in condizioni di conoscere tali difformità con conseguente impossibilità di accogliere la domanda proposta dalla nei confronti dei convenuti e nei suoi CP_1
confronti quale chiamato in garanzia.
In merito a tale censura l'appellata ha dedotto che CP_1
l'appellante non aveva mai eccepito tale conoscenza o conoscibilità
con conseguente inammissibilità di tale eccezione proposta per la prima volta in appello.
18 In realtà il all'atto della sua costituzione in primo grado Pt_1
sollevava proprio questa eccezione e , quindi, il motivo è ammissibile.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità è stato affermato che l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è
libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale,
nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché,
in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore
19 deve subire le conseguenze della sua negligenza(
cfr.sent.Cass.n.14289/2018).
Tale principio è stato confermato anche successivamente ( sent.
Cass. n. 34375/2023; sent. Cass. n.27706/24;sent. Cass. n.5062/2025).
Occorre partire dall'atto pubblico di vendita dell'immobile da parte di a favore di e di Parte_1 Controparte_2
. CP_3 Controparte_3
In tale atto la parte venditrice garantiva che quanto venduto fosse di sua proprietà e disponibilità, che gli fosse pervenuto in virtù di contratto di compravendita del 30 luglio 1999 in virtù di atto per
IO . Per_2
Il dichiarava ai fini della conformità urbanistica e Pt_1
catastale che l'immobile era stato edificato in virtù della concessione edilizia n.185/11991, che per le successive modifiche era stata rilasciata concessione in sanatoria n.23/2000 e che era stata presentata istanza di condono con versamento dell'oblazione degli oneri accessori.
Il venditore dichiarava che l'immobile non aveva subito ulteriori modifiche , che quanto trasferito corrispondeva a quanto documentato
20 al catasto e che in caso di irregolarità e di imprecisioni urbanistiche ogni onere e spese derivante dalla regolarizzazione di tali difetti sarebbe stato a suo carico.
Dall'allegata concessione in sanatoria n.23 del 26 giugno 2000
poteva evincersi che la stessa veniva rilasciata per la modifica dei fabbricati autorizzati con aumento di superficie in pianta, ma nel rispetto delle volumetrie autorizzate con concessione edilizia n.185 del
1991, per il cambio di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari a piano interrato con trasformazione delle stesse da garage deposito a residenziale e per l'ampliamento delle superficie autorizzate sia entro che fuori terra.
L'istanza di condono, invece, aveva ad oggetto un ampliamento del soggiorno.
Dall'analisi di tale documentazione non può evincersi in alcun modo che gli acquirenti potessero rendersi conto delle Parte_5
difformità edilizie poi accertate mediante CTU.
Nel contratto non erano indicate le opere oggetto della concessione in sanatoria e dell'istanza di condono e mediante la consultazione di tali atti di cui erano indicati gli estremi poteva
21 semmai rilevarsi che vi fossero state delle variazioni oggetto di regolarizzazione e precisamente un aumento delle superficie, una modifica della destinazione di uso da garage a residenza e un ampliamento delle superficie autorizzate entro e fuori terra.
In sostanza il contratto intercorso tra le parti induceva a ritenere che l'immobile acquistato non avesse alcun problema a livello edilizio.
In ogni caso la parte venditrice si assumeva ogni responsabilità in caso di irregolarità ed imprecisioni, quindi, poneva concretamente le basi a livello contrattuale per una responsabilità ex art.1489 cc.
Soltanto mediante l'espletamento di una CTU nel corso del giudizio è stato possibile riscontrare l'esistenza delle difformità
edilizie e l'accertamento effettuato è stato molto corposo, così da costituire una lampante riprova dell'impossibilità della conoscenza o della conoscibilità degli abusi edilizi da parte degli acquirenti.
L'appellante ha anche lamentato che l'azione ex art.1489 cc non potesse essere azionata in quanto il potere repressivo della PA era stato esercitato a notevole distanza di tempo rispetto alla stipulazione degli atti di vendita;
in realtà va detto che quel che rileva ai fini della proposizione della suddetta domanda è che semmai che tale potere, nel
22 caso di specie esercitato nel 2013, fosse persistente dopo la realizzazione degli abusi.
Con l'ultimo motivo il ha chiesto una riduzione Pt_1
proporzionale del risarcimento in considerazione del fatto che il potere repressivo della era stato esercitato dopo molto tempo rispetto all'epoca di acquisto del bene e alla successiva rivendita dello stesso alla . CP_1
In realtà come giustamente eccepito dalla parte appellata tale domanda non è stata mai proposta in primo grado e, quindi, la sua proposizione è da ritenersi inammissibile ex art.345 cpc.
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione costituito dalla somma delle spese di cui al punto n.1 e n.5 del dispositivo poste a carico dell'appellante a titolo di manleva 52.001,00- 260.000,00 E -
valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
23
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata spese che liquida in E 6078,5 oltre Controparte_1
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario e a favore dell'appellata spese che liquida in E 6078,5 Controparte_2
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3)nulla per le spese nei confronti della parte contumace;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
24 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
25